Incarto n. 14.2017.144
Lugano 20 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rivendicazione nel fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 25 settembre 2014 da
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1,)
contro
CO 1 (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello)
a sostegno della quale è intervenuta in lite la
CONV2 1, (patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sull’appello del 22 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore;
in fatto: A. Con decreto del 6 febbraio 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento della CO 1 a far tempo dal giorno successivo alle ore 10:00. Dopo aver proceduto, il 19 febbraio 2014, all’interrogatorio dell’amministratrice unica della società fallita PINT3 1, l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano, cui è stata affidata l’amministrazione del fallimento, ha provveduto alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa, includendo tra gli stessi la vettura modello “F__________ __________, telaio n. __________”, a quel momento stazionata presso la PI 1 a __________.
B. Su invito dell’UF di Lugano, con scritto del 18 marzo 2014 RE 1 ha rivendicato la proprietà della vettura in questione. Avendo l’amministrazione del fallimento ritenuto tale rivendicazione infondata, il 4 settembre 2014, conformemente a quanto previsto dall’art. 242 cpv. 2 LEF, essa ha quindi impartito al rivendicante un termine di venti giorni per promuovere azione contro la società fallita dinanzi al giudice del luogo del fallimento, avvertendolo che se non l’avesse fatto la sua rivendicazione sarebbe stata definitivamente respinta facendo divenire caduca la sua pretesa.
C. Il 25 settembre 2014 RE 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, una petizione volta a far accertare il suo diritto di proprietà sulla F__________, chiedendo che la stessa venisse estromessa dalla massa del fallimento della CO
D. Avendo nel frattempo il procuratore pubblico __________ G__________, nell’ambito di un procedimento penale volto a chiarire le modalità di acquisizione della vettura rivendicata, ordinato il sequestro della stessa presso la garage PI 1 di __________, il 31 ottobre 2014 l’UF ha chiesto al Pretore che la procedura di rivendicazione venisse sospesa o, in subordine, che gli fosse accordata una proroga per presentare l’allegato di risposta. Con disposizione del 9 gennaio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza di sospensione e concesso all’UF la proroga richiesta. Con risposta del 30 gennaio 2015, la CO 1 si è opposta alla domanda di RE 1, postulando la reiezione della petizione. Con replica e duplica inoltrate rispettivamente il 6 marzo e l’8 giugno 2015, le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.
E. All’udienza di dibattimento per le prime arringhe del 10 luglio 2015, il Pretore ha ammesso le prove richieste da RE 1, citando pertanto le parti a comparire nuovamente davanti a lui il 21 ottobre 2015 per l’audizione testimoniale di PINT1 1 e PINT2 1, anch’egli ex amministratore della CO 1. Quel giorno, solo il primo teste citato è comparso, mentre il secondo è risultato irreperibile.
F. Il 4 novembre 2015 la PI 1 ha presentato alla stessa Pretura un’istanza d’intervento adesivo, chiedendo di essere “ammessa ad intervenire, ex art. 74 e segg. CPC, a sostegno delle pretese della Massa fallimentare CO 1 nella lite di rivendicazione della proprietà promossa da RE 1”. Con decisione processuale del 22 aprile 2016 il Pretore ha ammesso l’intervento in lite della PI 1 a favore della società fallita convenuta. Esperita l’istruttoria, le parti sono state infine convocate al dibattimento per le arringhe finali del 5 settembre 2016, durante il quale hanno prodotto le rispettive conclusioni scritte, confermandosi nelle loro precedenti domande e allegazioni.
