Incarto n. 14.2018.52
Lugano 10 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.4494 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2017 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
Comunione ereditaria fu CO 1, (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 19 ottobre 1989 il Bezirksgericht Meilen, II. Abteilung, ha sciolto il matrimonio tra RE 1 e CO 1 e ha omologato e ripreso nel dispositivo della sentenza la convenzione di divorzio stipulata tra le parti. Al n. 2.1 del dispositivo della decisione è stato stabilito che:
“Der Beklagte verpflichtet sich, der Klägerin im Sinne von Art. 151 Abs. 1 und 2 ZGB die folgende, monatlich je zum voraus zahlbare, zu vier Fünftel unabänderliche, passiv vererbliche Rente von Fr. 6'000.– pro Monat ab 1° Januar 1988 und bis zum Ableben der Klägerin zu bezahlen.
Diese Rente ist indexgebunden. Sie basiert auf dem Landesindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik in Bern, Stand Ende September 1988 (mit 111.9 Punkten). Sie ist jährlich per 1° Januar, erstmals per 1° Januar 1990, dem bis Ende November des Vorjahres gegenüber September 1988 gestiegenen Lebenskostenindex prozentual anzupassen.”
B. CO 1 è deceduto a Lugano il 15 novembre 2016 lasciando quali eredi legali la seconda moglie __________ e i figli __________, __________, __________ e __________.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso la comunione ereditaria fu CO 1 per l’incasso di 1) fr. 13'341.71 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2012, 2) fr. 12'955.68 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2013, 3) fr. 13'020.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2014, 4) fr. 12'955.68 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2015, 5) fr. 11'540.04 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016, 6) fr. 8'407.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, indicando quali titoli di credito “1-5 Bezirksgericht __________, Scheidungsurteil vom 19.10.1989, Ziff. 2.1 (nachehelicher Unterhalt indexiert) per un totale di CHF 63'813.11), 6. Nachehelicher Unterhalt, laufend (gem. Urteil passiv vererblich)”.
D. Avendo la comunione ereditaria interposto opposizione al precetto esecutivo, con atto denominato “istanza di rigetto definitivo dell’opposizione” del 30 agosto 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto “provvisorio” alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 ottobre 2017. Nell’allegato di replica spontanea la procedente ha ridotto la sua richiesta in riferimento all’importo capitale indicato al n. 1 del precetto esecutivo da fr. 13'341.71 a fr. 12'229.90. Nella duplica spontanea la parte convenuta si è nuovamente opposta all’istanza.
E. Statuendo con decisione del 5 aprile 2018, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore della parte convenuta.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2018 per ottenerne l’annullamento, postulando il rigetto “definitivo” dell’opposizione questa volta per fr. 12'145.54 (anziché fr. 12'229.90) oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2012, fr. 12'864.– (in luogo di fr. 12'955.68) oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2013, fr. 12'928.32 (al posto di fr. 13'020.–) oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2014, fr. 12'864.– (anziché fr. 12'955.68) oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2015, fr. 11'449.68 (in luogo di 11'540.04) oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2016 e fr. 8'400.– (anziché fr. 8'407.50) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017.
Nelle sue osservazioni dell’11 maggio 2018 la comunione ereditaria ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 aprile 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 9 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso concreto, la produzione per la prima volta con il reclamo della sentenza del 19 ottobre 1989 del Bezirksgericht Meilen (doc. F) senza l’aggiunta manoscritta di una “x” e della dicitura “Augus” al secondo capoverso del dispositivo n. 2.1 appare quindi a prima vista inammissibile. Ci si potrebbe invero chiedere se non ammetterla sulla scorta dell’applicazione analogica dell’art. 99 cpv. 1 LTF, per cui possono essere addotti nova soltanto se ne dà motivo la decisione impugnata (DTF 139 III 471 consid. 3.4; sentenza della CEF 14.2016.230 dell’8 febbraio 2017 consid. 1.2). Non è tuttavia necessario sciogliere l’interrogativo. Infatti è fatto notorio – ammesso anche dalla convenuta (osservazioni a reclamo ad 32/a) – che un tribunale non emette una decisione con simili aggiunte o correzioni manoscritte. La sentenza deve pertanto essere interpretata sulla base del suo contenuto originale, ossia senza considerare le aggiunte manoscritte.
