Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.09.2017 14.2017.74

Incarto n. 14.2017.74

Lugano 20 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2017.204 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 6 marzo 2017 da

RE 1 (patrocinato dall’ PA 1,)

contro

CO 1 (patrocinato dall’ PA 2,)

giudicando sul reclamo del 5 maggio 2017 presentato dalla società RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 16 luglio 2013, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS), con sede a Losanna, ha condannato la RE 1 (RE 1) a pagare al PI 1, con sede ad __________ (__________), US$ 1'500'000.– oltre ad interessi, spese della procedura arbitrale e ripetibili di fr. 10'000.– a favore della controparte.

B. Il 18 giugno 2014 il Dr. CO 1 e PI 2 hanno firmato un “contratto di cessione pacchetto azionario della RE 1”, con cui il primo ha ceduto al secondo per fr. 200'000.– l’inte­­ro pacchetto azionario della RE 1 (100 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.– cadauna), utili e oneri essendo trapassati con effetto al 30 giugno 2014. L’alienante si è inoltre impegnato, in particolare, a “garanti[sc]re personalmente il pagamento di tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno 2014 (imposta alla fonte, AVS, IVA, tassazione ordinaria, cassa pensione, ecc.)” e a “evadere” le pendenze “relative a scoperti maturati fino a fine giugno 2014”. A tale scopo egli è stato autorizzato “ad operare a nome della SA (o a incaricare un legale di sua fiducia) per tutte le questioni che dovessero sorgere e relative al periodo fino al 30 giugno 2014”, fermo restando che “tutti i relativi costi ed eventuali utili” rimangono di sua competenza.

C. Il 20 dicembre 2016, la RE 1 ha spedito a CO 1 una fattura di fr. 2'413'345.26 relativa al debito della società nei confronti del PI 1, calcolato al 31 dicembre 2016 sulla base della sentenza 16 luglio 2013 del TAS, invitandolo a versare tale importo sul conto della società entro il 31 dicembre 2016 e impegnandosi a girare alla creditrice quanto le spetta. È poi seguita una diffida il 10 gennaio 2017.

D. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'413'345.26 e fr. 3'500.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2017, indicando quali titoli di credito la “fattura del 31.12.2016-No. __________” e delle “spese amministrative”.

E. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 marzo 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. All’udienza di discussione tenutasi il 3 aprile 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta sulla scorta di un memoriale scritto, postulando inoltre il versamento da parte dell’istante di una cauzione di fr. 40'000.– a garanzia delle spese ripetibili. In sede di replica e duplica orali, le parti sono poi rimaste sulle rispettive e contrastanti posizioni.

F. Statuendo con decisione del 24 aprile 2017, il Pretore ha respinto sia la richiesta di cauzione (nei motivi) sia l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 2'000.– e un’in­­dennità di fr. 3'500.– a favore della parte convenuta.

G. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2017 per ottenerne l’an­­nullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 5 maggio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’ecce­­zione “in ordine” sollevata dall’escusso in merito alla legittimazione attiva dell’istante – in realtà una questione di merito – e la domanda di cauzione processuale, esclusa dall’art. 99 CPC in procedura sommaria. Dopo aver ricordato che il titolo di rigetto non deve necessariamente essere menzionato nel precetto esecutivo, il primo giudice ha escluso che la fattura menzionata in quell’atto potesse costituire un titolo di rigetto provvisorio ed è giunto alla stessa conclusione per quanto attiene al “contratto di cessione pacchetto azionario della RE 1” del 18 giugno 2014, siccome firmato non dall’istante, ma dal (nuovo) azionista unico PI 2, e poiché non menziona l’importo posto in esecuzione né la sentenza del TAS del 16 luglio 2013. Onde la reiezione dell’istanza.

