Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.10.2018 14.2018.65

Incarto n. 14.2018.65

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 12 marzo 2018 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 aprile 2018 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 20 aprile 1998 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha rilasciato a favore della PINT1 1 e a carico di RE 1 un attestato di carenza di beni (n. __________) per fr. 2'636.05, che come titolo di credito menziona l’“Attestato carenza beni no. __________ di fr. 2'967.25 emesso il 03.09.96 dall’Ufficio esecuzioni, Lugano – contratto di credito no. __________ del 09.06.92”.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 gennaio 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Cevio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'636.05, indicando quale titolo di credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ dell’Ufficio di esecuzione, Via Bossi 2A, 6900 Lugano, data del 20.04.1998. Contratto di credito no. __________ del 09.06.1992”.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 marzo 2018 CO 1 ne ha chie­sto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 31 marzo 2018. Su invito del primo giudice, l’11 aprile 2018 l’istante ha presentato una replica, con la quale ha confermato la sua domanda.

D. Statuendo con decisione del 17 aprile 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, oltre alle spese esecutive di fr. 73.30, ponendo a suo carico le spese processuali per fr. 150.– e un’inden­­nità di fr. 25.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2018 per ottenerne l’an­­nullamento, la reiezione dell’istanza e la concessione del gratuito patrocinio. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta ad RE 1 il 19 aprile 2018, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 29 aprile, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 30 aprile 2018, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha implicitamente considerato che l’attestato di carenza di beni prodotto dalla CO 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, osservando come il trasferimento del credito dalla creditrice originaria alla procedente sia stato “motivato e spie­gato” negli allegati acclusi alla replica e come il “cambiamento d’i­­dentità” tra il creditore indicato sul precetto esecutivo e quello all’origine dell’istanza risulti dall’estratto del registro di commercio del Canton __________, anch’esso prodotto successivamente dall’e­­scutente. Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, ritenendo il termine ventennale previsto dalla legge non ancora scaduto. Onde l’accoglimento dell’i­­stanza.

  3. Nel reclamo RE 1 si duole anzitutto che il primo giudice, dopo aver concesso all’istante la facoltà di replicare, non gli abbia trasmesso la replica, negandogli così la possibilità di prendere posizione con una duplica prima che venisse emessa la decisione. Rimprovera poi al Giudice di pace di avere, nonostante la “completezza e i dettagli” delle considerazioni in fatto e in diritto contenuti nelle osservazioni all’istanza, “liquidato la vertenza” in poche righe senza né motivare la propria decisione né accogliere la sua richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, che ripropone davanti a questa Camera.

Nel merito, egli ribadisce la mancanza d’identità tra la creditrice originaria, la PINT1 1 – alla quale è stato rilasciato l’attestato di carenza di beni –, , indicata sul precetto esecutivo, e l’CO 1, autrice dell’istan­­za di rigetto, poiché a suo dire la correlazione tra le società “non convince”, nemmeno analizzando l’estratto del registro di commercio prodotto dalla controparte, del resto solo con la replica, sicché risulta comunque intempestivo. Contesta poi che l’istante abbia dimostrato tutti i passaggi del credito tra i vari istituti, non ritenendo al proposito sufficiente l’estratto “SHAB” da essa prodotto, peraltro in tedesco, relativo all’acquisizione da parte della PINT2 1 di una società friborghese – la B – che non necessariamente corrisponde alla PINT1 1. Anche per quanto concerne la successiva cessione avvenuta tra la PINT2 1 e la PINT3 1, il reclamante solleva dubbi sul potere di rappresentanza dei firmatari del contratto, dubbi che non trovano risposta nemmeno sviscerando il documento annesso al medesimo, intitolato “deed of assignment for open accounts”, riguardante poi anche una nuova società (la PINT4 1), di cui non è dato di sapere il ruolo nell’operazio­­ne. Ribadisce infine l’eccezione di prescrizione della pretesa.

