Incarto n. 14.2019.14
Lugano 18 giugno 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 23 ottobre 2018 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2019 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con un primo precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 novembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, PINT1 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso dei sette contributi alimentari maturati dal maggio al novembre del 2017, ognuno di fr. 4'300.–, oltre agli interessi del 5% dal 6° giorno di ogni rispettivo mese, indicando quale titolo di credito il “verbale udienza 22.2.16 della Pretura di Locarno-Città”.
B. Con un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 ottobre 2018 sempre dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito per l’incasso di fr. 52'900.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017, indicando quale titolo di credito il “contributo alimentare dicembre 2017 (verbale udienza 22.2.2016 Pretura di Locarno-Città)”.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con un’unica istanza del 23 ottobre 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, precisando che il secondo precetto esecutivo verte sugli alimenti per lei (fr. 4'300.– mensili) e la figlia __________ (fr. 1'100.– mensili) dal dicembre del 2017 al settembre del 2018 (10 mesi), dedotto l’unico versamento del padre per la figlia, di fr. 1'100.–. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 novembre 2018.
D. Statuendo con decisione del 10 gennaio 2019, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta al primo precetto esecutivo limitatamente a fr. 29'500.–, oltre agli interessi del 5% dal 6 maggio 2017 su fr. 3'700.– e su ogni singolo contributo di fr. 4'300.– da giugno a novembre 2017 dal 6 del rispettivo mese, mentre per quanto attiene al secondo precetto esecutivo ha limitato il rigetto a fr. 47'500.–, oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017. Le spese processuali di complessivi fr. 550.– sono state poste a carico dell’istante in ragione di 1/10 e per i rimanenti 9/10 a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1'600.– a titolo di ripetibili parziali.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2019 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto dell’11 febbraio 2019 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 2019, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 gennaio 2019 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’11 gennaio, in concreto il reclamo, presentato l’ultimo giorno utile, è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato che l’accordo “provvisorio” concluso tra le parti in occasione dell’udienza del 22 febbraio 2016 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione – ciò che peraltro era già stato appurato in una precedente procedura esecutiva avviata dall’istante nel maggio 2017 – osservando come l’escusso, nonostante ne contestasse la validità, non ha dimostrato che il medesimo sia stato nel frattempo soppresso o modificato da una nuova decisione. In merito all’asserita assenza d’identità tra l’istante e la creditrice indicata sul secondo precetto esecutivo, il primo giudice ha rilevato che RE 1 non poteva avere avuto alcun dubbio sull’identità dell’escutente e istante. Del resto egli non ha mai dimostrato né tantomeno affermato che vi fosse un’altra persona con il medesimo nome di sua moglie che avrebbe potuto agire contro di lui per la medesima pretesa.
Il Pretore aggiunto ha poi ritenuto evidente che, nonostante la mancata indicazione delle mensilità pretese col secondo precetto esecutivo, CO 1 non intendesse escutere l’ex marito per il solo mese di dicembre 2017, circostanza peraltro debitamente precisata con l’istanza, sulla quale l’escusso ha potuto prendere posizione. Il primo giudice ha poi corretto un errore dell’istante, deducendo i fr. 1'400.– (anziché fr. 1'100.–) già corrisposti da RE 1, e tolto i contributi per la figlia __________, di complessivi fr. 5'100.–, poiché solo l’Ufficio del sostegno sociale è legittimato a procederne all’incasso. Per questo motivo, la pretesa di fr. 52'900.− richiesta col secondo precetto esecutivo è stata limitata a fr. 47'500.−. Il Pretore aggiunto ha infine accolto l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso per fr. 600.– con una sua pretesa per ripetibili stabilita in una precedente procedura di stralcio, sicché ha limitato il rigetto dell’opposizione al primo precetto esecutivo a fr. 29'500.− (anziché fr. 30'100.−).
In via subordinata, egli ritiene scorretto che gli interessi di mora decorrano per l’intera somma richiesta dal mese di dicembre 2017.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 si duole che il reclamante insista nel fingere di non conoscere l’identità di chi l’ha escusso, in una procedura – quella a tutela dell’unione coniugale – in cui le uniche due parti sono moglie e marito, peraltro già confrontatesi davanti alla Camera sulla base del medesimo titolo esecutivo. In merito alla mancata indicazione, sul secondo precetto, dei singoli importi dovuti da dicembre 2017 a settembre 2018 l’istante – che al momento della domanda di esecuzione non era patrocinata – ritiene che tale circostanza non possa essere invocata da controparte in urto col principio della buona fede. D’altronde, con le sue osservazioni all’istanza l’escusso ha dimostrato di aver compreso che l’importo indicato sul precetto non poteva corrispondere alla sola mensilità di dicembre 2017, sicché le sue censure, meramente dilatorie, non possono ch’essere respinte.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie non è più contestato in questa sede – ed è pacifico (v. sentenza della CEF 14.2017.139 dell’11 gennaio 2018, consid. 4.1) – che l’intesa raggiunta dalle parti all’udienza del 22 febbraio 2016, debitamente verbalizzata dal Pretore, soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, costituendo quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le mensilità di fr. 4'300.– per la moglie e di fr. 1'110.– per la figlia convenute a titolo di contributo alimentare (doc. B, dispositivi n. 7 e 7).