  3. Nel reclamo la RE 1 riconosce di non essere stata parte del contratto di cessione del pacchetto azionario – non lo poteva essere trattandosi delle proprie azioni – ma evidenzia come il dr. CO 1, nella stessa convenzione, si sia anche personalmente obbligato a pagare “tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno 2014”. La reclamante sostiene ch’egli abbia così anche riconosciuto i debiti che si è obbligato a tacitare. Essa ritiene inoltre di potere chiedere direttamente all’escusso, senza passare da PI 2, la copertura dei debiti sorti prima del 30 giugno 2014 sulla base dell’art. 112 cpv. 2 CO (stipulazione a favore di terzi perfetta). E sebbene il contratto di cessione non menzioni né la somma posta in esecuzione né la sentenza del TAS, il dr. CO 1 ha garantito tutti i debiti della società fino al 30 giugno 2014, quindi, a mente della reclamante, anche quello nei confronti del PI 1, che risulta facilmente determinabile leggendo la sentenza del TAS.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2 Nella fattispecie, come visto, l’istante indica quale titolo di rigetto la clausola del noto contratto di cessione del pacchetto azionario in virtù della quale “il Dr. CO 1 garantisce personalmente il pagamento di tutti gli impegni della società per ogni pendenza riferita al periodo fino al 30 giugno 2014 (imposta alla fonte, AVS, IVA, tassazione ordinaria, cassa pensione, ecc.)” (doc. C accluso all’istanza, pag. 1), in relazione con la sentenza 16 luglio 2013 del TAS (doc. B, pag. 27 ad 3 e 5). Ora, in tale clausola l’escus­­so non si è impegnato a pagare alla società istante alcuna somma di denaro né si è riconosciuto debitore nei suoi confronti. Si è piuttosto obbligato a garantire personalmente tutti i debiti della società anteriori al 1° luglio 2014, e meglio a “evadere” personalmente tutte le richieste relative a scoperti maturati fino a fine giugno 2014 (doc. C pag. 1 in basso). Anche volendo ammettere che l’istante – e non solo l’azionista unico – possa chiedere direttamente all’escusso l’adempimento di tale obbligo di garanzia a norma dell’art. 112 cpv. 2 CO, il suo diritto non ha quale oggetto il pagamento di danaro né la prestazione di garanzie ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LEF. Per prestazione di garanzie secondo questa norma s’intende infatti la fornitura di garanzie, non necessariamente pecuniarie, destinate ad assicurare l’esecuzione di un debito dell’escusso nei confronti dell’escutente (DTF 129 III 194 consid. 2.1). Nel caso in esame, per contro, la garanzia concerne debiti dell’escutente verso terzi.

La situazione è dunque del tutto diversa dalla fattispecie sottoposta al Tribunale federale nella sentenza citata nel reclamo in esame (4A_724/2011 del 5 marzo 2012), in cui il convenuto (pro­mittente) si era impegnato nei confronti dell’Associazione svizzera di football (stipulante) a versare una somma massima prefissata (fr. 800'000.–) alla società calcistica attrice (terzo) in caso di sovraindebitamento della stessa superiore a fr. 2'200'000.– a fine stagione (consid. 4.2.2) per consentirle di ottenere una licenza annua per partecipare al campionato. Nella fattispecie in rassegna, invece, come detto CO 1 non ha promesso il pagamento di alcuna somma né a PI 2 né alla RE 1.

5.3 Si tratta a ben vedere di una specie di assunzione interna di debiti (art. 175 cpv. 1 CO), che lascia ampia scelta all’assuntore tra pagare lo scoperto al creditore, assumerlo personalmente in vece della società o all’occorrenza anche contestarlo in qualità di fiduciario della società, assumendosi costi ed eventuali utili della propria iniziativa (doc. C pag. 2). È quindi un obbligo di fare, il cui inadempimento lo rende responsabile nei confronti della controparte (PI 2), la quale può esigere il risarcimento del danno causatole (art. 97 cpv. 1 CO) e farsi autorizzare a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 cpv. 1 CO). Ove dovesse pagare un debito assunto dal dott. CO 1, la sua pretesa di assunzione del debito si trasformerebbe in una pretesa di restituzione di quanto egli ha versato al creditore (cfr. DTF 79 II 152 seg.; Tschäni in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 13 ad art. 175 CO). Certo, il credito di risarcimento è escutibile secondo le regole della LEF (art. 97 cpv. 2 CO), ma a parte il fatto che si potrebbe discutere se la RE 1 patisca attualmente un danno riconducibile al noto impegno dell’escusso, ad ogni modo egli non ha riconosciuto nei suoi confronti alcun debito risarcitorio nei documenti prodotti con l’istanza e il credito posto in esecuzione non verte su una pretesa di riparazione di un danno, bensì sul pagamento di una fattura emessa dalla stessa escutente (doc. A e A1 e sopra ad C e D).

5.4 In assenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata confermata, ancorché per altri motivi di quelli esposti dal primo giudice.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'416'845.26, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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