Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.03.2019 14.2018.148

Incarti n. 14.2018.148 14.2018.149

Lugano 22 marzo 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Bozzini

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nelle cause SO.2017.1961 e SO.2017.4553 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (opposizione al sequestro), promosse con istanze 18 aprile e 4 settembre 2017 da

PI 1, __________ (patrocinato __________ PR 1, __________)

contro

CO 1, (patrocinata dallo studio legale PA 1, __________)

giudicando sui reclami 13 settembre 2018 presentati da PI 1 contro le decisioni emesse il 30 agosto 2018 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. In integrale accoglimento dell’istanza presentata il 3 aprile 2017 dalla CO 1 contro PI 1, con decreto del 5 aprile 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato, fino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro di diversi oggetti (azioni, cre­diti, fondo, arredo coniugale e somme di denaro). Quale titolo di credito il Pretore ha indicato il “riconoscimento di debito 14 giugno 2004, già oggetto di attestato provvisorio di carenza beni” e quali cause del sequestro quelle dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 e 5 LEF (trafugamenti di beni e attestato di carenza di beni).

B. Il 6 aprile 2017 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha eseguito il se­questro (n. __________) e con istanza 18 aprile 2017 i coniugi PI 1 e PI 1 hanno presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice che l’ha pronunciato. Alle udienze di discussione del 22 giugno 2017 gli opponenti hanno confermato le rispettive opposizioni, mentre la con­troparte ha concluso, nella procedura riguardante PI 1, per la reiezione dell’opposizione, e nella procedura riguardante PI 1 ha postulato in via principale la decla­ratoria d’inammissibilità dell’opposizione per carenza del presup­posto processuale dell’interesse degno di protezione e in via subordinata la reiezione della stessa.

C. In integrale accoglimento della nuova istanza presentata il 23 ago­sto 2017 dalla CO 1 contro PI 1 a garanzia dello stesso credito, con decreto del 24 agosto 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato, sempre fino a concorrenza di fr. 1'900'848.– oltre agli interessi del 5% dal 14 giugno 2004, il sequestro di altri oggetti (azioni, arredo domestico, rendita e crediti).

D. L’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e quello di Lugano hanno eseguito il secondo sequestro rispettivamente il 25 agosto e il 31 agosto 2017 e con istanze 4 settembre 2017 PI 1 e PI 1 hanno di nuovo presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Con osservazioni del 16 ottobre 2017 la parte creditrice ha concluso per la reiezione delle stesse, mentre con controsservazioni del 30 e del 31 ottobre 2017 i coniugi hanno confermato le rispettive opposizioni.

E. Statuendo con quattro decisioni separate del 30 agosto 2018 il Pretore ha respinto entrambe le opposizioni di PI 1, mentre ha dichiarato irricevibili ambedue le opposizioni di PI 1, ponendo a carico di lui le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 3'500.– a favore della sequestrante per ognuna delle cause che lo riguardano.

F. Contro le sentenze appena citate dirette nei suoi confronti, PI 1 è insorto a questa Camera con due reclami distinti del 13 settembre 2018 per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause al primo giudice affinché si pronunci sulle sue op­posizioni. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati notificati alla controparte per osservazioni.

G. I reclami inoltrati da PI 1 nelle due procedure da lei avviate sono stati respinti con sentenza odierna separata (inc. 14.2018.144/145).

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono delle decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 I reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 13 settembre 2018 contro le sentenze notificate al patrocinatore di PI 1 il 3 settembre 2018, in concreto i reclami sono tempestivi.

  1. Nelle sentenze impugnate il Pretore ha rilevato che PI 1, nel sostenere che il sequestro riguarda solo beni appartenenti formalmente e materialmente alla moglie RE 1, non ha reso verosimile un interesse proprio a opporsi ai sequestri. Per questo motivo il primo giudice ha dichiarato irricevibili le sue opposizioni per carenza di interesse degno di protezione.

2.1 In ambedue i reclami PI 1 evidenzia che nelle decisioni riguardanti RE 1, il Pretore ha ritenuto che i sequestri sono leciti perché i beni indicati dalla CO 1, no­nostante siano formalmente intestati alla moglie, sono in realtà di pertinenza del marito. A mente dell’opponente, però, di due cose l’una: o i beni sono della moglie e allora l’opposizione di lei va accolta ed è corretto ritenere ch’egli non abbia interesse a op­porsi al sequestro, oppure i beni vengono considerati di lui e allora la sua opposizione dev’essere vagliata nel merito.

