Incarto n. 14.2018.129
Lugano 29 gennaio 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 aprile 2018 da
RE 1 (I) (patrocinato dall’__________ PA 1, __________
contro
CO 1 (MC) (patrocinato dall’__________. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 16 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 luglio 2018 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’11 dicembre 2009 RE 1 e suo figlio CO 1 hanno sottoscritto un contratto di donazione avente per oggetto in tutto 1575 azioni societarie al portatore di quattro società anonime diverse. In medesima data CO 1 ha sottoscritto un atto di conferimento a titolo gratuito alla PI 1 di quanto appena ricevuto in donazione dal padre. Il 2 luglio 2010 RE 1 ha comunicato di non mantenere il contratto di donazione, a mente sua viziato da errore essenziale secondo l’art. 23 CO.
B. Con richiesta di arbitrato del 29 novembre 2010 il donante ha chiesto che i due contratti dell’11 dicembre 2009 venissero dichiarati nulli o, in subordine, annullati. Il 28 ottobre 2016 il Tribunale arbitrale costituitosi in __________ nelle persone degli avvocati __________, __________ e __________ ha respinto la petizione di RE 1, condannato a rifondere a CO 1 e alla PI 1 anticipi già effettuati di fr. 117'000.– e ripetibili di fr. 98'000.– per un totale di fr. 215'000.–. Con contratto di cessione del 14 luglio 2017 CO 1 ha ceduto a sua madre PI 2 una parte, pari a fr. 150'000.–, del proprio credito nei confronti del padre.
C. Con istanza del 12 aprile 2018 diretto contro suo padre, CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare a concorrenza di fr. 215'000.– il sequestro “dell’automobile __________, telaio n. __________, di proprietà di RE 1, presso la __________ SA, succursale di __________”, con un valore di stima di fr. 30'000.–. Quale titolo del credito e causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), CO 1 ha invocato il lodo arbitrale del 28 ottobre 2016.
D. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno successivo, con istanza 26 aprile 2018 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo di condannare il figlio al pagamento di una cauzione processuale di fr. 15'000.–. All’udienza tenutasi il 3 luglio 2018 l’opponente si è riconfermato nella propria opposizione e richiesta di cauzione, mentre il sequestrante ha postulato la reiezione dell’opposizione al sequestro e della cauzione, producendo un memoriale di osservazioni. In sede di replica orale, RE 1 ha confermato la sua posizione. CO 1 non ha duplicato.
E. Statuendo con decisione 27 luglio 2018 il Pretore ha respinto l’opposizione, confermato il sequestro e rigettato l’istanza per il versamento di una cauzione processuale, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 500.– e ripetibili di fr. 2'500.– a favore della parte sequestrante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 agosto 2018 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro, previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame. Con decreto del 16 agosto 2018 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di sospensione.
G. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2018, CO 1 ha concluso per la reiezione integrale del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata notificata al patrocinatore di RE 1 il 6 agosto 2018 (estratto EasyTrack). Presentato il 15 agosto 2018, in concreto il reclamo è tempestivo, come lo sono pure le osservazioni 19 novembre 2018 della controparte. Sono invece tardivi, e quindi inammissibili, gli scritti (con i relativi allegati) presentati da quest’ultima il 20 novembre 2018 e il 15 gennaio 2019, siccome l’ordinanza 7 novembre 2018 con cui la Camera le ha assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni al reclamo (sulla scorta dell’art. 322 cpv. 2 CPC) le è pervenuta il 9 novembre 2018 (osservazioni 19 novembre 2018, ad I/1).
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
Per quanto riguarda la causa del sequestro (un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione secondo l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), il Pretore ha ritenuto che CO 1 abbia dimostrato l’esecutività del lodo arbitrale producendo lo scritto 20 gennaio 2017 dell’avv. __________, patrocinatrice del padre nella procedura arbitrale, e reso verosimile la sua notifica. Dai documenti agli atti risulta inoltre che l’automobile sequestrata è di proprietà dell’opponente. Il primo giudice ha così considerato adempiuti tutti i presupposti per la conferma del sequestro, mentre ha respinto la domanda di cauzione processuale, ritenendo che CO 1 non sia verosimilmente domiciliato a __________, bensì a __________ e che nelle procedure sommarie non vi è obbligo di prestare cauzione.