G. Statuendo con sentenza del 19 giugno 2017, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di fr. 3'000.– a carico dell’attore, senza assegnare ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e ripetibili. Su richiesta dell’appellante, con ordinanza 5 settembre 2017 il presidente della Camera ha ridotto a fr. 5'000.– la richiesta d’anticipo precedentemente stabilita in fr. 8'500.–, ritenendo che sulla base della quotazione Eurotax per una F__________ come quella in oggetto, il suo valore non supera fr. 100'000.–. Invitati a esprimersi sull’appello, con osservazioni del 15 febbraio 2018 la CONV2 1 ne ha chiesto la reiezione, mentre la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di un terzo nel fallimento (art. 242 cpv. 2 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie il valore di stima della Ferrari rivendicata si avvicina a fr. 100'000.– (sopra ad H). Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 5 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo la notifica avvenuta alla patrocinatrice di RE 1 il 21 giugno 2017, il termine di 30 giorni, sospeso durante le ferie estive (dal 15 luglio al 15 agosto, cfr. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), è venuto a scadere martedì 22 agosto 2017. Presentato l’ultimo giorno del termine, l’appello è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
2.1 Qualora un terzo rivendichi la proprietà di beni mobili che sono detenuti esclusivamente dal debitore o che sono stati inclusi tra quelli della massa, l’amministrazione del fallimento ne fa menzione nell’inventario (Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 66 e 103 ad art. 197; cfr. sentenza della CEF 15.2003.85 del 25 luglio 2003, consid. 2), decidendo se le cose rivendicate dal terzo devono essergli restituite (art. 242 cpv. 1 LEF). Al contrario, nel caso in cui dovesse ritenere infondata la pretesa del terzo, essa impartirà a quest’ultimo un termine di venti giorni per promuovere l’azione davanti al giudice del luogo del fallimento, dando così avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall’art. 242 cpv. 2 LEF.
2.2 La natura giuridica della procedura di rivendicazione nel fallimento, così come la nozione di “possesso”, sono le stesse di quelle previste dalla rivendicazione nell’ambito del pignoramento. La procedura prevista dall’art. 242 cpv. 2 LEF si applica pertanto quando gli oggetti rivendicati sono in possesso esclusivo del fallito o della massa (Gilliéron, op. cit., n. 1931; Hunkeler, op. cit., n. 3 ad art. 242; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 25 e seg. ad § 40). Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 131 III 599, consid. 2.3.3; Jean-Luc Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, BlSchK 2016, pag. 188, consid. B/5 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto la petizione dopo aver considerato, sulla base della documentazione agli atti, che l’attore non aveva dimostrato di essere proprietario della vettura inventariata nella massa attiva del fallimento della CO 1. In particolare, per il primo giudice RE 1 non ha mai avuto il possesso della F__________, né risulta che disponesse dei mezzi per poterlo esercitare. Oltre a ciò, egli ha rilevato l’assenza di un documento che attesti la conclusione di un contratto fiduciario tra PINT1 1 e la convenuta per l’acquisto della vettura in oggetto. Al proposito il Pretore non ha ritenuto determinanti, poiché ritrattate in almeno due occasioni, le dichiarazioni dell’allora amministratore unico della società fallita, mettendo inoltre in dubbio che PINT1 1 avesse potuto trasferire la proprietà di una vettura che nemmeno risultava di sua pertinenza. Al contrario, ha osservato il magistrato, dai documenti si evince che la F__________ è stata acquistata per € 130'000.– dalla fallita, la quale, oltre ad aver provveduto al pagamento tramite il proprio conto bancario, ha sdoganato la vettura utilizzandola poi conformemente ai propri scopi sociali (in particolare il noleggio di autoveicoli).
Nell’appello, RE 1 contesta a uno a uno i motivi evidenziati dal Pretore per respingere la sua petizione, rimproverandogli di non aver valutato la modalità di acquisto della vettura (sotto consid. 5), di aver escluso l’avvenuto trasferimento della proprietà nei suoi confronti, ammettendolo invece per la convenuta (consid. 6), di aver considerato di rilievo l’assenza di un contratto fiduciario, per l’acquisto della F__________, tra PINT1 1 e la società fallita, attribuendo a quest’ultima la proprietà della stessa senza aver tenuto conto della sua reale situazione finanziaria sulla scorta dei documenti bancari da lui prodotti (consid. 7), e di non aver preso in considerazione le dichiarazioni di PINT2 1, ex amministratore unico della convenuta (consid. 8).
RE 1 si duole anzitutto della mancata valutazione, da parte del Pretore, delle modalità di acquisto della vettura rivendicata. A suo dire, il giudice di prime cure ha dato valenza alle dichiarazioni dell’amministratrice unica della società fallita (e quindi a una persona interessata in causa che detiene il 75% delle azioni) senza considerare che il conto della società era vuoto prima dell’acquisto della F__________. Sottolinea come la convenuta non abbia fornito spiegazioni in merito alla provenienza della somma usata per comprare la vettura, a differenza di lui che, al contrario, ha giustificato la propria argomentazione sulla scorta dei documenti prodotti e con la testimonianza di PINT1 1, a suo dire non contestata dalle controparti.
