Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.03.2019 14.2018.171

Incarto n. 14.2018.171

Lugano 12 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 25 maggio 2018 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 ottobre 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'681.60, indicando qua­le titolo di credito: “Ripresa degli ACB n. __________ per un importo di fr. 1'154.65 del 11.02.1998; n. __________ per un importo di fr. 1'536.35 del 10.02.1997; n. __________ per un importo di fr. 1'748.35 del 11.08.1997; n. __________ per un importo di fr. 1'153.40 del 29.10.1998; n. __________ per un importo di fr. 893.15 del 05.05.1998; n. __________ per un importo di fr. 884.15 del 05.05.1998; n. __________ per un importo di fr. 311.55 del 29.10.1998”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 25 maggio 2018 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 giugno 2018. Con replica spontanea dell’11 luglio 2018 e con duplica spontanea del 20 luglio 2018 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

All’udienza di discussione tenutasi il 30 agosto 2015, l’istante ha chiesto di sospendere la procedura per ulteriori verifiche e il convenuto non vi si è opposto. Di conseguenza, la causa è stata sospesa fino al 1° ottobre 2018. Con scritto del medesimo giorno, la parte istante ha comunicato al Pretore aggiunto che il credito posto in esecuzione concerne i premi della cassa malati, mentre i fr. 7'600.– pagati dal convenuto riguardavano i contributi AVS.

C. Statuendo con decisione del 18 ottobre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 7'416.80 (anziché fr. 7'681.60 ), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 300.– a favore del­l’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 ottobre 2018 contestando la pretesa posta in esecuzione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2018, lo Stato del Canton Ticino ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 ottobre 2018 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che gli attestati di carenza di beni agli atti costituiscono validi titoli per il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 7'416.80. Egli ha statuito che l’eccezione di pagamento sollevata dal convenuto non può essere ammessa, i fr. 7'600.– da lui versati riguardando i contributi AVS e non i premi della cassa malati su cui si fonda il credito posto in esecuzione.

  2. Nel reclamo RE 1 sostiene che due degli attestati di carenza di beni (del 1997) sono prescritti. Egli fa d’altronde notare che con la decisione AI del 13 luglio 1999 gli oneri della cassa malati non erano più a suo carico, in quanto beneficiario di una rendita AI e della prestazione complementare a partire dal 1° luglio 1997, come si evincerebbe dalla deliberazione rilasciata il 12 marzo 1999 dall’Ufficio AI.

  3. Nelle osservazioni lo Stato del Canton Ticino afferma che la prescrizione del credito è stata validamente interrotta con la domanda d’esecuzione del dicembre 2016, aggiungendo che l’ec­cezione di prescrizione è comunque tardiva. Oltre a ciò, RE 1 sarebbe al beneficio della prestazione complementare dal 1° agosto 1998 e dall’estratto conto degli scoperti LAMal si desume che gli arretrati posti in esecuzione sono antecedenti al­l’inizio del diritto a tale prestazione. I premi in questione, non potendo essere coperti dalla prestazione complementare, sono rimasti a carico esclusivo dell’assicurato escusso.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Pur non avendo vere e proprie caratteristiche di riconoscimento di debito, l’attestato di carenza di beni è di principio parificato dalla legge a un titolo di rigetto provvisorio (art. 149 cpv. 2 e 265 cpv. 1 LEF). Ciò non vale però se il credito incorporato nell’atte­­stato è fondato sul diritto pubblico. Tranne se non ha alcun potere sovrano relativamente all’accertamento della propria pretesa, ma deve adire un tribunale amministrativo cantonale per farla valere (si vedano per esempio: DTF 135 V 130 consid. 4; sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massi­mata in RtiD 2012 II 895 n. 56c), l’autorità amministrativa escutente può unicamente chiedere il rigetto dell’opposizione in via definitiva producendo la decisione (amministrativa) di accertamento del credito posto in esecuzione (sentenze del Tribunale federale 5A_896/2013 dell’8 gennaio 2014 consid. 1.3 con rinvii e 5A_473/2016 del 15 novembre 2016, BlSchK 2017, 119 consid. 3.1, e della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2, con rimandi). L’attestato di carenza di beni costituisce invece un titolo di rigetto definitivo per le spese esecu­tive stabilite dall’ufficio d’esecuzione in quel documento (sentenze della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015, RtiD 2016 II 649 n. 37c consid. 5.2, 14.2014.57 del 25 giugno 2014 consid. 4.2).

5.2 Ne viene pertanto che, nel caso in oggetto, i sette attestati di carenza di beni dopo pignoramento prodotti dall’istante, rilasciati a favore della cassa malati __________ (già __________) per premi dell’assicurazio­­ne malattia obbligatoria scoperti, poi ceduti all’istante sulla scorta della circolare IAS n. 1/99, non possono assurgere a titoli di rigetto provvisorio. E non essendo state prodotte le decisioni della cassa malati sui premi posti in esecuzione, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza.

Di conseguenza il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal reclamante, che a questo punto non occorre esaminare.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema d’indennità, RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo né davanti al primo giudice, né in sede di reclamo.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'416.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. Le spese processuali di fr. 250.– sono a carico dell’istante. Non si assegnano indennità.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino. Non si assegnano indennità.

  4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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