Nel reclamo RE 1 rileva che il contratto di cessione del 14 luglio 2017 tra CO 1 e sua madre non verte sull’intera somma di fr. 215'000.– di cui al lodo arbitrale, ma è limitato a soli fr. 150'000.–. Secondo lui una tale cessione parziale non sarebbe ammissibile, poiché la volontà delle parti era quella di “ulteriormente danneggiare e nuovamente pregiudicare” RE 1 e di eludere la legge. Tenuto conto dell’abuso di diritto, CO 1 non avrebbe nulla da pretendere dal padre, avendo ceduto il credito. Il reclamante si duole inoltre che il Pretore non abbia menzionato la cessione e le sue conseguenze, sostenendo che si tratta di una violazione del diritto di essere sentito. Egli ribadisce poi anche la mancanza di una dichiarazione d’exequatur del lodo arbitrale sul quale il sequestrante fonda la propria pretesa. Quanto al credito di € 1'500'000.– (ora ammontante a € 1'719'182.39 compresi gli accessori), citando l’art. 553 CPCit. RE 1 sostiene che esso gli è stato assegnato in base al “meccanismo del pignoramento presso terzi previsto dal Codice di procedura italiano” e quindi eccepisce, in veste di titolare diretto di tale credito, la compensazione con la pretesa del figlio, ciò che il Pretore non avrebbe valutato adeguatamente. Egli fa inoltre valere un altro credito di complessivi € 19'844.03 per spese legali e oneri sempre nei confronti del figlio. Da ultimo, il reclamante si duole della carenza di motivazione quanto all’assegnazione delle spese processuali e delle ripetibili, che non tiene conto del reale grado di soccombenza.
Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), il reclamante ne contesta ancora solo una in questa sede, ossia quella relativa alla verosimiglianza della pretesa vantata dal sequestrante. Egli si duole infatti che il Pretore non ha esaminato la sua censura – che ribadisce – riferita alla nullità della cessione parziale del credito vantato dal sequestrante (consid. 5.1), contesta nuovamente l’esecutività del lodo arbitrale (consid. 5.2) e ripropone l’eccezione di compensazione (consid. 5.3).
5.1 Sul primo punto RE 1 rimprovera al Pretore di non aver trattato la sua censura secondo cui la cessione parziale del credito vantato dal sequestrante sarebbe abusiva ed elusiva della legge (reclamo, primo punto 9 a pag. 8). Ora, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che la riduzione dell’importo del credito a fr. 65'000.–, dovuta alla cessione parziale, “non ha comunque alcun effetto sulla decisione di sequestro, giacché il valore dell’automobile sequestrata corrisponde a fr. 30'000.–” (consid. 5/b, pag. 5 in alto).
a) Vero è che il primo giudice non si è determinato sul preteso abuso di diritto di cui si sarebbe macchiato il sequestrante. Non v’era però motivo per farlo. In effetti se, come allegato da RE 1, la cessione fosse da considerare nulla, il sequestrante dovrebbe essere considerato il titolare dell’intera pretesa. Non si può ragionevolmente pretendere dal Pretore che dovesse immaginare, come pare risultare dalle considerazioni piuttosto confuse del reclamante (e su questo punto implicite), che la nullità invocata riguardasse non la cessione, bensì il suo carattere parziale (anziché integrale), con la conseguenza che l’ex moglie sarebbe da reputare l’unica titolare dell’intero credito. Tesi del resto peregrina.
b) Non è infatti contestato – ed è pacifico – che in base al lodo arbitrale del 28 ottobre 2016 RE 1 è stato condannato a rifondere in solido al figlio e alla PI 1 complessivi fr. 215'000.– a titolo di anticipi già effettuati per fr. 117'000.– e ripetibili di fr. 98'000.– (doc. B nell’incarto di sequestro). Il 14 luglio 2017 il figlio ha ceduto alla madre una parte, pari a fr. 150'000.–, del proprio credito nei confronti del padre (doc. L nell’incarto dell’opposizione al sequestro). Di conseguenza, il titolare del credito residuo è il figlio (solidalmente con la fondazione), non l’ex moglie. In effetti di due cose l’una: o la cessione è valida e il credito del sequestrante ammonta tuttora a fr. 65'000.–, oppure è nulla ed egli rimane (con)titolare dell’intera pretesa di fr. 215'000.–.
