Incarto n. 14.2017.30
Lugano 28 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rivendicazione nel sequestro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 giugno 2016 da
AP 1, (patrocinato dall’avv. PA 1,
contro
AO 1 (patrocinata dagli avv. PA 2, Lugano)
giudicando sull’appello del 28 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
in fatto: A. Con decreto del 20 maggio 2016 (inc. ), il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha disposto il sequestro di tutti i dipinti esposti dal pittore PI 1 dal 19 maggio al 30 giugno 2016 presso la __________ a B, a garanzia di un credito di fr. 66'453.– vantato da AO 1 nei confronti dell’artista. L’Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha provveduto il giorno stesso a sequestrare quanto ordinato dal magistrato.
B. Avendo AO 1 contestato – tramite dichiarazione scritta del 25 maggio 2016 – la rivendicazione di proprietà formulata da AP 1 su due fra i quadri sequestrati (l’uno senza titolo, designato come “astratto ”, l’altro intitolato “A”), stimati in fr. 6'500.– l’uno, il 3 giugno 2016 l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona ha assegnato al rivendicante un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento del suo preteso diritto. Il 27 giugno 2016 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Bellinzona una petizione volta a far accertare il suo diritto di proprietà sui due dipinti rivendicati. Domanda cui AO 1, con risposta del 22 luglio 2016, si è opposta postulandone la reiezione.
C. All’udienza di dibattimento del 16 settembre 2016, in occasione della quale sia l’attore che la convenuta sono rimasti sulle rispettive e antitetiche posizioni, il Pretore aggiunto ha ammesso le prove richieste da AP 1, citando pertanto le parti a comparire all’udienza del 17 novembre 2016 per l’audizione dell’avv. PI 2 e del debitore PI 1. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato ad essere convocate all’udienza di dibattimento finale e hanno prodotto, l’una il 2, l’altra il 13 gennaio 2017, le rispettive conclusioni scritte, in cui hanno confermato le loro precedenti domande e allegazioni.
D. Statuendo con sentenza del 31 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese processuali di fr. 100.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1'800.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Stante l’esito del giudizio odierno, l’appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie il valore di stima dei quadri rivendicati ammonta complessivamente a fr. 13'000.–. Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica avvenuta al patrocinatore di AP 1 il 1° febbraio 2017, il termine di 30 giorni è venuto a scadere venerdì 3 marzo 2017. Presentato il 28 febbraio 2017, in concreto l’appello è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii). La stessa procedura si applica per analogia in caso di rivendicazione di un diritto patrimoniale sequestrato (art. 275 LEF; Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 106).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione dopo aver ritenuto che AP 1 – sul quale grava l’onere della prova (art. 8 CC) – aveva fallito nel tentativo di dimostrare di essere proprietario dei quadri sequestrati. In particolare, egli ha ritenuto che le “mere dichiarazioni scritte” rilasciate dallo stesso debitore non sono sufficienti a dimostrare il trasferimento del possesso dei quadri all’attore e quest’ultimo non ha eccepito di averli acquistati tramite costituto possessorio. Oltre a ciò, il primo giudice rileva che nella mostra dei quadri esposti a B__________, e in particolare sull’opera intitolata “A__________”, non è stato specificato che la stessa farebbe parte della collezione di AP 1, contrariamente a quanto risulta dal catalogo allestito per una mostra tenutasi a V__________ dal 16 aprile al 15 maggio 2016. Infine, a mente del magistrato nemmeno la testimonianza fornita dall’avv. PI 2 soccorre in aiuto dell’attore: oltre a non essere essa presente al momento dei fatti riportati sulle dichiarazioni sottoscritte dal debitore – gli stessi le sono stati solo riferiti – le sue dichiarazioni in merito al quadro astratto “senza titolo” risultano in contraddizione con quelle espresse da PI 1.
