Incarto n. 14.2017.186
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Galimberti
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 135/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza da
CO 1,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 settembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso suo padre CO 1 per l’incasso di fr. 1'350.– oltre agli interessi del 5% dal 5 settembre 2016, indicando quale titolo di credito gli “alimenti di settembre 2016”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 aprile 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 3 luglio 2017.
C. Statuendo con decisione del 5 ottobre 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Invitato a presentare le proprie osservazioni l’istante è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Il reclamo presentato il 10 ottobre 2017 contro la sentenza del 5 ottobre è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso in esame, di conseguenza, i documenti annessi al reclamo, e in particolare la sentenza del 18 novembre 2010 della Pretura di Lugano (inc. OA.2009.302), non possono essere presi in considerazione poiché RE 1 li ha prodotti per la prima volta in questa sede. D’altronde il Giudice di pace non avrebbe potuto d’ufficio acquisire agli atti la decisione in questione, giacché spetta alla parte – e non al giudice – dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC), producendo i documenti in suo possesso (art. 221 cpv. 2 lett. c CPC per il rinvio dell’art. 219) come pure, nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, i documenti che può procurarsi essa stessa. Non sono infatti ammessi richiami d’incarto cozzano contro l’esigenza di celerità di questo tipo di procedura (sentenza della CEF 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 8.2/a), specie ove, come nella fattispecie, il convenuto avrebbe potuto senza difficoltà produrre già in prima sede tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015, RtiD 2016 I 719 n. 43c consid. 7.3). Non si può quindi rimproverare nulla al Giudice di pace sotto questo profilo.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione in via definitiva valutando la convenzione del 31 marzo 2016, sottoscritta dalle parti e inoltrata alla Pretura di Lugano per riduzione del contributo alimentare, alla stregua di una decisione giudiziaria esecutiva ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, idonea a giustificare il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto.
Nel reclamo RE 1 ribadisce di non essere disposto a pagare il contributo alimentare per il figlio. Come risulta dalla sentenza del 18 novembre 2010 della Pretura di Lugano, secondo il reclamante il contributo di mantenimento soggiace alla condizione che il figlio (maggiorenne) dimostri di essere agli studi, cosa che non ha fatto.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice del rigetto è tenuto a decidere d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) concedere, a prescindere dalla domanda – specifica o indeterminata – formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016, consid. 7 e 7.3).
5.1 Nel caso specifico, la convenzione del 31 marzo 2016 acclusa all’istanza, contrariamente a quanto deciso dal primo giudice, non può essere considerata come una decisione giudiziaria esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, poiché non risulta essere stata omologata dall’autorità preposta (sentenza del Tribunale federale 5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 2.2.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 24 ad art. 80 LEF; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 99 ad art. 80 LEF). Ad ogni modo l’istante non ha prodotto la decisione di omologazione della Pretura di Lugano prevista nella stessa convenzione, forse perché non esiste, siccome giusta l’art. 287 cpv. 3 CC l’omologazione è obbligatoria solo per le convenzioni concluse durante la minor età del figlio (Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 4 ad art. 287 CC; Perrin in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 287 CC).
5.2 La convenzione del 31 marzo 2016 non può neppure essere parificata a una transazione giudiziale (e quindi a un titolo di rigetto definitivo: art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) poiché non è stata integrata o menzionata in un verbale di udienza (art. 241 CPC; sentenza della CEF 14.2014.107 del 1° ottobre 2014 consid. 5.2, RtiD 2015 II 900 n. 57c [massima]; Abbet, op. cit., n. 100 ad art. 80) e negli atti trasmessi alla Camera non figura la decisione di stralcio della Pretura di Lugano menzionata nello scritto 20 maggio 2016 dell’avv. __________ annessa all’istanza (circostanza non contestata dall’istante, che non si è espresso in merito malgrado l’esplicita invito contenuto nell’ordinanza 26 ottobre 2017 di questa Camera).
