Incarto n. 14.2021.121
Lugano 18 gennaio 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2021.745 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 7 luglio 2021 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 settembre 2021 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 7 luglio 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 200'779.75 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 10 maggio 2021 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 6 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 settembre 2021 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato, con un versamento di fr. 250'000.–, tutte le esecuzioni pendenti dell’istante e parte delle restanti esecuzioni nei suoi confronti. Il 14 settembre 2021 il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. A complemento del reclamo, il 17 settembre 2021 la RE 1 ha prodotto la documentazione relativa al pagamento delle rimanenti esecuzioni, comprese quelle sospese da opposizione. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha rilevato che con i versamenti 6 e 20 settembre 2021 la reclamante ha estinto i contributi scoperti fino al 31 maggio 2021.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 17 settembre. Presentato il 9 settembre 2021 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come lo è pure il complemento del 17 settembre.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha dimostrato di aver pagato, il 15 settembre 2021, tutte le esecuzioni dell’istante (doc. 10 accluso al complemento del reclamo). A fronte di un fallimento senza preventiva esecuzione, ciò è tuttavia insufficiente, poiché la misura può essere annullata solo se il convenuto prova di aver pagato tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quelli posti in esecuzione (sopra consid. 2 i.f.). Nell’istanza, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG vantava anche crediti non ancora posti in esecuzione per i contributi da aprile a luglio 2021 (doc. C accluso all’istanza). I primi due, poi dedotti nelle esecuzioni n. __________26 e __________34, risultano estinti (doc. 10), mentre gli ultimi due no (ora oggetto delle esecuzioni n. __________96 e __________09). Sennonché, al momento dell’inoltro dell’istanza, il 7 luglio 2021, gli acconti per giugno e luglio non erano ancora esigibili, il primo scadendo dieci giorni dopo il 30 giugno (art. 34 cpv. 3 OAVS). Vero è che il fallimento senza preventiva esecuzione fondato sulla sospensione dei pagamenti può essere decretato, in linea di mas-sima, anche per crediti non ancora esigibili (DTF 85 III 151 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2 e della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid. 6.1/a-b, con numerosi rinvii, e 14.2020.130 dell’11 dicembre 2020 consid. 2). Ci si potrebbe però chiedere se il successivo pagamento di tutti i crediti dell’istante esigibili al momento dell’inoltro della domanda di fallimento non debba essere considerato come un motivo di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. La questione può rimanere irrisolta nella fattispecie poiché la Cassa istante non si è opposta al reclamo nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021. Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF può di conseguenza ritenersi adempiuto.
2.2 Essendo i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei confronti della reclamante erano pendenti al 29 ottobre 2021 sei esecuzioni recenti, tutte sospese da opposizione, per poco più di fr. 75'000.– complessivi. Non risultano più d’altron-de attestati di carenza di beni a suo carico e sull’estratto del suo conto bancario risultavano incassi regolari dai suoi clienti e un saldo di fr. 33'647.02 al 17 settembre 2021 (doc. 15 accluso alle osservazioni del 17 settembre 2021).
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. Essa è però resa attenta che se non dovesse pagare le esecuzioni in corso ed essere nuovamente dichiarata in fallimento nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 settembre 2021 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).