Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.03.2021 14.2020.125

Incarti n. 14.2020.125 14.2020.128

Lugano 23 marzo 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 novembre 2016 da

RE 1 IT- (patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 2, )

giudicando sul reclamo del 24 agosto 2020 presentato da RE 1 (14.2020.125) e sul reclamo del 26 agosto 2020 presentato da CO 1 (14.2020.128) contro la decisione emessa il 12 agosto 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione 29 aprile 2015 la seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________ ha accolto l’appello principale di RE 1 contro la sentenza del Tribunale di T__________ n. __________ e condan­nato CO 1 a pagargli una penale privata di € 1'500'000.– per violazione di un patto parasociale da essi concluso – oltre agli interessi al tasso legale sino al giorno del relativo saldo – e a rifondere le spese da lui sostenute in prima sede, liquidate in complessivi € 10'000.– per compenso professionale (oltre all’IVA e alla Cassa previdenziale così come previsto dalla legge), come pure i costi d’appello, ammontanti a € 22'236.03 (di cui € 2'236.03 per spese documentate e per il resto a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e cassa previdenziale). Contro tale sentenza CO 1 ha presentato ricorso alla Corte suprema di cassazione di Roma il 31 luglio 2015.

B. Riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la suddetta sentenza italiana, con decisione dell’11 luglio 2016 (__________) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro della quota di proprietà per piani (PPP) n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________ di proprietà di CO 1, così come dell’arredo della casa edificata su tale particella (tra cui mobili antichi e diverse opere d’arte) sino a concorrenza di fr. 1'863'077.96. Per quanto di rilievo nella fattispecie, a seguito dell’opposizione al sequestro presentata da PI 1 (figlio delle parti in causa), il Pretore ha limitato il provvedimento al solo immobile (nuda proprietà).

C. Ottenuto il sequestro, con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 settembre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano a convali­da del sequestro appena citato, RE 1 ha quindi escusso CO 1 per l’incasso di fr. 1'863'077.96 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2015, indicando quale titolo del credito la “sentenza 29 aprile 2015 della Corte d’Appello di T__________ e decisione 11.07.2016 Pretore di Lugano __________. Corrispondente a Euro 1'719'182.39 (al cambio vigente il 06.07.2016 pari a 1.0837)”.

D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre 2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. L’udienza inizialmente prevista per il 13 febbraio 2017 è stata più volte aggiornata e le parti sono comparse per la prima volta davanti al Pretore il 13 settembre 2018. In tale occasione il patrocinatore di CO 1 ha nuovamente formulato – e ottenuto – il rinvio della medesima in attesa di ottenere la sentenza originale della Corte suprema di cassazione emessa il 24 aprile 2018.

E. Con osservazioni scritte inoltrate spontaneamente il 14 gennaio 2019, CO 1 ha chiesto la reiezione dell’istanza sulla scorta della decisione di cassazione nel frattempo pervenutale, con la quale la Corte suprema ha ritenuto sproporzionata la penale stabilita dai giudici di T__________ e ha cassato su questo punto la sentenza impugnata, rinviando la causa all’autorità inferiore per nuo­vo giudizio in diversa composizione, anche in merito alle spese. All’udienza di discussione tenutasi davanti al Pretore il 20 maggio 2019, RE 1 ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta vi si è nuovamente opposta. In tale occasione il procedente ha presentato delle osservazioni e una replica scritte sulle quali l’escussa ha preso posizione con duplica orale, ribadendo la propria posizione.

F. Statuendo con decisione del 12 agosto 2020, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, senz’assegnare indennità.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 agosto 2020 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 27 agosto 2020 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, chiedendo che venisse inflitta una multa disciplinare di fr. 2'000.– alla controparte ai sensi del­l’art. 128 cpv. 3 CPC “per avere avviato la procedura di reclamo in mala fede ed in maniera temeraria”. Mediante replica spontanea del 15 ottobre 2020 il reclamante ha confermato le proprie conclusioni, nuovamente contestate dall’escussa nello scritto del 22 ottobre 2020 col quale essa ha informato la Camera di rinunciare a presentare una duplica spontanea.

H. Il 26 agosto 2020 anche CO 1 ha presentato reclamo contro la decisione pretorile, postulando la riforma del dispositivo n. 2 relativo alle spese giudiziarie nel senso di porre a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 500.– e di assegnarle un’in­­dennità ripetibili di prima sede “sino” a fr. 65'207.73, ma di almeno fr. 11'178.47. Con osservazioni del 2 ottobre 2020 RE 1 ha concluso per la reiezione del reclamo di CO 1.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come quello presentato da CO 1 – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).

