Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.2017 14.2017.27

Incarto n. 14.2017.27

Lugano 3 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. 253/2016 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano-Est promossa con istanza 5 luglio 2016 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 600.– oltre agli interessi del 5% dal 24 novembre 2014 e di fr. 500.– oltre agli interessi del 5% dal 13 luglio 2015, indicando quali titoli di credito le “ripetibili assegnate con sentenza inc. DI.2010.166 del 24.11.2014 Pretura di Lugano e sentenza inc. 16.2015.4. del 13.07.2015 della Camera civile dei reclami del Tribunale di appello”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 5 luglio 2016 CO 1 ne ha chie­sto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 22 novembre 2016.

C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, previa concessione dell’effetto sospensivo, così come la ricusa del presidente della Camera. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato apparentemente solo il 22 febbraio 2017 (secondo il timbro postale sulla busta di spedizione e la dichiarazione della figlia della ricorrente, PI

  1. contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 febbraio, in concreto il reclamo sembrerebbe tardivo. La predetta dichiarazione reca però in epigrafe la data del 20 febbraio 2017 ed è stata spedita per posta alla Camera il giorno successivo (data del timbro postale), sicché la data del 22 febbraio 2017 pare essere il frutto di una svista. La questione della tempestività del reclamo può ad ogni modo essere lasciata aperta, poiché, come si vedrà, esso è infondato.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. La reclamante chiede anzitutto al presidente della Camera di astenersi o di ricusarsi “stante la circostanza che egli ha giudicato questa fattispecie la cui decisione è stata impugnata e si trova sub iudice avanti il TF”. Ora, istanze fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1 con rinvii), ove il ricusante non renda verosimili fatti suscettibili di dare oggettivamente l’impressione che la causa delle decisioni a lui sfavorevoli non sia l’infondatezza degli argomenti da lui sostenuti nelle cause in questione bensì motivi estranei al contendere (sentenza della CEF 14.2017.5 del 16 febbraio 2017, consid. 5.2). Nel caso in esame, la reclamante non allega alcun motivo del genere, per tacere del fatto che la sentenza cui ella pare alludere (inc. 14.2016.147 del 13 dicembre 2016) è stata pronunciata dalla Camera nella sua composizione plenaria (e non dal suo solo presidente), che il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso da lei interposto contro tale decisione con sentenza del 7 febbraio 2017 (inc. 5D_11/2017), ancora pri­ma della presentazione del reclamo in esame, e che le due cause riguardano esecuzioni diverse: la prima si riferisce infatti alla n. __________, mentre quella in esame riguarda la n. __________, e sebbene il titolo di rigetto sia parzialmente comune – si tratta della sentenza della Pretura di Lugano DI.2010.166 del 24 novembre 2014 – la prima causa concerne la somma di fr. 7'090.10 posta a carico di RE 1, mentre la seconda si rapporta alle ripetibili di fr. 600.– dovute dalla medesima.

  2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le decisioni di prima e seconda istanza, con cui la convenuta è stata condannata a pagare le ripetibili poste in esecuzione, sono passate in giudicato con la sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 2015 (inc. 4A_481/2015) e costituiscono di conseguenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde respinto due eccezioni formali sollevate dalla convenuta, giudicando, da una parte, che il difetto di potere di rappresentanza del patrocinatore dell’escutente era stato sanato con la presentazione di una procura firmata dalla parte istante, e dall’altra che la richiesta di prestazione di cauzione riguarda esclusivamente i rapporti fra tribunale e istante. Circa infine l’eccezione di compensazione formulata da RE 1 con il credito di fr. 3'007.20 accertato a suo favore nella sentenza della Pretura di Lugano del 7 novembre 2008, la stessa Pretura – ha ricordato il Giudice di pace – ha specificato nella decisione invocata quale titolo di rigetto dell’opposizione come il credito opposto in compensazione sia stato interamente corrisposto e nulla è più dovuto a titolo di riduzione di pigione.

  4. Nel reclamo RE 1 si duole che il Giudice di pace non abbia obbligato l’istante, in ragione del suo domicilio all’estero, a prestare una cauzione processuale a garanzia delle spese ripetibili da lei sopportate, senza però minimamente considerare che una richiesta del genere diventa senza oggetto ove il convenuto, come nel caso in esame, risulti soccombente, a prescindere dal fatto che un simile obbligo non sussiste nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (art. 99 cpv. 3 lett. c CPC), come la Camera ha già avuto modo di ricordare a RE 1 nella citata sentenza 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 (consid. 5.3). La censura va quindi nuovamente disattesa.

  5. RE 1 solleva per la prima volta in questa sede l’ecce­­zione di “perenzione e di estinzione processuale” nel senso del previgente art. 351 CPC-TI, postulando, per quanto è dato di capire dal punto 4 del reclamo, di accertare la nullità della sentenza pretorile invocata quale titolo di rigetto, nella misura in cui la sospensione di quella procedura ordinata sulla scorta dell’art. 107 CPC-TI non avrebbe interrotto il termine biennale di perenzione processuale.

