4A_290/2014, 5A_306/2010, 5A_739/2012, 5A_925/2012, 5D_190/2014
RE 1
Incarti n. 14.2021.126 14.2021.169
Lugano 23 febbraio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2020.5758 e SO.2021.2676 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 23 dicembre 2020 e 2 giugno 2021 rispettivamente da
RE 1 RE 2 (Giappone) (patrocinati dall’avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2 )
giudicando sui reclami del 13 settembre e del 21 ottobre 2021 presentati rispettivamente da RE 1 e RE 2 contro le decisioni emesse il 1° settembre e l’8 ottobre 2021 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 giugno 2017 è deceduto a __________ E__________, il quale con testamento pubblico del 30 gennaio 2017 aveva istituito quali suoi eredi la moglie RE 1, i figli S__________ e RE 2 e il nipote K__________.
B. Il 21 febbraio 2018 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, ha nominato l’avv. PI 1 quale amministratore della successione.
C. L’11 giugno 2018 gli eredi hanno sottoscritto una convenzione d’intenti circa la divisione della comunione ereditaria, secondo la quale essi avrebbero, previo aumento del mutuo ipotecario presso un nuovo istituto bancario, liquidato il debito ipotecario presso la Banca __________ e saldato tutti gli altri debiti della comunione ereditaria. Per attuare quanto precede, nel dicembre 2018 la comunione ereditaria ha ottenuto dalla Banca __________ di __________, grazie all’intermediazione dell’CO 1, l’erogazione di un mutuo ipotecario di fr. 2'672'000.– con un interesse dell’1%.
D. L’avv. PI 1 ha conferito all’CO 1 il 4 giugno 2019 un mandato d’incarico professionale avente come oggetto l’analisi e la negoziazione con l’Ufficio esecuzione e con i creditori dei debiti riconducibili alla comunione ereditaria.
E. Il 30 luglio 2019 gli eredi hanno sottoscritto il contratto di divisone ereditaria.
F. Per l’insieme delle sue prestazioni, il 24 settembre 2019 l’CO 1 ha emesso una nota di complessivi fr. 138'636.85 a carico della comunione ereditaria.
G. Il 13 novembre 2019 la notaia PI 2 ha trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 e di RE 2 (PI 3), al patrocinatore di S__________ (avv. ) e all’amministratore unico dell’CO 1 (), con copia all’avv. PI 1, il conteggio aggiornato degli averi della comunione ereditaria, cui è stato aggiunto il bonifico arrivato dalla Banca __________ a cura dell’avv. PI 1 e la fattura legale e notarile inerente il suo onorario, informandoli che “dedotte le mie prestazioni sul conto risulta l’importo finale di fr. 93'962.44 che, salvo vostra indicazione contraria, come già discusso, provvederò a versare domani sul conto di CO 1 a parziale pagamento delle loro spettanze come da fattura dello scorso 24 settembre pari a CHF 138'636.85, già in vostro possesso. Fatto ciò il mio mandato sarà concluso (…)”.
In medesima data l’avv. PI 3 rispondeva: “Cara Collega, ti ringrazio per il tuo mail, che esaminerò attentamente. Purtroppo mi arriva solo ora e domani sono assente tutto il giorno. Ti sarei però grata se volessi attendere, prima di versare il saldo in tuo possesso alla spettabile CO 1, che io finisca di verificare le esecuzioni a carico della signora RE 1, ma di pertinenza della successione, come da convenzione e come da miei mail precedenti. (…)”
A quest’e-mail la notaia PI 2 rispondeva: “Cara Collega, già il Collega PI 1 mi ha preannunciato che ci sono ulteriori spese a carico della successione. Aspetto vostre indicazioni in merito (…)”.
H. A domanda dell’avv. PI 1, il 29 novembre 2019 l’CO 1 ha emessa una nota di fr. 33'607.80 limitata al mandato da lui conferitole, ch’egli ha approvato lo stesso giorno e ha poi saldato.
I. Nel frattempo, sulla scorta di contratti del 19 giugno, 19 agosto e 23 agosto 2019, RE 1 ha ottenuto dall’CO 1 tre mutui per complessivi fr. 5'000.–.