1.1 I reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 13 agosto 2020, il termine d’im­­pugnazione è scaduto domenica 23 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. Lo è anche il reclamo presentato da CO 1 il 26 agosto, siccome la sentenza è stata notificata al suo patrocinatore il 20 agosto 2020.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico la nuova documentazione prodotta da CO 1 con le osservazioni al reclamo (doc. da 3 a 6 compresi, tra cui la nuova decisione della Corte d’appello di T__________ [n. __________, RG n. __________] emessa il 6 febbraio 2020) così come il ricorso alla Corte suprema di Cassazione del 21 luglio 2020 annesso alla replica di RE 1 sono inammissibili e pertanto non se ne terrà conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Pure irricevibile è il ricorso per cassazione presentato il 31 luglio 2015 da CO 1 davanti alla medesima Corte di cassazione e annesso al proprio reclamo quale doc. 4.

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del riget­to definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale (DTF 143 III 408 consid. 5.2.1; sentenza della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4 e 4.1), un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per quelle civili o commerciali emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).

  1. Accertata preliminarmente la propria competenza, nella decisione impugnata il Pretore ha anzitutto considerato che se il credito stabilito dalla Corte d’appello di T__________ risultava effettivamente esigibile prima dell’inoltro dell’esecuzione in oggetto – essendo la medesima stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera con decisione dell’11 luglio 2016 – l’istante non ha dimostrato che lo fosse ancora dopo che la Corte suprema di cassazione ha cassato la decisione nel suo intero dispositivo, motivo per cui la stes­sa non rappresenta più una sentenza esecutiva. Al proposito egli non ha accolto la richiesta del procedente di sospendere l’esecu­­zione nell’attesa che i giudici di T__________ si pronunciassero nuovamente sulla questione. A suo giudizio, non solo non è dato di sapere se, in che misura e quando sarebbe stata emessa una nuova decisione di condanna nei confronti di CO 1, ma si porrebbe comunque sia un problema d’identità tra l’eventuale nuovo titolo di rigetto e quello indicato sul precetto esecutivo. Per il primo giudice, infine, non è dato di capire, e RE 1 non spiega, il motivo per cui l’opposizione dovrebbe essere rigettata per il fatto che l’escussa non ha introdotto una domanda di accertamento dell’inesistenza del debito ai sensi degli art. 85-85a LEF. Tutto ciò considerato, egli ha quindi respinto l’istanza.

I. Sul reclamo di RE 1 (14.2020.125)

  1. RE 1 contesta anzitutto che la sentenza emessa dalla Corte suprema di cassazione abbia sospeso l’esecutività della decisione d’appello del Tribunale di T__________, dal momento che la stes­sa non esplica alcun effetto sul territorio elvetico non essendo stata riconosciuta né dichiarata esecutiva in Svizzera. Per il reclamante la decisione di exequatur rimane pertanto vincolante per il giudice del rigetto, che a suo parere ha violato l’art. 81 cpv. 3 LEF per aver tenuto conto della sentenza di cassazione prodotta dal­l’escussa senza che quest’ultima abbia provveduto a chiederne il riconoscimento.

4.1 In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credi­to posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; sentenze della CEF 14.2019.12 del 4 giugno 2019, consid. 5 e 14.2017.63 del 6 settembre 2017, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c, consid. 5.3/c; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 39 ad art. 80 LEF e i rinvii; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 22 ad art. 80 LEF), così come l’esecutività della decisione al momento in cui il giudice del rigetto statuisce (Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 143 ad art. 80).

4.2 Nella fattispecie è indiscusso che la decisione della Corte d’ap­­pello di T__________ (doc. B accluso all’istanza) sia stata riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. Di natura condannatoria – poiché riconosce RE 1 creditore di una penale verso CO 1 di complessivi € 1'500'000.– oltre a interessi e spese varie – la sentenza italiana costituiva, di principio, un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF al momento dell’inoltro della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione. Sennonché, come visto, con decisione del 24 aprile 2018 (doc. 6 accluso alle osservazioni all’istanza) la Corte suprema di cassazione, statuendo sul ricorso presentato da CO 1, ha cassato “per quanto in motivazione” proprio il dispositivo della sentenza d’appello di T__________ relativo alla penale privata e ha rimandato la causa all’autorità inferiore affinché ne valutasse – in diversa composizione – l’even­­tuale eccessività (come risulta dal consid. 18).