1.4 Nelle sue osservazioni, la convenuta rivolge al reclamo una fitta serie di critiche di ordine formale.
a) Essa fa anzitutto valere che la reclamante ha omesso di determinarsi sull’argomento sussidiario del Pretore, secondo cui, indipendentemente dal carattere passivamente ereditario della rendita alimentare, la sentenza di divorzio non ha carattere condannatorio (non è un Leistungsurteil) nei confronti degli eredi. In realtà, a leggere bene la decisione impugnata, tale motivazione non è sussidiaria rispetto alla questione dell’ereditarietà passiva (lo è solo per rapporto alla questione della chiarezza della sentenza di divorzio in merito al fattore d’indicizzazione applicabile): per il Pretore, infatti, l’unico motivo per cui la sentenza di divorzio non è un titolo di rigetto per rapporto agli eredi è che non li condanna a pagare gli alimenti. Ora, la reclamante ha spiegato perché, a suo parere, essi sono vincolati dalla decisione di divorzio, riferendosi all’art. 560 cpv. 2 CC e alla DTF 140 III 372 consid. 3 (reclamo, n. 47, e sotto consid. 5.2). Si tratta di una motivazione sufficiente riguardo alle esigenze dell’art. 321 cpv. 1 CPC.
b) La convenuta chiede poi di non tenere conto dei nova di replica e duplica spontanee presentate in prima sede, ma non precisa quali siano, sicché la sua domanda è irricevibile.
c) La resistente censura poi pretese allegazioni nuove contenute nel reclamo.
aa) A suo parere sarebbe il caso della richiesta di pagamento del contributo alimentare per il gennaio 2017. Sennonché nella domanda n. 1.1 dell’istanza, RE 1 ha esplicitamente chiesto il versamento di “CHF 8'407.50 dal oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2017”, che può solo riferirsi alla rata di gennaio del 2017. Specie perché corrisponde per importo alla posizione n. 6 del precetto esecutivo (doc. H), la quale indica come causale il mantenimento post divorzio corrente (passivamente ereditabile secondo la sentenza di divorzio) – “Nachehelicher Unterhalt, laufend (gem. Urteil passiv vererblich)”. Essendo CO 1 deceduto il 15 novembre 2016, il precetto emesso il 1° febbraio 2017 e gli interessi su tale credito richiesti dal 1° gennaio 2017, dallo stesso emerge chiaramente che l’istante pretende il pagamento – anticipato, come stabilito dalla sentenza di divorzio (sopra ad A) – della rata di gennaio 2018.
Vero è che la convenuta, già in prima sede, ha eccepito la mancata indicazione del periodo contributivo nel precetto esecutivo, ma si tratta di una doglianza irricevibile, ch’essa avrebbe dovuto sollevare al momento della notifica di quell’atto con un ricorso all’autorità di vigilanza (sentenza della CEF 14.2017.192 del 30 marzo 2018 consid. 5.2, con un rinvio – erroneamente indicato come contenuto al consid. 2 anziché al consid. 5 – alla DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Che poi la pretesa dell’istante sia limitata al mancato adeguamento della rendita all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per gli anni dal 2012 al 2016, oltre alla rata (indicizzata) di gennaio 2018, emerge facilmente dagli atti di causa (Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2009.61 del 15 settembre 2009, consid. 3; 14.2008.105 del 5 febbraio 2009, consid. 3), da una parte dall’istanza e dal relativo conteggio dettagliato (ad 14), e dall’altra dallo scritto 16 dicembre 2016 (doc. G, primo foglio in basso).
bb) Anche la modifica della richiesta iniziale, laddove sostituisce l’indice di 111.9 punti con quello di 112 (sotto consid. 4.3), non costituisce un inammissibile novum, una limitazione delle conclusioni essendo sempre ammissibile (art. 227 cpv. 3 CPC, applicabile in seconda sede per il rinvio dell’art. 219 CPC), trattandosi non di una mutazione, bensì di una parziale desistenza (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. II, 2a ed. 2017, n. 7 ad art. 227 CPC).
