Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.09.2018 14.2017.190

Incarto n. 14.2017.190

Lugano 7 settembre 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2013.64 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2013 da

RE 1 (patrocinata dallo PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinata dallo studio legale RA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 16 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 ottobre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 19 dicembre 2000 RE 1 ha aperto presso la B__________ la relazione cifrata n. __________ “S__________” e lo stesso giorno sulla stessa sono stati trasferiti i titoli depositati sulla relazione cifrata n. __________ “__________k” presso la medesima banca, di spettanza del marito AC 1, per un controvalore totale di ITL 5'753'934'888 (pari a fr. 5'063'462.70 al tasso di cambio dello 0.00088 del 7 novembre 2012). Sulla relazione della moglie il marito ha provveduto a versare in contanti, prelevandoli dal suo conto “__________k”, il 4 gennaio 2001 USD 207'000.– e il 27 febbraio 2001 € 85'299.18 e fr. 20'657.10. I beni patrimoniali depositati sulla relazione della moglie sono poi confluiti sul conto transitorio cifrato n. __________ presso PI 2 di Lugano, sempre intestato alla moglie e di cui la stessa era l’avente diritto economico, aperto il 16 febbraio 2005.

B. Lo stesso 16 febbraio 2005 è stata costituita la fondazione PI 1 e in seguito gli averi depositati sul conto transitorio sono stati trasferiti sulla relazione cifrata n. __________ intestata alla PI 1, di cui RE 1 risulta continuare a essere l’avente diritto economico.

C. Sulla relazione bancaria della PI 1 sono anche confluiti il 4, il 7 e l’8 aprile 2005 i beni che si trovavano sulla relazione cifrata __________ “R__________” intestata a AC 1 e di cui quest’ultimo era l’avente diritto economico (per un controvalore totale di ITL 7'497'162'272, pari a fr. 6'597'502.80).

D. Con la sentenza n. 980/2011 del 20 dicembre 2011 il Tribunale di __________ ha, tra le altre decisioni prese, condannato AC 1 in via solidale con 13 altri imputati al pagamento di una provvisionale di € 120'000'000.– a favore delle parti civili rappresentate dal dott. __________, tra cui la CO 1 (in seguito: CO 1.).

E. Statuendo sull’istanza della PI 1, con decisione del 14 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera la parte del dispositivo della sentenza del Tribunale di __________ appena citata e decre­tato a favore della PI 1, a concorrenza di fr. 145'398'000.–, il sequestro dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui RI 1 risulta proprietario, specificatamente la relazione bancaria n. __________ intestata alla PI 1 presso PI 2 di Lu­gano. Il decreto di sequestro è stato eseguito lo stesso 14 dicem­bre 2012 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbale n. __________), su attivi stimati in fr. 9'249'871.–.

F. Con istanza 8 gennaio 2013, la cui tempestività è stata confermata da questa Camera con sentenza del 16 marzo 2014 (inc. 14.2013.185), la moglie di AC 1, RE 1, ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice, chiedendo di annullare il sequestro della relazione n. __________ (e relativi sottoconti) intestata alla PI 1 presso PI 2 di Lugano.

G. La seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto il reclamo interposto da AC 1 contro la decisione di exequatur con sentenza del 25 novembre 2013.

H. All’udienza di discussione del 12 giugno 2015 RE 1 ha confermato la propria opposizione al sequestro producendo un memoriale integrativo con domanda di garanzia, nel quale essa ha chiesto la condanna della CO 1 al versamento sul conto della Pretura di fr. 70'000.– a titolo di garanzia. In via subordinata l’opponente ha chiesto che l’opposizione sia parzialmente ammessa e che il sequestro sia revocato limitatamente a una somma equivalente al 64.16% degli averi patrimoniali depositati sulla relazione della PI 1 presso PI 2 di Lugano. Avendo il Pretore assegnato alla controparte un termine scadente il 10 luglio 2015, poi prorogato al 20 luglio 2015, per presentare la risposta scritta, il 20 luglio 2015 la CO 1S.p.A. ha avversato la domanda di garanzia e ha concluso per la reiezione dell’opposizione e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

I. Statuendo con decisione del 4 ottobre 2017 il Pretore ha respinto sia l’opposizione sia la domanda di garanzia e ha confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore della parte sequestrante.

L. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento dell’opposizione al sequestro e della richiesta di garanzia, ora cifrata in fr. 150'000.–. In via subordinata RE 1 ha chiesto che l’op­­posizione sia ammessa solo parzialmente e che il sequestro sia revocato limitatamente a una somma equivalente al 64.16% degli averi patrimoniali depositati sulla relazione della PI 1 presso PI 2, equivalenti a € 2'737'593.80, ossia fr. 3'134'271.14. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2017 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Con replica spontanea del 20 novembre 2017 e duplica spontanea del 13 novembre (recte: dicembre) 2017 le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore di RE 1 il 5 ottobre 2017, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è scaduto domenica 15 ottobre, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale seguente, ovvero lunedì 16 ottobre 2017, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio del­l’art. 31 LEF).

1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

  1. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Dell’esistenza del credito vantato dalla sequestrante

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che quando il sequestro è decretato quale provvedimento cautelare a norma dell’art. 47 cpv. 2 CLug a garanzia di pretese di natura pecuniaria (art. 271 cpv. 1 n. 6 e cpv. 3 LEF), il rimedio dell’opposizione al sequestro può vertere solo su quanto non rientra nella materia del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43 CLug, segnatamente sulla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e dell’esistenza di un pegno a favore della pretesa del­l’istante (art. 271 cpv. 1 principium LEF), mentre la contestazione del credito e della causa del sequestro può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur, entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC. Nella misura in cui l’opponente contesta l’esecutività della sentenza 20 dicembre 2011 del Tribunale di __________ e contesta l’esistenza della provvisionale, a mente del Pretore le sue censure risultano pertanto inammissibili, la questione essendo già stata definitivamente decisa dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con decisione del 25 novembre 2013.

