AP 1
Incarto n. 14.2021.141
Lugano 15 aprile 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa OR.2018.175 (rivendicazione di beni pignorati) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 7 settembre 2018 dall’
AO 1
contro
AP 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sull’appello del 27 settembre 2021 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 6 aprile 2010, l’avv. PI 2 ha aperto presso la AO 1 (ora AO 1) il conto corrente “__________” a nome della società panamense PI 1. Egli ha fatto iscrivere a suo favore un diritto di firma individuale. In merito alla rubrica “GF” del conto è stato indicato come avente diritto economico PI 3 (formulari A del 6 aprile 2010 e del 16 aprile 2013).
B. Nel corso del maggio del 2014, PI 4, residente a __________ (Italia), siccome la sua banca (__________) non gli lasciava prelevare a contanti gli averi su un suo conto di cui aveva notificato la chiu-sura, si è rivolto all’avv. PI 2, il quale gli ha proposto di trasferirne il saldo, pari a € 169'822.12, sul conto da lui aperto presso l’AO 1 a nome della PI 1, che avrebbe poi provveduto a prelevare e a fargli avere a contanti. Il trasferimento prospettato è avvenuto il 22 maggio 2014.
C. Sennonché la relazione bancaria della PI 1 è stata sequestrata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 5 settembre 2014 in un procedimento a carico dell’avv. PI 2 per reati di appropriazione indebita o subordinatamente amministrazione infedele e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il 21 marzo 2017 in una procedura diretta contro il medesimo per sospetti di truffa e sottrazione fiscale.
D. Nell’esecuzione n. __________ promossa dall’allora __________ (ora AO 1) nei confronti di PI 3, il 19 settembre 2017 (doc. C) l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha pignorato, tra altri beni, il conto corrente della panamense, della cui rubrica “__________” l’escusso è l’avente diritto economico, che al 5 maggio 2017 presentava un saldo di € 216'005.53. Nel verbale di pignoramento è stato indicato che quanto pignorato era oggetto di un sequestro LEF a favore della Confederazione Svizzera, dello Stato Canton Ticino e del Comune di __________, così come di sequestri penali dell’AFC e del Ministero pubblico ticinese nei procedimenti già citati a carico dell’avv. PI 2.
E. Il 9 maggio 2018 PI 4 ha sottoscritto un’“attestazione” in cui dichiarava in particolare di aver trasferito il 22 maggio 2014, su indicazione dell’avv. PI 2, € 169'822.12 sul conto della PI 1, di aver appreso poco dopo il trasferimento della somma dell’arresto in Italia dell’avv. PI 2 e del sequestro del conto, di aver ottenuto dalla madre AP 1 la restituzione della somma con mezzi propri e di non avere motivo di opposizione a che “l’importo che era di mia spettanza venga dissequestrato a favore della signora AP 1 alla quale ho ceduto (e confermo con la presente tale cessione) ogni mio credito verso PI 1”. Confermava così un suo precedente scritto del 25 gennaio 2018 ad AP 1, con cui già aveva dichiarato che “per quanto attiene all’importo da me inviato il 22 maggio 2014 sul conto della società PI 1 (…) non ho più a che pretendere in quanto sono stato da Lei completamente tacitato”.
F. L’11 giugno 2018 il Ministero pubblico ticinese ha dissequestrato la relazione bancaria intestata alla PI 1 limitatamente a € 169'822.12. Con scritto del 10 luglio 2018 anche l’AFC ne ha autorizzato il dissequestro parziale per la stessa somma “in modo di effettuare un pagamento a favore della signora AP 1”.
G. Il 24 agosto 2018 AP 1 ha rivendicato la proprietà della relazione bancaria limitatamente a € 169'822.12.
H. Conformemente a quanto previsto dall’art. 108 cpv. 2 LEF, il 28 agosto 2018 l’Ufficio d’esecuzione ha quindi impartito all’AO 1, nonché alla Confederazione Svizzera, allo Stato Canton Ticino e al Comune di __________, un termine di venti giorni per promuovere un’azione di contestazione della rivendicazione dinanzi al giudice di merito, avvertendoli che se non l’avessero fatto la pretesa sarebbe stata riconosciuta nell’esecuzione in corso. Adita quale autorità di vigilanza dai tre enti pubblici, con sentenza del 26 marzo 2019 (inc. 15.2018.77) la scrivente Camera ha respinto la domanda di annullare l’assegnazione del termine per perenzione della rivendicazione.