cc) Neppure i nuovi calcoli presentati nel reclamo sulla base dell’indice di 112 punti anziché di 111.9 (sotto consid. 4.4) sono processualmente censurabili, poiché essi poggiano su fatti già allegati, mentre nuove deduzioni giuridiche sono sempre ammissibili (sentenza della CEF 14.2016.297 del 27 marzo 2017, RtiD 2017 II 875 n. 43c, consid. 1.3).
dd) Come già precisato dal Pretore, poi, il giudice è tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata, formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (DTF 140 III 378 consid. 3.5; sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3 e i rinvii).
d) Le obiezioni formali della convenuta sono quindi infondate.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore evidenzia che l’indicizzazione del contributo alimentare stabilita nella sentenza di divorzio si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica, stato fine settembre 1988 (con 111.9 punti). Sotto il termine dattiloscritto “September” vi è una “x” manoscritta e a margine, pure manoscritta, la dicitura “Augus”. L’indice nazionale dei prezzi al consumo del settembre 1988 era però di 112.0 punti e non di 111.9 punti, indice che corrisponde a quello dell’agosto 1988. Dagli atti non essendo possibile, a mente del Pretore, evincere quando e chi abbia apportato le aggiunte manoscritte sulla sentenza di divorzio, dalla quale neppure è possibile comprendere quale indice di base prevalga (quello di fine settembre di 112 punti oppure quello indicato numericamente tra parentesi di 111.9 punti), la sentenza si rivela contraddittoria e pertanto non sufficientemente chiara e univoca sull’effettiva somma da pagare per giustificare il rigetto dell’opposizione. Per il primo giudice, d’altronde, il fatto che CO 1 abbia, sino ad un certo punto, adeguato il contributo alimentare, prendendo quale base l’indice di 111.9 punti, non ha rilevanza per l’interpretazione della sentenza.
Infine, secondo il Pretore alla sentenza di divorzio non può essere conferita forza esecutiva successivamente al decesso di CO 1. Egli era infatti l’unico a essersi chiaramente obbligato al pagamento di una somma di denaro e l’espressione “passiv vererbliche Rente” non è assimilabile alla pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) in capo direttamente agli eredi.
Nelle osservazioni la comunione ereditaria rileva che una sentenza in cui l’indice di base è indicato per mese e per cifra in modo discordante non è chiara poiché, non è dato di sapere ciò che il giudice abbia effettivamente voluto. Essa non può costituire titolo di rigetto prima che sia stata interpretata dal giudice che l’ha emessa. Per l’osservante, d’altronde, la richiesta della reclamante di applicare l’indice più favorevole alla convenuta, ovvero quello di settembre 1988 di 112.0 punti, costituisce un novum inammissibile, avendo RE 1 nell’istanza di rigetto richiesto l’applicazione dell’indice di agosto 1988 di 111.9 punti.
4.1 Non è contestato – ed è indubbio – che la convenzione sulle conseguenze del divorzio, omologata e ripresa nel dispositivo n. 2.1 della sentenza di divorzio del 19 ottobre 1989 (doc. C accluso all’istanza), il cui passaggio in giudicato è attestato dal timbro della cancelleria del Bezirksgericht __________, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per il contributo alimentare di fr. 6'000.– che __________ deve versare all’ex moglie ogni mese in via anticipata dal 1° gennaio 1988 fino alla morte di lei. Non è in discussione il fatto che la parte scoperta dei contributi maturati fino al decesso dell’ex marito è passata ai suoi eredi (art. 560 cpv. 1 CC; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 85 ad art. 80 LEF e i rinvii), membri della comunione escussa (doc. B).