5.3 La convenzione costituisce tutt’al più un titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, dal momento che è munita della firma autografe del padre (v. sentenza 5A_372/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 2.5 in merito a una convenzione tra coniugi; Abbet, op. cit. loc. cit.). Invero, i contratti circa l’obbligo di mantenimento non vincolano i figli minorenni finché non siano omologati dall’autorità di protezione dei minori o dal giudice (art. 287 cpv. 1 e 3 CC; DTF 142 III 548 consid. 3.1), ma nel caso concreto il figlio era maggiorenne già al momento della conclusione (è nato il 28 maggio 1995).
6.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.2 Nel reclamo RE 1 sostiene che il suo obbligo di mantenimento sia condizionato alla prova che il figlio frequenta un istituto scolastico. Egli non specifica se la pretesa condizione sia da intendere come sospensiva o risolutiva, distinzione che assume rilevanza sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova. In effetti, se l’obbligo riconosciuto è subordinato a una condizione sospensiva spetta all’istante dimostrare che si è realizzata prima dell’inoltro dell’esecuzione (Staehelin, op. cit., n. 36 ad art. 82), prova che il giudice del rigetto deve esigere d’ufficio (sopra, consid. 5), mentre se si tratta di una condizione risolutiva incombe all’escusso che si oppone al rigetto dell’opposizione di renderla verosimile (art. 82 cpv. 2 LEF; Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 82; sopra, consid. 6.1).
a) Nella fattispecie, secondo la convenzione del 31 marzo 2016 (pag. 2) il reclamante è tenuto a versare i contributi di mantenimento al figlio “sino a compimento dei suoi studi ma al più tardi sino al suo 25.mo anno di età”. Trattasi dunque di una condizione risolutiva, poiché l’obbligo di mantenimento sorge immediatamente e dura finché non si realizza una delle due condizioni menzionate nel titolo (compimento degli studi o del 25° anno di età). Spettava quindi all’escusso rendere verosimile che il figlio ha concluso gli studi.
b) La convenzione del 31 marzo 2016 è stata conclusa nel quadro di un’azione di riduzione del contributo alimentare promossa da RE 1 presso la Pretura di Lugano (SO.2015.426), cui pone fine. È quindi verosimilmente ispirata ai principi dell’art. 277 cpv. 2 CC, in virtù del quale se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Orbene, ai sensi di tale norma la formazione si considera conclusa in particolare nel caso in cui il figlio decida volontariamente d’interrompere la formazione (Breitschmid, op. cit., n. 13 ad art. 277), ciò che comporta la cessazione dell’obbligo del genitore di versare il contributo di mantenimento.
c) Nelle sue osservazioni all’istanza RE 1 ha fatto valere che il figlio ha concluso il liceo presso __________ il 22 luglio 2016, dopodiché, nonostante numerosi solleciti da parte sua, l’istante non ha più provveduto a inviargli un certificato di frequenza scolastica o una copia di un’iscrizione a una nuova scuola. Tant’è che anche la Cassa di disoccupazione __________ ha interrotto il versamento dei contributi di formazione. Ebbene, CO 1 non ha contestato tali allegazioni né in prima sede né in seconda. In assenza di contestazioni specifiche (giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC applicato per il rinvio dell’art. 219), questi fatti sono da considerare avverati senza necessità di prova (art. 150 cpv. 1 CPC), non sussistendo a prima vista notevoli dubbi sulla loro esistenza (art. 153 cpv. 2 CPC) (sentenza della CEF 14.2017.51 del 21 settembre 2017 consid. 5).
d) Stante quanto precede, la sentenza impugnata è manifestamente errata laddove il primo giudice omette di considerare sufficientemente verosimile che a partire dal luglio 2016 (quindi anche nel settembre 2016) l’istante non si trovava più agli studi per propria scelta. A partire da quella data, perciò, il padre non era apparentemente più tenuto a versare il contributo di mantenimento di fr. 1'650.– mensili stabilito nella convenzione del 31 marzo 2016. Ne discende che l’eccezione sollevata da RE 1 va accolta – e con essa pure il reclamo – e la sentenza impugnata riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non avendo il reclamante formulato alcuna richiesta al riguardo né in prima sede né in seconda.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'350.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n.1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dall’istante, è posta a suo carico.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).