L. Con istanza 20 novembre 2020 diretta contro RE 1, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della sua quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019 e di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019. Quale titolo del credito l’CO 1 ha indicato i contratti di mutuo del 19 giugno, 19 agosto e il 23 agosto 2019, oltre agli “onorari e spese relativi al mandato conferito dall’amministratore della successione fu E__________ così come da fattura del 24 settembre 2019, dedotti gli acconti”, e quale causa di sequestro il domicilio della creditrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) nonché il trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF).
M. Con istanza del 7 maggio 2021 diretta contro RE 2, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro della sua quota di comproprietà di ¼ sempre del fondo n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 105'029.05 oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019. L’istante ha menzionato lo stesso titolo di credito e le medesime cause di sequestro che nell’istanza contro RE 1.
N. Avendo il Pretore accolto integralmente le istanze e ordinato i sequestri con decreti del 23 novembre 2020 e del 10 maggio 2021, con istanze del 23 dicembre 2020 e del 2 giugno 2021, motivate rispettivamente il 5 febbraio e il 5 luglio 2021, RE 1 e RE 2 hanno presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 22 marzo e del 7 settembre 2021, l’CO 1 ha concluso per la reiezione delle opposizioni.
O. Statuendo con due decisioni distinte del 1° settembre e dell’8 ottobre 2021, il Pretore ha respinto le opposizioni e confermato i sequestri, ponendo a carico degli opponenti in entrambe le cause le spese processuali di fr. 300.– e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della sequestrante.
P. Contro le sentenze appena citate RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con due distinti reclami del 13 settembre e del 21 ottobre 2021 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento della rispettiva opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con osservazioni del 19 novembre e del 3 dicembre 2021 l’CO 1 ha concluso per la reiezione dei reclami. Nella causa avviata da RE 1 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti con replica spontanea del 30 novembre e duplica spontanea del 3 dicembre 2021.
Considerando
in diritto: 1. Ambo i reclami sono diretti contro decisioni formalmente distinte, ma che riguardano lo stesso complesso fattuale, oppongono convenuti che l’istante ritiene essere solidali e pongono le medesime questioni giuridiche. Per motivi di economia processuale, si giustifica così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (sentenza della CEF 14.2015.53/54 del 25 agosto 2015, consid. 1).
2.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica della prima decisione è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 2 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 12 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo di RE 1 è dunque tempestivo. Anche il reclamo di RE 2 si avvera tempestivo, siccome è stato presentato il 21 ottobre 2021 contro la decisione notificata alla sua patrocinatrice l’11 ottobre 2021.
2.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2).
2.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.3.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
2.3.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
3.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
3.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Per quanto attiene alla sola causa avviata da RE 1, il primo giudice ha constatato che l’opponente nulla aveva eccepito in merito al credito di fr. 5'000.–, che permaneva quindi verosimile alla luce dei contratti di prestito prodotti dall’istante.
Relativamente alla causa di sequestro, per quanto riguarda RE 1 il Pretore ha ritenuto verosimile che il suo domicilio fosse all’estero, vista la comunicazione 28 ottobre 2020 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ prodotta dall’istante, dalla quale risulta che RE 1 è partita per il Giappone il 10 giugno 2020. Che a detta dell’opponente fosse necessario “confrontarsi seriamente con l’ufficio controllo abitanti della Città di __________ per capire per quale motivo indichino con tanta facilità un cambio di domicilio” e che a tale Ufficio ella avrebbe comunicato di assentarsi solo momentaneamente per andare a trovare il figlio in Giappone sono allegazioni che il Pretore ha ritenuto prive di riscontri oggettivi atti a rimettere seriamente in discussione le informazioni rilasciate dal controllo abitanti.
Nella causa avviata da RE 2, il Pretore ha anche reputato data la causa di sequestro fondata sul domicilio all’estero del debitore, alla luce della comunicazione 6 maggio 2021 dell’Ufficio controllo abitanti della Città di __________ fornita dall’istante e al fatto che lo stesso opponente ha ammesso di risiedere in Giappone da lungo tempo.