4.2.1 Il reclamante rileva a giusta ragione che la decisione di exequatur dell’11 luglio 2016 (doc. I accluso all’istanza) è di principio vincolante per il giudice del rigetto, il quale non è autorizzato a riesaminarla (art. 81 cpv. 3 LEF). Tuttavia, all’escusso è data la possibilità di dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF che la (provvisoria) esecutività della decisione estera conferita con la sentenza di exequatur è stata nel frattempo revocata nello stato d’origine (Stae­helin, op. cit., n. 31 ad art. 81, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_79/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4; si veda pure: Staehelin, op. cit., n. 9 e 55 ad art. 80: Abbet, op. cit., n. 74 ad art. 80). Il giudice del rigetto deve tenerne conto se la modifica avviene prima ch’egli statuisca (sopra consid. 4.1). Contrariamen­te a quanto sostiene il reclamante, la nuova decisione non deve necessariamente essere stata preventivamente riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in una procedura indipendente apposita, ma l’esame della sua riconoscibilità ed esecutività può anche aver luogo in via pregiudiziale nella procedura di rigetto del­l’opposizione, così come ammesso per le decisioni estere prodot­te dall’istante quale titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 2).

4.2.2 RE 1 allega invece a ragione che non toccava a lui dimostrare che la decisione d’appello italiana era ancora esecutiva al momento in cui il giudice del rigetto ha statuito, bensì a CO 1 provare che la decisione della Corte suprema di cassazione ne ha sospeso l’esecutività (sopra consid. 4.2.1). Su questo punto la decisione impugnata è errata. Incombeva al Pretore esaminare gli argomenti della convenuta a favore della sospensione dell’ese­­cutività della decisione della Corte d’appello di T__________ e le controdeduzioni dell’istante. Il diritto di essere sentito di quest’ultimo, co­me sostenuto nel reclamo, risulta violato laddove il primo giudice non si è determinato sulle ragioni avverse presentate dall’istante con le proprie osservazioni accluse al verbale d’udienza del 20 maggio 2019 (pagg. 4-6). Egli non postula però l’annullamento della decisione impugnata e il suo rinvio al Pretore per nuovo giudizio, bensì solo la sua riforma nel senso dell’accoglimento del­l’i­­stanza. Nulla osta pertanto all’esame senza indugio delle contrastanti tesi delle parti (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

4.3 In prima sede CO 1 ha allegato, sulla scorta di un parere dell’avv. __________ del foro di M__________, che gli effetti della cassazione della sentenza della Corte d’appello di T__________ si estendono ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza cassata giusta l’art. 336, comma 2, del Codice di procedura civile italiano (“CPCit.”). A contare dalla pubblicazione della sentenza della Cor-te suprema di cassazione (il 10 luglio 2018), la decisione cassata ha perso la propria efficacia “per quanto in motivazione”, cioè in punto all’ammontare della penale, che dovrà essere oggetto di un riesame da parte dell’autorità inferiore. Non avendo (più) ad oggetto un credito liquido, la decisione cassata non costituisce più, un titolo esecutivo nel senso dell’art. 474 CPCit. Secondo il parere citato, il diritto di agire in executivis non è infatti dato sulla base di un titolo che si limiti ad accertare l’an ma non il quantum della pretesa azionata. Per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la cassazione si estende alle spese processuali stabilite nella decisione cassata.

