Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2022 14.2021.118

RE 1CO 1

Incarto n. 14.2021.118

Lugano 21 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 63C21S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 22 marzo 2021 da

CO 1 (rappresentato da RA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 6 settembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 agosto 2021 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro di durata indeterminata del 27 agosto 2019 RE 1 ha assunto CO 1 come meccanico d’auto a tempo pieno dal 2 settembre 2019 per un salario mensile lordo di fr. 2'500.–.

B. CO 1 ha iniziato la scuola reclute nel giugno 2020 e poco prima del suo rientro al lavoro previsto per il 30 ottobre ha comunicato al datore di lavoro che avrebbe proseguito con la scuola di sottufficiali. Con lettera raccomandata del 19 novembre 2020, ricevuta da CO 1 il giorno seguente, RE 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato dal 1° dicembre 2020 per gravi motivi, tra i quali l’abbandono “repentino e ingiustificato” del posto di lavoro da parte del dipendente giusta l’art. 337d CO.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021, indicando quale causa del credito lo “stipendio mese di dicembre 2020”.

D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo 2021 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto al­l’istanza producendo, senza commenti, il contratto di lavoro e la lettera di disdetta. Con replica del 17 maggio 2021 CO 1 ha ribadito il suo punto di vista. Entro la scadenza dell’11 giugno 2021 fissatagli dal primo giudice, RE 1 ha prodot­to ulteriore documentazione.

E. Statuendo con decisione del 27 agosto 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2021 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2022 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più presto il 28 agosto 2021, il termine d’impu­gnazione è scaduto non prima di martedì 7 settembre. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Solo con le osservazioni al reclamo, CO 1 allega di aver effettuato a novembre del 2020 la formazione per sergente durante un mese, di aver contestato la lettera di licenziamento del 19 novembre con lettera del 21 novembre 2020 e, non avendo ricevuto alcun riscontro da RE 1, di essersi presentato in officina il 2 dicembre 2020 per lavorare, ma il datore di lavoro ha rifiutato la sua prestazione rammentandogli che era stato licenziato. Ora, queste allegazioni di fatto, siccome nuove, non posso­no essere prese in considerazione (sopra consid. 1.2). Sono tuttavia ininfluenti per l’esito dell’odierno giudizio (si veda sotto consid. 5.3 e 5.5.1).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sotto-porre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza sulla base del contratto di lavoro in essere tra le parti, a motivo che RE 1 non ha giustificato la disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno istituito dall’art. 336c cpv. 1 lett. a CO per il servizio militare obbligatorio di cui si è prevalso il dipendente.

  3. Nel reclamo RE 1 afferma di contestare “su tutta la linea” le pretese avanzate da CO 1 e ribadisce di aver avuto più che validi motivi per esser ricorso al licenziamento in tronco tra cui ritardi, uso del cellulare durante il lavoro, assenze per malattia non correttamente rese note e abbandono repentino e ingiustificato del posto di lavoro giusta l’art. 337g CO (recte: art. 337d CO) siccome il suo ex dipendente l’ha avvisato solo con pochi giorni di preavviso che non sarebbe rientrato al lavoro dopo la fine della scuola reclute il 30 ottobre 2020, avendo deciso di proseguire con la scuola di sottufficiale, ciò che è una sua libera scel­ta e non un obbligo legale.

Con le osservazioni al reclamo CO 1, in estrema sintesi, nega che sussistano i motivi di licenziamento in tronco invocati da RE 1 e ribadisce che la disdetta del 19 novembre 2020 è nulla siccome avvenuta durante il periodo di protezione contro il licenziamento istituito dalla legge per il servizio militare.

  1. Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.1 Giusta l’art. 336c cpv. 1 lett. a CO dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11 giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti. Una disdetta ricevuta dal dipendente in tale periodo è nulla. Il momento determinante per stabilire se la disdetta ricade nel periodo di pro-tezione è quello della sua ricezione da parte del dipendente (Wy­ler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pag. 870 con rinvii).