  1. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre notare che – come rilevato dal reclamante – il Giudice di pace ha emesso la decisione impugnata senza notificargli in precedenza la replica dell’CO 1, limitandosi ad allegarla alla sentenza. Così agendo, il primo giudice non ha conferito all’escusso la facoltà di esprimersi sulla replica, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito (art. 53 CPC), tanto più ch’egli ha (apparentemente, come si vedrà) fondato il suo giudizio proprio sulle allegazioni e sui documenti in essa contenuti.

5.1 Ora, una simile violazione implicherebbe di principio l’annulla­­mento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Una sanatoria è possibile solo se la parte lesa ha avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’auto­­rità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e se non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3).

5.2 Nel caso specifico, non è quindi necessario rinviare la causa al Giudice di pace perché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione. Ciò per due motivi. Il primo, perché RE 1 si è compiutamente espresso nel reclamo sui documenti citati dal primo giudice come prova del trasferimento all’istante del credito posto in esecuzione – documenti (n. 3-6) sì annessi alla replica dell’11 aprile 2018, ma che erano già stati prodotti con l’istanza di rigetto (doc. 3, 5 e 6) – e la Camera può liberamente esaminare se i fatti che ne risultano – peraltro chiaramente – sono idonei a provare i vari passaggi della pretesa posta in esecuzione dalla creditrice originaria a quella attuale (v. sotto, consid. 7.1 e 7.2), dal momento che il Giudice di pace non li ha accertati dettagliatamente. Il secondo, poiché l’escusso non postula il rinvio, ma solo l’annullamento della decisione e la reiezione dell’istanza, facendo valere censure sulle quali la Camera può statuire direttamente, essendo la causa matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

  1. Per quanto concerne la pretesa insufficiente motivazione della sentenza impugnata, va rilevato che, seppure il Giudice di pace si sia espresso in modo succinto, egli non si è “limitato a ricordare” – come sostiene il reclamante – le caratteristiche di un attestato di carenza di beni, bensì ha menzionato i documenti dai quali inferire “il trasferimento del credito tra l’istituto originario e quello finale” (doc. 3-5) e il “cambiamento d’identità” intervenuto tra il precetto esecutivo e l’istanza (doc. 6), e ha ricordato l’im­­prescrittibilità degli attestati di carenza di beni per vent’anni. D’al­­tronde, RE 1 ne ha comunque colto il senso, tanto che si è difeso compiutamente nel reclamo. La censura cade pertanto nel vuoto.

  2. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

7.1 Nella fattispecie è pacifico che l’attestato di carenza di beni su cui l’istante fonda la propria pretesa non è stato rilasciato a favore dell’CO 1, bensì della PINT1 1, la quale – come si evince dall’estratto del foglio ufficiale svizzero di commercio prodotto con l’istanza (doc. 3) – nel 1998 è stata sciolta, ai sensi dell’allora vigente art. 748 CO, mediante assunzione dei suoi attivi e passivi da parte della __________, poi rinominata PINT2 1 (con sede a __________), a seguito del cambiamento della propria ragione sociale avvenuto nel corso dello stesso anno. D’altronde, sebbene con l’istanza l’CO 1 non abbia fornito spiegazioni in merito ai documenti annessi alla stessa, provvedendovi solo con la replica, la fusione e i passaggi societari appena menzionati possono essere facilmente verificati anche tramite una ricerca nel sito del registro di commercio di __________ – dove la PINT1 1 aveva la propria sede – dal momento che le informazioni contenute in un simile registro, d’impronta ufficiale, costituiscono fatti notori che secondo l’art. 151 CPC non devono essere né allegati né provati (sentenza della CEF 14.2017.71 del 4 settembre 2017, consid. 5, con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1). Sempre dal registro di commercio friborghese si evince poi che in italiano la PINT1 1 si chiamava PINT1 1. La perplessità sollevata al proposito dall’escusso è così infondata.