4.3.1 Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2019, RE 1 ha anzitutto contestato l’applicabilità del diritto italiano, e singolarmente dell’art. 474 CPCit., alla determinazione dell’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, disciplinata esclusivamente dalle convenzioni internazionali e dal diritto interno (svizzero). In sé, il rilie­vo è pertinente. La nozione di titolo di rigetto definitivo è retta imperativamente dall’art. 80 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_948/2014 consid. 3; Abbet, op. cit., n. 40 ad art. 81). Per contro, la questione pregiudiziale di sapere se la decisione estera è esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato d’origine (DTF 143 III 409 consid. 5.2.2; Abbet, op. cit., n. 53 ad art. 81), il cui contenuto dev’essere dimostrato da chi se ne prevale (Abbet, op. cit., n. 40 ad art. 81 con un rinvio alla DTF 140 III 460 consid. 2.4 in materia di rigetto provvisorio). L’elenco dei titoli esecutivi contenu­to nell’art. 474 comma 2 CPCit. vincola quindi il giudice del rigetto svizzero, mentre in sé non è vincolante il primo comma, secondo cui l’esecuzione forzata (a norma del diritto italiano) non può avere luogo che per un diritto certo, liquido ed esigibile. Va però da sé che una decisione italiana non idonea a esecuzione coatta in Italia non può neppure costituire un titolo esecutivo in Svizzera, non potendo la stessa esplicarvi effetti maggiori o diversi rispetto a quelli ammessi nello Stato di origine (DTF 146 III 161 consid. 6.5; sentenza della CEF 14.2017.178-180 del 27 marzo 2018 consid. 5.2). Le esigenze di certezza, liquidità ed esigibilità dell’art. 474 comma 1 CPCit. esistono del resto anche nel diritto esecutivo svizzero, in particolare per quanto attiene alla determinazione o determinabilità in cifre dell’ammontare della pretesa posta in esecuzione (DTF 138 III 584 consid. 6.1.1; Abbet, op. cit., n. 26 ad art. 80). Di conseguenza la censura del reclamante si rivela in fin dei conti irrilevante.

4.3.2 Sempre in prima sede l’istante ha rilevato che dallo stesso parere dell’avv. __________ si evince come, ove il provvedimento provvisoria-mente esecutivo sia modificato solo quantitativamente da un successivo provvedimento, anch’esso esecutivo, gli effetti dell’iniziata esecuzione del primo si preservano, ciò che a suo parere sarebbe il caso della sentenza del Tribunale di T__________. Il reclamante equivoca sui termini. L’avv. __________ ha chiaramente escluso che l’ipotesi in questione si sia verificata nella fattispecie, laddove ha precisato che “la caducazione del titolo esecutivo non discende da una sua modifica quantitativa, ma dalla riforma in sede di cassazione con rinvio per la valutazione di quanto in avere da parte del creditore” (doc. 7, pag. 3). Detto in modo più preciso, la Corte suprema di cassazione non ha riformato la decisione d’appello, ma l’ha cassata (ovvero annullata) e ha rinviato la causa all’istanza precedente perché procedesse a quantificare nuovamente la penale privata “per quanto in motivazione”.

4.3.3 RE 1 ha anche evidenziato che la Corte suprema di cassazione non ha affatto considerato esosa la penale, ma ha solo rimproverato alla Corte d’appello di non aver indicato il motivo per cui non ha ritenuto di ridurne l’importo, secondo lui da imputare all’at­­teggiamento della controparte. Sottolinea come la decisione d’ap­­pello sia stata cassata solo parzialmente, mentre per il resto è sta­ta confermata in ogni residuo punto, in particolare per quanto concerne la validità del patto parasociale e la triplice violazione commessa dalla convenuta. La sentenza di cassazione non avrebbe pertanto fatto decadere il titolo esecutivo, men che meno per le spese di lite. Decidere in senso opposto significherebbe, a detta del reclamante, privarlo completamente di tutela nei confronti di una debitrice che ha interposto plurime opposizioni infondate in una situazione in cui egli è pacificamente creditore di lei.

4.3.3.1 In realtà la Corte suprema ha cassato – ovvero annullato – l’intera sentenza d’appello, anche perché l’unico dispositivo relativo all’ap­­pello principale riguarda la penale. Vero è che la Corte non ne ha stabilito l’esosità, ma ha annullato la decisione che la fissa per carenza di motivazione in merito al mancato esame di un’even­­tuale riduzione della penale per eccessività ai sensi dell’art. 1384 del Codice civile italiano sulla scorta del materiale processuale ac­quisito al processo, che secondo la Corte rivela “la presenza di più elementi senz’altro rilevanti per la formulazione del giudizio di eventuale eccessività”, elementi poi enumerati in sunto dall’autorità di legittimità (doc. 6, consid. 16). Se la Corte di cassazione non ha rimesso in discussione il principio della penale – né quindi le violazioni del patto parasociale ch’essa è chiamata a sanzionare – è pacifico che ne ha annullato la quantificazione. Già per questo motivo la decisione cassata risultava ineseguibile prima che la Cor­te d’appello statuisse nuovamente. Ciò vale anche per le spese della procedura d’appello, la cui assegnazione avrebbe dovuta es-sere decisa di nuovo in sede di rinvio. Del resto, come già ricordato in una procedura di opposizione al sequestro opponente RE 1 al figlio PI 1, l’art. 336 comma 2 CPCit. prescrive che la riforma o la cassazione parziale estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti (in particolare esecutivi) dipendenti dal­la sentenza riformata o cassata, perlomeno a quelli successivi alla pronuncia della sentenza d’appello.

