DTF 136 III 624, 5A_179/2012, 5A_473/2014, 5A_529/2016, 6B_509/2009
Incarto n. 14.2018.190
Lugano 13 maggio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 luglio 2018 da
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 novembre 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’11 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi RE 1 e CO 1 a vivere separati, fissando – tra l’altro – un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili a favore della moglie, da versare in via anticipata entro il quinto giorno di ciascun mese a partire dal novembre 2009, e obbligando il marito a rifondere alla moglie fr. 6'000.– a titolo di ripetibili.
B. Il 6 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il sequestro della quota di comproprietà “A” di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di proprietà di CO 1. Quale titolo di credito RE 1 ha indicato la sentenza dell’11 luglio 2012 (sopra, consid. A) e un credito di fr. 266'000.–. Con decisione separata del medesimo giorno, il Pretore ha inoltre parzialmente accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dalla creditrice.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 266'000.– oltre agli interessi del 5% dal 6 novembre 2009, indicando quale titolo di credito la “sentenza 11 luglio 2012 del Pretore di Lugano avv. dr. Matteo Pedrotti di cui all’inc. n. __________”.
D. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 luglio 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, e l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. All’udienza di discussione tenutasi il 12 novembre 2018, l’istante ha confermato la sua domanda, ritirando però la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria. Da parte sua la convenuta ha eccepito la prescrizione per la parte del credito “più vecchia di cinque anni”, ammettendo così l’esecuzione per fr. 156'000.–, composti da contributi alimentari per fr. 150'000.– (fr. 2'500.– x 60 mensilità) e ripetibili di fr. 6'000.–, secondo quanto statuito nella sentenza dell’11 luglio 2012.
E. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione interposta dal convenuto in via definitiva limitatamente a fr. 156'000.– oltre agli interessi del 5% “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le indennità.
F. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2018 per ottenerne – previo conferimento dell’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio – in via principale l’annullamento e il rigetto dell’opposizione in via definitiva per fr. 266'000.– oltre agli interessi del 5% dalla data di scadenza di ogni singolo importo e in via alternativa, “qualora la causa sia matura per il giudizio”, la riforma della sentenza impugnata nel senso del rigetto in via definitiva dell’opposizione per fr. 266'000.– oltre agli interessi del 5% “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”. Nelle sue osservazioni del 10 dicembre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 novembre 2018 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 13 novembre 2018 in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti prodotti per la prima volta sia con il reclamo (doc. LL, MM, NN e OO), sia con le osservazioni al reclamo (doc. 3, 4, 5 e 6) sono pertanto inammissibili.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha prima di tutto stabilito che la sentenza dell’11 luglio 2012 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, precisando che l’opposizione interposta dal marito verte unicamente sui contributi alimentari più vecchi di cinque anni – a mente di quest’ultimo prescritti – ossia sull’importo che eccede i fr. 156'000.– posti in esecuzione (di complessivi fr. 266'000.–). Premesso che il termine di prescrizione è di cinque anni (art. 128 CO) e ch’esso può essere interrotto alle condizioni dell’art. 135 n. 2 CO, il primo giudice ha constatato che agli atti non si trova alcun atto interruttivo della prescrizione, segnatamente né la querela sporta dalla moglie nei confronti del marito, né il relativo decreto d’accusa “DAC 144/ 2015”. Il richiamo di tali atti non sarebbe d’altronde ammissibile in quanto incompatibile con il principio di celerità della procedura sommaria, di natura strettamente documentale. L’istante non essendosi fatta parte diligente, producendo i documenti che pretende interruttivi della prescrizione, il Pretore ha ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dal convenuto e limitato il rigetto dell’opposizione alla parte non prescritta del debito.
Nel reclamo RE 1 premette di essere tuttora sposata con CO 1, contro il quale vanta pretese inerenti ai contributi alimentari di fr. 2'500.– mensili dal novembre del 2009. Richiamando l’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO, la reclamante ribadisce che i contributi più vecchi di cinque anni non sono prescritti, motivo per cui chiede di rigettare l’opposizione in via definitiva per l’intera somma di fr. 266'000.– (e non solo di fr. 156'000.–) oltre agli interessi del 5% “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”. A sua mente, del resto, anche se la norma sopraindicata non fosse applicabile, il decreto d’accusa del 2015, la cui esistenza non è stata contestata dal marito, avrebbe in ogni caso interrotto la prescrizione. Nulla ostava secondo lei ai richiami proposti nell’istanza del 2 luglio 2018, nella misura in cui erano documenti noti al Pretore, siccome contenuti in un incarto della medesima sezione pretorile o acclusi alla richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria formulata con l’istanza.
