CO 1
Incarto n. 14.2021.138
Lugano 3 novembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 0028-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo promossa con istanza 18 agosto 2021 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 settembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 settembre 2021 dalla Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso dello stipendio di del giugno 2021 di fr. 4'333.– oltre agli interessi del 5% dal 5 luglio 2021, la quale ha interposto opposizione;
che statuendo con decisione del 22 settembre 2021 sull’istanza 18 agosto 2021 dell’escutente, la Giudice di pace del Circolo di Arbedo ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2021, dolendosi di non essere stata sentita, in quanto non le è stato assegnato un termine per presentare osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
che il reclamo, inoltrato già il 27 settembre 2021 a fronte di una decisione notificata alla reclamante al più presto il 23 settembre, risulta tempestivo (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che a domanda della Camera, la Giudice di pace ha trasmesso il tracciamento dell’invio raccomandato contenente la disposizione ordinatoria del 20 agosto 2021 con cui ha assegnato alla convenuta un termine per presentare le proprie osservazioni scritte, il quale indica come esito dell’invio la dicitura “termine di recapito sconosciuto”, la quale, secondo quanto accertato telefonicamente dalla Camera presso la Posta svizzera, significa che la raccomandata è andata persa;
che difettando la prova che la citazione è giunta alla convenuta, la decisione impugnata risulta emessa senza che la convenuta abbia avuto la facoltà di esprimersi sull’istanza, in violazione delle norme costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) e legali (art. 53 e 253 CPC);
che il diritto di essere sentiti è una garanzia di natura formale, la cui violazione determina di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 135 I 190 consid. 2.2);
che secondo la giurisprudenza la sua violazione può tuttavia ritenersi eccezionalmente sanata se la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un’autorità superiore provvista dello stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3), sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, seppur in presenza di una violazione grave, il rinvio degli atti all’autorità inferiore risulterebbe una vana formalità e causerebbe un inutile allungamento della procedura incompatibile con l’interesse della parte lesa a un giudizio in tempi ra-gionevoli (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; 145 I 174 consid. 4.4);
che nel caso specifico la violazione è grave, il potere di cognizione della Camera è più limitato di quello del giudice di pace sui fatti (art. 320 lett. b CPC) e la convenuta non si è espressa sul merito, sicché non vi è spazio per una sanatoria;
che il reclamo va pertanto accolto nel senso di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla Giudice di pace perché emetta un nuovo giudizio dopo aver dato l’occasione alla convenuta di esprimersi per scritto od oralmente nel quadro di un’udienza (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);
che siccome il giudizio odierno di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale la Giudice di pace statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può esserle rinviata senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; sentenza della CEF 14.2016.189 del 12 ottobre 2016 consid. 5.2);
che la necessità del rinvio della causa non essendo addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato;
che non si pone invece problema di ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per tacere del fatto che, visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC, il Cantone non potrebbe essere costretto, comunque sia, a rifondere ripetibili alla reclamante (tra altre: sentenza della CEF 14.2017.197 del 15 dicembre 2017, consid. 6.1, e i rinvii);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'333.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).