4.3.3.2 Che RE 1 sia “pacificamente” creditore di CO 1 e che le opposizioni di lei all’esecuzione siano infondate sono mere allegazioni del reclamante, ma soprattutto egli non spiega quale effetto giuridico tali circostanze possano avere sull’esecutività della decisione cassata. La doglianza è pertanto inammissibile.

4.4 Non a torto il reclamante ha rilevato in prima istanza che la sentenza n. __________ della Corte suprema di cassazione citata da CO 1 riguarda il caso diverso da quello in discussione, in cui la Corte ha ammesso che la decisione appellata aveva perso la sua efficacia non solo con riferimento al quantum bensì anche all’an, giacché il giudice di rinvio doveva rideterminare i rapporti di dare e avere tra le parti in funzione di un controcredito vantato dal convenuto, ciò che avrebbe anche potuto condurre a una condan­na dell’attore. Ciò non toglie che la suprema Corte di cassazione ha stabilito in via generale che nell’ipotesi in cui la sentenza d’ap­­pello sia a sua volta cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente pronuncia, riforman­dola o modificandola, ma statuisce direttamente sulle domande delle parti, con la conseguenza che non sarà mai più possibile procedere in "executivis" sulla base della sentenza di primo grado (riformata della sentenza d’appello cassata con rinvio), “potendo una nuova esecuzione fondarsi soltanto, eventualmente, sulla sentenza del giudice di rinvio” (sentenza della sesta Sezione civile n. 30868/2017 del 6 settembre 2017 pag. 9, che rinvia in particolare alla decisione della Sezione del lavoro n. 16934/2013 dell’8 lu­glio 2013). Se ne deduce, implicitamente, che anche la sentenza d’appello cessa di essere esecutiva con la sua cassazione.

Le decisioni della Corte di legittimità menzionate dallo stesso reclamante (n. 6072 del 18 aprile 2012, consid. 7.8, n. 711 del 30 lu­glio 1997, n. 2406 del 7 aprile 1986 e n. 101 del 16 gennaio 1985) non ribaltano la conclusione appena espressa perché concernono il “conclamato” effetto sostitutivo ex tunc della sentenza di secon­do grado rispetto a quella di primo grado in caso di riforma solo quantitativa, e non l’effetto, qui controverso, del giudizio di terzo gra­do in caso di cassazione della decisione d’appello.

4.5 Il reclamante si confronta solo parzialmente con la giurisprudenza di legittimità citata dall’avv. __________ (doc. 7), secondo cui la cassazione si estende alle spese processuali delle sedi precedenti. Se è vero che la sentenza delle Sezioni civili unite n. 21691/2016 del 27 ottobre 2016 concerne un caso in cui la decisione di cassazione specificava di estendersi anche alla regolamentazione delle spese dei precedenti gradi, la decisione n. 9783/2003 (citata nella più recen­te sentenza della seconda Sezione civile n. 30462/2018 del 23 no­vembre 2018, consid. 2), con la quale il reclamante non si confronta, non contiene tale limitazione. Se riforma la sentenza di pri­mo grado, il tribunale di rinvio è infatti tenuto a statuire di nuovo sulle spese processuali, in linea di massima in funzione del principio della soccombenza applicato all’esito globale del nuovo giudizio (ad esempio: seconda Sezione civile n. 1626/2018 del 23 gen­naio 2018 consid. 6.1).

4.6 Ciò posto, la sospensione dell’esecutività della decisione emessa il 29 aprile 2015 dalla seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________ deve ritenersi dimostrata. Ancorché per un altro motivo, la decisione impugnata merita conferma.

  1. Il reclamante critica infine il Pretore per aver rinunciato a sospendere l’esecuzione – come da lui richiesto – in attesa dell’emana­­zione della nuova sentenza d’appello senza tuttavia fornire alcuna motivazione al riguardo. La censura è irricevibile. Ad ogni modo la giustificazione data dal primo giudice è condivisibile.