4.2 Controversa, invece, è la questione dell’indicizzazione della rendita, che secondo la convenzione è basata sull’indice nazionale dei prezzi al consumo dell’Ufficio federale di statistica, stato fine settembre 1988 (con 111.9 punti), e da adeguare ogni anno all’indice del costo della vita del 1° gennaio, la prima volta il 1° gennaio 1990, prendendo quale base l’indice del mese di novembre precedente. Ora, il primo giudice ha giustamente evidenziato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo a settembre 1988 era di 112.0 punti e non di 111.9 punti, come indicato nel dispositivo della sentenza di divorzio, indice quest’ultimo che corrispondeva a quello del precedente mese di agosto 1988 (doc. D). Dagli atti non è d’altronde possibile stabilire con assoluta certezza l’indice determinante, ancorché il dispositivo menzioni a chiare lettere due volte il mese di settembre 1988 quale mese di riferimento, circostanza che parrebbe far propendere per una prevalenza dell’indice di 112.0, come il fatto che __________ ha provveduto a adeguare i contributi alimentari al rincaro dal 1990 al 1996 con lo stesso indice di settembre 1988 (112.0) senza che la procedente nulla obiettasse al riguardo.
4.3 Fatto sta che l’indice di riferimento non può ch’essere l’uno o l’altro di quelli indicati nella sentenza e che la comunione escussa non ha alcun interesse degno di protezione a contestare l’applicazione dell’indice a lei più favorevole, ovvero quello di 112.0 punti fatto valere dall’istante con il reclamo.
4.4 Ritenuto che per l’adeguamento al costo della vita durante il periodo da febbraio 2012 a dicembre 2016 va presa in considerazione la rendita di fr. 6'000.– sulla base dell’indice di 112 punti del mese di settembre 1988, che gli indici del costo della vita sono di 160.2 punti per il mese di novembre 2011, di 159.6 punti per il mese di novembre 2012, di 159.7 punti per il mese di novembre 2013, di 159.6 punti per il mese di novembre 2014, di 157.4 punti per il mese di novembre 2015, di 156.8 punti per il mese di novembre 2016, che così come è stata formulata la clausola d’indicizzazione pone una chiara base di calcolo (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80), la sentenza di divorzio datata 19 ottobre 1989 costituisce in sé valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i seguenti importi:
– (fr. 6'000.– : 112) x 160.2 x 11 = fr. 94'403.50 per il 2012,
– (fr. 6'000.– : 112) x 159.6 x 12 = fr. 102'600.– per il 2013,
– (fr. 6'000.– : 112) x 159.7 x 12 = fr. 102'664.30 per il 2014,
– (fr. 6'000.– : 112) x 159.6 x 12 = fr. 102'600.– per il 2015,
– (fr. 6'000.– : 112) x 157.4 x 12 = fr. 101'185.70 per il 2016.
Da tali importi dev’essere dedotto quanto versato dal de cuius alla procedente (istanza, ad 14), ossia fr. 82'258.– per gli 11 mesi del 2012 e fr. 89'736.– annui dal 2013 al 2016, cosicché il rigetto definitivo può essere concesso per:
– fr. 12'145.50 per il 2012 (ossia fr. 94'403.50 ./. fr. 82'258.–),
– fr. 12'864.– per il 2013 (ossia fr. 102'600 ./. fr. 89'736.–),
– fr. 12'928.30 per il 2014 (ossia fr. 102'664.30 ./. fr. 89'736.–),
– fr. 12'864.– per il 2015 (ossia fr. 102'600.– ./. fr. 89'736.–),
– fr. 11'449.70 per il 2016 (ossia fr. 101'185.70 ./. fr. 89'736.–).
4.5 Afferma la convenuta che “judex non calculat”. Per inciso, tale massima del Digesto (Macer Dig. 94, 8, 1, 1) non significa che al giudice sia vietato calcolare, ma che gli errori aritmetici evidenti in un giudizio possono essere corretti in qualsiasi momento (principio ispiratore dell’art. 334 cpv. 2 CPC), e in senso più metaforico che un giudice non conta nella sua decisione gli argomenti delle parti, ma pesa la loro forza di persuasione (v. al proposito anche sotto consid. 5.3). Per il resto, soprattutto in una procedura di esecuzione di crediti pecuniari, il giudice, anche in sede di rigetto, non può esimersi dall’effettuare calcoli, purché i fattori ne siano chiari e univoci.
4.6 Il rigetto dell’opposizione va inoltre esteso agli interessi di mora, al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), decorrenti (in via anticipata) per gli anni dal 2012 al 2016 dalla data media del periodo in questione (15 luglio per il 2012 e 1° luglio per gli anni dal 2013 al 2016).
