Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.10.2018 14.2018.111

Incarto n. 14.2018.111

Lugano 26 ottobre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (sequestro ed exequatur di decisione estera) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 19 giugno 2018 da

RE 1, I-__________ RE 2, I-__________ (patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1 I-

giudicando sul reclamo del 28 giugno 2018 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 20 giugno 2018 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza del 19 giugno 2018 diretta contro CO 1, RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione) il sequestro del credito per salario vantato dal convenuto nei confronti della PI 1 di __________ a concorrenza di € 21'616.27, (pari a fr. 24'976.20, valuta 19 giugno 2018). Quale titolo di credito, gli istanti hanno indicato un prestito personale di € 27'000.– da loro concesso a CO 1, di cui solo € 7'000.– sono stati restituiti. In via preliminare (nel senso dell’art. 271 cpv. 3 LEF), gli istanti hanno d’altronde chiesto che fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. __________ emesso il 17 marzo 2018 dal Tribunale di Varese, che ha ingiunto a CO 1 di pagare immediatamente € 20'000.– agli istanti, oltre agli interessi e alle spese.

B. Statuendo con decisione del 20 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di sequestro, ponendo a carico degli istanti le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare in via solidale, senza assegnare ripetibili.

C. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 28 giugno 2018 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento in via preliminare dell’istanza di exequatur e in via principale dell’i­­stanza di sequestro. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni scritte al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di sequestro (art. 309 lett. b n. 6 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice del­l’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), e meglio della seconda Camera civile (II CCA) in materia di diritto delle obbligazioni, mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Poiché la causa tende principalmente al sequestro (l’exequatur essendo solo un preliminare obbligatorio a norma dell’art. 271 cpv. 3 LEF) e la decisione è emanata formalmente dal giudice del sequestro, i presidenti della II CCA e della CEF hanno convenuto di demandare il trattamento del reclamo alla CEF.

1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 339 cpv. 2 CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 giugno 2018 contro la sentenza notificata alla precedente patrocinatrice di RE 1 e RE 2 il 21 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo e quindi ricevibile.

1.3 Allo stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 seg. n. 132c).

a) Per contro la procedura di exequatur secondo la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12), ancorché unilaterale in prima sede (art. 41, secondo periodo), sicché la decisione, ove respinga l’istanza, non dev’essere notificata al convenuto (Hof­mann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 37 segg. ad art. 42 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Ober­hammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 2 ad art. 42 CLug), è necessariamente contraddittoria in seconda sede (Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 9 ad art. 43 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 109 ad art. 43), perlomeno se l’autorità di ricorso non decide il rinvio della causa al tribunale di prima istanza (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed. 2004, n. 51 ad art. 43 EuGVVO; Mankowski in: Rauscher (ed.), Europäisches Zivilprozess­recht, Kommentar, 2004, n. 10 i.f. ad art. 43 Brüssel I-VO). Nessuno ipotizza che il convenuto possa a sua volta impugnare alla stessa autorità di ricorso (nel senso dell’art. 43 CLug) la decisione che accoglie il ricorso dell’istante, sul modello dell’opposizio­­ne al sequestro (art. 278 LEF), ossia mediante riconsiderazione alla luce delle obiezioni e prove addotte dal convenuto.

b) Nelle predette circostanze, e siccome la Camera deve pronunciarsi necessariamente anche sulla questione dell’exequatur (art. 271 cpv. 3 LEF e sotto consid. 2), nel caso specifico il reclamo è stato notificato al convenuto, onde evitare di privarlo di un grado di giurisdizione, oltretutto dotata di cognizione piena dei motivi di diniego previsti dalla CLug (art. 327a cpv. 1 CPC).

1.4 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Come specificato in precedenza, la Camera esamina però con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a cpv. 1 CPC) purché il convenuto li abbia sollevati (ciò che non è il caso nella fattispecie).

  1. Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzio­ne o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito, di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore (art. 272 cpv. 1 LEF). Quale causa di sequestro la legge cita in particolare il fatto che il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), ovvero una decisione esecutiva o un atto assimilato nel senso dell’art. 80 LEF (sentenza della CEF 14.2016.128 del 4 novembre 2016 consid. 5.1 e i rinvii). Ove il titolo invocato dal creditore sia una decisione straniera da eseguire secondo la CLug, il giudice si pronuncia anche sull’esecutività della stessa (art. 271 cpv. 3 LEF). A norma dell’art. 41 CLug la decisione estera (giusta l’art. 32 CLug) è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espleta­­mento delle formalità di cui all’art. 53 (produzione di una copia autenticata della decisione e di un attestato del tribunale che l’ha emessa conforme all’art. 58 CLug), senza alcun esame dei motivi che ostano a un suo riconoscimento secondo gli art. 34 e 35 (in particolare la contrarietà all’ordine pubblico dello Stato richiesto).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che, al momento in cui è stato emanato, il decreto ingiuntivo di cui è chiesto l’exequatur era già provvisoriamente e immediatamente esecutivo, senza che, in precedenza, il convenuto avesse avuto la possibilità – virtuale o effettiva – di rendere la procedura contraddittoria, ciò che a suo parere, secondo la giurisprudenza federale ed europea, ne esclude il riconoscimento in Svizzera.