3.1 Per la reclamante non è condivisibile l’argomentazione del Pretore, poiché con sentenza del 25 giugno 2014 la Corte di appello di __________ ha riformato la sentenza del Tribunale penale di __________, riducendo l’importo della provvisionale a € 110'000'000.– e con sentenza del 16 novembre 2015 la Corte suprema di cassazione italiana ha annullato la sentenza della Corte di appello nei confronti di AC 1 limitatamente alla provvisionale decretata nei confronti di azionisti e obbligazionisti. Ne consegue a suo dire che il titolo per cui è stato chiesto il sequestro è stato nel frattempo modificato, ma le nuove decisioni che l’hanno rivisto, rispettivamente annullato, sono inefficaci in Svizzera perché non vi sono state riconosciute. Ora, secondo la reclamante, non è possibile modificare in corso di procedura il titolo per cui si chiede il sequestro. La sequestrante che decide di procedere avvalendosi di una decisione “immediatamente esecutiva” ma ancora soggetta a ricorso, lo fa a proprio rischio e se la decisione è in seguito annullata o anche solo modificata, allora la sequestrante deve far riconoscere questa decisione e chiedere un nuovo sequestro.

3.2 Come correttamente rilevato dal primo giudice il rimedio dell’op­­posizione al sequestro (art. 278 LEF) può vertere solo su quanto non rientra nella materia del ricorso (reclamo) previsto all’art. 43 CLug e da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino la Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), poiché quel ricorso (reclamo) ha carattere esclusivo (Hofmann/Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 4 ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberham­mer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 42 ad art. 47 CLug). Con l’opposizione al sequestro è quindi possibile censurare solo i presupposti dell’appartenenza dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) e dell’esistenza di un pegno a favore della pretesa dell’istante (art. 271 cpv. 1 principium), mentre la contestazione del credito e della causa del sequestro può essere fatta valere esclusivamente nell’ambito del reclamo contro la decisione di exequatur, entro i limiti delle eccezioni ammesse ai sensi degli art. 45 CLug e 327a CPC (sentenza della II Camera civile del Tribunale d’appello 12.2015.127 del 19 maggio 2016 consid. 9.1 con riferimenti), ovvero per motivi essenzialmente pro­cessuali (art. 34 e 35 CLug; sentenza della CEF 14.2017.183 del 27 marzo 2018 consid. 3.2). Per questa ragione, le censure della reclamante, nella misura in cui mirano all’esistenza del credito della CO 1, si appalesano irricevibili in questa sede.

Nulla mutano al riguardo le decisioni della Corte di appello di __________ e della suprema Corte di cassazione italiana, emesse nel frattempo. Come evidenziato dalla stessa reclamante, esse non esplicano effetti in Svizzera fino a quando non vi saranno state riconosciute. La situazione giuridica rimane quindi immutata sul versante svizzero. La decisione di exequatur rimane vincolante per il giudice del sequestro (e per la scrivente Camera), sicché non vi è alcun obbligo per il creditore sequestrante di postulare la concessione di un nuovo sequestro. Semmai incombe all’op­­ponente di far riconoscere in Svizzera, in via principale, le successive decisioni italiane in una nuova procedura sommaria ad hoc o in via pregiudiziale nell’ambito di un’eventuale azione di rigetto dell’opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro.

Della verosimile appartenenza dei beni sequestrati

  1. A mente del primo giudice è verosimile che gli averi esistenti sulla relazione della PI 1 presso PI 2 appartengono in realtà a AC 1 perché già il Tribunale di __________, Sezione penale, nella sentenza oggetto di dichiarazione di esecutività in Svizzera, ha evidenziato come tale relazione bancaria sia nella disponibilità di lui, ciò che risulta anche dall’atto di accusa del 14 ottobre 2011 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). D’altronde, il Tribunale penale federale (in seguito: TPF), nella sua decisione del 19 novembre 2012, ha rilevato che l’interrogatorio dell’imputato e quello d’importanti testimoni hanno reso evidente come AC 1 non abbia mai abbandonato né la facoltà di gestire i patrimoni in questione né quella di disporne. A mente del Pretore, le considerazioni sviluppate dall’opponente per sostenere che i beni confluiti sul conto sequestrato siano di sua pertinenza sono inverosimili, nella misura in cui contrastano con decisioni di autorità penali Svizzere che attestano diversamente. Il primo giudice osserva che AC 1 è stato condannato per ripetuta istigazione in falsità in documenti in relazione al conto sequestrato per avere istigato l’op­­ponente a dichiararsi proprietaria dei valori patrimoniali ivi depositati e che la stessa opponente è stata condannata per ripetuta falsità in documenti in relazione a tali conti. Malgrado abbia evocato il concetto di comproprietà dei beni, il TPF ha comunque mantenuto il sequestro su tutti i beni, sicché il Pretore ha ritenuto sufficientemente verosimile che i valori depositati sulla relazione bancaria intestata alla PI 1 siano di pertinenza di AC 1 e che l’intestazione fittizia a terzi della relazione bancaria sia frutto di vere e proprie macchinazioni, che hanno causato un danno qualificato a terzi.

Il Pretore ha poi respinto la richiesta dell’opponente di revocare il sequestro almeno nella misura del 64.16% dell’importo complessivo giacente sul conto sequestrato, percentuale determinata dal­l’opponente in considerazione del patrimonio di provenienza illecita, dedotti i versamenti a terzi, così come considerati oggetto di riciclaggio dal TPF, ritenendo che in ambito di sequestro civile sia ininfluente se i beni sono di provenienza lecita o illecita.

  1. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di avere accertato in modo manifestamente errato l’appartenenza degli averi sequestrati a AC 1 travisando la sentenza 20 dicembre 2011 del Tribunale di Parma, l’atto d’accusa 14 ottobre 2011 del MPC e la sentenza 19 novembre 2012 del TPF, e negando a torto alcun valore probatorio alle testimonianze di due collaboratori PI 2 (sotto consid. 8). La reclamante si duole inoltre di un’insostenibile interpretazione della decisione del TPF, che a suo dire ha accertato in modo definitivo che la restituzione alla sequestrante non può eccedere € 2'900'236.87 (con­sid. 9). Censura poi un’errata applicazione del diritto laddove il Pretore ha ingiustamente fatto astrazione delle donazioni tra coniugi avvenute nel 2000 e nel 2005 (consid. 10). Contesta infine l’esistenza d’indizi di macchinazioni (consid. 11).

  2. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenze della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4, 14.2010.40 del 18 giugno 2010, RtiD 2011 I 774 n. 59c consid. 3.2).

