Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2017 14.2017.5

Incarto n. 14.2017.5

Lugano 16 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa__________ (ricusazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 18 ottobre 2016 da

RE 1

contro

CO 1

e l’intera Pretura di Lugano, Lugano

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 dicembre 2016 dal Pretore della sezione 3;

ritenuto

in fatto: A. Il 22 agosto 2016 l’avv. RE 1 ha presentato al Tribunale d’appello “atto integrativo al reclamo (art. 319 CPC) cum istanza di ricusazione del giudice CO 1 nell’interesse di RE 1 (rappr. dall’avv. RE 1) Lugano avverso le decisioni 27 giugno 2016 / 5 luglio 2016 del Pretore del Distretto di Lugano CO 1 nelle cause Stato Cantone Ticino vs RE 1 Incarto N. __________, Incarto N. __________, Incarto N. __________”. Il 5 settembre 2016 ha presentato al Tribunale d’appello un altro “atto integrativo all’istanza di accertamento nullità 22.08.2016 della decisione 04.08.2016 della ricusata Pretora CO 1 nella causa __________ v. RE 1 n. __________”.

B. Il 18 ottobre 2016, l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura di Lugano le sue istanze di ricusazione “come da indicazioni del Presidente Tribunale d’appello”.

C. Con ordinanza del 20 ottobre 2016, il Pretore del Distretto di Lugano, __________, ha assegnato all’avv. RE 1 un termine di 10 giorni per indicare precisamente le procedure nell’ambito delle quali è chiesta la ricusazione e per produrre una domanda di ricusazione, in tre copie, per ogni singola procedura.

D. Il 7 novembre 2016, l’avv. RE 1 ha precisato che “la ricusazione della pretora CO 1 risale al 2015 e vale per tutte le cause da allora ad oggi da ella abusivamente ed illegittimamente giudicate, nelle quali il nome RE 1 appare: sia come parte, sia come patrocinatrice sia come rappresentante sia come parente, ecc. TUTTE TUTTE INDISTIN­TAMENTE per i chiari motivi noti, notori, agli atti, e innanzi rappresentati”. Ha inoltre chiesto che la sua comparsa valga “sia come atto integrativo al fascicolo di ricusazione della CO 1, sia come domanda di ricusazione della Pretura nella sua interezza comprensiva di tutte le sue sezioni e Giudici”.

E. Entro il termine impartito loro dal Pretore della __________, le controparti di RE 1 nelle cause da lei esplicitamente indicate nelle sue istanze di ricusazione (lo Stato del Cantone Ticino e la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) hanno comunicato di non avere osservazioni sulle dette istanze. Il 21 novembre 2016 il Pretore della __________ ha trasmesso la domanda di ricusazione a quello della sezione 3 per competenza.

F. Statuendo con decisione del 30 dicembre 2016, il Pretore della sezione 3 ha respinto l’istanza di ricusazione del Pretore della __________ e dichiarato inammissibile quella rivolta alla Pretura di Lugano “nella sua interezza”, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 350.–.

G. Contro la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2017 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’accertamento della nul­lità e in subordine l’annullamento, come pure la ricusazione del Pretore della sezione 3 e “della Pretura nella sua interezza com­presa di tutte le sue sezion[i]e e giudici” nonché l’accertamento della nullità e/o la revisione delle decisioni pretorili di cui agli incarti n. __________.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di ricusazione in cause di rigetto dell’opposizione – è una decisione contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 e 3 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (cfr. art. 49 cpv. 1 seconda frase CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale sentenza 5A_448/2012 del 17 gennaio 2013, consid. 2.2). Presentato il 19 gennaio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’istan­za di ricusa avrebbe potuto essere respinta senza commento per le tre cause in cui le incombenze del giudice ricusando avevano già preso fine () e per quella non ancora pendente (). Una ricusa preventiva, a mente del Pretore, non è infatti ammissibile se non quando il giudice ricusando ha violato sistematicamente la legge in procedure che vedevano coinvolto il ricusante. Ora, espone il primo giudice, le decisioni in questione, peraltro confermate dall’istanza superiore, non appaiono viziate da violazioni di legge di nessun genere e la reclamante non ha allegato circostanze concrete suscettibili di portare a un’altra conclusione, limitandosi a esporre una sequela di congetture, in termini peraltro per nulla consoni ai più elementari dettami della buona educazione e della correttezza. Per quanto riguarda poi la domanda volta a ricusare in toto la Pretura di Lugano, il Pretore l’ha considerata irricevibile, ricordando che l’i­stanza di ricusa dev’essere presentata nei confronti di un giudice determinato con l’indicazione dei motivi di ricusa specificatamente attinenti alla sua persona.

