Incarti n. 14.2020.152 14.2020.153
Lugano 16 luglio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 12 giugno 2019 dalla
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, ) CO 2, (patrocinato dall’__________ PA 3, )
giudicando sui reclami del 25 settembre 2020 presentati dalla RE 1 contro le decisioni emesse il 18 settembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nel 2003 i coniugi CO 1 e CO 2 hanno incaricato l’impresa generale PI 1 di __________ (ora radiata dal registro di commercio) di ristrutturare la loro casa d’abitazione sita sulla particella n. __________ RFD di __________, di cui sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno. Il 24 novembre 2003 la PI 1 ha subappaltato le opere da capomastro e quelle in cemento armato all’impresa di costruzioni RE 1 di __________. Quest’ultima ha cominciato i lavori alla fine di novembre del 2003, salvo interromperli e abbandonare il cantiere nell’agosto del 2004, chiedendo alla PI 1 il pagamento della mercede per quanto eseguito sino a quel momento, senza successo.
B. Statuendo con sentenza del 29 aprile 2009, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004 a carico della particella dei coniugi CO 1 e a favore della RE 1. L’appello presentato da quest’ultimi contro tale sentenza è stato respinto dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello con decisione del 18 luglio 2011 (inc. 11.2009.84).
C. Il 1° dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione della RE 1 presentata contro la PI 1, condannando quest’ultima a pagare all’impresa generale fr. 74'282.–, oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004, e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta all’esecuzione n. __________ promossa dall’attrice all’Ufficio d’esecuzione di Lugano. L’appello presentato dalla PI 1 contro questa (seconda) decisione è anche stato respinto dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 12 giugno 2017 (inc. 12.2016.11).
D. Nel mese di luglio 2017 la RE 1 ha promosso due distinte procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di CO 1 e CO 2, convenendoli solidalmente, per ottenere l’incasso di fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004. Quali titoli di credito la procedente aveva indicato l’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori e quattro sentenze – le due pretorili e le due d’appello sopra indicate – passate in giudicato. Le successive istanze di rigetto definitivo inoltrate l’8 giugno 2018 dalla RE 1 nei confronti dei convenuti sono state respinte dal Pretore del Distretto di Lugano con due sentenze rispettivamente del 26 ottobre 2018 e del 25 gennaio 2019. Statuendo con decisioni del 3 aprile 2019, questa Camera ha respinto i reclami interposti dalla creditrice (inc. 14.2018.180 e 14.2019.20).
E. Nel frattempo, il 6 marzo 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva decretato lo scioglimento della PI 1 ordinandone la liquidazione in via di fallimento. Il 3 maggio 2018 il medesimo giudice ha decretato la sospensione del fallimento per mancanza d’attivo. Il 12 novembre 2018 la PI 1 in liqui-dazione è stata radiata dal registro di commercio.
F. Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emessi il 28 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha nuovamente escusso CO 1 e CO 2 ognuno per l’incasso di fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004, indicando sempre quali cause del credito: “Sentenza 01.12.2015 Pretura di Lugano no. inc. __________. Sentenza 12.06.2017 seconda Camera civile Tribunale d’appello no. inc. __________. Sentenza 29.04.2019 (recte: 2009) Pretura di Lugano inc. no. __________. Sentenza 18.07.2011 prima Camera civile Tribunale d’appello inc. no. __________. Debitore solidale con CO 1, __________”, rispettivamente “Debitore solidale con CO 2, __________”.
G. Avendo CO 1 e CO 2 interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi, con istanze del 12 giugno 2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Sia all’udienza di discussione tenutasi il 24 settembre 2019 nella causa promossa nei confronti di CO 1, sia in quella del 26 settembre 2019 nella procedura avviata contro CO 2, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre i convenuti vi si sono opposti, ognuno producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nei rispettivi verbali d’udienza. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.
H. Statuendo con due decisioni separate del 18 settembre 2020, il Pretore ha respinto le istanze, ponendo a carico dell’istante in entrambe le cause le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore di ciascuno dei convenuti.
I. Contro le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami distinti del 25 settembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate spese e ripetibili. Con osservazioni rispettivamente del 18 maggio e del 9 giugno 2021, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica di entrambe le sentenze è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 21 settembre 2020, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 1° ottobre. Presentati il 25 settembre 2020 (data del timbro postale), i reclami sono dunque senz’altro tempestivi.
