Incarto n. 14.2020.210
Lugano 16 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.243/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 novembre 2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2020 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 10 dicembre 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito “la Cassa”) ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'794.– indicando quale titolo di credito la “Decisione di restituzione del 2 novembre 2015 quale prestazione complementare indebitamente percepita”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre 2020 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio. Nel termine assegnatole CO 1 non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2020, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.– compensate le indennità ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Anche in questa occasione CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla Cassa l’11 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 21 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 30 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’istante ha fondato la sua domanda di rigetto sulla decisione del 2 novembre 2015 avente per oggetto la restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite dall’escussa dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2015 e che giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni da quando l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione, sicché il primo giudice ha respinto l’istanza stante l’intervenuta perenzione della pretesa.
Nel reclamo la Cassa sostiene che la decisione impugnata è errata siccome l’art. 25 cpv. 2 LPGA regola le condizioni per l’emanazione della decisione di restituzione, mentre l’esecuzione della stessa è sottoposta a un termine di perenzione di cinque danni, conformemente all’art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia, il quale decorre dalla fine dell’anno civile in cui è avvenuto il passaggio in giudicato della decisione, data che nel caso di specie corrisponde al 31 dicembre 2015, la decisione essendo stata emessa il 2 novembre 2015, sicché la perenzione interverrà solo il 31 dicembre 2020, onde la tempestività della procedura d’incasso.
In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.2 Nel caso di specie è pacifico, visto il tempo trascorso e l’assenza di contestazione dell’escussa, che la decisione del 2 novembre 2015 (doc. 3), esecutiva e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei confronti di CO 1 per la pretesa di fr. 2'742.–, poi ridotta a fr. 1'794.– (doc. 4), volta alla restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite.
6.1 La Cassa rileva quindi a ragione che i termini stabiliti nell’art. 25 cpv. 2 LPGA riguardano la tempistica entro la quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la prestazione dovuta dall’amministrato. Per quanto concerne invece il termine entro il quale la decisione dev’essere eseguita, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 16 cpv. 2 LAVS e quindi, come rilevato dall’istante, il termine determinante è quello di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (già citata 5D_13/2016 consid. 2.3.2 che rinvia in particolare alla DTF 117 V 208 consid. 2b; vedi anche Prassi LADI RCCI Restituzione, compensazione, condono e incasso, SECO, D1-D2).
6.2 Nel caso specifico, in assenza di contestazioni da parte di CO 1, si può considerare che la fine dell’anno civile in cui la decisione del 2 novembre 2015 è passata in giudicato corrisponde nella migliore delle ipotesi per la convenuta al 31 dicembre 2015, sicché il termine quinquennale dell’art. 16 cpv. 2 LAVS sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Sennonché la Cassa ha fatto emettere il precetto esecutivo oggetto del presente procedimento già il 9 luglio 2020, di modo che la prescrizione non interverrà prima della chiusura dell’esecuzione tuttora in corso (art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia). Per questo motivo, il reclamo merita accoglimento.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità, la Cassa non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'794.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1”.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
– __________ – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).