5.1 Per quanto attiene all’e-mail del 13 novembre 2019 della notaia PI 2 i reclamanti (n. 37 – 39) evidenziano che il versamento dei fr. 93'962.44 sarebbe dovuto avvenire “salva contraria indicazione” degli avvocati destinatari della comunicazione e, siccome la notaia non ha poi eseguito alcun pagamento a favore dell’CO 1, il motivo non può ch’essere uno: i legali degli eredi hanno espresso “contrarie indicazioni”, cioè si sono opposti al pagamento, motivo per cui l’avv. PI 1 ha ritenuto che l’importo complessivo non corrispondesse a quanto dovuto in base all’incarico da lui conferito all’CO 1. Ne segue, a mente dei reclamanti, che l’e-mail della notaia non solo non è utile a dimostrare la verosimiglianza del credito, ma addirittura conferma che gli eredi erano e sono contrari al pagamento. D’altronde, essi continuano, nella sentenza del 5 marzo 2021 la scrivente Camera ha posto in rilievo proprio che “la reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale” (consid. 6), ciò che priva ulteriormente di significato l’e-mail in discussione.
5.1.1 Ora, con le osservazioni ai reclami (n. 31) l’CO 1 rammenta di aver spiegato nelle istanze di sequestro (n. 17), rimediando peraltro alla mancanza evidenziata dalla scrivente Camera nella sentenza del 5 marzo 2021, il vero motivo per cui non le è stato versato il saldo residuo di fr. 93'962.44. Sono infatti emersi – essa asserisce – ulteriori debiti di pertinenza della successione, il cui saldo era prioritario rispetto al suo onorario secondo la convenzione ereditaria (doc. E, punto 11), ovvero “esecuzioni a carico della signora RE 1 di pertinenza della Comunione ereditaria” (n. 3), ciò che trova conferma anche nell’e-mail dell’PI 3 (doc. I terzo foglio: “Ti sarei però grata se volessi attendere […] che io finisca di verificare le esecuzioni a carico della signora RE 1, ma di pertinenza della successione, come da convenzione”) e dall’e-mail di risposta della notaia (“già il Collega PI 1 mi ha preannunciato che ci sono ulteriori spese a carico della successione”) (stesso foglio del doc. I). Al riguardo i reclamanti non hanno speso una parola. Dalle e-mail della notaia non si evince neppure alcuna contestazione dell’PI 1 relativa al principio o alla quantificazione della pretesa dell’CO 1 né ricezione di “contrarie indicazioni” degli eredi. Ella rileva solo che “l’PI 1 mi ha preannunciato che ci sono ulteriore spese a carico della successione”.
5.1.2 Contrariamente a quanto asseriscono i reclamanti, l’esistenza di “contrarie indicazioni” degli eredi non costituisce pertanto l’unica spiegazione possibile del mancato versamento a favore della sequestrante. Poiché non hanno contestato l’altra spiegazione attendibile fornita dall’CO 1 in questa procedura, i reclamanti non hanno dimostrato che l’accertamento del Pretore fondato sullo scambio di messaggi elettronici del 13 settembre 2021 sia manifestamente errato o in chiaro contrasto con la decisione 5 marzo 2021 di questa Camera, la quale riguardava un precedente sequestro in cui tale spiegazione appunto non era stata data. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica anche sul piano giuridico.
5.2 I reclamanti (ad n. 40) evidenziano altresì che il Pretore ha considerato solo una parte dell’e-mail di risposta dell’PI 3 (“Ti sarei però grata se volessi attendere, prima di versare il saldo in tuo possesso alla spettabile CO 1”), ignorando totalmente la frase precedente, da cui si evince che la legale non aveva ancora potuto esaminare alcunché (“Cara collega, ti ringrazio per il tuo mail, che esaminerò attentamente. Purtroppo mi arriva solo ora e domani sono assente tutto il giorno”). Essi concludono che il Pretore non ne poteva dedurre un riconoscimento del credito della sequestrante.
I reclamanti disconoscono però che le verifiche prospettate dall’PI 3 riguardavano le esecuzioni a carico di RE 1 e non la fondatezza della nota d’onorario dell’CO 1, peraltro “già in [suo] possesso” e “già discusso”. La censura cade pertanto nel vuoto.