6.1 Da quanto appena esposto si evince che l’identità (o unità) economica tra due persone (nel senso di un dominio economico del­l’una sull’altra, v. Monsch/von der Crone, Durchgriff und wirt­schaftliche Einheit, SZW/RSDA 2013 pagg. 452 segg. ad 3 e 457 ad IV) non giustifica da sola il sequestro di beni appartenenti giuridicamente a terzi. Ciò può avvenire unicamente quando la dualità giuridica è invocata in modo abusivo, ovvero per trarne un vantaggio ingiustificato a danni di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2016 del 7 giugno 2016 consid. 7.2, con numerosi rinvii). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2003.47 del 7 agosto 2003, RtiD 2004 II 768 n. 91c, consid. 3.2-3.4, con diversi rinvii), l’invocazione dell’indipenden­za giuridica della società rispetto al suo dominus economico (o viceversa) diventa manifestamente abusiva ove la società sia stata creata o utilizzata per trasferirle beni del dominus allo scopo di porli al riparo del creditore sequestrante oppure, al rovescio, quando la società (ma può anche essere una persona fisica) trasferisce al dominus (o a un parente) i propri beni per impedirne il sequestro o il pignoramento.

In assenza di manovre abusive nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC (v. sentenza del Tribunale federale 5A_876/2015 del 22 aprile 2016 consid. 4.2) vanno invece rispettati i rapporti giuridici di proprietà esistenti, così che il creditore non è abilitato a sequestrare direttamente i beni appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti giuridicamente indipendenti dal debitore, bensì solo le pretese del debitore nei confronti di quelle persone, senza diritto preferenziale rispetto agli altri loro creditori.

6.2 In linea di principio non si possono ritenere abusivi trasferimenti di attivi del debitore a un terzo da lui controllato ove siano avvenuti a un momento in cui la pretesa del creditore non esisteva ancora né poteva essere prevista, non potendosi presumere che simili operazioni mirino a porre i beni al riparo del creditore sequestrante. Qualora, però, l’alienazione a un terzo dei beni da sequestrare sia soltanto simulata, mentre il possesso (originario) del bene mobile o la disponibilità del diritto rimane del debitore, cui in realtà esso continua ad appartenere, ogni creditore, a prescindere dal momento in cui è sorta la sua pretesa, può esigerne il sequestro, al pari degli altri diritti patrimoniali del debitore (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, consid. 6.2/d).

  1. A scanso di equivoci va anzitutto sgombrato dal campo il rimprovero della reclamante al Pretore di avere prescisso senza validi motivi dall’effettiva intestazione del conto sequestrato alla PI 1. Come appena ricordato, il giudice del sequestro può infatti far astrazione dalla formale proprietà di un bene o intestazione di un conto ove la stessa poggi su un atto revocabile, simulato o manifestamente abusivo (sopra consid. 6). Qualora la critica fosse fondata, del resto, l’opposizione dovrebbe essere di­chiarata irricevibile per carenza d’interesse giuridicamente protetto, poiché la relazione bancaria sequestrata non è intestata alla reclamante, bensì a una persona giuridicamente diversa, la PI 1. Ad ogni modo, come si vedrà, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza relativa al presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati.

  2. In effetti, il Pretore ha ritenuto che AC 1 aveva mantenuto la “disponibilità” dei beni suoi fatti confluire con diversi passaggi (sopra ad A-C) sul conto sequestrato e la “piena facoltà dispositiva sostanziale”, l’intestazione a favore della fondazione dovendosi ritenere “fittizia” (sentenza impugnata, consid. 5.2 pagg. 6, 7 e 8 sempre verso il basso). Ora, come visto (sopra consid. 6), atti distrattivi simulati o manifestamente abusivi sono inopponibili al sequestrante. Rimane da verificare se, come pretende la reclamante (ad 9), i fatti che il Pretore ha dedotto dagli atti penali sviz­zeri e italiani siano stati accertati in modo manifestamente errato.

8.1 Per quanto concerne la sentenza n. 980/2011 del 20 dicembre 2011, in cui già il Tribunale di __________ ha evidenziato che le som­me depositate sulla relazione intestata alla PI 1 presso l’PI 2 risultano essere nella disponibilità di AC 1 (doc. A pag. 1000), non trova riscontro alcuno la diversa interpretazione data dall’opponente a questo passaggio, secondo cui l’espressione “nella disponibilità di AC 1” sarebbe servita solo a delimitare le considerazioni concernenti la restituzione di una parte del denaro depositato presso la __________ in relazione al procedimento contro PI 3 da quelle relative al conto della PI 1 presso PI 2, indicando così una semplice “relazione” dei beni della PI 1 con AC 1 (e non con PI 3), ma non la piena titolarità dei medesimi, tanto che i giudici italiani hanno ordinato la restituzione alla CO 1 solo della parte dei beni provento di reato (per € 2'900'236.87), accertando che “per il residuo, non è dato predicare con certezza intorno alla provenienza del denaro”. Il Tribunale di Parma, in effetti, ha chiaramente stabilito che gli averi depositati sul conto (solo) “formalmente intestato alla Fondazione” erano in realtà nella “disponibilità di AC 1”. Il dubbio per cui ha ordinato la restituzione di una parte solo di quegli averi si riferiva unicamente alla provenienza penalmente reprensibile del denaro, non al fatto che ne disponesse AC 1. L’accertamen­­to contestato del Pretore è quindi tutto tranne che manifestamente errato.

8.2 Come giustamente argomentato dal primo giudice la disponibilità dei beni sequestrati è stata pure confermata dal MPC nell’atto di accusa del 14 ottobre 2011, che ripercorre i diversi passaggi dai conti di AC 1 a quello formalmente intestato alla PI 1 (v. sopra ad A-C), imputandogli in particolare il reato di falsità in documenti per aver istigato la moglie a indicare sul relativo formulario “A”, contrariamente alla verità, sé stessa come proprietaria dei valori patrimoniali depositati sulla relazione “S__________” e sul conto transitorio presso PI 2, e di aver fatto uso a scopo d’inganno del formulario “A” della relazione intestata alla PI 1 presso la stessa banca, sul quale egli aveva fatto attestare agli organi della fondazione, contrariamente alla verità, che la moglie era proprietaria dei valori ivi depositati (doc. I, pagg. 10 segg. ad I.1.3.10-32 e pag. 17 ad I.2).

