Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2017 14.2017.71

Incarto n. 14.2017.71

Lugano 4 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.1079 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° marzo 2017 dalla

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 27 aprile 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'797.40 e di fr. 510.25, indicando quali titoli di credito per entrambi la “Ripresa dell’ACB numero __________ del Betreibungsamt, __________. Sollsaldo auf Kontokorrentkonto nr. __________ – zedierte Forderung der PI 1 an die RE 1 ”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° marzo 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitando la sua pretesa a fr. 8'797.40 oltre alle spese esecutive. All’udienza di discussione indetta per il 24 aprile 2017, nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 24 aprile 2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–, senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 aprile 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 aprile 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 25 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto l’istanza dopo aver constatato l’assenza, agli atti, di un documento attestante il passaggio del credito da parte dell’allora creditrice menzionata sull’attestato di carenza beni prodotto quale titolo di rigetto – la PI 2 – alla Banca PI 1, la quale a sua volta l’ha ceduto alla RE 1.

  3. Nel reclamo la RE 1 precisa che il credito incorporato nell’attestato di carenza beni da lei prodotto, emesso il 24 aprile 1979 nei confronti di CO 1 dall’Ufficio di esecuzione di __________ a favore della PI 2, è stato acquisito dalla banca PI 1 a seguito di tre fusioni intervenute nel corso degli anni. La prima, quando la PI 2 è stata assunta dalla banca PI 3, la seconda a seguito della fusione del 5 ottobre 1995 tra quest’ultima e la PI 4, la quale è stata infine ripresa dalla PI 1 tramite una terza fusione. Il credito è successivamente stato ceduto dalla PI 1 prima alla PI 5 e in seguito alla stessa istante. In merito alle avvenute fusioni, la reclamante rinvia a quanto si evince dai registri di commercio, “pubblici ed ufficiali”, chiedendo così l’accoglimento della sua istanza.

  4. Sennonché, come visto (sopra consid. 1.2), le allegazioni di fatto e i documenti nuovi sono inammissibili in sede di reclamo. Certo, ove possano essere verificate tramite delle pubblicazioni accessibili a chiunque, di principio le iscrizioni figuranti a registro di commercio sono considerate fatti di pubblica notorietà (sentenze del Tribunale federale 2C_82/2015 del 2 luglio 2015, consid. 6.2 con rinvii, e 5A_62/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1), che non devono essere né allegati né provati (art. 151 CPC). Nel caso concreto, tuttavia, la ricerca della PI 2 non dà alcun risultato né sul sito internet della Confederazione (Indice centrale delle ditte della Confederazione, Zefix) né su quello del Registro di commercio del cantone di Basilea Campagna, tant’è che la documentazione fornita dalla stessa reclamante non sembra essere stata scaricata dal web. E anche l’estratto relativo alla PI 3 ottenibile sul sito cantonale non menziona le informazioni sulla fusione con la PI 2. Ma soprattutto, una ricerca in internet sarebbe stata possibile solo se la reclamante avesse allegato, già in prima sede, i vari passaggi della pretesa posta in esecuzione dalla creditrice indicata sull’attestato di carenza di beni prodotto quale titolo di rigetto fino all’PI 1, menzionando i nomi delle società nel frattempo estinte per fusione. Tali allegazioni, che non potevano essere note al primo giudice, specie perché l’istante non si è presentata all’udienza, non sono ammissibili in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). In assenza di prova della cessione all’istante del credito posto in esecuzione, la decisione impugnata si rivela corretta, sicché il reclamo non può ch’essere respinto. Ciò posto, rimane sempre la facoltà per l’escutente di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, adducendo le allegazioni di fatto tralasciate in prima sede e producendo i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c).

  5. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'797.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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