6.2 In merito alla pretesa assenza d’identità tra sua moglie, come indicata sul noto verbale d’udienza del 2016 (PINT1 1), e l’istante nella presente procedura di rigetto (CO 1), il reclamante si limita a ribadire, su un piano puramente formale, che spettava a lei dimostrare l’identità in questione, siccome non era evincibile dagli atti. Sul piano sostanziale egli non si spinge però fino a sostenere di avere dubbi sulla persona dell’istante. Né in prima né in seconda istanza. Come rilevato dal primo giudice, la sua censura è pertanto contraria al principio della buona fede, che vieta un’applicazione meramente formalistica del diritto (art. 2 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_34/2016 del 30 maggio 2016 consid. 3.3). È del resto noto a questa Camera che CO 1 è il cognome da nubile di PINT1 1, come risulta dalla banca dati relativa al movimento della popolazione (MovPop), sotto la voce “genitori” della scheda relativa alla figlia comune __________.
6.3 Per quanto concerne le pretese dell’istante, contestata in questa sede è unicamente la somma di fr. 52'900.– richiesta per il “contributo alimentare dicembre 2017” (secondo la dicitura figurante sul secondo precetto esecutivo), riconosciuta dal Pretore aggiunto limitatamente a fr. 47'500.– dopo aver dedotto, per fr. 5'100.–, i versamenti effettuati dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a favore della figlia __________ (doc. 4) e la rimanenza di fr. 300.– risultante dal pagamento di fr. 1'400.– effettuato dall’escusso a parziale estinzione del suo debito. Col reclamo, RE 1 ribadisce l’inammissibilità dell’estensione del rigetto ai mesi indicati solo nell’istanza e non sul precetto esecutivo, atto quest’ultimo che deve menzionare, ove verta su prestazioni periodiche, esattamente il periodo per il quale si procede.
a) Ove l’esecuzione tenda all’incasso di prestazioni periodiche, quali ad esempio i contributi di mantenimento, i salari o le pigioni, il Tribunale federale esige, sulla scorta degli art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2 n. 1 LEF, che la domanda di esecuzione e il precetto esecutivo indichino l’esatto periodo per il quale la parte escutente intende procedere nei confronti del debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_413/2011 del 22 luglio 2011, consid. 2, pubblicata in: BlSchK 2013, pag. 19), anche se esse derivano dalla medesima causale (“Rechtsgrund”), dal momento che si tratta comunque di crediti distinti tra loro, soggetti ognuno al proprio destino. Lo scopo di tale esigenza è di permettere all’escusso di capire, unitamente alle altre indicazioni figuranti sul precetto esecutivo, quale sia il credito posto in esecuzione, onde permettergli di prendere posizione (DTF 141 III 176 consid. 2.2.2) e decidere se interporre opposizione, se del caso parziale (sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.2). Una designazione succinta del credito è quindi sufficiente purché il debitore possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti (sentenza della CEF 15.2013.116 dell’11 febbraio 2014 consid. 2.1, massimata in RtiD 2014 II 885 n. 49c), fermo restando che una designazione insufficiente al riguardo non determina la nullità del precetto esecutivo, ma unicamente la sua annullabilità (DTF 121 III 19 consid. 2/a; già citata sentenza del Tribunale federale 5A_861/2013 consid. 2.2).
aa) Secondo la medesima giurisprudenza (DTF 141 III 176 consid. 2.2.2), l’escusso non dev’essere costretto a interporre opposizione per ottenere, in una procedura di rigetto successiva o in una causa di riconoscimento di debito, informazioni sul credito vantato dall’escutente. In linea di massima è mediante ricorso (art. 17 LEF) ch’egli deve far valere che la causa del credito posto in esecuzione non è riconoscibile, anche tenuto conto dell’intero contesto (DTF 121 III 18 consid. 2/aa). Fatta salva la nullità del precetto esecutivo, il debitore non può invocare una simile censura solo nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_169/2009 del 3 novembre 2009 consid. 2.1 e 5A_586/2008 del 22 ottobre 2008 consid. 3).
bb) Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza cantonale, l’istanza di rigetto dev’essere respinta allorquando il precetto non specifichi il periodo per il quale sono richiesti i contributi, siccome il giudice non potrebbe verificare l’identità tra il credito menzionato sul precetto esecutivo e quello risultante dal titolo di rigetto (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 91 ad art. 80 LEF ; Hansjörg Peter in: BlSchK 2013, pagg. 32 e 33, che pare addirittura considerare nullo il precetto esecutivo contrariamente al Tribunale federale [consid. 6.3/a]; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 37 e 40 ad art. 80 LEF e i rinvii, e in: Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, n. 40/e ad art. 80 LEF; sentenze dell’Obergericht turgoviese del 31 gennaio 2011, BlSchK 2013, 30, e del Tribunale cantonale vodese del 16 marzo 2012, BlSchK 2013, 32).