a) L’opponente obietta che un atto di accusa, in quanto emanazione di una parte del processo penale, cioè del pubblico accusatore, non avrebbe alcun valore probatorio né indiziale nella procedura di opposizione al sequestro, e nel caso concreto, comunque sia, l’atto di accusa è stato poi confermato unicamente per i fatti del 27 febbraio 2006, del 13 marzo 2006 e del 31 marzo 2006 avvenuti a Lugano (sentenza del TPF 19 novembre 2012, doc. Q pag. 69 con rimandi ai capi I.1.3.30, I.1.3.31, I.1.3.32), riguardanti delle operazioni eseguite da AC 1 su denaro definito “di origine criminale” (atto d’accusa pagg. 15-16) e pertanto, nella misura in cui rimandano alle pagine 13, 14 e 17 del­l’atto di accusa, le argomentazioni del Pretore sarebbero insostenibili perché non concernerebbero questi tre fatti.

b) In realtà il TPF ha confermato tutti i fatti accertati nell’atto d’ac­­cusa del 14 ottobre 2011, e segnatamente il trasferimento dei fondi ottenuti con atti di amministrazione infedele ai danni in particolare della CO 1 (allora __________) sui conti riconducibili a AC 1, direttamente o indirettamente come quelli finiti sul conto sequestrato (doc. Q pagg. 19 segg. consid. 7 per i reati a monte [v. la conclusione al consid. 7.8 pag. 35], e pagg. 35 segg. consid. 8 per gli episodi di riciclaggio). Se il TPF l’ha prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro per tutte le operazioni enumerate dal MPC tranne le tre ultime è solo perché ha considerato i reati prescritti (doc. Q consid. 9.3 pag. 54 e consid. 14.2 pag. 60) – a parte, a onore del vero, per l’apertura di conti bancari, anche cifrati, considerata come atto preparatorio assorto dagli atti successivi, e per i bonifici senza modifica del titolare e/o dell’avente diritto economico (doc. Q, consid. 8.3 e 8.4).

Che parte del provento dell’amministrazione infedele (qualificata in Italia come bancarotta fraudolenta) sia giunta sul conto formalmente intestato alla PI 1, ma appurato essere nella disponibilità di AC 1, è stato confermato. Parimenti, egli è stato sì prosciolto dall’accusa di falsità in documenti per aver fatto uso del formulario “A” a scopo d’inganno in merito al conto sequestrato (non invece per quanto attiene al conto “S__________” e a quello transitorio presso PI 2), però non perché ha ritenuto che RE 1 fosse proprietaria dei valori ivi depositati, ma in quanto non è stato dimostrato che l’impu­­tato avesse utilizzato a scopo d’inganno il formulario “A” né ch’e­­gli fosse a Lugano nel periodo indicato nell’atto d’accusa (doc. Q pag. 57 i.f.). Tali rilevamenti, emananti da un’autorità (il MPC) che non è parte della causa di opposizione al sequestro e verificati da un tribunale (il TPF), sono sufficienti, sotto il profilo della verosimiglianza nel senso dell’art. 272 LEF, a ritenere adempiuto il presupposto dell’appartenenza dei beni al debitore. O perlomeno le deduzioni che il Pretore ne ha tratto non possono dirsi manifestamente errate.

c) Come giustamente rilevato dal primo giudice, il TPF ha del resto appurato che “dall’interrogatorio dibattimentale dell’imputato […] co­sì come da quello d’importanti testimoni […] si è reso evidente come AC 1, in realtà, non abbia mai abbandonato né la facoltà di gestire i patrimoni in questione né quella di disporne”, compresi quelli poi intestati alla PI 1 (doc. Q consid. 12 pag. 57). Tale conclusione del TPF, che il Pretore ha fatto sua, a un esame di mera verosimiglianza resiste alla critica, poiché la reclamante non ha dimostrato che tali accertamenti di fatto siano manifestamente errati. Spettava semmai a lei contestare con una motivazione specifica e documentata che le testimonianze cui si riferisce il TPF nella sua sentenza del 19 novembre 2012 (doc. Q pag. 57) con un preciso rinvio agli atti del MPC (“ci.82 p. 930.56 e seg.; 930.71, 74”) e i riferimenti agli usi privati dei fondi che il marito ha fatto nel proprio interesse siano manifestamente inidonee a desumerne la facoltà dispositiva riconosciuta al debitore.

8.3 RE 1 (ad 9/d) si duole che il Pretore ha negato ogni valore probatorio alle testimonianze dei due collaboratori PI 2 dinanzi al TPF, in particolare a quella di PI 4, il quale ha dichiarato che la procura amministrativa sui conti della PI 1 conferita a AC 1 gli permetteva solo di amministrare il patrimonio della fondazione, ma non di disporne senza l’accordo del Consiglio di fondazione (doc. 6 pti 41.9 e seg.), organo che può ricevere ordini solo dal primo beneficiario economico (doc. 6 pti 71.1 seg.), ossia dall’opponente.

a) Queste testimonianze, invero, non fanno che confermare il fatto – incontroverso – che formalmente la relazione bancaria sequestrata è intestata alla SMAC Familienstiftung e l’opponente ne è la beneficiaria principale. Come già detto (sopra consid 7), ciò non ne osta in sé il sequestro a carico di AC 1. Il TPF ha già valutato la pertinenza delle risultanze testimoniali confrontandola con quella degli altri elementi probatori. La reclamante non rende verosimile che l’esito cui è giunto il TPF, e men che meno il Pretore, sia manifestamente errato (v. sopra consid. 8.2/c).

b) Del resto emerge dalla testimonianza della stessa opponente davanti al Tribunale di Roma (doc. U, pagg. 15 seconda metà e 23 i.f.) ch’ella aveva solo “carta formale”; nei fatti a gestire la fondazione e i conti della stessa e a prendere le decisioni era unicamente il marito. La moglie era, secondo le proprie parole, una “figura di riporto”. Non dà dunque adito a critiche decisive, in una procedura sommaria come quella in oggetto, il fatto che il Pretore abbia considerato fittizia l’intestazione alla PI 1 del conto sequestrato, di cui AC 1 pare avere sempre man­tenuto il pieno controllo. Ne consegue che sotto questo aspetto, la sentenza impugnata va confermata.