1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Preso atto che la creditrice ha nuovamente escusso i debitori sulla scorta dei medesimi titoli già allegati nelle due precedenti istanze di rigetto – la cui reiezione era stata confermata dalla scrivente Camera – nelle decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto considerato che le sentenze del Tribunale federale sulle quali essa si appoggia ora a sostegno della propria pretesa divergono in modo significativo dalla fattispecie in esame o comunque non vi si attagliano in maniera sufficiente. Secondo il primo giudice par quasi che la RE 1 voglia rimettere in discussione le sentenze del 3 aprile 2019 della CEF e la giurisprudenza – da essa ritenuta “vetusta” – sulla quale questa Camera si è basata per respingere i precedenti reclami. Poiché la creditrice non ha però interposto ricorso al Tribunale federale e la fattispecie e i titoli prodotti con le nuove istanze sono gli stessi di quelli già presentati nelle precedenti procedure, il Pretore non ha ritenuto di doversi discostare da quanto già stabilito dall’autorità superiore, anche perché la verifica della corretta applicazione del diritto non incombeva ad ogni modo a lui. Ha inoltre osservato come il grado di analogia e di pertinenza dei casi citati dalla RE 1 con la fattispecie sottoposta al suo giudizio siano “molto inferiori” rispetto alla giurisprudenza indicata dalla CEF nei precedenti del 3 aprile 2019, riferiti a un caso praticamente del tutto identico (per quanto concerne le parti, i titoli invocati e il substrato fattuale) a quello in esame. Ciò premesso, il Pretore ha ancora una volta constatato l’assenza di un valido titolo di rigetto definitivo. Onde la reiezione delle istanze.
Ribadita la validità dei titoli attestanti l’esistenza del pegno e del credito posto in esecuzione, nei reclami la RE 1 rimprovera al primo giudice di aver violato l’art. 89 cpv. 2 RFF laddove ha ritenuto che tale norma non sia applicabile alla fattispecie impedendole di escutere direttamente i proprietari del fondo pignorato. Considera errato porre ulteriori “paletti” dettati dalla giurisprudenza quando la legge prevede la possibilità di agire contro il terzo proprietario – qualora la debitrice principale sia estinta – senza la necessità di disporre di una decisione di condanna nei confronti di quest’ultimo. Per la reclamante la decisione del Tribunale federale (DTF 75 I 107) su cui si è fondata la CEF per respingere le sue precedenti istanze, oltre ad essere “vetusta” rispetto al nuovo testo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, si differenzia dalla presente fattispecie per il fatto che è riferita a una pratica fiscale in cui il terzo comproprietario non era stato coinvolto nella procedura d’iscrizione dell’ipoteca legale, a differenza dei coniugi CO 1 che sono invece stati convenuti davanti al Pretore del Distretto di Lugano. La RE 1 rimprovera poi al primo giudice di non aver interpretato la norma dal profilo teleologico. A suo dire il suo scopo sarebbe quello di proteggere la creditrice permettendole di realizzare il pegno immobiliare di cui beneficia direttamente dal terzo proprietario del fondo, il quale comunque gode del plusvalore creato dalla subappaltatrice con le opere da essa fornite. A sostegno della propria tesi la reclamante ripropone le tre sentenze del Tribunale federale indicate nelle istanze e una quarta, recente, emessa dall’Alta Corte nel giugno del 2020.
Ora, questa Camera ha già avuto modo di esprimersi sulla portata delle sentenze prodotte dalla RE 1 nelle due procedure esecutive promosse nel 2018 nei confronti dei medesimi convenuti (inc. 14.2019.20 e 14.2018.180), escludendo l’esistenza di un valido titolo di rigetto nei loro confronti, in quanto la decisione di condanna invocata dall’istante è stata emessa solo contro la debitrice (la PI 1) e non anche nei confronti dei terzi proprietari del pegno. Ha d’altronde ritenuto in sé senza pertinenza il rinvio all’art. 89 RFF, che si limita a permettere l’avvio di un’esecuzione contro il terzo proprietario del pegno anche durante la procedura di fallimento del debitore e anche dopo il decesso del debitore o la sua cancellazione dal registro di commercio, ma non rende opponibile al terzo proprietario una decisione emessa in una procedura in cui non è intervenuto, ciò che il Tribunale federale ha escluso nella DTF 75 I 107 (consid. 5.1/c).