7.2 Che il credito derivante dall’attestato di carenza di beni in oggetto sia stato in seguito ceduto dalla PINT2 1 alla PINT3 1 risulta senz’altro dal contratto di cessione del 28 febbraio 2002 (doc. 3, seconda pagina), di cui il reclamante è stato tempestivamente informato – ciò che nemmeno contesta – pochi giorni dopo dalla PINT2 1 (doc. 4). Come discende infine dall’estratto del registro di commercio del Canton __________ prodotto dall’escutente con l’istanza (doc. 6), la PINT3 1 ha cambiato la propria ragione sociale prima in __________, poi in __________ e infine, dal 25 gennaio 2018, in CO 1. Pacifico, pertanto, che l’esecuzione (notificata al­l’escusso il 10 gennaio 2018) è stata avviata dall’allora __________ e l’istanza del 12 marzo 2018 dalla CO 1. Non vi sono quindi dubbi sull’identità tra la creditrice menzionata sul titolo, l’escutente indicata sul precetto esecutivo e l’istante.

7.3 Infine, i dubbi espressi dal reclamante sui firmatari delle cessioni sono ingiustificati. Sia dal suddetto estratto prodotto dall’istante (doc. 6) sia da quello relativo alla PINT2 1 (successivamente rinominata __________ e poi radiata) figurante sul sito del registro di commercio del medesimo Cantone, risulta che i firmatari del contratto di cessione per la PINT3 1 () e i rappresentanti della PINT2 1 (), autori della lettera all’escusso (doc. 4), erano – a quel tempo – autorizzati a rappresentare le rispettive società con diritto di firma collettiva a due. Non occorre pertanto chinarsi sul documento intitolato “Deed of Assignment” (doc. 5), peraltro relativo a più atti di cessione tra diverse società – tra cui quello appena menzionato – per ammettere il passaggio del credito alla PINT3 1. Anche tale censura cade pertanto nel vuoto.

7.4 Ciò posto, l’attestato di carenza di beni emesso nei confronti di RE 1 e rilasciato il 20 aprile 1998 all’allora creditrice dal­l’Ufficio esecuzione di Lugano per fr. 2'636.05 (doc. 1 accluso all’istanza di rigetto) costituisce, secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF, un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il medesimo importo posto in esecuzione.

  1. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

8.1 Nella fattispecie il reclamante eccepisce nuovamente la prescrizione dell’attestato di carenza di beni, emessa più di 20 anni fa, e contesta ch’esso sia rinnovabile e che la prescrizione sia stata interrotta dall’istante.

8.2 Non si disconosce, invero, che il termine di prescrizione ventennale sancito dall’art. 149a cpv. 1 LEF per gli attestati di carenza di beni sarebbe giunto a scadenza il 20 aprile 2018. Sennonché la prescrizione è stata interrotta con l’avvio – l’8 gennaio 2018 – dell’esecuzione in esame (art. 135 cpv. 2 CO), facendo così decorrere, conformemente a quanto previsto dall’art. 137 cpv. 1 CO, un nuovo termine di prescrizione ventennale nel senso del­l’art. 149a cpv. 1 LEF (sentenza della CEF 14.2017.91 del 12 settembre 2017, consid. 6.1; v. anche 14.2016.305 del 17 marzo 2017, consid. 2 con rinvii; FF 1991 III 74). Di conseguenza, il credito posto in esecuzione non si può ritenere verosimilmente prescritto.

  1. In definitiva, il reclamo, infondato, va respinto e la decisione impugnata confermata, non senza ricordare al Giudice di pace che sulle spese esecutive decide l’Ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Nel caso specifico non è tuttavia necessario correggere il dispositivo della decisione impugnata solo per tali spese, perché sulla questione essa non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

  2. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (gravato da oltre cento attestati di carenza di beni), come il fatto ch’egli risulta sprovvisto di formazione giuridica e ha agito senza il patrocinio di un avvocato, inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. In queste circostanze, la domanda di gratuito patrocinio pretesa in questa sede diventa senza oggetto. Non pone invece conto attribuire un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni in questa sede.

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'636.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Non si riscuotono spese processuali.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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