c) Il reclamante non spiega come potrebbe essere realizzata una terza alternativa, che vedrebbe riconosciuta come unica titolare l’ex moglie in forza di una cessione totale non pattuita dalle parti. Non sufficientemente motivata (v. sopra consid. 1.2/b), la censura si avvera finanche irricevibile. Ad ogni modo la nullità della cessione potrebbe solo impedirne gli effetti (o parte di essi in caso di nullità parziale), non crearne altri (come la conversione in una cessione totale), non voluti dalle parti. Nella sentenza citata dal reclamante (4A_125/2010 del 12 agosto 2010), il Tribunale federale ha confermato che il cessionario – non il cedente – di parte di un credito insufficientemente determinato o determinabile non è legittimato a farlo valere in giudizio, perché la cessione è da considerare nulla (consid. 4.4). Secondo la tesi di RE 1, invece, il cessionario sarebbe dovuto essere riconosciuto l’unico titolare del credito, ciò che è illogico, dal momento che la cessione è viziata.
Può pertanto essere lasciata indecisa, poiché senza rilievo in concreto, la questione della validità della cessione o del suo carattere eventualmente revocabile, non senza rilevare come il caso in esame si distingua da quello sottoposto al Tribunale federale anche per il fatto che i due crediti ceduti (rimborso anticipi e ripetibili) sono univoci e già accertati con una decisione arbitrale esecutiva, sicché non sussistono incertezze sulle loro caratteristiche (identiche, segnatamente per quanto riguarda causale – lo stesso lodo –, prescrizione e interessi di mora). In definitiva, è pertanto perlomeno verosimile che il sequestrante sia creditore nei confronti del reclamante per non meno di fr. 65'000.–.
d) Che, infine, l’agire del sequestrante sia manifestamente abusivo e volto all’elusione della legge non consta. Il credito da lui vantato nei confronti del padre è indiscutibile. In un modo o nell’altro il reclamante è quindi tenuto a farvi fronte, che sia a favore del figlio o a favore della cessionaria della pretesa. Anche se la cessione parziale del credito alla madre dovesse considerarsi ostacolare abusivamente il recupero dei crediti del reclamante verso di lei, la cessione potrebbe tutt’al più ritenersi inopponibile nei rapporti tra gli ex coniugi, ma non verso il figlio. Dalla documentazione agli atti non risulta del resto verosimile che costui abbia assunto in altre procedure posizioni contraddittorie. Il contratto di cessione prodotto nella causa parallela è il medesimo di quello ora in discussione. Non è poi a priori manifestamente opponibile al figlio il comportamento della madre, che secondo il reclamante avrebbe, nella procedura italiana di pignoramento, sottaciuto la cessione a suo favore di parte del credito. Anche su questo punto il reclamo manca di consistenza.
5.2 Il reclamante contesta d’altronde l’esecutività del lodo arbitrale, ribadendo che il sequestrante non ha prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 193 cpv. 2 LDIP, a suo dire necessaria all’ottenimento dell’exequatur.
a) Egli, tuttavia, non si confronta con la motivazione dettagliata, precisa e documentata con cui il Pretore ha ritenuto il lodo verosimilmente esecutivo anche a prescindere da tale dichiarazione (sentenza impugnata, consid. 5/c e – in riferimento alla causa del sequestro – consid. 6). La censura è di conseguenza irricevibile (v. sopra consid. 1.2/b).
