Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2022 14.2020.158

AP 1

Incarto n. 14.2020.158

Lugano 14 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa OR.2019.37 (rivendicazione di un fondo pignorato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 marzo 2019 dalle società

RI 1, IT- RI 4, IT- RI 3, IT- (già RI 5, ) RI 6, IT- RI 7, IT- RI 8, IT-) (già RI 8, ) (patrocinate dagli __________ PA 2 e __________, studio legale PA 2, )

contro

AP 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, le società appena citate hanno escusso PI 1 per l’incasso di fr. 127'155'000.– oltre agli interessi dell’8.15% dal 22 febbraio 2015;

che statuendo con sentenza del 1° settembre 2020 il Pretore ha accolto la petizione e respinto la rivendicazione di proprietà formulata dalla convenuta, confermando il pignoramento della particella n. __________ RFD di __________ a favore delle attrici e ponendo a carico della controparte le spese processuali di fr. 35'000.– e un’indennità di fr. 55'000.– a favore delle attrici;

che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° ottobre 2020 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione della petizione e dell’estromis­sione del fondo rivendicato dal pignoramento, protestate spese e ripetibili;

che il 27 ottobre 2021 l’appellante ha chiesto la riattivazione della procedura d’appello e l’emanazione della sentenza nel senso del­l’accoglimento dell’appello, comunicando che in seguito all’accor­­do intervenuto il 5 marzo 2021 in particolare tra le società attrici e PI 1, il Tribunale di Milano aveva revocato tutte le misure cautelari a suo tempo ordinate a favore delle prime e a carico dell’escusso;

che l’8 novembre 2021 le società attrici hanno ritirato l’esecuzione;

che il 9 novembre 2021 l’appellante ha trasmesso le dichiarazioni delle escutenti di ritiro delle esecuzioni e sequestri promossi nei confronti di PI 1;

che con scritto del 18 novembre 2021 le attrici si sono opposte alle richieste formulate dall’appellante nella comunicazione del 27 ottobre, concludendo allo stralcio dell’appello dai ruoli “in quanto inammissibile, eventualiter privo d’oggetto, spese giudiziarie e ripetibili a carico dell’appellante”;

che con l’estinzione dell’esecuzione, in seguito al suo ritiro, il pignoramento del fondo rivendicato dall’appellante è decaduto, sicché la causa di rivendicazione – e con sé la procedura di appello – è diventata senza oggetto, giacché verteva unicamente sulla questione del mantenimento del pignoramento del fondo o della sua estromissione dal pignoramento;

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse;

che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018), senza che vi sia un ordine tra i diversi criteri né che siano esclusi altri fattori, come il comportamento processuale delle parti (sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2);

che nel caso concreto, l’appello è diventato senza oggetto in seguito al ritiro dell’esecuzione, che non può però essere imputato solo alle escutenti, giacché è la conseguenza di una transazione conclusa (anche) con l’escusso, alla quale l’appellante è intervenuta, tramite l’avv. Tino, quale terza chiamata (v. sentenza 8538/ 2021 pubblicata dal Tribunale di Milano il 20 ottobre 2021, acclusa allo scritto 27 ottobre 2021 dell’appellante);

che d’altra parte, a un sommario esame l’appello pareva comunque sia votato all’insuccesso;

che infatti la contestazione del pignoramento di tutti i suoi beni, compreso il fondo rivendicato, eseguito sulla scorta di un sequestro conservativo italiano che conserva il proprio carattere provvisorio anche dopo il suo riconoscimento in Svizzera appare d’ac­chito irricevibile nella causa di rivendicazione – gli atti degli uffici d’esecuzione dovendosi impugnare con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) – e comunque ampiamente tardivo, non essendo stata formulata già nel ricorso contro il pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2018.17 del 24 gennaio 2019), per tacere del fatto che la tesi è già stata respinta con sentenza 15.2020.57 del 19 ottobre 2020 (consid. 6);

che le censure secondo cui le escutenti non sarebbero creditrici e comunque avrebbero rinunciato a contestare la rivendicazione del fondo promuovendo azione revocatoria (giusta gli art. 285 segg. LEF) appaiono d’acchito inammissibili perché l’appellante non si è confrontata con le – pertinenti – motivazioni della sentenza impugnata (consid. 12 e 9);

che la contestazione della simulazione pare anche insufficiente, poiché l’appellante non nega che l’assoluzione del marito in sede penale non aveva conseguenze sulla causa civile di oltre 120 milioni di euro (ossia più dei 30 milioni di franchi cui l’appellante stimava i beni del marito) promossa dalle attrici innanzi al Tribunale di Milano pochi mesi prima della donazione e non spende una parola sugli altri indizi di simulazione e di revocazione elencati dal Pretore (consid. 15, pagg. 11 e 12, e consid. 16, pagg. 12-15);

che quanto alla convenzione di manleva, AP 1 non ha contestato in sede d’appello l’allegazione (replica ad n. 79 segg. e osservazioni all’appello, ad n. 106 segg.) e la prova (doc. 35) addotte dalle attrici secondo cui la convenzione – comunque nulla – era stata revocata e superata da una seconda manleva del 26 giugno 2012, anteriore alla donazione del fondo del 12 dicembre 2013, che esplicitamente escludeva dalla sua operatività PI 1 e la sua famiglia;

che di conseguenza l’appello di AP 1 risulta, a un sommario esame, essere stato inutile, sicché il successivo ritiro dell’esecuzione si avvera in fin dei conti senza rilievo per la decisione sull’assegnazione delle spese processuali;

che secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’appellante, da considerarsi presumibilmente soccombente se l’appello non fosse divenuto senza oggetto;

che la tassa per la presente decisione va fissata in base alla Leg­ge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG);

che le attrici hanno diritto a ripetibili commisurate al valore litigioso della causa, di fr. 2'025'980.– (doc. 3 e 29, petizione ad n. 5), e alla relativa semplicità della causa d’appello stante l’inconsistenza delle censure;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come rilevato di fr. 2'025'980.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, mentre il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.–, relative al presente giudizio, sono poste a carico dell’appellante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato, di fr. 38'000.–, le è restituita. AP 1 è tenuta a rifondere alle controparti, in solido, fr. 12'500.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2020.158
Entscheidungsdatum
14.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026