5.1 Nel ritenere la sentenza appena citata “vetusta” la reclamante misconosce che l’autorità di una decisione non dipende dalla data della sua emissione bensì dalla sua forza argomentativa. E nel caso di specie essa neppure tenta di discutere l’argomentazione del Tribunale federale e della Camera, se non con un reiterato rinvio all’art. 89 cpv. 2 RFF, il quale di tutta evidenza non tratta della questione del rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal proprietario del pegno. A scanso di equivoci, l’art. 89 cpv. 2 RFF esisteva già – dal 1920 – quando il Tribunale federale si è pronunciato, anche se il suo testo era leggermente diverso, siccome non prevedeva esplicitamente l’esecuzione contro il terzo proprietario in caso di estinzione della persona giuridica debitrice a seguito del suo fallimento (aggiunta entrata in vigore, il 1° gennaio 1997). La questione è comunque senza interesse dal momento che l’art. 89 cpv. 2 RFF non tratta direttamente della questione del rigetto dell’opposizione.
5.2 Che la DTF 75 I 107 riguardasse una decisione fiscale che accertava l’esistenza di un’ipoteca legale a favore del fisco e non un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori non è di rilievo per la questione da risolvere nella fattispecie, giacché il principio sancito dal Tribunale federale, secondo cui l’opposizione al precetto esecutivo interposta dal terzo proprietario del pegno può essere rigettata in via definitiva unicamente se la decisione di condanna invocata quale titolo di rigetto è stata emessa anche nei suoi confronti e non solo contro il debitore personale senza che il terzo proprietario sia intervenuto in lite (consid. 3), è generico e si riferisce non solo alle decisioni amministrative (“Verwaltungsentscheide”), ma anche alle sentenze esecutive (“vollstreckbare Urteile”), per il semplice motivo che una decisione generalmente non è opponibile a chi non ha potuto far sentire le proprie ragioni nella procedura in cui la stessa è stata emanata.
6.1 La DTF 138 II 135 sulla quale la Camera si era fondata riguarda a ben vedere il caso, diverso da quello in esame, di un’esecuzione contro il debitore della mercede che nel contempo è anche proprietario del fondo gravato dell’ipoteca legale. Nell’ipotesi in cui l’esecuzione è invece diretta contro il terzo proprietario che non è debitore della mercede, essa può vertere solo sulla somma garantita dal pegno, la quale è proprio l’oggetto dell’accertamento eseguito nella procedura d’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Certo, la decisione finale si limita a ordinare l’iscrizione e non condanna il terzo proprietario a versare la somma garantita all’artigiano o all’imprenditore. Una simile condanna è però esclusa proprio perché il terzo proprietario non risponde personalmente della mercede, ma solo, con l’immobile, della somma garantita (DTF 140 III 36 segg. citata dalla reclamante, che si riferisce invero al caso di una cartella ipotecaria – e non di un’ipoteca legale – gravante il fondo di un terzo, ma in un caso come nell’altro il proprietario del fondo gravato non risponde personalmente del debito garantito se non è parte della relazione contrattuale all’origine del debito garantito, nella fattispecie il contratto d’appalto concluso tra la RE 1 e la PI 1). Limitatamente all’esecuzione diretta contro il terzo proprietario, la mancanza di un suo riconoscimento del debito garantito dalla cartella ipotecaria o di una decisione che accerta (anche) nei suoi confronti l’esistenza del debito garantito dall’ipoteca legale non è un ostacolo al rigetto provvisorio, rispettivamente definitivo dell’opposizione, siccome la sua responsabilità non è personale ma “reale”.
6.2 La decisione che ordina l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale accerta anche l’importo della somma garantita, pari nel caso in rassegna a fr. 74'282.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2004 (sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ del 29 aprile 2009, doc. D accluso all’istanza). Tale decisione è opponibile ai terzi proprietari, giacché hanno avuto ampio modo di contestarla nell’azione d’iscrizione, anche per quan-to attiene all’importo della somma garantita (v. in particolare la decisione 11.2009.84 della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 18 luglio 2011, che respinge le eccezioni di prescrizione, di versamento di anticipi non presi in considerazione dal Pretore, di esclusione dell’IVA, di concessione di uno sconto non contemplato dal perito, di riduzione di alcune posizioni del modulo d’offerta, di esclusione di alcuni lavori eseguiti in subappalto, di stralcio di determinati supplementi, ecc.). La decisione d’iscrizione dell’ipoteca legale vale pertanto titolo di rigetto definitivo per il pegno. Non si vede d’altronde quale altro accertamento giudiziario si potrebbe esigere. Lo scopo del pegno è del resto proprio quello di rispondere del debito in caso di mora del debitore.