  2. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di avere, in qualità di giudice e parte, “bocciato sonoramente e sommariamente, senza un minimo d’istruttoria” la sua istanza di ricusa. Ritiene “davvero vessatoria ed ingannevole” la normativa del Codice di procedura civile che le impone di rivolgersi prima alla Pretura per ricusare un Pretore. A mente sua, il Pretore non può essere indipendente e imparziale poiché le modalità della sua elezione e della sua riconferma alla scadenza del mandato dipendono dal “potere politico-lobbistico” che l’ha nominata e dalle “élites finanziarie”, ciò che vale anche per tutti gli altri giudici della Pretura, della magistratura ticinese (eccetto i Giudici di pace) e del Tribunale federale. Il sistema di nomina, a suo dire lottizzato dai partiti politici, viola il principio costituzionale della separazione dei poteri, tanto più ove la carica sia limitata a dieci anni. Al Pretore CO 1 la reclamante fa carico di avere, dal 2010, giudicato sistematicamente in danno suo, sia come parte, sia in qualità di avvocato, eseguendo “gli ordini di scuderia” con decisioni “platealmente arbitrarie ed illegali”. Inoltre, il Pretore avrebbe emanato le decisioni nelle cause incriminate senza attendere una decisione definitiva sull’istanza di ricusa.

  3. Il Pretore della __________ ha emanato il 27 giugno 2016 le tre sentenze nelle cause __________, ovvero prima dell’istanza di ricusa, datata 22 agosto 2016. I motivi di ricusazione invocati dall’avv. RE 1 le erano noti da tempo, sicché il diritto di eccepire la ricusa è da considerare irrimediabilmente perento nelle procedure in causa per non essere stati invocati immediatamente (art. 49 cpv. 1 CPC; DTF 134 I 20 consid. 4.3.1, 132 II 485 consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 19-20 ad art. 49 CPC), come la Camera ha già avuto modo di ricordare alla reclamante proprio nell’ambito di queste procedure, respingendo i reclami da lei promossi contro le sentenze pretorili in questione sia sulla questione della ricusa sia nel merito (sentenza 14.2016.157/158/159 del 7 settembre 2016, consid. 3; v. pure 14.2016.156 del 7 settembre 2016 consid. 2 e 14.2016.268 del 13 dicembre 2016 consid. 4). E il Tribunale federale, con sentenza del 26 ottobre 2016 (inc. 5D_165/2016), ha dichiarato inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale da lei interposto contro la sentenza cantonale.

  4. Per quanto riguarda la causa n. __________, relativa all’istan­za di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla ricorrente all’esecuzione n. __________ promossa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l’incasso di fr. 24'267.85 oltre ad accessori, la stessa è stata avviata lo stesso giorno, il 18 ottobre 201, in cui RE 1 ha inoltrato l’istanza di ricusa. Tale coincidenza temporale non impedisce in sé una domanda di ricusa. Fatto sta che i motivi addotti dalla reclamante, a prescindere dal modo totalmente inaccettabile in cui sono formulati, sono inidonei a giustificare la ricusazione del Pretore CO 1 o dell’intera Pretura di Lugano, come lei del resto ben sa, poiché la Camera ha già avuto modo di spiegarglielo in altri contesti (v. sotto consid. 5.1 e 5.2). E ciò vale anche per tutte le altre procedure in cui RE 1 appare “sia come parte, sia come patrocinatrice sia come rappresentante sia come parente, ecc.”.

