Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.09.2017 14.2017.63

Incarto n. 14.2017.63

Lugano 6 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. 0224-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 15 dicembre 2016 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 marzo 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 luglio 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 100.–, fr. 50.– e fr. 50.–, indicando quali titoli di credito il “Decreto 15/07/2015 n. __________ dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione. Multa”, rispettivamente la “tassa di diffida 16-06-15 n. __________” e la “tassa diffida di pagamento 22-09-15”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 dicembre 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 gennaio 2017. Con replica del 14 febbraio e con duplica del 3 marzo 2017, le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione 27 marzo 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo in appello” (recte: reclamo) del 12 aprile 2017 per ottenerne principalmente l’annullamento e la reiezione dell’istanza nonché – in sintesi – tutta una serie di misure, tra cui la sospensione dell’esecuzione, “l’immediata sospensione dello stesso decreto”, l’annullamento della multa disciplinare, la condanna – in via subordinata – dell’istante a risarcire i danni “morali ed esistenziali” da lei patiti “per il torto subito” e la rifusione delle “spese generali che potevano ben essere evitate”, nonché l’ado­­zione di una misura provvisionale nel senso dell’art. 37 LPamm e la rifusione delle ripetibili. L’escussa ha inoltre annesso al reclamo il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

Invitato a presentare eventuali osservazioni al reclamo, lo Stato del Canton Ticino è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 aprile 2017 (busta d’intimazione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 3 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, tenuto conto che il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali (dal 9 al 23 aprile: art. 56 n. 2 LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio del­l’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 26 aprile 2017.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Tra le (limitate) competenze dell’autorità chiamata a statuire su un reclamo contro una decisione di rigetto dell’opposizione non rientra quella di sospendere l’esecuzione (reclamo, pag. 37 ad e/), se non attraverso la concessione dell’effetto sospensivo (art. 325 cpv. 2 CPC). Visto l’esito del giudizio odierno, la richiesta della reclamante risulta però senza oggetto. Nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, la Camera non è neppure abilitata a condannare l’istante al risarcimento dei presunti danni patiti dalla reclamante per la procedura avviata nei suoi confronti, né a adottare misure provvisionali previste dal diritto amministrativo in merito a questioni che esulano dalla propria competenza. Le richieste formulate da RE 1 in questo senso (v. conclusioni al reclamo, ad d-g, pagg. 37 e 38) sono di conseguenza in­ammissibili.

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di multa disciplinare del 15 luglio 2015, inflitta dal­l’istante a RE 1 per la mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta cantonale e federale, costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Egli è giunto a tale conclusione dopo aver constatato che l’escussa non ha impugnato il decreto di multa nemmeno una volta venuta a conoscenza della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti, limitandosi a sollevare delle pretese carenze di natura formale nelle sue osservazioni all’istanza. Ricordato come l’esame del credito posto in esecuzione non rientri tra le sue competenze e preso atto che l’escussa risulta essersi rivolta al­l’ufficio di tassazione per avere informazioni circa il modo di procedere per l’anno d’imposta in cui non aveva percepito alcun reddito, prescindendo poi dalla compilazione della dichiarazione fiscale in quanto ritenuta un’adempienza “inutile, ripetitiva e defatigante”, il Giudice di pace ha accolto l’istanza.

  3. Nel suo corposo reclamo, in estrema sintesi RE 1 si duole nuovamente di essere venuta a conoscenza della multa disciplinare e delle relative diffide per la prima volta con l’avvio dell’esecuzione promossa nei suoi confronti, sostenendo che la richiesta di pagamento delle stesse non le è mai stata notificata “correttamente”, né l’istante ha fornito la prova dell’avvenuto recapito.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le multe disciplinari in materia d’imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive solo le decisioni “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT per il rinvio rispettivamente degli art. 185 cpv. 1 LIFD e 268 cpv. 1 LT).

5.2 Nella fattispecie, la parte istante fonda la propria pretesa nei con­fronti della convenuta sulla decisione di multa disciplinare di fr. 100.–, inflitta il 15 luglio 2015 a quest’ultima dall’ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio, “considerato che nonostante un richiamo e la diffida del 16.06.2015 non è stata consegnata la dichiara­zione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta”, decisione che è munita del timbro di passaggio in giudicato (doc. B), nonché su due diffide di pagamento di fr. 50.– ciascuna.