I. Nel frattempo, il 7 settembre 2018, l’AO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione di contestazione della rivendicazione. Mediante osservazioni del 12 ottobre 2018, la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Con replica del 24 giugno 2019 e duplica del 28 agosto 2019 le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Esperita l’istruttoria, il 26 aprile e il 29 aprile 2021 le parti hanno inoltrato le loro conclusioni, con cui hanno confermato le rispettive domande di causa. Il 12 maggio 2021 AP 1 ha inoltrato delle osservazioni sulle conclusioni della controparte.
L. Statuendo con decisione del 26 agosto 2021 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione dell’AO 1, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 8'500.– senz’assegnare indennità.
M. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 settembre 2021 per ottenerne l’annullamento e la reiezione della petizione, protestate spese e ripetibili. Con osservazioni del 12 novembre 2021 l’AO 1ha concluso per la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni pignorati (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il valore del bene rivendicato ammonta a € 169'822.12. Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 27 agosto 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 26 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin/ Strub, Basler Kommentar zum SchKG, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 106 LEF). A prescindere dalla ripartizione dei ruoli processuali decisa dall’ufficio d’esecuzione sulla scorta degli art. 107 e 108 LEF, l’onere della prova grava sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii, sentenze della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4 e 14.2013.126 del 21 ottobre 2013, consid. 3).
Ricordato come colui che rivendica la proprietà di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha constatato che AP 1 ha fondato la sua rivendicazione su una cessione di credito sottoscritta in suo favore da PI 4, basata su due dichiarazioni di quest’ultimo. Egli ha considerato che la prima, del 25 gennaio 2018, non è utile alla rivendicante poiché consiste unicamente in una dichiarazione di tacitazione, da cui non si evince alcuna cessione di credito. Quanto al secondo scritto, del 9 maggio 2018, se dà sì conto (e conferma) dell’esistenza di una cessione in favore di AP 1, il testo non riporta la cessione in quanto tale bensì l’attestazione/conferma dell’esistenza di una cessione, di cui non vi è traccia negli atti, poiché è avvenuta solo oralmente. PI 4 ha d’altronde dichiarato nella sua audizione che le due attestazioni del 25 gennaio e del 9 maggio 2018 costituiscono l’unica documentazione in suo possesso relativa alla vicenda in oggetto. Il Pretore aggiunto ha quindi rilevato che ciò è “troppo poco” per poter ritenere data l’esistenza di una cessione rispettosa di tutte le formalità richieste dall’art. 165 CO, sicché, in difetto di forma scritta, l’ha ritenuta nulla.
Per abbondanza, il Pretore aggiunto ha poi puntualizzato che il secondo scritto attesta solo l’avvenuto versamento della somma sul conto intestato alla PI 1, ma non l’impegno della società a restituire la somma, circostanza che non risulta dal testo della cessione, da cui emerge solo un accordo tra PI 4 e PI 2. Il primo giudice ha d’altronde precisato che la validità della cessione, dal punto di vista del terzo debitore (la banca escutente), non può essere stabilita oppure estesa interpretando la dichiarazione, la quale non fornisce la chiarezza necessaria a garantire la sicurezza giuridica, i punti essenziali della cessione non essendo stati riportati nella forma scritta richiesta dalla legge. In definitiva, il primo giudice ha concluso che AP 1 non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un diritto preminente rispetto al bene pignorato.
L’appellante sostiene altresì (n. 22) che la cessione è valida dal punto di vista formale, la dichiarazione del 9 maggio 2018 non essendo una semplice conferma di una precedente cessione avve-nuta oralmente, bensì una cessione di credito in quanto tale, redatta in forma scritta e contenente tutti gli essentiala negotii, ossia la menzione di PI 4 come cedente, di AP 1 come cessionaria e della PI 1 come debitrice ceduta e non necessita di alcun’interpretazione (n. 24). D’altronde, continua l’appellante (n. 23), che non esista un accordo scritto di restituzione tra PI 4 e la PI 1 non significa che un tale accordo non vi sia e nemmeno nella cessione di credito – che secondo il Tribunale federale ha carattere astratto – esso doveva figurare, non trattandosi di un elemento essenziale dell’accordo.