Nell’appello AP 1 critica, chinandosi su ognuna di esse, l’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore aggiunto, a suo dire “carente” e “non rispettoso delle regole vigenti in materia”. Dapprima egli esclude che la testimonianza dell’avv. PI 2 possa essere considerata un “mero riferito”, poiché nel suo ruolo personale e professionale di rappresentante legale del debitore non poteva non conoscere precisamente le circostanze del trapasso e i rapporti intrattenuti dal suo cliente con AP 1, a maggior ragione ove si consideri la preoccupazione da lei manifestata per il fatto che in merito alla cessione delle opere non vi fosse alcun accordo scritto tra le parti. Secondariamente, a detta dell’attore il primo giudice non ha spiegato in cosa consisterebbe la contraddizione tra le affermazioni rese dall’avv. PI 2 e PI 1 relative al quadro senza titolo. In merito poi alle dichiarazioni scritte da lui prodotte, AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di non averle prese in considerazione senza spendere una parola su quanto specificato dal debitore nella sua audizione, ossia che il trapasso di proprietà dei quadri era stato inteso dalle parti come un contratto, in forza del quale le due opere venivano cedute a titolo di rimborso dei prestiti ricevuti dall’attore. Rimprovera quindi al magistrato di non aver valutato le prove fornite nel suo insieme – considerando ad esempio la copia del catalogo allestito per la mostra di V__________ e la somma prestata per l’allestimento della stessa – e di non averle esaminate in modo accurato e scrupoloso.
La trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre condizioni (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione (contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art. 714 cpv. 1 CC). Se la cosa non è consegnata al nuovo proprietario, ma egli ne acquisisce solo il possesso originario, mentre l’alienante ne conserva il possesso effettivo (derivato) in virtù di un cosiddetto “costituto possessorio” (art. 924 cpv. 1 CC), sono inoltre necessari due atti giuridici supplementari: un titolo speciale stante il quale l’alienante conserva il possesso (usufrutto, pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.) e un contratto possessorio secondo cui l’alienante riconosce che l’acquirente è possessore originario e dichiara di possedere la cosa per conto di lui (Staehelin, op. cit., n. 2020 seg.). In tale ipotesi, il trasferimento di proprietà non è però opponibile ai terzi se è stato fatto nell’intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717 cpv. 1 CC), ovvero se le parti non mirano in realtà a trasferire la proprietà bensì a garantire un credito dell’acquirente nei confronti dell’alienante aggirando l’esigenza di spossesso prescritta dall’art. 884 cpv. 3 CC (Staehelin, op. cit., n. 2025).
5.1 Nella fattispecie, il Pretore aggiunto ha fondato la decisione impugnata principalmente sul fatto che il rivendicante non ha dimostrato il trasferimento a suo favore del possesso dei quadri pignorati. Nell’appello egli non spende una parola sulla questione, limitandosi a insistere sul fatto che sia i documenti agli atti sia le testimonianze confermano la cessione dei dipinti. Dimentica però che accanto al titolo di acquisizione gli spettava provare anche il trasferimento del possesso (sopra consid. 2 e 5). E siccome il possesso immediato dei quadri era del pittore PI 1 al momento del sequestro – la mostra di B__________ è infatti stata allestita da quest’ultimo (verbale 17 novembre 2016, pag. 8 in alto) – incombeva inoltre al rivendicante allegare e dimostrare l’esistenza di un titolo speciale in virtù del quale l’alienante avrebbe conservato il possesso delle due opere (usufrutto, pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.). Anche su questo punto manca ogni allegazione e prova. Già per questo motivo l’appello si palesa infondato, se non finanche irricevibile per carente motivazione.
5.2 D’altronde l’opponibilità alla convenuta di un eventuale trasferimento dei quadri in base a un costituto possessorio apparirebbe comunque dubbia nel caso concreto, perché a detta dell’escusso le cessioni sarebbero state concluse nel gennaio e nell’aprile del 2016, ossia nel corso di una precedente esecuzione promossa dalla convenuta contro PI 1 (n. __________), sfociata in un attestato di carenza di beni il 16 marzo 2016, nell’ambito della quale egli aveva dichiarato di aver ceduto tutti i quadri a suo figlio __________ in compensazione di prestiti elargiti da quest’ultimo (doc. 2 accluso alla risposta). AO 1 sostiene quindi a ragione che le dichiarazioni di PI 1 relative alle asserite cessioni – come le stesse cessioni – paiono destinate a frustrare le sue legittime pretese (risposta, ad 2, e conclusioni, ultima pagina). Che il rivendicante dovesse rendersi conto della situazione economica precaria di PI 1 si evince dagli stessi prestiti ch’egli avrebbe concesso al pittore anche per provvederne alla sussistenza (verbale 17 novembre 2016, pag. 9). Anche se fosse validamente avvenuto, dunque, il trasferimento di proprietà dei due dipinti sarebbe da considerare inopponibile alla procedente giusta l’art. 717 CC, e ciò pure ove l’intenzione delle parti fosse stata quella di garantire i pretesi mutui.