La convenuta obietta che la possibilità di pattuire l’eredità passiva dei contributi post divortium è ammessa, allora come oggi, solo “da certa dottrina e giurisprudenza”, che una parte della dottrina, a suo parere più recente e autorevole, sottopone tali pattuizioni alla forma delle disposizioni di ultima volontà e che vista l’incertezza della questione la sua risoluzione può solo essere rinviata al giudice di merito.
5.1 Per l’art. 153 cpv. 1 vCC la rendita vitalizia stabilita per sentenza o per convenzione a titolo di indennità, di riparazione o di alimenti, cessava di essere dovuta se il coniuge che vi aveva diritto passava a nuove nozze. La legge non disciplinava la questione in caso di decesso del debitore, ma giurisprudenza e dottrina ritenevano possibile prevedere nella convenzione di divorzio l’ereditarietà passiva dell’obbligo di corrispondere la rendita sostitutiva del mantenimento coniugale giusta l’art. 151 vCC (DTF 85 II 80 consid. 2/c; Bühler/ Spühler, Berner Kommentar, vol. II/1/1/2, 3a ed., 1980, n. 19, 6° trattino, e 28-29 ad art. 153 vCC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, 1995, pag. 357 e nota 2), che altrimenti non lo sarebbe stata (DTF 100 II 2 consid. 4, 104 II 245 consid. 5). La valenza di una tale pattuizione era vincolata unicamente all’omologazione da parte del giudice del divorzio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 28 ad art. 153 CC), competente anche per verificare il rispetto delle regole sulla legittima (Hinderling/Steck, op. cit. loc. cit.).
a) Tale regolamentazione è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1999, quando è stata sostituita dalla legge federale del 26 giugno 1998. Per l’art. 7a cpv. 2 tit. fin. CC i divorzi passati in giudicato secondo il diritto anteriore conservano i loro effetti. Alla disciplina di un contributo alimentare stabilito conformemente all’art. 151 cpv. 1 vCC o di una rendita d’indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad applicarsi quindi l’art. 153 vCC (Leuenberger in: Schwenzer (ed.), Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser, Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, pag. 251 n. 6.06). L’applicabilità del diritto previgente non è del resto controversa nella fattispecie.
b) Orbene nella fattispecie nella decisione del 19 ottobre 1989 il Bezirksgericht __________ ha espressamente previsto, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio pattuita tra le parti, che la rendita assegnata alla procedente era “passiv vererbliche”, ossia che l’onere di corrispondere la stessa in caso di premorienza di CO 1 sarebbe passato ai suoi eredi.
c) Certo, la convenuta obietta che la possibilità di pattuire l’eredità passiva dei contributi post divortium è ammessa, allora come oggi, soltanto “da certa dottrina e giurisprudenza”, ma non cita la giurisprudenza né la dottrina contraria relativa al diritto previgente. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
5.2 Ciò posto, la reclamante ritiene a ragione di essere legittimata a far valere la pretesa per gli alimenti di gennaio 2017 nei confronti degli eredi convenuti collettivamente sulla scorta dell’art. 560 cpv. 2 CC e di ottenere il rigetto definitivo della loro opposizione. Al proposito, essa cita la DTF 140 III 372 consid. 3, che invero riguarda un caso di successione attiva (cessione del credito posto in esecuzione).
a) Il principio dell’opponibilità del titolo di rigetto definitivo al successore di una parte (a titolo universale o particolare) – purché la successione sia dimostrata con documenti – vale però anche dal profilo passivo. Segnatamente in caso di successione ereditaria, la decisione resa nei confronti del defunto consente il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione diretta contro la comunione ereditaria (o meglio contro gli eredi escussi collettivamente) fino alla divisione (Abbet op. cit., n. 85 ad art. 80; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 131 ad art. 80 LEF ; Sandra Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, 1999, pag. 206).