2.2 Giusta l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, fra cui rientra segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza di un interesse va­le pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l’opponente dev’essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione a interporre opposizione e a impugnare la decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta, tranne quando egli sostiene che i beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse proprio a opporsi al sequestro (v. fra tante: sentenze della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016, RtiD 2017 I 758 n. 51c consid. 1.5 e 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 2.1).

2.3 Orbene, in prima sede PI 1 ha contestato di essere titolare dei beni sequestrati affermando che gli stessi sono di proprietà della moglie (opposizioni al sequestro del 18 aprile 2017 [inc. SO.2017.1961], pag. 3 n. 5, pag. 8 n. 21c e 22, pag. 9 n. 23b, e del 4 settembre 2017 [inc. SO.2017.4553], pag. 4 n. 12). Egli non specifica né giustifica un (altro) interesse attuale, concreto e personale a opporsi al sequestro, tanto meno ove si pensi che il titolare da lui indicato – sua moglie – è intervenuta in difesa dei propri interessi interponendo personalmente opposizione al sequestro.

a) In queste circostanze, il Pretore si è determinato correttamente rifiutando di entrare in materia sull’opposizione formulata da PI 1 e dichiarandola irricevibile per carenza d’interes­­se degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC), e ciò anche se poi egli ha respinto l’opposizione presentata da RE 1. Questo perché determinante per stabilire la legittimazione dell’opponente a interporre opposizione sono solo le argomentazioni sollevate dallo stesso nella procedura che lo riguarda e non anche eventuali accertamenti di segno opposto effettuati dal giudice nell’ambito di un’altra procedura giudiziaria nel­la quale egli non è parte (per tacere del fatto che nelle cause dirette contro la moglie il Pretore non ha ritenuto che i beni sequestrati fossero del marito, ma ha considerato che gli stessi rispondessero del debito di quest’ultimo in virtù dell’art. 193 CC [DTF 142 III 73 consid. 4.2] e fossero quindi sequestrabili).

b) L’esigenza di un interesse degno di protezione riguarda infatti la pretesa – ovvero l’affermazione di un diritto per cui è chiesta la tutela giurisdizionale (di natura processuale) – e non il diritto stes­so (di natura sostanziale) (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 89 ad art. 59 CPC). Dal profilo della ricevibilità, il giudice deve quindi solo verificare se l’ac­­coglimento della domanda (in casu opposizione) potrebbe avere effetti positivi sulla situazione giuridica o materiale personale, attuale ed effettiva della parte richiedente, a prescindere dalle sue concrete possibilità di successo (Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 27 ad art. 59 CPC). L’accertamento dell’esistenza di un interesse degno di protezione personale, attuale ed effettivo avviene pertanto sulla scorta delle sole allegazioni del richiedente (cfr. Müller in: Brunner/Gasser/Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2a ed. 2016, n. 56 ad art. 59 CPC), senza esame, pur sommario, della fondatezza della pretesa (in particolare della legittimazione attiva: sentenza del Tribunale federale 4A_212/2018 del 22 maggio 2018 consid. 2.1; Trezzini, op. cit. loc. cit.), la quale viene esaminata nel merito unicamente se la domanda è ricevibile.

Così, se i beni sequestrati sono della moglie, come RE 1 ha allegato in prima sede, egli non risulta avere alcun interesse effettivo a opporsi al sequestro né alcun interesse personale a dolersi della reiezione dell’opposizione interposta dalla mo­glie, come giustamente rilevato dal Pretore. I reclami vanno pertanto respinti.

  1. Le spese processuali di questa sede, stabilite in applicazione de­gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati intimati per os­servazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'900'848.–, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure di reclamo relative alle cause SO.2017.1961 (inc. 14.2018.148) e SO.2017.4553 (inc. 14.2018.149) sono congiunte.

  1. Il reclamo nella causa SO.2017.1961 è respinto.

Le spese processuali di fr. 500.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  1. Il reclamo nella causa SO.2017.4553 è respinto.

Le spese processuali di fr. 500.–, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  1. Notificazione a:

– , , – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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