5.3 Il passaggio in giudicato presuppone l’intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).

a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione o la sentenza fiscale è reputata notificata già quando il contribuente ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella sua sfera di dominio senza che sia necessario ch’egli ne abbia avuto effettivamente notizia (sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012, StR 2012 301, consid. 4.1, relativa a un invio con “A-Post Plus”; sentenza della CEF 14.2016.183 del 3 novembre 2016, consid. 5.3). Qualora l’invio postale avvenga invece per lettera semplice, esso non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall’in­­sieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

b) Nel caso specifico, l’istante ha precisato nella sua replica che il decreto di multa e la prima diffida, inizialmente trasmessi all’e­­scussa presso il domicilio della madre (L) a N__________, dopo essere ritornati al mittente sono stati successiva­mente inviati – su indicazione del Municipio – all’indirizzo sempre di __________ L__________ ma in via G__________ a C__________. In prima istanza e nel reclamo, RE 1 contesta la validità dell’inti­­mazione, sostenendo di non aver mai risieduto al suddetto indirizzo, bensì di essere domiciliata in via N__________ a S__________. Nella sua replica, l’autorità istante non spiega perché ha spedito la decisione di multa al domicilio della madre e non a quello del­l’escussa. In particolare, l’istante non afferma né prova che la ricorrente fosse domiciliata presso la madre. Si deve pertanto considerare che l’autorità fiscale, cui incombe l’onere della prova della notifica (sopra consid. 5.3), non ha dimostrato di avere validamente notificato all’escussa la decisione di multa spedendola con invio “A-Post Plus” al domicilio della madre.

Del resto è noto a questa Camera che l’escussa è stata sì domiciliata presso la madre a N__________, ma solo dal 28 maggio al 30 giugno 2014, mentre si è poi spostata a M__________, dove è stata domiciliata dal 1° luglio fino al 17 agosto 2014, e dall’8 gennaio 2015, ovvero prima degli invii censurati di giugno e luglio 2015, vive effettivamente a S__________ in Via N__________ (come risulta dalla banca dati relativa al movimento della popolazione [MovPop], sotto la voce “storico domicili”).

c) Nella replica, l’istante ha pure argomentato che dopo la notifica del precetto esecutivo l’escussa non ha reagito alla decisione, e segnatamente non ha interposto reclamo. Ora, il principio della buona fede impone ai destinatari d’informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’e­­sistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3). Ma si volesse anche considerare che la notifica della decisione di multa sia avvenuta contemporaneamente a quella del precetto esecutivo (o comunque nei giorni successivi) e che la decisione sia nel frattempo passata in giudicato, non si può ignorare che al momento dell’inoltro dell’esecuzione la pretesa fiscale non era ancora esigibile, poiché i crediti fondati su una multa fiscale lo diventano solo quando la decisione di multa passa in giudicato (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III, 2015, n. 13 ad art. 161 LIFD; cfr. pure sentenza della CEF 14.1998.150 del 13 marzo 2000 consid. 3/a), siccome l’art. 185 cpv. 1 LIFD non rinvia all’art. 161 relativo alle scadenze generali dell’imposta federale diretta. Identica considerazione vale per le multe fiscali disciplinate dal diritto cantonale (pure l’art. 268 cpv. 1 LT non rinvia all’art. 240).

Rammentato che, secondo la giurisprudenza, incombe all’escu­­tente non solo di produrre un titolo di rigetto, ma pure di dimostrare, con documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016 consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 80 e i rinvii), nel caso in esame il Giudice di pace avrebbe dovuto accertare d’ufficio (sopra consid. 5) la mancata esigibilità del credito di multa posto in esecuzione e respingere l’istanza per quanto riguarda la multa. Ancorché per altri motivi, il reclamo si avvera quindi fondato su questo punto.

5.4 Non figurano d’altronde agli atti – né il procedente le ha prodotte entro il termine impartitogli il 3 gennaio 2017 dal Giudice di pace per completare la documentazione allegata all’istanza – le tasse di diffida del 16 giugno e del 22 settembre 2015 (di fr. 50.– ognuna). Già per questo motivo, il Giudice di pace non poteva rigettare l’opposizione neppure per le tasse di diffida, ricordato che per il carattere documentale della procedura la produzione effettiva del titolo di rigetto è indispensabile (sentenza della CEF 14.2011.26 del 16 febbraio 2012, consid. 3.2). Ne discende che la decisione impugnata è giuridicamente errata e dev’essere riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Si può così prescindere dall’esaminare le altre censure della reclamante.

  1. In entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 col reclamo diventa quindi senza oggetto.

Non è invece questa la sede per statuire sulla domanda di risarcimento del danno materiale e morale di cui essa si duole (sopra consid. 1.3) e neppure entra in considerazione assegnare alla reclamante un’indennità d’inconvenienza, la cui attribuzione alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta, la reclamante limitandosi ad affermare che sussistono “giusti motivi” per rimborsare “diritti e compensi per il ricorso e il lavoro di fatto svolto” (reclamo a pag. 39).

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a suo carico.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

  4. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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