Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.03.2018 14.2018.37

Incarto n. 14.2018.37

Lugano 27 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento cambiario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 13 dicembre 2017 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 marzo 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione cambiaria n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, il 13 dicembre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'200'000.– più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 19 febbraio 2018 la parte istante ha dichiarato la propria disponibilità ad attendere ancora una decina di giorni prima di confermare la richiesta di emissione della decisione, a condizione che entro tale termine la convenuta versasse un acconto di fr. 400'000.– e fornisse la documentazione atta a dimostrare che il saldo sarebbe stato pagato non oltre il 20 marzo 2018. Entro il termine previsto la convenuta non ha dato seguito a quanto convenuto.

C. Statuendo con decisione del 5 marzo 2018 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 6 marzo 2018 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2018 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate in materia di fallimento sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro le quali è dato in principio il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Sennonché contro le decisioni di fallimento pronunciate in un’esecuzione cambiaria non è dato alcun reclamo all’autorità giudiziaria cantonale superiore, l’art. 189 cpv. 2 LEF non rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2011.52 del 31 marzo 2011, RtiD 2011 II 796 n. 62c; Bauer in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 42 ad § 37; Roth in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 189 LEF; Talbot in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 9 ad art. 189 LEF; idem già prima dell’entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011: sentenza del Tribunale federale 5A_268/2010 del 30 aprile 2010 consid. 1.2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 45 segg. ad art. 189 LEF; Dallèves in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8-9 ad art. 189 LEF). Il reclamo è di conseguenza irricevibile.

  1. Per abbondanza si può del resto rilevare che nel merito la reclamante si limita a sostenere di essere solvibile, ma non prova né rende verosimile la sussistenza del secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero l’estinzione del credito dell’istante, il deposito giudiziale della somma dovuta o il ritiro della domanda di fallimento entro la scadenza del termine di ricorso (DTF 136 III 294 consid. 3). Fosse anche ricevibile, il reclamo dovrebbe quindi in ogni caso essere respinto.

  2. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. Contro la decisione odierna è possibile un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Diversa è la questione, che esula dalla causa in esame, di un eventuale ricorso contro la sentenza pretorile direttamente al Tribunale federale (art. 75 cpv. 2 lett. a LTF).

  3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

  2. Notificazione a:

–; –; – Ufficio di esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2018.37
Entscheidungsdatum
27.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026