Per altri tribunali cantonali, per contro, il mancato ricorso contro il precetto esecutivo sana la carente designazione del periodo esatto per cui l’escutente intende procedere, che risulta così senza rilievo per il giudice del rigetto, purché tale periodo risulti in modo univoco dal materiale processuale tempestivamente prodotto in sede di rigetto (sentenze dell’Obergericht argoviese del 22 ottobre 2001, in AGVE 2001, pag. 46 consid. 1/a, del Tribunale cantonale grigionese del 21 ottobre 2009, in BlSchK 2013, 31, e della CEF 14.2009.61 del 15 settembre 2009, RtiD 2010 I 791 n. 54c, consid. 3). Oppure, perlomeno, la censura dell’insufficiente specificazione del credito nel precetto esecutivo può essere presa in considerazione in sede di rigetto soltanto con un certo ritegno (sentenza del Kantonsgericht sangallese, GVP 2013 n. 80).
b) È eccessivo il formalismo fine a sé stesso, avulso dallo scopo soggiacente all’esigenza di forma prevista dalla legge. Anche l’invocazione di una violazione formale non merita protezione se è incompatibile con il principio della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC), pure nelle procedure di esecuzione e fallimenti (DTF 105 III 83 consid. 2). Ciò vale anche per i requisiti formali stabiliti dagli art. 67 e 69 LEF per la domanda d’esecuzione e il precetto esecutivo, siano essi riferiti alla designazione delle parti (v. ad esempio: DTF 120 III 14 consid. 1/c) o alla descrizione del credito. Sapere se tale designazione, tenuto conto dell’insieme delle circostanze note all’escusso, è sufficiente e univoca va esaminato caso per caso. Quindi il solo fatto che il periodo per cui sono richieste prestazioni ricorrenti non sia precisato sul precetto non basta ancora, in sé, a considerarlo viziato.
aa) Trattandosi di un requisito formale relativo a un atto esecutivo, compete unicamente all’autorità di vigilanza di esaminarlo nel quadro di un ricorso (secondo l’art. 17 LEF) tempestivamente inoltrato contro il precetto esecutivo reputato incompleto o equivoco. In assenza di ricorso, un eventuale dubbio interpretativo non può essere sollevato solo in sede di rigetto (già citate sentenze del Tribunale federale 5A_740/2018 consid. 6.1.2 e 5A_169/2009, consid. 2.2; sopra consid. 6).
Non può essere seguita l’opinione contraria di Staehelin (op. cit. [Ergänzungsband], n. 40/e ad art. 80). Contestare (con opposizione) il credito posto in esecuzione è diverso dal contestare l’insufficiente sua descrizione sul precetto esecutivo. È contrario alla buona fede aspettare la fase del rigetto dell’opposizione per eccepire una violazione formale che non ha avuto alcun pregiudizio per l’escusso, o perché sapeva, doveva sapere o è reputato sapere (per non essersene doluto prima) quale credito sia posto in esecuzione, oppure perché tale informazione, da lui non chiesta in precedenza, risulta dall’istanza di rigetto o dalla relativa documentazione. Una rettifica delle indicazioni manifestamente errate o incomplete sul precetto esecutivo è poi possibile, a cura dell’ufficio d’esecuzione (per la designazione delle parti: DTF 120 III 13 consid. 1/b). Ad ogni modo, è inerente al sistema d’impugnazione previsto dalla LEF che menzioni errate o incomplete del precetto esecutivo, se non sono tempestivamente contestate, possano poi essere eventualmente riportate sull’attestato di carenza di beni.