  1. La reclamante (ad 11) si duole inoltre di un’insostenibile interpretazione della decisione del TPF, che a suo dire ha accertato in modo definitivo che la restituzione alla sequestrante non può eccedere € 2'900'236.87, ovvero la somma di cui il Tribunale di Parma ha disposto la restituzione all’avente diritto (ossia la sequestrante).

9.1 In realtà i giudici italiani hanno riconosciuto tale limitazione, di na­tura penale, unicamente per il fatto che per il residuo non vi era certezza sull’origine penalmente punibile dei fondi, ma hanno per il resto constatato che gli averi depositati sul conto intestato formalmente alla Fondazione erano senza limiti nella “disponibilità di AC 1” (sopra consid. 8.1). Ora, se le autorità penali possono restituire alla persona lesa soltanto i beni di cui è dimostrato che le sono stati sottratti con atti penalmente reprensibili, il sequestro ai sensi dell’art. 271 LEF verte su tutti i beni di cui il debitore è proprietario o titolare, oppure ch’egli ha abusivamente intestato a terzi per porli a riparo dei propri creditori, indipendentemente dal fatto ch’essi siano di provenienza lecita o illecita. La restituzione di € 2'900'236.87 si limita all’ambito penale, mentre dal profilo civile AC 1 risponde con tutto il proprio patrimonio della pretesa della CO 1 di fr. 145'398'000.–.

9.2 Il Pretore non ha quindi interpretato in modo errato la sentenza parziale del 27 luglio 2016 (acclusa all’istanza di adduzione di nuovi fatti e prove presentata da RE 1 il 29 luglio 2016, act. XXIV, consid. 3.9), con cui il giudice unico del TPF ha ordinato il dissequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto della PI 1 per la parte eccedente le somme assegnate alla CO 1 (fr. 16'313.20 e € 152'250.–), le spese procedurali (fr. 4'500.–) e le ripetibili dovutele da AC 1 (fr. 41'024.30). Né i giudici italiani né quelli svizzeri hanno infatti statuito sulle pretese civili della CO 1, “da liquidarsi in separato giudizio” (doc. A pag. 1014), pur riconoscendole (i primi) una provvisionale di € 120'000'000.– (doc. A pag. 1015).

  1. La reclamante (ad 12) denuncia inoltre un’errata applicazione del diritto laddove il Pretore ha secondo lei incorettamente fatto astrazione delle donazioni tra coniugi avvenute nel 2000 e nel 2005, ritenendo a torto ininfluente, in ambito di sequestro secondo la LEF, il carattere lecito o meno della provenienza dei beni.

10.1 Più in dettaglio essa sostiene in primo luogo di avere regolarmente costituito la PI 1 e conferitole i capitali accumulati legittimamente dal marito e da lui ricevuti in donazione sul conto “R__________” e su quello transitorio presso PI 2. Il Pretore avrebbe a suo parere misconosciuto l’indipendenza giuridica della fondazione di famiglia (reclamo ad 12/a).

a) Intanto, come correttamente argomentato dal Pretore, nell’ese­­cuzione per debiti, diversamente da quanto vale in materia penale, il sequestro dev’essere concesso, qualora siano dati i presupposti dell’art. 271 LEF, su tutti i beni di cui il debitore è proprietario o titolare, oppure ch’egli ha abusivamente intestato a terzi per porli a riparo dei propri creditori, indipendentemente dal fatto ch’essi siano di provenienza lecita o illecita. Nel caso specifico, non risulta che AC 1 avesse il controllo solo su una parte degli attivi depositati sul conto sequestrato (per ipotesi quella di origine illecita). Nulla può quindi essere rimproverato al Pretore neppure su questo punto.

Sia come sia, del resto, il TPF ha acclarato, in base a una documentazione bancaria più ampia di quella giunta a conoscenza delle autorità penali italiane (doc. Q pag. 27 consid. 7.4.1), che tutte e cinque le operazioni oggetto d’indagine erano distrazioni criminali, sia sotto il profilo del diritto svizzero che di quello italiano, a danno delle società del Gruppo __________ – tra cui la sequestrante –, i cui proventi sono illecitamente confluiti sui conti di AC 1, per poi essere trasferiti su varie relazioni bancarie presso banche in Svizzera riferibili sempre a lui (doc. Q pag. 35 consid. 7.8 e 8) mediante atti di riciclaggio, e segnatamente (doc. Q pag. 45 consid. 8.6) con il trasferimento dal conto “S__________” a quello della fondazione per il tramite del conto transitorio della reclamante presso PI 2 (doc. Q pagg. 39-40, capi d’accusa I.1.3.19 e I.1.3.22), nonché con il passaggio dal conto “R__________”, alimentato in parte con il provento delle distrazioni illecite depositato in precedenza sul conto “A__________” (doc. Q pagg. 26 ad 7.3 e 36-37, capi d’accusa n. I.1.3.5 e I.1.3.6) a quello della fondazione (doc. Q pagg. 40-41, capo d’accusa I.1.3.25) (v. anche sopra consid. 8.2/b). Temerario, quindi, da parte della reclamante sostenere che si tratti di “capitali accumulati legittimamente dal marito”.

b) Stante l’origine apparentemente illecita di parte dei fondi sequestrati, la validità giuridica delle asserite donazioni del 2000 e del 2005 pare alquanto dubbia (art. 20 cpv. 1 CO, 788 CCit.), ricordato che la donazione di beni altrui è nulla in assenza d’impove­­rimento del sedicente donatore (Baddeley in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 19 ad art. 239 CO). Ad ogni modo, le donazioni in questione appaiono simulate, e quindi inefficaci, il loro vero scopo essendo probabilmente quello di porre i beni “donati” al riparo dei creditori del donante (v. sentenza del Tribunale federale 5C.279/2006 del 31 maggio 2007 consid. 4; Baddeley, op. cit., n. 30 ad art. 239). Del resto, in assenza di un loro reale trasferimento, giacché AC 1 ha verosimilmente conservato il pieno controllo dei fondi confluiti sul conto della fondazione (sopra consid. 8.3/b), sembra escluso parlare di donazione.

c) Quanto alla pretesa indipendenza giuridica della fondazione, la sua invocazione appare in concreto abusiva – e pertanto inopponibile alla sequestrante (sopra consid. 6.1) – siccome, ancora una volta, AC 1 sembra nei fatti controllarne il conto.