  2. A prescindere dalla sua soccombenza, non si giustifica d’infligge­­re a RE 1 – come richiesto da CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 3 ad 13) – una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, giacché non si può ritenere ch’egli abbia agito in malafede, con la consapevolezza del proprio torto o con un’imprudenza esagerata (v. TREZZINI in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23 e 25 ad art. 128, con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare alla DTF 120 III 107 consid. 4/b e alla sentenza 4P.38/ 2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2). Come si evince dal parere dell’avv. __________ e dalle considerazioni che precedono, gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello non risultano così manifesti da escluderne la discussione. Che poi la Corte d’appello di T__________ abbia ridotto la penale a € 75'000.– con la sentenza di rinvio del 6 febbraio 2020 è un fatto nuovo di cui non si può tenere conto (sopra consid. 1.3). Si volesse prescindere da ciò, andrebbe allora considerato che RE 1 ha impugnato la nuova decisione con un ricorso per cassazione, sicché l’esito della causa non è ancora certo e il preteso abuso non può dirsi manifesto.

II. Sul reclamo di CO 1 (14.2020.128)

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha posto le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, richiamandosi all’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto a suo giudizio l’escutente aveva in buona fede motivo di agire in giudizio al momento dell’inoltro della procedura di rigetto, forte di una sentenza italiana di condanna al pagamento riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e di un sequestro ordinato sulla base della medesima, cui l’escussa nemmeno si era opposta. Per il primo giudice RE 1 era quindi tenuto, a tutela dei propri interessi, ad avviare l’esecuzione e ad inoltrare l’istanza di rigetto nei termini stabiliti dall’art. 279 LEF, poiché a quel momento le sue possibilità di successo erano “pienamente date”.

  2. Nel suo reclamo CO 1 osserva che un riparto secondo equità nel senso dell’art. 107 CPC costituisce un’eccezione al principio di soccombenza sancito dall’art. 106 CPC e come tale va praticato in modo restrittivo. Secondo lei gli argomenti addotti dal Pretore al riguardo non rientrano nel suo margine di apprezzamento. Il fatto che sia venuto meno il titolo di rigetto non costituisce a suo dire una “circostanza eccezionale” riconducibile alla buo­na fede dell’istante, bensì rientra tra i rischi processuali di cui egli deve tener conto al momento d’introdurre la procedura e che non possono essere scaricati sulla controparte. Per la reclamante RE 1 avrebbe dovuto mettere in conto – assumendosene il rischio – già dall’inoltro dell’istanza di exequatur e di sequestro che il ricorso da lei presentato davanti alla Corte suprema di cassazione avrebbe potuto avere esito positivo, segnando in tal modo la sorte della procedura. Ritiene poi irrilevante il fatto di non aver reagito alla decisione di exequatur e al sequestro poiché dal punto di vista meramente formale i rimedi giuridici contro tali provvedimenti avrebbero avuto scarse probabilità di successo, motivo per cui si è riservata di sviluppare le proprie argomentazioni in sede di rigetto. La buona fede imponeva a RE 1 di attendere l’esito della procedura di cassazione prima di agire, anche perché non vi era secondo la reclamante alcuna urgenza di procedere con un sequestro, non essendo lei in fuga. Chiede pertanto che le spese processuali siano poste interamente a carico di RE 1 e che le siano assegnate ripetibili “sino” a fr. 65'207.73, ma di almeno fr. 11'178.47, avuto riguardo alla complessità del caso, al­l’elevato valore di causa e alla componente internazionale della fattispecie.

  3. Ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie – comprese quelle per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola poste a carico della parte soccombente. L’art. 107 cpv. 1 CPC consente tuttavia al giudice di prescindere da tale principio e di ripartire – in base al suo prudente giudizio – le spese giudiziarie secondo equità (art. 4 CC) quando il criterio di ripartizione secon­-do la soccombenza si rivela troppo severo e ingiusto. Avendo la norma carattere potestativo (“Kann-Vorschrift”), egli può decidere liberamente se e come applicare tale norma e gode al riguardo di un ampio margine d’apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (TAPPY in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 6 ad art. 107 CPC). Nondimeno, trattandosi pur sempre di un’eccezione al principio dell’art. 106 cpv. 1 CPC, essa va applicata in maniera restrittiva, soltanto in presenza di circostanze particolari, e non deve avere quale conseguenza che il principio della soccombenza sia svuotato del suo contenuto (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 e 139 III 358, consid. 3, e i rinvii).