Nelle osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la ratio dell’art. 134 cpv. 1 n. 3 CO “non è fissa e incontrovertibile”. A fronte di una separazione che dura da otto anni e dell’intenzione della moglie di divorziare, ritenere il vincolo matrimoniale ancora esistente e invocarlo per opporsi alla prescrizione costituirebbe un abuso di diritto. E in merito al noto decreto d’accusa, egli fa notare che la moglie non si è costituita parte civile o accusatrice privata, motivo per cui la prescrizione non sarebbe stata interrotta.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella fattispecie la decisione emessa l’11 luglio 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la quale CO 1 è stato, tra l’altro, obbligato a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili a partire dal novembre 2009 e a rifondere alla moglie fr. 6'000.– a titolo di ripetibili (doc. C, dispositivo n. 8), costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 266'000.– (fr. 2'500.– x 104 mensilità dal novembre 2009 al giugno del 2018, più le ripetibili di fr. 6'000.–), trattandosi di una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF.
6.2 Per quanto attiene agli interessi di mora, nel precetto esecutivo RE 1 ne ha chiesto la rifusione dal 6 novembre 2009, mentre con il reclamo ne postula, sulla falsariga di quanto deciso dal Pretore, “dalla data di scadenza di ogni singolo importo”. Ora, in mancanza d’indicazione sull’importo dei singoli contributi la richiesta è ineseguibile. Si capisce però che l’escutente intende estendere il rigetto dell’opposizione agli interessi di mora calcolati per ogni singolo contributo alimentare e per le ripetibili.
a) Ebbene, nella misura in cui la decisione invocata quale titolo di rigetto ha obbligato il marito a versare fr. 2'500.– mensili alla moglie “in via anticipata entro il 5° giorno di ciascun mese, a partire dal mese di novembre 2009”, essa giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione anche per gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), per semplificazione dalla data di scadenza (il sesto giorno del mese) media del periodo su cui verte l’istanza, ovvero dal 20 marzo 2014. Sono infatti dovuti interessi di ritardo anche su debiti tra coniugi se così previsto da un accordo contrattuale o da una sentenza giudiziaria (DTF 141 III 51 consid. 5.2.2).
Non erano d’altronde necessarie preventive interpellazioni trattandosi di scadenze fisse (nel senso dell’art. 102 cpv. 2 CO) stabilite nella sentenza medesima (sentenze del Tribunale federale 6B_509/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 2 e della CEF 14.2002. 73 del 28 gennaio 2003 consid. 2.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 49 ad art. 80 LEF) non può essere seguita la decisione 16 maggio 2012 dell’Obergericht zurighese (in ZR 2012, 228 seg.), secondo cui gli interessi di mora decorrerebbero solo dalla data della notifica del precetto esecutivo in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO tralascia di considerare che il giudice del rigetto è vincolato dalla decisione giudiziaria di merito (fosse essa anche errata) e che la stessa norma invocata fa decorrere gli interessi moratori dal giorno in cui si procedette contro il debitore non solo in via esecutiva, ma anche “mediante domanda giudiziale”. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, l’art. 105 cpv. 1 CO entra in considerazione nella procedura di rigetto dell’opposizione praticamente solo se gli stessi non sono stati accertati giudizialmente (o se, per svista, la loro scadenza non è stata precisata), ma sono stati pattuiti dalle parti in una convenzione non omologata da un giudice. In una simile eventualità è però ipotizzabile unicamente il rigetto provvisorio dell’opposizione.
b) Salvo indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell’interesse di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all’escutente recarne la prova (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid. 5.2/d). Nella fattispecie, l’istante non ha indicato né provato quando la sentenza dell’11 luglio 2012 è stata notificata alla controparte. Risulta però dalla copia acclusa all’istanza (doc. C) che la stessa è stata dichiarata esecutiva l’11 dicembre 2014, sicché si deve ritenere che la notifica è avvenuta al più tardi in tale data. Relativamente alle ripetibili di fr. 6'000.– l’opposizione va pertanto rigettata anche per gli interessi di mora del 5% dal 12 dicembre 2014.
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.1 Nel caso specifico, la reclamante critica la decisione del Pretore che, fondandosi sugli art. 128 cpv. 1 n. 2 e 135 n. 2 CO, ha accolto l’eccezione di prescrizione per i contributi più vecchi di cinque anni sollevata dal marito. Essa si richiama anzitutto all’art. 134 cpv. 1 n. CO.