6.1 Tali allegazioni sono nuove e pertanto irricevibili (v. sopra consid. 1.2). Contrariamente a quanto sostiene la reclamante, l’ec­­cezione in questione non costituisce infatti un presupposto processuale nella causa in esame. Lo era semmai nella procedura sfociata nella sentenza del 24 novembre 2014, ma nella procedura sommaria di rigetto definitivo dell’opposizione, che ha carattere formale (sopra consid. 3), non possono più essere fatte valere censure che sarebbero potute essere sollevate nella causa di merito o che lo sono state senza successo (come nella fattispecie, v. doc. B accluso all’istanza, consid. 4), ostandovi la regiudicata della sentenza di merito. Sono ammissibili solo eccezioni di estinzione del credito accertato giudizialmente sorte dopo l’ultimo stadio della procedura di merito in cui esse sarebbero potute essere formulate (v. sotto consid. 9). La censura è quindi inammissibile.

6.2 D’altronde, anche l’eccezione di nullità della sentenza del 24 novembre 2014 poteva essere proposta solo nei limiti e secondo le forme stabilite per i rimedi dell’appello o del ricorso per cassazio­ne (art. 146 CPC-TI). All’infuori di una procedura di ricorso, erano considerate assolutamente nulle (e lo sono tuttora) soltanto le decisioni errate affette da un vizio particolarmente grave, manifestamente o almeno agevolmente riconoscibile senza seria minaccia per la sicurezza del diritto (DTF 129 I 363 consid. 2, 136 III 571, 138 II 501; sentenze della CEF 14.2014.194 del 22 ottobre 2014, RtiD 2015 II 893 n. 52c, consid. 6, e 14.2014.78 del 12 giugno 2014, consid. 2.4; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, 2005, n. 3 ad art. 146 CPC-TI). Quali motivi di nullità entra(va)no in considerazione soprattutto l’incompetenza funzionale o materiale dell’autorità giu­dicante così come errori di procedura manifesti lesivi in modo particolarmente grave dei diritti fondamentali delle parti, in particolare del diritto di essere sentito (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi riferimenti). Orbene, l’eccezione di perenzione pro­cessuale non rientra in tali motivi e la reclamante ha avuto modo di difendere la sua tesi, ancorché senza successo, in ben tre istanze (oltre alla sentenza del 24 novembre 2014, doc. B consid. 4, v. quelle della Camera civile dei reclami del Tribunale d’ap­­pello 16.2015.4 del 13 luglio 2015, doc. C consid. 4 e del Tribunale federale 4A_481/2015 del 15 ottobre 2015 doc. D consid. 8). RE 1 non può seriamente pretendere di ritornare sulla questione con l’espediente dell’eccezione di nullità.

  1. Le riflessioni appena esposte valgono anche mutatis mutandis per l’eccezione di res iudicata nuovamente sollevata nel reclamo, dal momento che la stessa è stata respinta anch’essa dai tre gradi di giurisdizione cui è stata sottoposta (v. doc. B consid. 5, doc. C consid. 5 e doc. D consid. 9).

  2. Le sentenze 24 novembre 2014 (doc. B) e 13 luglio 2015 (doc. C) prodotte dall’istante costituiscono quindi validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per le ripetibili poste in esecuzione.

  3. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

9.1 Per quanto attiene alla compensazione, per consolidata prassi tale eccezione è ammessa in sede di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione soltanto qualora il credito che l’escusso oppone in compensazione sia diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’istanza di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in particolare alla sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold, Rep. 1978 pag. 270; in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.3).

9.2 Nel caso specifico, RE 1 ripropone per l’ennesima volta l’eccezione di compensazione con il credito di fr. 3'007.20 in restituzione delle pigioni che l’escussa ha corrisposto in eccesso alla procedente nel periodo dal 1° aprile 2004 al 30 settembre 2007, riconosciutole dal Pretore nel pronunciato del 7 novembre 2008 (doc. E). Sennonché, come già specificato da questa Camera nella sentenza 14.2016.147 del 13 dicembre 2016 (consid. 5.2), l’eccezione in questione risulta improponibile in sede di rigetto perché avrebbe dovuto essere sollevata già nella procedura giudiziaria che ha portato alla sentenza del 24 novem­bre 2014, cosa che del resto RE 1 ha fatto senza successo, siccome il Pretore aggiunto ha stabilito che il credito accertato nella sentenza del 7 novembre 2008 era stato interamente estinto (v. doc. B consid. 7, C pagg. 5 e 6). A nulla giova alla tesi della reclamante il fatto che la compensazione sia stata ammessa dal Pretore nella sentenza SO.2015.5033 del 20 giugno 2016, poiché essa è stata annullata e riformata da questa Camera proprio nella sentenza del 13 dicembre 2016 appena citata e passata in giudicato (v. sopra consid. 2).

  1. Quanto alle ricorrenti quanto generiche doglianze di lesione del diritto di essere sentito, di carente motivazione e di diniego di giu­stizia, occorre ricordare alla reclamante che il corollario di questi diritti è l’obbligo per la parte di leggere le motivazioni e di non riproporre sempre censure che sono state definitivamente respinte. È quindi avvertita che se dovesse in futuro ripresentare le stesse censure i suoi atti le saranno rinviati senz’altra formalità in virtù dell’art. 132 cpv. 3 CPC.

  2. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

  3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di ricusa è inammissibile.

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1.

  3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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