bb) Non incombe dunque al giudice del rigetto determinarsi su potenziali insufficienze formali della descrizione del credito sul precetto esecutivo. Egli deve verificare, in particolare, l’identità tra tale credito e quello risultante dal titolo di rigetto prodotto dall’escutente, e respingere l’istanza se il credito è dovuto in virtù di un altro titolo di quello indicato nel precetto esecutivo (nota sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018 consid. 6.1.2). Designazioni formalmente diverse di titoli che sono materialmente identici non sono però di rilievo se l’escusso, cui spetta contestare in modo circostanziato i fatti allegati dall’escutente (art. 55 CPC), non allega l’esistenza di titoli effettivamente distinti (cfr. stessa sentenza, consid. 6.2). In altre parole, il giudice del rigetto non può respingere l’istanza semplicemente perché la designazione del credito sul precetto è incompleta (v. sentenza della CEF 14.2013.39 del 3 giugno 2013 consid. 3.1, in cui il periodo cui si riferiscono gli alimenti richiesti è stato dedotto implicitamente dalla menzione sul precetto di due diffide per mora), errata (v. sentenza della CEF 14.2009.66 già citata, consid. 2), ambigua o formalmente diversa dalla designazione del credito risultante dal titolo di rigetto, ma solo se non è convinto, sulla scorta di tutti gli elementi a sua disposizione, che quella posta in esecuzione sia (perlomeno in parte) la stessa pretesa risultante dal titolo.
6.4 Nel caso specifico è evidente – e nemmeno il reclamante lo contesta – che l’importo di fr. 52'900.– preteso col secondo precetto esecutivo non poteva riferirsi alla sola mensilità di dicembre 2017 (di fr. 4'300.– per la moglie e di fr. 1'100.– mensili per la figlia __________) come indicato sul medesimo (“contributo alimentare dicembre 2017 (verbale udienza 22.2.2016 Pretura di Locarno-Città)”. Quale fosse la volontà dell’escutente risulta però chiaramente dall’istanza, con cui ha precisato trattarsi degli alimenti per lei e la figlia (fr. 5'400.– mensili complessivi) dal dicembre del 2017 al settembre del 2018 (10 mesi), dedotto l’unico versamento del padre per __________, asseritamente di fr. 1'100.–. Non sussistono quindi dubbi sull’identità tra credito posto in esecuzione e titolo indicato sul precetto e prodotto con l’istanza.
Il problema è semmai che, al momento della notifica del precetto esecutivo, in assenza di precisazioni sul calcolo dell’importo posto in esecuzione (specie per quanto riguarda le beneficiarie, madre e/o figlia), contrariamente all’opinione del Pretore aggiunto l’escusso non poteva determinare esattamente i crediti posti in esecuzione. Sta però di fatto ch’egli non ha interposto ricorso. Che l’indicazione del credito fosse corretta “dal punto di vista formale” (reclamo, pag. 6 a metà) nulla muta, perché l’errore (o incompletezza) era ovvio, di modo che RE 1 avrebbe dovuto contestare la regolarità del precetto esecutivo qualora non avesse capito precisamente quali crediti erano dedotti in esecuzione e qualora ciò fosse stato di rilievo per la sua decisione se interporre opposizione. Eccepire tale irregolarità formale solo con la risposta all’istanza di rigetto non solo è tardivo, ma è manifestamente abusivo perché a quel momento era chiaro per l’escusso, sulla scorta dell’istanza, quali crediti vantasse la moglie e quindi aveva tutti gli elementi per difendere efficacemente i propri diritti. Limitarsi, in queste circostanze, a censurare la violazione del presupposto formale dell’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF senza poter lamentare alcun pregiudizio concreto è manifestamente abusivo, perché ciò equivale a esercitare un diritto in contrasto con lo scopo che la norma richiamata intende proteggere (cfr. DTF 131 III 539 consid. 4.2 e 131 I 177 consid. 6.1; Chappuis in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 32 ad art. 2 CC) – nel caso concreto la corretta informazione dell’escusso. La decisione impugnata resiste di conseguenza alla critica.
6.5 Il reclamante rileva invece a ragione che il Pretore aggiunto, contrariamente a quanto fatto per la prima esecuzione, nella seconda ha erratamente fatto decorrere gli interessi di mora tutti dal 6 dicembre 2017, anziché da ogni singola scadenza mensile “anticipata” (doc. B, dispositivo n. 7 e 8), ossia per prassi dal sesto giorno del relativo mese. Occorre inoltre dedurre per ogni mensilità gli acconti versati dal reclamante (doc. 2) e gli anticipi dell’ente pubblico (doc. 4). Su questo punto il reclamo è fondato e la decisione impugnato va in definitiva riformata limitatamente alla questione degli interessi.
La tassa per il presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in questa sede limitato a fr. 47'500.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 47'500.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2017 su fr. 5'400.–, dal 6 gennaio 2018 su fr. 5'300.–, dal 6 febbraio 2018 su fr. 5'200.–, dal 6 marzo 2018 su fr. 5'200.–, dal 6 aprile 2018 su fr. 4'900.–, dal 6 maggio 2018 su fr. 4'300.–, dal 6 giugno 2018 su fr. 4'300.–, dal 6 luglio 2018 su fr. 4'300.–, dal 6 agosto 2018 su fr. 4'300.– e dal 6 settembre 2018 su fr. 4'300.–.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. , , ;
– avv. , , .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).