5.3 Infine, la sentenza impugnata resiste altresì alle critiche sotto il profilo dell’apprezzamento delle prove assunte agli atti, ossia due dichiarazioni scritte (doc. B e C) rilasciate dallo stesso PI 1, una copia estratta dal catalogo della mostra da quest’ultimo allestita a V__________, che sotto la foto dell’opera intitolata “A__________” riporta la dicitura “Coll. AP 1, L__________”, e le testimonianze del debitore PI 1 e del suo legale, avv. PI 2.
a) Seguendo l’ordine delle censure esposte con l’appello, il Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che la testimonianza dell’avv. PI 2 verte su fatti che le sono stati riportati da PI 1 e da AP
b) Vano è inoltre il tentativo di AP 1 di difendere la propria pretesa facendo leva sulle dichiarazioni scritte rilasciate dallo stesso debitore il 23 giugno 2016 (doc. B e C). Da una parte perché le dichiarazioni scritte non hanno di principio valore probatorio nelle procedure ordinarie – il dichiarante va sentito quale teste, come peraltro avvenuto nella fattispecie – e dall’altra perché le dichiarazioni sono successive al sequestro e sono state preparate dal patrocinatore del reclamante (verbale 17 novembre 2016, pag. 8).
c) Non si disconosce che il Pretore aggiunto non si è espresso direttamente sulla testimonianza di PI 1. Indirettamente, ha tuttavia evidenziato l’esistenza di un’“importante contraddizione” tra la sua deposizione e quella dell’avv. PI 2. L’appellante rimprovera al magistrato di non avere spiegato in cosa consiste tale contraddizione. In realtà, si evince dai passi delle testimonianze citati nella sentenza impugnata che la legale ha visitato la mostra di B__________ e ha manifestato al pittore il suo interesse per un quadro che potrebbe essere quello senza titolo oggetto del pignoramento (verbale, pag. 5). Che tale incontro fosse successivo alla visita, come sottolineato dall’appellante, non risulta dalla deposizione (sarebbe spettato al rivendicante chiedere al teste di precisare tale circostanza). Secondo PI 1, invece, l’avv. PI 2 ha verosimilmente saputo del quadro grazie a una foto ch’egli le avrebbe mandato (verbale, pag. 7). L’accertamento del Pretore aggiunto non è quindi errato.
Del resto, la testimonianza del pittore non è neppure lineare per quanto attiene al motivo della cessione dei quadri. Nella sua audizione egli ha spiegato, in un primo tempo, che i quadri pignorati erano stati ceduti in deduzione del prestito di € 10'000/15'000.– concesso dal rivendicante per l’allestimento della mostra di V__________ (quest’ultimo ha però riferito all’avv. PI 2 di un importo di fr. 20'000.–, verbale pag. 6), mentre nelle sue dichiarazioni del 23 giugno 2016 (doc. B e C) il pittore aveva indicato quale causale “una relazione d’affari professionale”. Il fatto ch’egli abbia poi affermato che AP 1 gli aveva prestato soldi “per un’altra questione”, forse legata a un’operazione immobiliare (la testimonianza è piuttosto fumosa su questo punto), come per la sua sussistenza e l’acquisto di “materiali per dipingere” (verbale pagg. 8-9), rafforza i dubbi sul carattere fededegno della deposizione, anche per l’assenza di prova della concessione dei mutui e l’atteggiamento assunto dal debitore nell’ambito del precedente pignoramento (sopra consid. 5.2).
d) Quanto all’indicazione sulla fotocopia del catalogo allestito per la mostra di V__________ (doc. D), secondo cui l’opera “A__________” fa parte della “Collezione AP 1”, costituisce tutt’al più un indizio di proprietà, specie perché tale menzione non risulta poi essere stata fatta in occasione della mostra di B__________. Ad ogni modo, pur volendo ammettere dimostrata la volontà delle parti di cedere il quadro, manca comunque la prova del trapasso del possesso (sopra consid. 5.1), e quindi di una delle tre condizioni cumulative previste dall’art. 714 cpv. 1 CC. La decisione impugnata merita dunque conferma.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui l’appello non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 13'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1'400.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
–; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).