5.2 La protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno giusta l’art. 336c CO non impedisce però una disdetta con effetto immediato per cause gravi (art. 337 CO): questo tipo di disdetta, contrariamente a quella ordinaria (art. 335c e 336c cpv. 2 CO), può essere notificata in ogni tempo, anche durante uno dei periodi di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno (sentenze del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.1 e 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.1.2 e 5.4; Wy­ler/Heinzer, op. cit., pagg. 748 e 851 seg.). In tal caso i motivi di licenziamento in tronco dovranno però essere esaminati con maggior rigore siccome la possibilità di disdire il contratto con effetto immediato non deve permettere al datore di lavoro di servirsene come un pretesto per esonerarsi dal rispetto dei periodi di protezione istituiti dall’art. 336c CO (Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 748 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4C.247/2006 del 27 ottobre 2006, consid. 2.1). Se la disdetta si avvera ingiustificata, il periodo di protezione giusta l’art. 336c CO potrà essere preso in considerazione nel calcolo dell’indennità giusta l’art. 337c cpv. 1 CO, che prevede che il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto (Wyler/Heinzer, op. cit., pagg. 852 seg.).

5.3 Secondo la giurisprudenza, quando il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi nel senso dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato l’e­­sistenza di una causa grave, anche quando è notificata in un periodo di protezione contro il licenziamento in tempo inopportuno (sopra consid. 5.2). Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO (sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2 e della CEF 14.2020.169 del 12 maggio 2021 consid. 6.1, 14.2015.203 del 22 febbraio 2016, consid. 2 e i rinvii), perlomeno se il contratto non prevede al riguardo impegni espliciti e quantificati del datore di lavoro.

5.4 In principio con il licenziamento in tronco il contratto termina ex nunc alla data di ricezione della disdetta da parte del lavoratore. Il datore di lavoro può però anche scegliere di differire la fine del contratto a una data posteriore (Sozialfrist, délai social), purché venga fatto nell’interesse preponderante del lavoratore e questo termine non si avvicini al termine di disdetta ordinario (Wyler/ Heinzer, op. cit., pagg. 750 seg., che rinvia alla DTF 140 I 320). Se queste condizioni sono adempiute, il contratto termina alla scadenza indicata dal datore di lavoro, mentre nel caso contrario la disdetta è da considerare come ordinaria (Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 751 con rinvii).

5.5 Nel caso di specie, RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro con lettera raccomandata del 19 novembre 2020, ricevuta dal dipendente il giorno seguente, per la fine di quel mese (“dal 1° dicembre 2020 non sarà più alle nostre dipendenze”), specificando che si trattava di una disdetta con effetto immediato per gravi motivi giusta l’art. 337 CO. Il “termine sociale” di dieci giorni non è oggetto di contestazione e comunque sia è di gran lunga inferiore a quello della disdetta ordinaria (di due mesi per la fine di un mese giusta l’art. 335c cpv. 1 CO, trattandosi del secondo anno di servizio). Ne segue che la disdetta è da considerare come straordinaria come allegato dal reclamante.

5.5.1 Ciò posto, la disdetta del 19 novembre 2020 ha messo fine al contratto di lavoro dalla fine di quel mese e non costituisce più un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario del mese di dicembre 2020 posto in esecuzione, e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se sussistono oppure no gravi motivi di licenziamento in tronco (sopra consid. 5.3), sicché le allegazioni concernenti tali aspetti contenute nel reclamo e nelle osservazioni al reclamo sono ininfluenti. È pure senza rilievo, in questa sede, che la disdetta sia stata ricevuta dal dipendente il 20 novembre 2020, ossia durante il periodo di protezione istituito dall’art. 336c cpv. 1 lett. a CO in caso di servizio militare obbligatorio (ossia pri­ma del 27 novembre 2020, scadenza delle quattro settimane contate dal 30 ottobre), poiché i periodi di protezione istituiti dall’art. 336c CO non impediscono una disdetta con effetto immediato giusta l’art. 337 CO (sopra consid. 5.2). La decisione impugnata si avvera quindi giuridicamente errata e va pertanto riformata.

5.5.2 A scanso di equivoci non è inutile rammentare che il compito del giudice del rigetto non è quello di accertare se il credito posto in esecuzione esiste, e in particolare se il licenziamento in tronco è valido o no, bensì unicamente di verificare se il debitore, nella fattispecie il datore di lavoro, ha firmato un riconoscimento di debito per le pretese fatte valere con l’esecuzione (sopra consid. 2), ciò che per i motivi appena esposti non è il caso del credito risarcitorio in caso di licenziamento ingiustificato. In definitiva, il reclamo, seppur per un altro motivo da quelli invocati dal reclamante, merita accoglimento. La decisione odierna non impedisce però a CO 1 di far valere le sue ragioni con un’azione ordinaria (art. 79 LEF e sopra consid. 2).

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, il reclamante non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguar­do (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.”

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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