10.2 La reclamante non condivide neppure la deduzione del Pretore circa l’inverosimile appartenenza dei beni sequestrati a lei, fondata sulla condanna di AC 1 per averla istigata a dichiararsi proprietaria dei valori patrimoniali depositati sul conto “S__________” e sul conto transitorio e sulla condanna di lei per ripetuta falsità in documenti in relazione a tali conti contenuta nel decreto d’accu­­sa del 5 maggio 2015 del MPC (reclamo ad 12/b).

a) Anzitutto la reclamante rileva che siffatte condanne riguardano unicamente la falsità nell’indicazione dell’avente diritto economico sui formulari A riferiti al conto “S__________” e a quello transitorio a lei intestati, ma che nulla le è mai stato rimproverato in relazione al conto “R__________”, da cui proviene “buona parte” del denaro. Niente di sorprendente. A differenza degli altri due conti il conto “R__________” era intestato al marito, non a lei, mentre per quanto attiene al formulario “A” riferito al conto sequestrato, l’attestazione secondo cui la moglie ne è l’avente diritto economico è stata fatta dagli organi della fondazione – non da lei – in base a una falsa indicazione del marito, il quale è però stato prosciolto dall’accusa di averne fatto uso a scopo d’inganno per assenza di prove (doc. Q consid. 10 pag. 55 a metà e consid. 12 pag. 57 in fondo). Che il trapasso dal conto “R__________” a quello della fondazione sia un atto di riciclaggio (perlomeno in parte) non è però rimesso in discussione (sopra consid. 10.1/a).

b) Anche per i fondi trasferiti dagli altri due conti, a detta della reclamante, i reati in questione non sarebbero decisivi, perché secondo gli stessi accertamenti del TPF __________ ne è solo, con la moglie, il comproprietario “sostanziale”, per tacere del fatto ch’es­­sa non è stata parte nel procedimento penale a carico del marito.

aa) In verità, il TPF si è limitato a considerare che, anche nella concezione dell’opponente secondo cui il conto fa parte del patrimonio comune della famiglia, AC 1 ne è “almeno” un contitolare con la moglie, sicché l’attestazione secondo cui quest’ultima ne è l’unica avente diritto economico è perlomeno incompleta e quindi è penalmente punibile (doc. Q pag. 57). Il TPF non ha così avuto necessità di esaminare più approfonditamente la questione – di natura civile – dell’appartenenza (formale) dei fondi poi sequestrati. Sia come sia, tale questione non è di rilievo per quanto attiene al sequestro di cui è chiesta la revoca, poiché è verosimile che AC 1 abbia conservato la facoltà effettiva di disporre dei fondi malgrado il formale trapasso, come appurato dallo stesso TPF (sopra consid. 8.2/c).

bb) Che poi l’atto d’accusa riguardi AC 1 e non la moglie nulla muta ai rilevamenti nello stesso contenuti in riferimento alla proprietà dei beni sequestrati, sui quali ella ha avuto modo di esprimersi nella procedura in esame. Ad ogni modo anche la reclamante è stata condannata, con giudizio definitivo e passato in giudicato, per ripetuta falsità in documenti, in particolare per aver dichiarato, istigata dal marito, di essere avente diritto economico del conto “S__________” e di quello transitorio presso PI 2 sottoscrivendo i relativi formulari “A” (decreto d’accusa del 5 maggio 2015, doc. T ad E 1.2.1). Appare quindi più che verosimile l’ap­­partenenza dei beni sequestrati al debitore, di modo che la sentenza impugnata va confermata anche su questo punto.

c) La reclamante contesta invero i reati per cui è stata condannata, a suo dire solo perché i suoi avvocati hanno interposto opposizione tardivamente. Ciò non basta, evidentemente, a rimettere in discussione gli accertamenti penali.

d) A sua mente, del resto, i formulari “A” attestano unicamente la proprietà economica, non quella giuridica, la sola di rilievo in materia di sequestro a norma della LEF. È appena il caso di ricordare che il principio secondo cui in materia di sequestro è determinante la nozione giuridica della proprietà ammette eccezioni (sopra consid. 6), segnatamente in casi come quello in esame (consid. 8).

e) Stante quanto precede non v’è motivo di limitare il sequestro al 35% degli attivi sequestrati (corrispondente secondo i calcoli della reclamante a fr. 3'134'271.14), ovvero alla sola parte proveniente dal conto transitorio. Anche il trasferimento dal conto “R__________” pare essere stato un atto di riciclaggio destinato a farne per­dere la traccia, pur lasciandone l’effettiva e intera disponibilità a AC 1.

10.3 A detta di RE 1, il Pretore non ha tenuto conto del fatto che il TPF ha accertato l’esistenza a favore della moglie di donazioni valide di parte dei fondi poi sequestrati, tanto che ne ha considerato il marito come un “comproprietario sostanziale”. Il primo giudice – essa soggiunge – non poteva rinunciare a determinare il suo patrimonio se non violando il suo diritto di proprietà e titolarità legittima sugli averi a lei donati dal marito e da lei validamente conferiti alla fondazione (reclamo ad 12/c).

Basta al riguardo rinviare a quanto espresso sopra nel considerando 10.2/b/aa.

10.4 La reclamante chiede la revoca del sequestro perlomeno per quanto eccede la somma di € 2'900'236.87, di cui il Tribunale di Parma ha ordinato la restituzione alla sequestrante (in cui sarebbe incluso l’importo che il TPF ha devoluto a quest’ultima), ossia per almeno il 64.16% degli averi della fondazione (reclamo ad 12/d).

Secondo i calcoli del TPF, tuttavia, fondati su una più ampia documentazione bancaria di quella giunta a conoscenza delle autorità penali italiane (sopra ad 10.1/a), le somme totali di origine criminale riciclate, compresi i rendimenti, ammontavano a più di fr. 6'600'000.– al 7 novembre 2012 (doc. Q pag. 50 consid. 8), ma in ragione della prescrizione penale di tutti gli atti di riciclaggio tranne i tre ultimi, il sequestro penale è stato mantenuto solo su fr. 61'837.40 e € 152'250.–. Ora, la relazione della PI 1 presso l’PI 2 ascendeva al momento dell’ese­­cuzione del sequestro (il 14 dicembre 2012) a fr. 9'249'871.– (doc. 15). Fatto sta quindi che oltre la metà degli attivi è stata accertata di provenienza illecita. E nulla indica che AC 1 non controlli anche l’eventuale quota pulita, sicché la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica (sopra consid. 10.1/a).