b) Ne segue che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, la sentenza di divorzio costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (anche) nei confronti degli eredi del debitore degli alimenti, ancorché non li condanni esplicitamente a versare gli alimenti dopo il decesso dell’ex marito, poiché la decisione ha per loro, in quanto successori a titolo universale, esattamente gli stessi effetti che per il defunto, anche sul piano processuale (in materia di rigetto provvisorio : DTF 102 II 387 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 2.3; v. pure art. 83 cpv. 4 CPC). Vero è che gli eredi non hanno avuto la possibilità d’impugnare la decisione di divorzio. Tuttavia, a differenza dei debitori solidali, nei confronti dei quali la decisione resa contro un condebitore costituisce titolo di rigetto unicamente se è stata intimata loro (sentenza del Tribunale federale 5D_169/2013 del 6 dicembre 2013, RtiD 2014 II 889 n. 51c, consid. 4.2, con un rinvio a Staehelin, op. cit. loc. cit.), i successori a titolo universale o particolare rispondono al posto del dante causa (e non accanto a lui). Ad ogni modo i successori conservano la facoltà di contestare la propria responsabilità con un’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85 o 85a LEF ; Staehelin, op. cit. loc. cit.; per quanto attiene alla contestazione dell’assunzione di debito: Abbet, op. cit., n. 86 ad art. 80).
c) È dimostrato – e del resto non è controverso – che i membri della comunione convenuta sono eredi di CO 1 (doc. B accluso all’istanza) e che l’eredità è tuttora indivisa. In virtù dell’art. 560 cpv. 2 CC la sentenza di divorzio è opponibile loro come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Anche su questo punto la decisione impugnata, giuridicamente errata, va corretta.
5.3 La convenuta invoca la nullità della clausola di trasferibilità passiva della rendita siccome non riveste la forma di disposizioni di ultima volontà (ossia la forma del testamento pubblico trattandosi di un contratto successorio, art. 512 cpv. 1 CC). Essa cita a sostegno della propria opinione una parte della dottrina in merito all’attuale art. 130 CC (che ha sostituito l’art. 153 vCC), a suo parere “più recente e autorevole” di quella su cui la reclamante fonda la tesi per cui per la validità della clausola basti l’omologazione del giudice del divorzio. A ragione la convenuta scrive che le opinioni dottrinali non si contano ma si valutano (judex non calculat, v. sopra consid. 4.5). Il fattore della novità non è però in sé un criterio pertinente, men che meno quando la dottrina, come nel caso concreto, si riferisce a una versione più recente della norma da interpretare. Quanto all’autorevolezza, dipende fondamentalmente dalla qualità e del grado di persuasività degli argomenti esposti. Ora, la convenuta non spende una parola al riguardo.
D’altronde, dal punto di vista della sicurezza del diritto occorre riconoscere un’autorevolezza particolare alla giurisprudenza del Tribunale federale. Ebbene, sotto l’imperio dell’art. 153 vCC era chiaro, secondo tale giurisprudenza e la dottrina allora in vigore (sopra consid. 5.1), che la validità della convenzione prevedente l’ereditarietà passiva della rendita dopo divorzio era vincolata unicamente all’omologazione da parte del giudice del divorzio, il cui esame consentiva di raggiungere lo scopo protettivo perseguito dalle regole di forma del diritto successorio. Del resto, tutta la discussione sulla possibilità per i coniugi, nella convenzione di divorzio, di derogare alla decadenza dei contributi di mantenimento con la morte del coniuge debitore non avrebbe alcun senso se fosse comunque necessario, in più, osservare la forma del testamento pubblico. L’obiezione della resistente è di conseguenza infondata.
5.4 In conclusione l’opposizione dev’essere rigettata in via definitiva anche per il contributo di gennaio 2017, pari a fr. 8'400.– (fr. 6'000.– : 112 x 156.8 x 1), oltre agli interessi di mora, al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), dal 1° gennaio 2017 (cfr. sopra consid. 4.4 e 4.6).
6.1 Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione di un’indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la comunione ereditaria non abbia personalità giuridica, la norma citata le riconosce la capacità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Nell’esecuzione contro la successione possono essere pignorati solo gli attivi della stessa (ovvero che erano del defunto), ad esclusione quindi degli altri beni di ogni singolo erede (DTF 116 III 6 seg. consid. 2/a; 113 III 82 consid. 4; sentenza della CEF 14.2001.15 del 22 agosto 2001, consid. 3/b; Laydu Molinari, op. cit., pag. 149 seg.; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 49 LEF; Schüpbach in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 49 LEF).