b) Nel merito, ad ogni buon conto, il primo giudice evidenzia a ragione che, in linea di massima, il lodo internazionale emesso in Svizzera è definitivo – e pertanto esecutivo – non appena è stato notificato (art. 190 cpv. 1 LDIP), ciò che nella fattispecie non è contestato, e che l’attestazione nel senso dell’art. 193 cpv. 2 LDIP ha valenza solo dichiarativa e facoltativa, sicché il creditore può dimostrare il carattere esecutivo del lodo in altro modo (oltre ai riferimenti indicati dal Pretore si veda anche la sentenza della CEF 14.2016.297-304 del 27 marzo 2017, RtiD 2017 II 875 n. 43c, consid. 5.3/a e i rinvii). Ora, neppure in questa sede il reclamante contesta che il lodo gli sia stato notificato o pretende di averlo impugnato presso un tribunale arbitrale superiore ipoteticamente designato dalle parti, per tacere del fatto che un formale exequatur è richiesto solo per i lodi stranieri (art. 194 LDIP).
c) Ma soprattutto egli misconosce che nella procedura di sequestro l’istante deve solo rendere verosimili i presupposti stabiliti dalla legge (art. 272 LEF e sopra consid. 2). Anche come semplice documento probante una decisione giudiziaria o arbitrale, dovesse essa anche non essere riconoscibile in Svizzera (ciò che ovviamente non è il caso del lodo qui in discussione), può bastare a rendere verosimile la pretesa del sequestrante (sentenza del Tribunale federale 5A_501/2010 del 20 gennaio 2011 consid. 2.3.2; cfr. pure la DTF 139 III 145 consid. 4.5.2, secondo cui non è arbitrario ammettere che una decisione straniera emanata in uno Stato non vincolato dalla Convenzione di Lugano costituisce una causa di sequestro – giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF – anche se non è ancora stata riconosciuta esecutiva in Svizzera purché, a un esame incidentale e sommario, appaia verosimile che lo possa essere).
5.3 RE 1, in ultimo luogo, eccepisce nuovamente la compensazione con due crediti di € 19'844.03 e di € 1'500'000.–.
a) In merito alla prima pretesa, il Pretore ha stabilito ch’essa si fonda su sentenze italiane che in parte non riguardano le parti in causa e in parte non sono riconosciute in Svizzera, motivo per cui non possono essere prese in considerazione. Il reclamante non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice, ma si limita a elencare nuovamente, con un “copia e incolla” dell’opposizione al sequestro (act. I, pag. 5 a metà), la lista delle spese legali e degli oneri, a mente sua dovutigli dal sequestrante. Al riguardo, il reclamo risulta pertanto inammissibile.
Per abbondanza va del resto osservato che la differenza tra l’importo del credito vantato dal sequestrante (di fr. 65'000.–) e quello posto in compensazione (di fr. 23'765.20 al tasso di cambio dell’1.1976 al 26 aprile 2018, data dell’opposizione al sequestro, secondo il sito “www.fxtop.com” che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea, da ritenersi notori [(DTF 137 III 625 consid. 3]) supera il valore di stima dell’automobile sequestrata (di fr. 30'000.–), che comunque non è divisibile, ragion per cui anche in caso di compensazione il sequestro rimarrebbe giustificato.
b) Per quel che concerne la seconda pretesa, il reclamante ricorda di aver fatto pignorare in Italia il credito di € 1'500'000.– di PI 2 nei confronti del figlio CO 1, e ciò in forza del suo credito di medesimo importo, accertato con sentenza emessa il 29 aprile 2015 dalla sezione seconda civile della Corte d’appello di __________ (doc. A, E e R nell’inc. SO.2018.361). Il Pretore – riferendosi a una sentenza del 5 dicembre 2017 della terza Camera civile del Tribunale d’appello relativa a un’azione di contestazione di una pretesa promossa da RE 1 nei confronti del figlio (inc. 13.2017.45, consid. 5.5) – ha stabilito che “il pignoramento non ha avuto alcun effetto sulla titolarità del credito, che è rimasta in capo a PI 2” (sentenza impugnata, consid. 5/d, pag. 6 in alto).