5.3 Solo in questa sede, RE 1 con la replica spontanea e RE 2 con il reclamo (n. 41) affermano di aver trovato, con molta pazienza, tra i disordinati e doppi documenti contenuti nella chiavetta USB prodotta dall’istante, una loro e-mail del 1° ottobre 2019, in cui scrivevano: “Chiaro che 138'636.85 sono conte-stati siccome non vi sono da parte nostra nessun mandato ufficiale. Rammento che le ore legate al pre progetto alla convenzione e al seguito sino a dicembre 2018 da marzo 2018 non sono riconosciute siccome […] Resta da sapere poi quanto vuole a ore in caso e per altri motivi resta contestato il tutto” (file “Re Pratica __________” della cartella “RE 2”). A detta loro, il credito dell’CO 1 è quindi stato contestato, contrariamente a quanto essa sosteneva con l’istanza di sequestro, tanto più che negli atti non figura alcun’e-mail dell’PI 3 in cui dia il proprio benestare al versamento.
Sennonché i reclamanti non chiariscono il motivo per cui non avrebbero potuto allegare tale fatto già in prima sede secondo la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. L’allegazione è quindi irricevibile (sopra consid. 2.3.2).
5.4 I reclamanti (ad n. 27-33) fanno inoltre valere che la fattura del 24 settembre 2019 non contiene indicazioni sufficientemente precise circa le prestazioni svolte dall’CO 1 perché si potesse pretendere da loro più di una generica contestazione.
La censura è sprovvista di rilevanza. Il Pretore non ha infatti fatto carico agli opponenti di non aver formulato contestazioni sufficientemente precise e dettagliate in sede di opposizione, bensì ha accertato come dagli atti non risultino da parte degli eredi contestazioni della fattura, nemmeno generiche, prima dell’introduzione dell’istanza di sequestro. I reclamanti non allegano per avventura che da tale accertamento non si possa dedurre la verosimile esistenza della pretesa vantata dalla sequestrante oppure ch’essi abbiano reso verosimili circostanze successive tali da rimettere in discussione la tacita accettazione della fattura. Anche su questo punto i reclami, insufficientemente motivati (sopra consid. 2.2), si avverano inammissibili.
5.5 I reclamanti (ad n. 31) evidenziano altresì che la tabella allegata alla fattura del 24 settembre 2019 riporta prestazioni relative alla vendita di un appartamento a Davos, che secondo il contratto di divisione ereditaria appartiene a S__________, sicché secondo loro tali prestazioni devono, se del caso, essere retribuite da quest’ultimo. L’allegazione è nuova e irricevibile, siccome i reclamanti non spiegano perché non avrebbero potuto farla valere già in prima sede (sopra consid. 2.3.2).
5.6 Gl’insorgenti (ad n. 34) contestano inoltre i parametri di calcolo della nota d’onorario dell’CO 1, che stando al proprio elenco delle prestazioni avrebbe svolto 340 ore di lavoro, corrispondenti a due mesi di lavoro di otto ore al giorno a tempo pieno, dato a loro dire “assolutamente inverosimile”. Criticano anche la tariffa oraria “mai pattuita” di fr. 300.– l’ora, oltre al premio anch’esso mai convenuto di fr. 26'720.–, pari all’1% dell’entità del finanziamento.
I dati in questione erano però già noti al momento in cui la notaia ha proposto, “come già discusso”, di pagare (parzialmente) la nota d’onorario dell’CO 1. I reclamanti non spiegano perché il Pretore non poteva considerare, senza arbitrio, che la mancata contestazione della nota a quel momento ne rendesse verosimile l’esistenza. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (sopra consid. 2.2).
5.7 Secondo i reclamanti (ad n. 35) un ulteriore aspetto da considerare è che la fattura del 24 settembre 2019 non è mai stata notificata alla comunione ereditaria, ma è stata sottoposta soltanto all’amministratore dell’eredità, che l’ha respinta chiedendo di sostituirla con la nota di fr. 33'607.80 del 29 novembre 2019, di un importo molto più ragionevole e credibile, tant’è che è stata saldata. Essi fanno notare che a questa seconda fattura è allegato un elenco di prestazioni, per altro piuttosto consistente di 104 ore di lavoro, estrapolate proprio dall’elenco annesso alla prima fattura. Si tratta a loro giudizio di lavori che secondo l’amministrazione dell’eredità potevano ragionevolmente essere retribuiti.
5.7.1 I reclamanti non traggono alcuna conseguenza dall’allegata mancata notifica della fattura alla comunione ereditaria. Ad ogni modo, dallo scambio di e-mail del 13 novembre 2019 (doc. H e I) emerge che la fattura era già in possesso dell’allora patrocinatrice di RE 1 e RE 2, per tacere del fatto che i reclamanti hanno ammesso in questa sede che la fattura “ad ogni modo è giunta agli eredi” (replica spontanea di RE 1 e reclamo di RE 2 ad n. 41). Non occorre quindi attardarsi oltre su questa questione.