6.3 Che CO 1, come ripete più volte nelle osservazioni al reclamo, non sia debitrice della reclamante né abbia alcuna relazione contrattuale con quest’ultima è irrilevante, dal momento ch’essa non è escussa come debitrice bensì come terza comproprietaria del pegno. La sua responsabilità è limitata al valore del pegno. È pure senza rilievo, dal profilo giuridico, che CO 1 abbia, a suo dire, già pagato integralmente quanto doveva alla PI 1 e debba così pagare due volte le stesse opere. Lo scopo dell’istituto del pegno, e in particolare dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, è proprio quello di proteggere il creditore pignoratizio (artigiano o imprenditore) contro il rischio d’insolvenza del debitore (committente o imprenditore generale).
7.1 Ci si potrebbe chiedere se tale norma si applica anche nell’ipotesi – contemplata all’art. 89 cpv. 2 RFF – in cui la persona giuridica debitrice si è estinta. In tal caso, infatti, l’esecuzione in via di realizzazione del pegno può essere diretta solo contro il terzo proprietario del pegno senza che l’escutente debba prima far iscrivere nuovamente la persona giuridica fallita e radiata nel registro di commercio (sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 3.3, con riferimento alla DTF 59 I 161 segg. e a Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 89 RFF; v. pure DTF 146 III 446 consid. 2.4.2). La questione può invero rimanere aperta nella fattispecie, dato che la recla-mante ha prodotto un titolo di rigetto definitivo anche per il credito posto in esecuzione, ovvero la sentenza __________ emessa il 1° dicembre 2015 dal il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (doc. B e sopra ad C). In effetti, se il terzo proprietario del pegno non è anche debitore del procedente, il rigetto dell’opposizione per quanto concerne il credito può fondarsi su un titolo opponibile al solo debitore. È così stato giudicato che un riconoscimento di debito firmato soltanto dal debitore basta (sentenza 5D_19/2020 del 15 giugno 2020 consid. 4.2, che limita però tale possibilità all’ipotesi dell’art. 89 RFF; sentenza della CEF 14.2001.108 del 6 febbraio 2002, consid. 2, secondo cui il rigetto dell’opposizione interposta dal coniuge dell’escusso in virtù dell’art. 153 cpv. 2 LEF può essere concesso anche se esso non ha riconosciuto il debito posto in esecuzione). Analogamente, la decisione che condanna il debitore a pagare la somma posta in esecuzione è sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione per il credito.
7.2 A scanso di equivoci va d’altronde rilevato che agli escussi sarebbe stato possibile dimostrare, sulla base dell’art. 81 LEF, che il credito garantito si è estinto dopo l’ultimo stadio della procedura d’iscrizione dell’ipoteca legale in cui potevano addurre fatti nuovi. Non l’hanno però fatto. I reclami meritano pertanto accoglimento.
Nelle osservazioni al reclamo (a pag. 8), CO 2 sostiene che la reclamante avrebbe dovuto insinuare la sua pretesa nel fallimento della PI 1. A parte il fatto che, come egli stesso riconosce, non è possibile insinuare crediti in un fallimento, come quello della PI 1, poi chiuso per mancanza di attivo, siccome non viene allestita alcuna graduatoria (mentre l’anticipazione delle spese di liquidazione è priva di senso e di utilità ove la fallita non abbia attivi), la RE 1 non era obbligata a escutere la PI 1 o far valere le sue pretese nei suoi confronti nel fallimento prima di procedere alla realizzazione del pegno. Né gli art. 151 segg. LEF né l’art. 89 RFF prevedono un simile obbligo.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le cause di fr. 74'282.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa contro CO 1 (inc. __________/14.2020.152) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all’istante fr. 1'000.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla reclamante fr. 1'500.– per ripetibili.
Il reclamo nella causa contro CO 2 (inc. __________/ 14.2020.153) è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’istante fr. 1'000.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 2, tenuto a rifondere alla reclamante fr. 1'500.– per ripetibili.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).