10.5 Che AC 1, per il TPF, potesse disporre degli averi sul conto della fondazione non esclude, secondo la reclamante, che pure essa disponesse di diritti di gestione e di disposizione, questione sulla quale i giudici federali non si sono espressi. Ribadisce d’al­­tronde che il Pretore ha ignorato la documentazione bancaria e la testimonianza del consulente PI 4 nonché il fatto che solo tre operazioni di poco conto sono finalmente state sanzionate, concludendo che il patrimonio della fondazione sicuramente non apparteneva esclusivamente a AC 1 (reclamo ad 12/e).

Avendo il TPF assodato il potere di disposizione del marito sul conto della fondazione, spettava alla moglie rendere verosimile di avere anch’essa proceduto ad atti di disposizione. Ma ella si limita a considerazioni del tutto generali, inidonee a rimettere in discussione la sentenza impugnata. Le altre censure sono già state trattate (sopra consid. 8.3 e 8.2/b), non pone conto ripetersi.

  1. RE 1 si duole infine che le “vere e proprie mac­chinazioni” cui si riferisce il Pretore in merito all’intestazione fittizia della relazione bancaria in oggetto a terzi non sono descritte in modo preciso né sono state rese verosimili (reclamo ad 13).

11.1 Ancorché in modo sintetico, il Pretore ha identificato le macchinazioni del debitore nell’apertura e la chiusura di diversi conti per il transito degli averi così come nei “cambiamenti a livello di titolarità e/o di avente diritto economico”, volti a vanificarne il rintracciamento da parte degli enti danneggiati, tra cui spicca proprio la società sequestrante (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Circa la verosimiglianza di tali operazioni, il primo giudice si è poi riferito a ragione alle constatazioni del TPF. La critica della reclamante cade quindi nel vuoto.

11.2 Asserisce la reclamante che il rimando alla sentenza penale del TPF non è pertinente, perché la decisione riguarda AC 1, non l’opponente, la quale ha costituito la fondazione in completa buona fede e non aveva motivo per credere che i capitali a lei donati dal marito fossero, anche solo in parte, di dubbia provenienza.

La censura cozza però contro la sua condanna per ripetuta falsità in documenti, da cui risulta che “RE 1 sapeva pertinentemente che gli ingenti valori patrimoniali depositati sulle relazioni sopra menzionate non erano di sua proprietà bensì del marito AC 1” (doc. T pag. 2 ad D). Anche il TPF ha d’altronde avuto modo di constatare, trattando dell’imputazione di AC 1 per falsità in documenti, che “sia lui che la consorte non potevano non essere, già allora, consapevoli del fatto che egli avrebbe comunque potuto continuare a godere del patrimonio in questione, come in effetti è poi avvenuto” (doc. Q pag. 57, secondo paragrafo). Pure a questo riguardo il rinvio alla sentenza del TPF non appare insostenibile.

11.3 Quanto alla falsità in documenti, secondo la reclamante non concerne l’origine dei capitali ricevuti in donazione nel 2000, ma solo la qualità di avente diritto economico. Prova ne è, a suo dire, ch’essa non è mai stata indagata, né in Italia né in Svizzera, per riciclaggio né per un altro tipo di reato patrimoniale.

Come già rammentato più volte, l’origine dei capitali non è in sé di rilievo in materia di sequestro a norma della LEF (sopra consid. 9.1 e 10.1/a). Conta solo il fatto che la moglie si è prestata alle manovre del marito nella consapevolezza ch’egli avrebbe continuato a gestire e a utilizzare a suo piacimento i fondi trasferiti sul conto della fondazione, onde la loro sequestrabilità a favore dei creditori di lui.

11.4 Infine – conclude la reclamante – le asserite macchinazioni non sono comunque manifeste, tutt’al contrario, in seguito alle donazioni del 2000 e del 2005, vertenti su un patrimonio lecito (come accertato dal TPF), e al loro conferimento alla fondazione, essa è proprietaria a tutti gli effetti di legge dei beni (o perlomeno del 64.16% degli stessi).

Orbene, risulta evidente dalle inchieste penali che il debitore ha distratto dalle casse in particolare della sequestrante importi milionari e ha poi provato a occultarne le tracce con l’apertura e la chiusura di diversi conti sui quali ha fatto transitare i fondi distratti, intestandoli negli ultimi stadi alla moglie e per finire alla PI 1 (v. le 32 operazioni descritte nell’atto d’accusa, doc. Q pag. 36 segg.), sapendo che prima o poi le malversazioni sarebbero state scoperte e conseguentemente egli sarebbe stato condannato a retrocedere agli aventi diritto gli importi sottratti. Rivendicare ora beni che secondo diversi indizi convergenti appaiono essere rimasti sempre in mano del debitore costituisce a prima vista un abuso di diritto manifesto non meritevole di protezione (art. 2 cpv. 2 CC). A un esame di mera verosimiglianza, la conclusione del Pretore, fondata su accertamenti di fatto che non risultano manifestamente errati, non può ch’essere confermata.

Della garanzia giusta l’art. 273 LEF

  1. Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore sia di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

12.1 Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 con­sid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5/c). Il dovere di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il loro dovere di diminuire il danno e decade se commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie.

12.2 Un elemento essenziale per stabilire una garanzia nel senso del­l’art. 273 LEF è l’esistenza di un eventuale danno che il sequestro come tale può causare al debitore (DTF 126 III 100 consid. 5/c). Il debitore sequestrato deve rendere verosimile che il blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo. Se egli ci riesce, il giudice, qualora ritenga che i presupposti per la concessione del sequestro non siano certi, può valutare se obbligare il sequestrante a prestare una garanzia. Tanto più si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo maggiore il rischio di un sequestro infondato – segnatamente perché il credito o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante potrebbero rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro potrebbe aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno (sentenza della CEF 14.2011.225/ 14.2012.4 del 16 febbraio 2012 consid. 5.1). Se invece nessun danno è reso verosimile, nessuna garanzia può essere posta a carico del sequestrante, a prescindere dalla verosimiglianza dei presupposti del sequestro.