4.1 L’appellante pretende di essere titolare del credito cedutole da PI 4, ovvero del credito vantato da quest’ultimo nei confronti della PI 1 in restituzione dei € 169'822.12 versati sul conto pignorato. Ora, il pignoramento eseguito a favore dell’AO 1 non verte su quel credito, bensì sul conto direttamente, vale a dire sul credito della PI 1 nei confronti della banca. Sul credito pignorato AP 1 non vanta – neppure allega di vantare – alcuna titolarità. A prescindere dalla questione della validità della cessione, l’appellante può tutt’al più far valere un diritto di natura personale nei confronti della PI 1, che però non è “incompatibile con il pignoramento né dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione” nel senso dell’art. 106 cpv. 1 LEF (DTF 119 III 22; sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016, consid. 4.2/c, massimata in RtiD 2017 I 745 n. 45c; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF).
4.2 Ancorché per un altro motivo, la sentenza impugnata merita pertanto conferma senza che sia necessario esaminare la questione della validità della cessione del credito di PI 4, che verte su un credito diverso da quello pignorato ed è pertanto senza rilievo nella causa in esame.
AP 1 perde però di vista di non essere parte della procedura esecutiva, sicché non è legittimata a contestare la pignorabi-lità del credito della PI 1 nei confronti della banca, e di non aver alcun interesse personale degno di protezione di rivendicare tale credito al posto della sua titolare, appunto la società panamense. L’appellante omette inoltre di considerare che nell’azione di rivendicazione giusta l’art. 109 LEF non incombe al creditore dimostrare di avere il diritto di far pignorare il bene rivendicato, bensì al rivendicante – cioè lei nella fattispecie – provare di essere titolare di un proprio diritto (reale o di distrazione) suscettibile di ostare al pignoramento nel senso dell’art. 106 LEF. Ne segue che la decisione impugnata non presta il fianco alla critica nemmeno da questo punto di vista.
6.1 Ora, solo la decisione di confisca definitiva osta al pignoramento dei beni confiscati o fa decadere il pignoramento già eseguito, in quanto essi escono dal patrimonio dell’escusso per entrare in quello del beneficiario della confisca. Certo, l’art. 44 LEF non si applica solo alla realizzazione dei beni confiscati, ma anche alle misure provvisionali di blocco come il sequestro penale (DTF 115 III 3 consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 1B_388/2016 del 6 marzo 2017, consid. 3.3, e della CEF 15.2014.138 del 23 marzo 2015, RtiD 2015 II 880 segg. n. 48c consid. 5), il quale tuttavia non osta al pignoramento o al mantenimento del pignoramento dei beni sequestrati (DTF 93 III 93 consid. 3), ma solo alla loro realizzazione e alla distribuzione del ricavato (DTF 131 III 657 consid. 3.2), finché ne rimangono possibili la confisca o la restituzione giusta l’art. 70 CP – mentre il sequestro conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto dall’art. 71 cpv. 3 CP non conferisce alcun privilegio allo Stato o alla persona lesa (DTF 142 III 176 consid. 3.1; sentenza della CEF 15.2021.109 del 14 gennaio 2022 consid. 3.3).
6.2 Nel caso specifico, il credito rivendicato non è stato confiscato e i sequestri penali sono stati tolti (sopra ad F). Non vi è pertanto (più) spazio per applicare l’art. 44 LEF. Ad ogni modo i sequestri penali non ostavano al mantenimento del pignoramento (sopra consid. 6.1). Lo scritto dell’AFC di cui si avvale l’appellante (doc. A, alle-gato 2) è solo una decisione di dissequestro parziale, che non dispone alcuna confisca (nel senso dell’art. 44 LEF) a favore dell’appellante, ma contiene solo l’invito alla banca, “come richiesto dal contribuente”, di “effettuare un pagamento a favore della signora AP 1 così come da istruzioni da voi ricevute”. Si tratta quindi solo di disposizioni private date alla banca dal rappresentante della titolare del conto, che non vincolano l’UE. Ciò posto, anche tale censura cade nel vuoto, segnando così l’esito definitivo del reclamo.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 169'822.12, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 8'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. AP 1 rifonderà all’AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).