Incarto n. 14.2019.142
Lugano 26 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione giudicando sul reclamo del 15 luglio 2019 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 4 luglio 2019 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 29 novembre 2018, l’RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il proprio fallimento facendo valere di non ottemperare più i presupposti dell’art. 725 CO.
B. Dopo aver chiesto invano all’istante di versare fr. 1'000.– a garanzia delle spese dell’ufficio dei fallimenti, con decisione 4 luglio 2019 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal 5 luglio 2019 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
C. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2019 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
D. Con osservazioni del 5 agosto 2019, la principale creditrice dell’istante, la PI 1, si è rimessa al giudizio della Camera, ribadito il proprio scritto del 23 luglio 2019, in cui aveva confermato la transazione extragiudiziaria raggiunta dalle parti il 28 giugno 2019 a condizione che oltre agli € 155'900.– pattuiti l’RE 1 le avrebbe corrisposto pure l’indennità di fr. 10'350.– per ripetibili stabilita dal Pretore nella sentenza del 21 giugno 2019.
E. Così come richiesto dalla Camera, il 21 agosto 2019 la reclamante ha prodotto il suo bilancio intermedio, verificato da un revisore abilitato, ribadendo la domanda di annullamento del fallimento siccome adempie di nuovo i presupposti dell’art. 725 cpv. 2 CO.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2019 contro la sentenza notificata all’RE 1 l’8 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
1.3 Per l’art. 192 LEF il fallimento è dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsti dalla legge. Secondo l’art. 725 cpv. 2 CO, se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell’ufficio di revisione abilitato. Se da tale bilancio risulta che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salve postergazioni di crediti pari all’insufficienza di attivo. Egli dichiara il fallimento se non appare possibile un risanamento (art. 725a CO). Ove alleghi che l’eccedenza di debiti è cessata dopo la pronuncia del fallimento, la società deve dimostrarlo producendo un bilancio aggiornato nel senso dell’art. 725 cpv. 2 CO accompagnato dal relativo rapporto di revisione (sentenza della CEF 14.2007.104 del 16 aprile 2008, consid. 3, massimata in RtiD 2008 II 729 n. 68c).
1.4 Nel caso specifico, la reclamante ha prodotto un bilancio intermedio aggiornato al 12 agosto 2019, da cui si evince che l’attivo, di fr. 240'490.96, copre il passivo, pari a fr. 190'249.75 (compreso il debito di fr. 185'681.75 complessivi nei confronti dell’PI 1), fatto astrazione del capitale sociale di fr. 100'000.– e del prestito correntista postergato di fr. 109'562.80. Ulteriori misure di risanamento non appaiono indispensabili nell’immediato poiché il capitale sociale è coperto per oltre la metà (per l’esattezza a concorrenza di fr. 50'241.21). In questo senso pare così verosimile la solvibilità della reclamante. L’attendibilità del bilancio è certificata dalla __________ SA (rapporto del 20 agosto 2019). Nulla osta, in queste circostanze, all’annullamento del fallimento.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo essa formulato una richiesta in tal senso.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 luglio 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico dell’RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).