  3. Nel reclamo RE 1 e RE 2 sottolineano di avere atteso che il decreto ingiuntivo, inizialmente provvisoriamente esecutivo, fosse notificato al convenuto e che, in assenza di contestazione da parte di quest’ultimo, il decreto fosse dichiarato definitivamente esecutivo giusta l’art. 647 del Codice di procedura italiano (CPCit.), per presentare l’istanza secondo loro ingiustamente respinta dal Pretore aggiunto.

  4. L’unica questione controversa nella fattispecie è di sapere se il decreto ingiuntivo emesso il 17 marzo 2018 dal Tribunale di Varese (doc. B accluso all’istanza) costituisce una “decisione” nel senso dell’art. 32 CLug. È invece pacifico che il suo exequatur in Svizzera è disciplinata dalla CLug, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio 2010, ossia prima del­l’inoltro dell’istanza in esame (art. 63 n. 1 CLug), e nel cui campo di applicazione (civile e commerciale, art. 1 cpv. 1 CLug) rientra l’oggetto della lite (il rimborso di un prestito “personale”).

5.1 Un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una de­cisione ai sensi dell’art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2, confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II CCA] 12.2013.197 del 26 agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 6.2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell’art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6), purché tale dichiarazione sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione dell’istanza di exequatur (sentenze della CEF 14.2016.74 già citata, consid. 6.3-6.4, e 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid. 5.3/a).

5.2 Da sé solo, di conseguenza, il “decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo” in rassegna non è una decisione nel senso dell’art. 32 CLug, né pertanto un titolo esecutivo suscettibile di configurare la causa di sequestro prevista dall’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Gli istanti hanno però dimostrato che successivamente, e meglio il 13 giugno 2018, il presidente del Tribunale di Varese ha dichiarato il decreto medesimo definitivamente esecutivo a norma dell’art. 647 CPCit. (doc. B). Egli, infatti, ne ha accertato la regolare notifica al convenuto e l’assenza di opposizione da parte di quest’ultimo. Come ricordato sopra, il decreto in questione, dopo essere diventato definitivamente esecutivo, è suscettibile di essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera, dal momento che al convenuto è stata garantita la facoltà di esprimersi nella procedura italiana. Decisivo al riguardo è che questi abbia potuto difendersi prima della presentazione dell’istanza di exequatur (l’esecutività della decisione, che dipende dalla sua notifica al convenuto, dovendo esa­minarsi al momento in cui statuisce il giudice dell’esecuzione: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7b e 13 ad art. 80 LEF) e non, come ritiene il primo giudice, prima del momento in cui la decisione estera è diventata esecutiva. Giuridicamente errata, la decisione impugnata va quindi annullata.

  1. I reclamanti chiedono inoltre alla Camera di dichiarare essa stes­sa il decreto ingiuntivo esecutivo in Svizzera e di decretare il sequestro del salario del convenuto. Essendo la causa matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), occorre entrare in materia.

6.1 Relativamente all’istanza di exequatur, si prende atto che gli istanti hanno prodotto una copia del decreto ingiuntivo e della dichiarazione di esecutività definitiva, la cui conformità agli originali è debitamente certificata dal notaio __________ PA 1 (doc. A a tergo dell’ultimo foglio e doc. B a tergo), nonché l’attestato dell’art. 57 CLug (doc. D), per cui nulla osta al suo riconoscimento e alla sua esecuzione in Svizzera (sopra consid. 2).

6.2 Anche i presupposti per decretare il sequestro del salario del convenuto appaiono dati: la verosimiglianza del credito e della causa del sequestro risulta direttamente dal decreto ingiuntivo (doc. A e B) – completato con l’atto di precetto (doc. C) per quan­to attiene agli interessi e le spese – mentre è verosimile che il convenuto percepisca un salario dalla PI 1 di __________, dal momento ch’egli non ha contestato la relativa allegazione contenuta nel reclamo. In queste condizioni, sono dati tutti i presupposti per decretare il sequestro di tale salario a concorrenza di fr. 24'976.20 (corrispondenti ai € 21'616.27 indicati sull’atto di precetto [doc. C], valuta 19 giugno 2018).

  1. Le spese processuali di entrambe le sedi, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), 52 CLug, 10, 11 e 14 LTG (RL 178.200), come le ripetibili della procedura di exequatur (in quella di sequestro, per prassi, non ne vengono attribuite in prima sede), determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC (v. Hofmann/Kunz, op. cit., n. 89 ad art. 41; Meier-Dieterle in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota 25 ad § 1, pag. 683), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 24'976.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è accolta.

1.1 Di conseguenza il decreto ingiuntivo n. __________ emanato il 17 marzo 2018 dal Tribunale di Varese è riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera.

1.2 È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona di eseguire il sequestro della quota pignorabile del salario vantato da CO 1, __________, nei confronti della PI 1, , , sino a concorrenza del credito di fr. 24'976.20 vantato da RE 1 e RE 2, I- (patrocinati dall’ __________ PA 1, __________) in virtù del decreto ingiuntivo n. __________ emanato il 17 marzo 2018 dal Tribunale di Varese, da valere anche come causa del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).

1.3 Chi è toccato nei suoi diritti dal sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF).

1.4 RE 1 e RE 2 sono solidalmente responsabili in virtù dell’art. 273 cpv. 1 LEF di tutti i danni cagionati da questo sequestro se in seguito dovesse essere accertato giudizialmente che il sequestro era infondato.

  1. Le spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dagli istanti in via solidale, sono poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere loro in solido fr. 600.– per ripetibili.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico di CO 1, tenuto a rifondere in solido a RE 1 e RE 2 fr. 600.– per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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