5.1 Secondo la reclamante, i giudici ticinesi (tranne i Giudici di pace) e federali non possono essere indipendenti e imparziali perché, a causa delle modalità della loro elezione e riconferma, continuano a rimanere “organicamente incardinat[i] come status politico in seno al partito politico, quale autorità di nomina”. Ora, una domanda di ricusa fondata su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe all’esclusione di un intero tribunale è inammissibile, poiché i motivi di ricusa devono essere specificati per ogni singola persona della quale è chiesta la ricusa (sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 e 3). Già per questo motivo la censura si appalesa inammissibile.

Del resto, non risulta dalla giurisprudenza europea né svizzera che l’attribuzione per legge della nomina dei giudici al potere legislativo per mandati di dieci anni sia in sé contraria all’art. 6 n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all’art. 30 cpv. 1 Cost., l’indipendenza dei magistrati essendo garantita dagli art. 191c del­la Costituzione federale e 73 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (v. Auer/ Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3a ed. 2013, n. 1244 e i riferimenti in nota 259; Meyer-Ladewig, EMRK, Handkommentar, 3a ed. 2011, n. 67-69 ad art. 6 CEDU). I riferimenti giurisprudenziali e dottrinali citati nel reclamo (a pag. 8) si limitano a ricordare che l’esigenza di un tribunale indipendente e imparziale è indispensabile a un processo equo, ma non specificano che i sistemi svizzeri di nomina dei giudici siano contrari all’art. 6 CEDU. Per tacere del fatto che RE 1 non fornisce alcun indizio concreto delle sue illazioni in merito a un preteso controllo della magistratura da parte del potere politico o legislativo e dalle “lobb[ies] o logge assortite”. La domanda di ricusa dell’intera Pretura di Lugano è quindi inammissibile (cfr. per analogia la sentenza della CEF 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 1.1).

5.2 Per quanto riguarda specificatamente la richiesta di ricusa del Pretore CO 1, RI 1 gli rimprovera di avere, dal 2010, giudicato sistematicamente in danno suo, eseguendo “gli ordini di scuderia” con decisioni “platealmente arbitrarie ed illegali”. Ora, nella decisione 7 settembre 2016 già citata il Tribunale federale ha ricordato che pure questo genere di motivazione è in sé inammissibile (consid. 1.1), perlomeno ove il ricusante non renda verosimili fatti suscettibili di dare oggettivamente l’impressione che la causa delle decisioni a lui sfavorevoli non sia l’infondatezza degli argomenti da lui sostenuti nelle cause in questione bensì motivi estranei al contendere. Orbene, l’avv. RE 1 si è limitata a formulare ipotesi infamanti di pressioni esterne senza addurre il benché minimo indizio concreto. Non risulta infine che il Pretore CO 1 abbia statuito sulla causa __________ senz’aspettare la decisione sulla domanda di ricusa. Anche su questo punto il reclamo risulta infondato.

  1. Il giudizio odierno rende senza oggetto le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di accertamento della nullità o di revisione delle decisioni della Pretura di Lugano, __________, n. __________. RI 1 è in ogni caso avvertita che futuri ricorsi contenenti domande di ricusa di qualsiasi autorità fondati sui medesimi motivi fatti valere in questa sede saranno rinviati al mittente senz’altra formalità come viziati da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva (art. 132 cpv. 3 CPC).

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che seguono quelli previsti per la causa principale anche per quanto attiene a decisioni incidentali sulla ricusazione giusta l’art. 92 LTF (sentenza del Tribunale federale 4A_377/2014 del 25 novembre 2014 consid. 2.1), il valore litigioso, di rispettivamente fr. 7'650.–, 5'350.–, 7'050.– e 24'267.85 nelle quattro note cause), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio sono poste a carico della convenuta.

  2. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 92 cpv. 1 LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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