Incarto n. 14.2020.188
Lugano 23 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'327.70 più interessi e spese;
che statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera per ottenere l’annullamento del fallimento con un reclamo recante la data dell’11 novembre 2020, ma pervenutole solo il 26 novembre 2020;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che siccome la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 novembre 2020 (ancorché essa abbia avuto notizia del fallimento già prima, dal momento che il reclamo reca la data dell’11 novembre), il termine d’impugnazione è scaduto al più tardi lunedì 23 novembre;
che il reclamo è pervenuto a questa Camera solo il 26 novembre;
che la busta contenente il reclamo è sprovvista di timbro, mentre il tracciamento della raccomandata non permette di determinare quando l’atto è stato consegnato alla posta;
che entro il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 27 novembre 2020, la reclamante ha scritto il 9 dicembre 2020 di aver inviato in allegato la prova della “ricezione della documentazione con la data 18. Novembre a.c.”, ma l’allegato citato mancava;
che con e-mail dell’11 dicembre 2020 la reclamante ha trasmesso un “Elenco tracce” delle Poste italiane allegando che .’informazione per il fallimento è stata spedita una seconda volta in Italia ed i giorni dovrebbero decorrere dal 18.11.2020”;
che il documento in questione, a prescindere dai dubbi che la sua impaginazione può far sorgere circa il suo carattere ufficiale, non corrisponde a quanto richiesto dal presidente della Camera;
che tale documento non rimette neppure in discussione il fatto che la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante (per la prima volta secondo lei) il 13 novembre 2020, come risulta dalla firma del suo presidente e segretario PI 1 sull’avviso di ricevimento figurante nell’incarto della Pretura (si confronti con la firma sulla procura del 20 settembre 2020 acclusa al reclamo);
che spettando alla reclamante la prova della tempestività del reclamo (sentenza del Tribunale federale 1C_589/2015 del 16 mar-zo 2016, consid. 2.2), in mancanza d’indicazione sulla data in cui il reclamo è stato consegnato alla posta, esso risulta irricevibile;
che ad ogni modo il reclamo risulta inoltre infondato nel merito;
che la reclamante non risulta infatti aver sottoscritto l’accordo di pagamento accluso al reclamo e nello scritto del 14 ottobre 2020 l’CO 1 conferma al Pretore di non essere stata informata di un accordo di pagamento e, di conseguenza, di non aver ritirato la domanda di fallimento;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).