7.2 Si tratta invero di una censura nuova, poiché nulla di simile RE 1 ha fatto valere in prima sede. Il giudice del rigetto (art. 57 CPC), come l’autorità giudiziaria superiore (v. anche l’art. 320 lett. a CPC), applicano però il diritto d’ufficio. E sta di fatto che i crediti tra coniugi sono imprescrittibili durante il matrimonio (art. 134 cpv. 1 n. 3 CO) – ovvero fino a decisione definitiva sul divorzio (Däppen in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 134 CO) – per tacere del fatto che ove il credito sia stabilito giudizialmente, come nella fattispecie, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (art. 137 CO) (sentenza del Tribunale federale 5A_473/2014 del 19 aprile 2015, consid. 5.2.1; sentenza della CEF 14.2015.234/237 del 6 aprile 2016, consid. 6.2). Che nel caso in esame i coniugi non siano tuttora divorziati non è contestato neppure dal marito e risulta dagli atti (sono separati volontariamente dal 2010). Stabilire poi se l’invocazione dell’art. 134 CO sia manifestamente abusiva nel caso concreto spetta al giudice di merito, non al giudice del rigetto (sopra consid. 7). L’eccezione di prescrizione andava quindi respinta già per questo motivo.
7.3 Diventa così senza oggetto la questione del decreto d’accusa del 2015 e del richiamo d’incarti e documenti. Va però ricordato che nella procedura di rigetto dell’opposizione sono ammesse praticamente solo le prove documentali immediatamente disponibili (cfr. art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4; sentenze della CEF 14.2014.35 del 15 febbraio 2014, consid. 1.3; 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, consid. 7.3), ad esclusione in particolare dei richiami d’incarto, quando la parte poteva, con la dovuta diligenza, produrre già con l’istanza o all’udienza tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 5).
7.4 La decisione essendo matura per il giudizio (giusta l’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC) – in ogni modo la reclamante ha formulato esattamente la stessa domanda, d’indole riformativa, in via principale come “alternativa” – il reclamo va dunque parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso del rigetto definitivo dell’opposizione per l’intero capitale posto in esecuzione e per gli interessi di mora nella misura specificata sopra (consid. 6.2).
8.1 La reclamante chiede di essere ammessa al gratuito patrocinio in questa sede, riprendendo quanto espresso nell’istanza di sequestro del 5 giugno 2018 (parzialmente accolta per quanto riguarda il gratuito patrocinio, ossia limitatamente all’esonero dagli anticipi e dalle spese processuali in relazione al decreto di sequestro) e nell’istanza di rigetto del 2 luglio 2018 (la cui domanda di assistenza giudiziaria è stata abbandonata all’udienza del 12 novembre 2018). L’escutente, asserendo che nel frattempo la sua situazione economico-finanziaria non è per nulla mutata, produce “per semplicità e visto i tempi ristretti” il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria verificato dall’autorità comunale il 25 aprile 2018, così come i documenti già prodotti con l’istanza di sequestro (doc. II).
8.2 Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). L’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre (art. 119 cpv. 2 CPC).
8.3 Nel caso in esame, la reclamante si è limitata a riproporre la motivazione e la documentazione addotte con l’istanza di gratuito patrocinio presentata in prima sede, senza aggiornare i dati alla sua situazione esistente al momento dell’inoltro del reclamo (novembre del 2018) e senza spiegare perché ha formulato una nuova istanza con il reclamo dopo avere rinunciato a quella proposta con l’istanza. Non è tuttavia necessario approfondire la questione, perché il reclamo viene pressoché totalmente accolto, sicché le spese giudiziarie sono poste a carico del marito, cui è imposto di pagare ripetibili destinate a indennizzare le spese di patrocinio della reclamante. In queste circostanze, spettava a quest’ultima rendere verosimile il rischio di non poterle riscuotere presso il marito nel senso dell’art. 122 cpv. 2 CPC (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 28 ad art. 122 CPC). Non l’ha fatto e non si evince dagli atti che l’incasso di tale pretesa sia a rischio. Il valore di stima del fondo del marito da lei sequestrato (doc. E) pare al riguardo ampiamente sufficiente. La domanda di gratuito patrocinio va quindi respinta, ferma restando la facoltà per la reclamante di presentare ulteriormente una nuova domanda giustificando infruttuosi tentativi d’incasso (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 15 ad art. 122 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 266'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 marzo 2014 su fr. 260'000.– e dal 12 dicembre 2014 su fr. 6'000.–.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.–, già anticipate dall’istante, sono poste a suo carico per 3/20 e per i restanti 17/20 a carico del convenuto, tenuto a rifondere a RE 1 fr. 700.– per ripetibili ridotte.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
La domanda di concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).