5.7.2 Per il resto i reclamanti si limitano a ribadire la tesi già esposta in prima sede (v. decisione impugnata consid. 2.1 e 2.2) senza indicare gli elementi oggettivi da loro avanzati a sostegno della stessa che il Pretore avrebbe ignorato, incorrendo in un accertamento dei fatti manifestamente errato. Ancora una volta i reclami si rivelano inammissibili siccome insufficientemente motivati (sopra consid. 2.2. e 2.3.2).
5.7.3 Del resto, l’onere della prova della contestazione della fattura incombeva loro (art. 8 cpv. 1 CC). L’CO 1 ha infatti sempre sostenuto che la fattura non era stata contestata (n. 13 e 17 delle istanze di sequestro) e che l’amministratore della successione le aveva chiesto di dividere la prima nota in due parti solo per distinguere le prestazioni legate all’incarico da lui specificatamente conferito (doc. D) e quelle svolte su incarico diretto degli eredi (istanza di sequestro ad n. 20; osservazioni all’opposizione al decreto di sequestro ad n. 9; sentenza della CEF 14.2020.157 del 5 marzo 2021, consid. 4 primo paragrafo infine). I reclamanti non si sono determinati al riguardo, sicché non hanno fatto fronte all’incombenza di dimostrare il carattere manifestamente insostenibile degli accertamenti del Pretore.
5.7.4 Nel proprio reclamo (ad n. 41), RE 2 ritiene determinante il fatto che la seconda fattura del 29 novembre 2019 è stata emessa due settimane dopo l’e-mail 13 novembre della notaia, chiedendosi retoricamente che senso avrebbe scindere le prestazioni se gli eredi erano d’accordo, non essendovi differenze nel pagare fr. 105'029.05 e fr. 33'607.80 insieme o separatamente.
In realtà, l’interesse della scissione era verosimilmente quello dello stesso amministratore della successione, che intendeva probabilmente autorizzare il pagamento solo per le prestazioni fornite nel quadro del mandato da lui conferito alla fiduciaria e determinare in quale ordine saldare i debiti della comunione ereditaria, stante l’insufficienza del saldo del conto della medesima. Fatto sta, comunque sia, che il rilievo del reclamante non è sufficiente a far apparire manifestamente errato l’accertamento del Pretore sulla mancata contestazione delle pretese della sequestrante.
5.8 I reclamanti (ad n. 36) si dolgono infine che il Pretore ha menzionato nella sua decisione il contratto di divisione ereditaria, sebbene a parere loro non sia possibile trarne alcun elemento a supporto della verosimiglianza del credito dell’CO 1, nel senso che gli eredi avrebbero in qualche modo approvato l’“ingentissima” fattura, poiché il contratto è anteriore alla fattura, di modo che il suo importo non era noto agli eredi al momento della firma della convenzione, la quale del resto non indica né i parametri di retribuzione, né i dettagli delle prestazioni svolte e neppure l’importo delle sue spettanze.
Essi perdono invero di vista che il Pretore, nel passaggio a cui rinviano (consid. 2.3 delle decisioni impugnate, pag. 4 infine), si è limitato a rilevare che “del resto il principio della pretesa creditoria di CO 1 trova fondamento anche nel contratto di divisione ereditaria”. Si tratta solo di un elemento rafforzativo (“anche”) riferito unicamente al “principio” della pretesa creditoria. L’argomento principale e decisivo è quello (precedente) della mancata contesta-zione della fattura, che come visto i reclamanti non sono riusciti a scardinare. In proposito, le decisioni impugnate meritano quindi conferma.
Invece, RE 1 afferma (ad n. 44 – 46) che la comunicazione dell’Ufficio controllo abitanti di , su cui si è basato il Pretore per ritenere verosimile la sua dimora in Giappone, è una semplice attestazione amministrativa non sufficiente a sovvertire la sua versione degli avvenimenti, secondo cui nel mese di giugno 2020 ella avrebbe solo comunicato all’Ufficio controllo abitanti che sarebbe stata assente qualche mese da settembre per fare visita al figlio RE 2 in Giappone. D’altronde, come evidenziato dalla controparte stessa nell’istanza di sequestro, che una signora di ottant’anni si trasferisca di punto in bianco in un paese lontano, senza nemmeno informare la sua legale, in piena emergenza pandemica da Covid-19 è del tutto inverosimile. RE 1 non esclude di rientrare in Ticino, dove ha sempre vissuto e dove detiene una proprietà immobiliare che da sempre funge da abitazione familiare, in cui vivono l’altro suo figlio S e suo nipote K__________.