6.2 La convenuta, quindi, equivoca sul senso della giurisprudenza del Tribunale federale. Come del resto da lei stessa puntualizzato in prima sede (osservazioni all’istanza, ad 1.4), si evince dalla DTF 116 III 4 segg. che l’esecuzione contro l’eredità indivisa può vertere soltanto su beni della successione (ovvero che erano del defunto) e non sui beni personali dei singoli eredi (ovvero di cui essi non sono proprietari comuni con i coeredi giusta l’art. 602 cpv. 2 CC). Parimenti unicamente i debiti di cui gli eredi rispondono personalmente, collettivamente e solidalmente (a norma degli art. 602 cpv. 1 e 603 cpv. 1 CC) possono essere oggetto dell’esecuzione diretta contro la comunione ereditaria nel senso dell’art. 49 LEF, ad esclusione dei loro debiti personali di cui essi rispondono singolarmente. I debiti “ereditati” dal defunto sono debiti dell’erede sì personali (art. 560 cpv. 2 CC), ma di cui egli risponde collettivamente con gli altri eredi fino alla divisione, sicché rientrano tra i debiti che il creditore può riscuotere con un’esecuzione contro “l’eredità” (detta anche comunione ereditaria, un concetto astratto usato per designare gli eredi considerati collettivamente). Sia per i debiti sorti prima del decesso – detti del defunto (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 247) – sia per quelli sorti dopo fino alla divisione – detti debiti della successione (Steinauer, op. cit., n. 260) – è possibile promuovere un’esecuzione contro l’eredità (Schmid, op. cit. n. 1 ad art. 49 LEF con riferimento).
6.3 Ne consegue, nel caso di specie, che la reclamante ha correttamente diretto l’esecuzione contro la comunione ereditaria, per quanto riguarda sia i debiti sorti prima della morte di __________ (per il mancato adeguamento al rincaro) – che sono debiti del defunto – sia i debiti sorti dopo il suo decesso – che sono debiti della successione.
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
7.1 Fronteggiando un’obiezione già sollevata dalla convenuta in prima sede, RE 1 ribadisce di non aver mai rinunciato all’adeguamento della propria rendita al rincaro, atteso che da un atteggiamento passivo del creditore alimentare non è possibile desumere una rinuncia alla pretesa.
A mente dell’escussa, per contro, poiché la reclamante per oltre vent’anni è rimasta silente alle articolate proposte dell’ex marito, il suo silenzio è da interpretare in buona fede quale assenso per atto concludente.
7.2 Stante il rigore della giurisprudenza relativa all’art. 81 LEF (sopra consid. 7), l’eccezione sollevata dalla comunione ereditaria non può essere ammessa, in assenza di un’esplicita, chiara e documentata rinuncia della reclamante all’adeguamento dei contributi di mantenimento al rincaro. Non spetta d’altronde al giudice del rigetto statuire su questioni delicate come quella di valutare se è contrario al principio della buona fede il fatto che l’istante abbia aspettato più di 20 anni per chiedere la rifusione del rincaro pur non avendo risposto alla proposta dell’ex marito di bloccare l’indicizzazione al tasso del 139.6 del 1° maggio 1995 (giorno del suo pensionamento), e quindi la rendita a fr. 7'478.– mensili (scritti 31 marzo e 1° maggio 1996, doc. 1 e 2).
In definitiva, il reclamo va pertanto parzialmente accolto, nella misura risultante dall’applicazione dell’indice dei prezzi al consumo di 112.0 punti fatto valere con il reclamo anziché di 111.9 sul quale si fonda l’istanza.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la pressoché totale soccombenza della comunione ereditaria CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 70'651.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'145.50 oltre agli interessi del 5% dal 15 luglio 2012, fr. 12'864.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio per il 2013, fr. 12'928.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio per il 2014, fr. 12'864.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio per il 2015, fr. 11'449.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio per il 2016 e fr. 8'400.– oltre degli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017.
Le spese processuali di complessivi fr. 350.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a carico della comunione ereditaria CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della comunione ereditaria fu CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'400.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).