9.1 Tra le condizioni previste dall’art. 107 cpv. 1 CPC per poter procedere a una ripartizione secondo equità rientrano i casi in cui una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). L’eccezione prevede principalmente l’ipotesi in cui un’azione di per sé giustificata, perde successivamente il proprio fondamento per motivi non ascrivibili all’attore, ad esempio in caso di modifica della giurisprudenza in corso di causa. La nozione di buona fede implica che la parte aveva delle ragioni degne di protezione per procedere (TREZZINI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC, TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 107). Al proposito tutti i criteri pertinenti vanno presi debitamente in considerazione (sentenza del Tribunale federale 5P.394/2005 del 16 gennaio 2006 consid. 2.3).

9.2 Tutto ciò premesso, è corretto ritenere che, di regola, in una procedura esecutiva – come quella di rigetto dell’opposizione – le spese giudiziarie vengono ripartite secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPC. Se sia lecito dipartirsi da tale principio è, come visto, una questione che va apprezzata di caso in caso, ponderando tutte le circostanze della singola fattispecie.

9.2.1 Nel caso concreto, quando ha avviato la causa di rigetto dell’op­­posizione, il 3 novembre 2016, RE 1 era in possesso di una decisione della seconda sezione civile della Corte d’appello di T__________ dichiarata esecutiva in Svizzera, in base alla quale ave­va ottenuto il sequestro di alcuni beni di CO 1. Ne consegue che dal profilo giuridico RE 1 era legittimato a richiedere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenu­-ta ed era anche costretto a farlo per convalidare il sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF), anch’esso legittimo a prescindere dal fatto che la reclamante non fosse in fuga, siccome il sequestro è stato ottenuto sulla scorta della decisione della Corte d’appello (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF). Contrariamente a quanto essa fa valere nel re-clamo, RE 1 non era tenuto ad aspettare la decisione della Corte suprema di cassazione, poiché non risulta che, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, la Corte d’appello abbia sospeso il processo (giusta l’art. 367 comma 1 CPCit.), ad ogni modo CO 1 non l’ha fatto valere nelle varie procedure avviate in Svizzera. Nelle circostanze descritte RE 1 aveva senz’altro in buona fede motivo di agire in giudizio ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC.

9.2.2 Il problema della buona fede dell’istante si pone semmai dopo la comunicazione della sentenza di cassazione del 24 aprile 2018. Già si è detto, però, che gli effetti della decisione di cassazione con rinvio della causa alla Corte d’appello non risultano così manifesti da ritenere che RE 1 abbia sostenuto in malafede la tesi della persistenza dell’esecutività della decisione cassata (consid. 6). D’altronde, una parte rilevante degli onorari degli avvocati si riferisce agli atti antecedenti la comunicazione della sentenza di cassazione, ovvero a un periodo in cui la buona fede del­l’istante è assodata, per tacere del fatto che se la causa di rigetto fosse stata trattata con l’ordinaria diligenza in materia esecutiva l’opposizione sarebbe stata rigettata prima dell’emanazione della decisione di cassazione (quasi 18 mesi dopo l’inoltro dell’istanza). Non da ultimo, il Pretore ha tenuto conto anche di una corresponsabilità di RE 1, dal momento che ha messo a carico suo la metà delle spese processuali.

9.2.3 Tutto sommato, la decisione impugnata resiste alle critiche. Soccorrevano infatti ragioni di equità per addebitare le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno. Così statuendo, il Pretore non ha ecceduto i limiti del proprio potere di apprezzamento né ne ha abusato, la sua conclusione non potendosi definire come manifestamente ingiusta o fonte di un’iniquità scioccante (DTF 143 III 261, pag. 269 consid. 4.2.5, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_ 261/2013 del 19 settembre 2013, consid. 3.3, TAPPY, op. cit., n. 6 ad art. 107). Dato il pari grado di soccombenza delle parti, anche la compensazione delle ripetibili (che nel risultato equivale alla rinuncia ad assegnarne) non presta il fianco alla critica.

Il reclamo di CO 1 va così respinto e la sentenza impugnata confermata.

III. Sulle tasse, spese e ripetibili di seconda sede

  1. Le tasse relative a entrambe le procedure di reclamo, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

IV. Sui rimedi giuridici

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sia del reclamo presentato da RE 1, di fr. 1'863'077.96, sia di quello di CO 1, di fr. 65'207.73, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 (inc. 14.2020.125) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.

  1. Il reclamo di CO 1 (inc. 14.2020.128) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

  1. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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