Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2019 14.2018.151

Incarto n. 14.2018.151

Lugano 28 febbraio 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa ____________________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 9 agosto 2018 da

RE 1 (rappresentato da RA 1, __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo dell’11 settembre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 settembre 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 15 giugno 2015 RE 1 ha concesso a CO 1 un mutuo di fr. 150'000.–. Il 12 dicembre 2016 le parti hanno sottoscritto un allegato a tale contratto (“Anhang zum Darlehensvertrag vom 15. Juni 2015”), in cui hanno modificato le modalità di rimborso del mutuo. Esso è stato confermato fino al 30 giugno 2018 e il mutuatario si è obbligato a rimborsare – con il provento di ogni eventuale vendita di azioni sia della __________ di __________, sia della __________ di __________ – in primis i due mutui concessigli da PI 1 (moglie di RE

  1. il 10 novembre 2011 e il 10 gennaio 2015 e/o il mutuo ottenuto dall’istante. Il 7 marzo 2018 CO 1 ha versato a RE 1 fr. 13'750.– a titolo d’in­­teressi dovuti per il 2017 (“Schuldzinsen 2017”).

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 luglio 2018 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2015, indicando quale titolo di credito il “Prestito”.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 agosto 2018 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Il convenuto ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine per formulare osservazioni.

D. Statuendo con decisione del 6 settembre 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'250.– senza interessi, ponendo le spese processuali di fr. 650.– a carico del convenuto in ragione di 4/5 e per il restante 1/5 a carico dell’istante. Non sono state assegnate indennità.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento (in sé parziale perché non ha più chiesto gli interessi) dell’istanza. CO 1 non ha presentato una risposta.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 settembre 2018 contro la sentenza notificata alla rappresentante di RE 1 il 7 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Di conseguenza, la richiesta del reclamante di essere sentito, così come la produzione di due nuovi documenti con il reclamo, sono inammissibili.

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che l’allegato al contratto di mutuo costituisce in sé valido riconoscimento di debito per fr. 150'000.–, esigibili dal 1° luglio 2018. Egli ha considerato il giustificativo del versamento di fr. 13'750.–, effettuato il 7 marzo 2018 dal convenuto in favore dell’istante, come “pagamento parziale del marzo precedente” e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'250.–. Il primo giudice ha inoltre stabilito che su tale importo non vengono riconosciuti interessi convenzionali del 5% dal 15 giugno 2015, agli atti non trovandosi alcun documento che attesti la pattuizione d’interessi. Non ha neppure riconosciuto interessi di mora a partire dalla data d’esigibilità né indennità, siccome non richiesti.

  3. Nel reclamo RE 1 sostiene che il debito di CO 1 nei suoi confronti è di fr. 150'000.–, non di fr. 136'250.–. Il versamento dei fr. 13'750.– riguarderebbe in effetti gli interessi del 5% per il 2017 calcolati sui complessivi fr. 275'000.– prestati all’escusso sia da lui (per fr. 150'000.–), sia da sua moglie PI 1 (per fr. 125'000.–), e non invece un rimborso di una parte del debito. Da ultimo, il reclamante rileva che il precetto esecutivo fatto notificare dalla moglie all’escusso si sarebbe “perso”, ma che non appena esso verrà notificato il suo rappresentante si premurerà di continuare anche l’esecuzione della moglie.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2 Nella fattispecie l’allegato al contratto di mutuo del 15 giugno 2015 firmato il 12 dicembre 2016 da CO 1, con cui egli si è obbligato a rimborsare il prestito di fr. 150'000.– entro il 30 giugno 2018 con le modalità ivi previste (doc. A), costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per i fr. 150'000.– posti in esecuzione, essendo l’importo da rimborsare esigibile dal 1° luglio 2018 (art. 102 cpv. 2 CO).

  1. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1 Nel caso specifico, il Pretore aggiunto ha considerato il versamento di fr. 13'750.– un rimborso parziale del mutuo, sicché l’ha dedotto dal capitale e rigettato in via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 136'520.–. Sennonché l’escusso – che non ha presentato osservazioni all’istanza – non ha mai eccepito tale estinzione parziale né negato di aver versato i fr. 13'750.– a titolo d’interessi dovuti per il 2017 (“Schuldzinsen 2017”), ciò che del resto pare risultare dall’estratto bancario prodotto dall’escutente (doc. C). Il primo giudice non era quindi autorizzato a dedurre d’ufficio la somma in questione. Incombe infatti all’escusso l’one­re di addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili d’in­­firmare il riconoscimento di debito (sopra consid. 6; sentenze del Tribunale federale 5A_77/2011 del 16 febbraio 2012 consid. 2 e della CEF 14.2015.119/121 consid. 9.2). L’istanza sarebbe quindi dovuta essere accolta per l’intero credito posto in esecuzione. Su questo punto il reclamo è fondato.

6.2 Il Pretore aggiunto non ha d’altronde esteso il rigetto dell’opposi­­zione agli interessi convenzionali del 5% dal 15 giugno 2015 chiesti sull’intero credito nel precetto esecutivo e nell’istanza, non scorgendo nei documenti agli atti alcuna pattuizione al riguardo. Nel reclamo l’escutente non si confronta con l’argomen­­tazione del primo giudice e nemmeno chiede più il rigetto anche per gli interessi. In definitiva il reclamo deve quindi essere accolto, nel senso però dell’accoglimento solo parziale dell’istanza, per fr. 150'000.– (invece di fr. 136'520.–), ma senza interessi.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di prima sede va invece ripartita tra le parti in funzione della loro relativa soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). In nessuna delle sedi, invece, si pone problema d’indennità d’inconvenienza, il reclamante non avendo postulato alcuna richiesta in merito, men che meno motivata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 150'000.– (senza interessi).

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 650.–, anticipate dall’istan­­te, sono poste a suo carico in ragione di 3/20 e per i restanti 17/20 a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.

  4. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2018.151
Entscheidungsdatum
28.02.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026