6.1 In tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, secondo cui quanto da lei dichiarato circa la sua reale volontà di soggiornare solo qualche tempo in Giappone per andare a trovare il figlio è un’allegazione rimasta senza alcun riscontro oggettivo atto a rimettere seriamente in discussione le informazioni rilasciate dalla Citta di __________ il 28 ottobre 2020 (doc. M). Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile (v. sopra consid. 2.2).
6.2 Per abbondanza, la motivazione del Pretore non presta il fianco alla critica. Non sarebbe stato difficile per la reclamante ottenere una dichiarazione del controllo abitanti a conforto della sua allegazione. RE 1 si è del resto assentata per più di “qualche mese” – nel verbale d’udienza di conciliazione del 1° ottobre 2021 viene dispensata dalla comparizione siccome residente in Giappone (doc. 4 accluso alle osservazioni al reclamo) – e non pare intenzionata a rientrare in Svizzera a breve, pur non escludendolo.
RE 2 (ad n. 47) invece evidenzia come tra i numerosi procedimenti ve ne sia addirittura una volta a ottenere una misura cautelare d’iscrizione di un diritto di compera mai sottoscritto.
7.1 Ora, come dall’CO 1 rilevato nelle osservazioni ai reclami (ad n. 6 inc. 14.2021.126 e ad n. 5 inc. 14.2021.169), essa ha promosso la procedura di merito (con un’istanza di conciliazione a convalida del sequestro) il 10 settembre 2021 poco dopo l’emanazione, il 1° settembre 2021, della decisione con cui il Pretore ha respinto l’opposizione al sequestro di RE 1 nella causa SO.2020.5758. Non s’intravede nulla di abusivo in ciò.
7.2 Nemmeno la promozione di più procedimenti di sequestro nei confronti dei __________ risulta manifestamente abusiva. Le prime due procedure di sequestro, dirette contro gli eredi RE 2 e K__________ (inc. 14.2020.156/157) non sono andate a buon fine a causa di carenze allegatorie e probatorie, avendo l’CO 1 provato inizialmente a farsi giustizia da sé senza farsi patrocinare da un legale dinanzi al Pretore (osservazioni ai reclami). I reclamanti non spiegano quali norme o principi avrebbero impedito alla sequestrante di rimediare alle proprie carenze allegatorie e probatorie presentando nuove istanze di sequestro, ciò che il carattere sommario delle procedure di sequestro non vieta.
7.3 I reclamanti non spiegano poi ove sussista il carattere manifestamente abusivo dell’inoltro di un’istanza di sequestro in pendenza di un’altra procedura di sequestro diretta contro un debitore che l’istante ritiene solidalmente responsabile della sua pretesa con l’altro debitore. Anche sotto questo profilo i reclami sono inammissibili.
7.4 Non è infine questa la sede per giudicare sul carattere abusivo, a detta dei reclamanti, di una misura cautelare d’iscrizione di un diritto di compera, i cui documenti nemmeno sono agli atti. Lo stesso dicasi di tutti gli altri procedimenti elencati al n. 2 di entrambi i reclami. In definitiva, anche questa censura va respinta, ciò che segna l’esito finale dei reclami.
Le ripetibili vanno fissate in entrambe le cause in base al valore litigioso di fr. 110'029.– nella causa promossa da RE 1 e di fr. 105'029.– in quella avviata da RE 2, verosimilmente inferiore al valore delle quote di comproprietà sequestrate. Tenuto conto delle numerose censure sollevate dai reclamanti, che hanno costretto la controparte a un onere lavorativo superiore alla media, mitigato però dal fatto che i due reclami sono praticamente identici, si giustifica di concederle ripetibili corrispondenti alla fascia media della tariffa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo presentato da RE 1 nella causa SO.2020.5758 (inc. 14.2021.126) è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 2 rifonderà all’CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).