12.3 Nella fattispecie il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia di fr. 70'000.– formulata dall’opponente facendo notare ch’ella non ha reso verosimile il danno che ritiene subire dal sequestro e neppure ha allegato in che maniera il provvedimento in relazione al conto bancario la danneggerebbe. Per il primo giudice RE 1 non può limitarsi a chiedere la copertura dei costi di patrocinio per l’opposizione al sequestro, riconducendo la garanzia dell’art. 273 LEF alla cauzione per le spese ripetibili dell’art. 99 cpv. 1 CPC, inapplicabile in procedura sommaria.

Da parte sua la reclamante assevera per contro che tra i danni per i quali può essere chiesta una garanzia secondo l’art. 273 LEF vi è anche quello connesso con i costi di patrocinio e le spese processuali della procedura di opposizione. Essendo la creditrice insolvente, come già accertato dal Tribunale federale, il deposito di garanzia deve servire a scongiurare le difficoltà d’in­­casso dell’opponente qualora la domanda di sequestro fosse respinta. Siccome RE 1 ha nel frattempo anche avviato una causa ordinaria tendente all’accertamento del diritto prevalente rispetto a quello della CO 1 davanti alla Pretura di Lugano (inc. OR.2015.215), l’importo dev’essere adeguato a fr. 150'000.–, anche per garantire le spese della causa da lei promossa in virtù degli art. 106 segg. LEF.

12.4 Tra i danni consecutivi a un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali di una procedura di opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e di convalida del sequestro (art. 279 LEF) (DTF 113 III 101 consid. 10/c; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010 consid. 4.3.1), come pure di rivendicazione dei beni sequestrati (art. 109 per il rinvio dell’art. 275 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 15 ad art. 273 LEF), ad esclusione delle spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF; DTF 113 III 101 consid. 10/a; Kren Kostkiewicz in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 2 ad art. 273 LEF Stoffel, op. cit., n. 9 e 22 ad art. 273; Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 273; sentenza della CEF 14.2002.26 del 3 luglio 2002 consid. 7.1).

a) L’art. 273 cpv. 1, 2° periodo LEF è all’evidenza una norma speciale rispetto all’art. 99 cpv. 1 CPC, anche perché le due disposizioni si distinguono per scopi, campo d’applicazione e presupposti. Non può dunque essere condivisa la motivazione adottata dal Pretore per respingere la domanda di garanzia.

b) Visto che il conto sequestrato è formalmente intestato alla PI 1, di cui l’opponente è la beneficiaria principale, non si può del tutto escludere che in caso di ricorso contro il giudizio odierno il Tribunale federale possa revocare il sequestro, considerando, a differenza delle autorità cantonali, che non sono date le condizioni per far astrazione dei rapporti di diritto formali. In tale ipotesi tasse di giustizia e ripetibili nei tre gradi di giurisdizione andrebbero poste a carico della CO 1. Tenuto conto della sua dubbia sol­vibilità (decreto del Tribunale federale del 29 luglio 2014 nella procedura 5A_331/2014, doc. 19), le va di conseguenza imposta la prestazione di una garanzia atta a prevenire il rischio che non faccia fronte ai suoi (eventuali) obblighi.

c) Relativamente alla quantificazione della garanzia, in caso di ribaltamento della decisione odierna le spese e le ripetibili di prima (fr. 2'000.– + 15'000.–) e di seconda istanza (fr. 3'000.– + 20'000.–), pari a fr. 40'000.–, sarebbero a carico della sequestrante, come la tassa di giustizia del Tribunale federale, di almeno fr. 10'000.– (art. 1 della relativa Tariffa, RS 173.110.210.1), e le ripetibili, non inferiori a fr. 20'000.– (art. 4 dello specifico Regolamento, RS 173.110.210.3) per un valore litigioso superiore a fr. 5'000'000.– (in casu fr. 9'249'871.–, doc. 15). A fronte di ciò l’importo di fr. 70'000.– chiesto come garanzia con il memoriale integrativo prodotto all’udienza di discussione del 12 giugno 2015 risulta pertanto il minimo esigibile, di modo che la relativa domanda può senz’altro essere accolta nella misura proposta.

d) Solo con il reclamo RE 1 ha postulato altresì un aumento a fr. 150'000.– della garanzia da prestarsi dalla sequestrante per garantire inoltre i costi della procedura di rivendicazione da lei promossa nel frattempo. Tale circostanza nuova è idonea in sé a giustificare una nuova richiesta di garanzia (DTF 113 III 97 consid. 6 e sopra consid. 12.4), la quale non potrebbe però essere presentata per la prima volta direttamente all’autorità giudiziaria cantonale superiore, la competenza al riguardo spettando al “giudice del sequestro” (sentenza del Tribunale federale 5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2). Parimenti anche l’istanza di adeguamento della garanzia a seguito di nuove circostanze va presentata al giudice del sequestro (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 8). Ne segue in concreto che la richiesta di aumentare di fr. 80'000.– l’importo della garanzia da prestare dalla sequestrante si appalesa inammissibile in sede di reclamo.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC. Le ripetibili vanno determinate in base al valore litigioso di fr. 9'249'871.– (doc. 15), equivalente al saldo del conto sequestrato al 27 marzo 2015 (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 9'249'871.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:

  1. La domanda di RE 1 tendente all’attribuzione di una garanzia è accolta. Di conseguenza:

2.1 È fatto obbligo alla CO 1 di prestare una garanzia di fr. 70'000.– di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente in favore di RE 1 per eventuali danni a lei cagionati dal sequestro decretato il 14 dicembre 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano (inc. SO.2013.64), qualora detto sequestro risultasse infondato.

2.2 La garanzia dovrà essere prestata alla Pretura del Distretto di Lugano entro trenta giorni dall’intimazione della presente sentenza, pena la revoca del sequestro.

2.3 La garanzia dovrà valere fino al passaggio in giudicato della decisione finale su un’eventuale causa di risarcimento promossa dalla beneficiaria in virtù dell’art. 273 cpv. 2 LEF, ma almeno fino alla scadenza del termine di prescrizione di un anno (art. 60 CO) per promuovere tale azione, decorrente dal passaggio in giudicato della decisione finale sull’opposizione al sequestro, atteso che la garanzia potrà essere liberata prima della decorrenza di questi termini soltanto con il consenso esplicito della beneficiaria oppure su ordine del giudice.

II. Le spese processuali di fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’ob­­bligo di rifondere alla CO 1 fr. 20'000.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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