aa) Sebbene in sé, è vero, il pignoramento di un credito non ne modifichi la titolarità, che rimane del debitore fino all’eventuale aggiudicazione o assegnazione, nella presente causa RE 1 ha reso verosimile di aver ottenuto l’assegnazione in pagamento del credito del figlio contro la madre in virtù dell’art. 553 CPCit. sulla scorta della decisione 4 settembre 2017 del Tribunale di __________ (doc. G, dispositivo n. 3). Contrariamente a quanto allegato dal figlio in prima sede – e comunque sia non riproposto in sede nelle osservazioni al reclamo – il credito assegnato appariva esigibile giacché il Tribunale di __________, con decisione del 4 giugno 2018 (doc. R), ha dichiarato inopponibile al procedente RE 1 il contratto di mutuo gratuito concluso dalla madre con il figlio, che prevedeva una scadenza di rimborso al 31 dicembre 2043 (doc. G pag. 2), e ha confermato l’assegnazione in pagamento del credito di € 1'500'000.– “non alla data del termine pattuito nel contratto di mutuo”.
bb) Sennonché la Corte suprema di cassazione, con sentenza del 24 aprile 2018 (doc. 7), ha cassato la decisione della Corte d’appello di __________ e rinviato la controversia all’autorità inferiore per nuova decisione in diversa composizione. La ricevibilità di questo documento, prodotto da CO 1 dopo l’udienza di discussione dell’opposizione al sequestro (scritto dell’11 luglio 2018), è indubbia, il giudice del sequestro dovendo riesaminare la causa nel suo insieme e tenere conto della situazione nello stato in cui si presenta al momento della decisione su opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3). Ed è anche indubbio che la Corte di cassazione, pur limitandosi ad accogliere l’ottavo motivo di cassazione, ha annullato l’intero dispositivo della decisione della Corte d’appello con cui è stato imposto a PI 2 di pagare all’ex marito una penale di € 1'500'000.–, dato che l’autorità precedente è stata invitata a valutare l’eventuale eccessività della (intera) penale.
cc) Ora, l’effetto della cassazione della decisione d’appello si estende, giusta l’art. 336 comma 2 CPCit., agli atti pre-esecutivi ed esecutivi posti in essere dopo la pronuncia della sentenza d’appello invocata quale titolo esecutivo, come agli atti pre-esecutivi ed esecutivi eseguiti prima di tale pronuncia sulla scorta della decisione di primo grado provvisoriamente esecutiva (sentenza della Corte suprema di cassazione n. 2955 del 7 febbraio 2013, consid. 3). In una sentenza del giorno successivo (n__________ la Corte di cassazione ha invero limitato l’effetto cassatorio agli atti esecutivi successivi alla pronuncia della sentenza d’appello, ma il contrasto non ha effetti pratici nel caso in esame, giacché l’assegnazione del credito di € 1'500'000.– è avvenuta il 4 settembre 2017 sulla scorta della sentenza della Corte d’appello di __________ del 29 aprile 2015, che in riforma della decisione di primo grado, aveva appunto posto a carico di PI 2 la prestazione della penale di € 1'500'000.–. Ne discende che, sotto il profilo della verosimiglianza, l’assegnazione del noto credito pare perlomeno sospesa fino alla decisione definitiva su rinvio. Merita perciò conferma la decisione impugnata anche relativamente all’eccezione di compensazione in esame, ancorché per altri motivi.
Da ultimo, RE 1 reputa che la ripartizione delle spese processuali (fr. 500.– a suo carico) e l’assegnazione delle ripetibili di primo grado (fr. 2'500.– a favore del figlio) non tengano conto del reale grado di soccombenza delle parti, nella misura in cui le sue censure non sarebbero state tutte affrontate dal Pretore. In verità, già si è detto che l’unica citata dal reclamante era di difficile comprensione (sopra consid. 5.1/a) e ad ogni modo egli è risultato soccombente sia sull’opposizione al sequestro, sia sull’istanza per il versamento di una cauzione, ricordato che determinante per la valutazione del grado di soccombenza è solo la sorte delle domande e non quella degli argomenti giuridici proposti dalle parti (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 15 ad art. 106 CPC e i rinvii). Ne segue che anche su questo punto la decisione impugnata resiste alla critica.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'000.– (sentenze del Tribunale federale 5A_171/2014 del 14 luglio 2014 consid. 2.3 e 5A_28/2013 del 15 aprile 2013 consid. 2.4.2), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 750.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).