La censura è priva di pregio. In primo luogo non risulta che il Pretore abbia fondato la propria motivazione sulle dichiarazioni rilasciate dall’amministratrice unica della società fallita per ritenere quest’ultima proprietaria della vettura rivendicata. Invero, l’unico accenno all’interrogatorio di PINT3 1 si evince dal riassunto dei fatti riportati nella decisione, mentre la conclusione cui è giunto il primo giudice, come si vedrà (sotto, consid. 6.2), è fondata sul mancato trasferimento della proprietà. In merito poi alle critiche avanzate nei confronti della convenuta e del Pretore per non avere, la prima, giustificato e registrato in contabilità la provenienza del denaro mentre, il secondo, per non aver valutato la reale possibilità finanziaria della CO 1 per acquistare la vettura, l’appellante sembra dimenticare che spetta a lui – e non alla società fallita – dimostrare il proprio diritto sulla vettura rivendicata (sopra, consid. 2/b). Sotto questo aspetto, la prima censura dell’appello va respinta.
6.1 La trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre condizioni (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione (contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art. 714 cpv. 1 CC). Se la cosa non è consegnata al nuovo proprietario, ma egli ne acquisisce solo il possesso originario, mentre l’alienante ne conserva il possesso effettivo (derivato) in virtù di un cosiddetto “costituto possessorio” (art. 924 cpv. 1 CC), sono inoltre necessari due atti giuridici supplementari: un titolo speciale stante il quale l’alienante conserva il possesso (usufrutto, pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.) e un contratto possessorio secondo cui l’alienante riconosce che l’acquirente è possessore originario e dichiara di possedere la cosa per conto di lui (Staehelin, op. cit., n. 2020 seg.). In tale ipotesi, il trasferimento di proprietà non è però opponibile ai terzi se è stato fatto nell’intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717 cpv. 1 CC), ovvero se le parti non mirano in realtà a trasferire la proprietà bensì a garantire un credito dell’acquirente nei confronti dell’alienante aggirando l’esigenza di spossesso prescritta dall’art. 884 cpv. 3 CC (Staehelin, op. cit., n. 2025).
6.2 Nella fattispecie, la circostanza principale che ha spinto il Pretore a respingere la petizione è il fatto che RE 1 non ha dimostrato il trasferimento, a suo favore, del possesso della vettura inventariata nella massa fallimentare. Nell’appello egli non contesta tale assunto, anzi ammette espressamente di non essere mai entrato in possesso della F__________ (appello, pag. 6 ad 3/b), attribuendo però la colpa del mancato trasferimento a chi deteneva a quel momento la vettura nel frattempo sequestrata penalmente (doc. I accluso alla risposta). Sennonché in assenza della prova del trapasso del possesso, e quindi di una delle tre condizioni cumulative previste dall’art. 714 cpv. 1 CC (sopra consid. 6.1), il Pretore non poteva riconoscere a RE 1 la proprietà della vettura.
Non è d’altronde di rilievo il fatto che il garage abbia rifiutato di consegnare la F__________ all’appellante, dal momento ch’egli non ha dimostrato che l’interveniente la detenesse per conto di lui o di PINT1 1. Al contrario, la fattura del garage del 18 novembre 2011 è indirizzata alla CO 1 (doc. VI) e il 12 luglio 2012 l’allora amministratore unico di quest’ultima, PINT2 1, ne ha chiesto alla PI 1 la messa a disposizione a nome della società (doc. S). Del resto, come si vedrà (sotto consid. 7), né dal “contratto di trasferimento di proprietà a pagamento” sottoscritto il 5 giugno 2012 (doc. I) – unico titolo di acquisizione di cui si avvale il rivendicante – né dagli altri documenti agli atti risulta che la F__________ sia mai stata di proprietà di PINT1 1 o che la CO 1 abbia trasferito la proprietà a quest’ultimo autorizzandolo in tal modo a cederla a sua volta all’appellante. Sotto questo aspetto, l’appello va disatteso.
7.1 Una volta ancora l’appellante pare misconoscere che incombe a lui dimostrare di essere proprietario dell’oggetto rivendicato. Ciò presuppone da parte sua la prova che il proprietario e possessore della F__________ era, al momento della firma del contratto del 5 giugno 2012, PINT1 1 e non la CO 1, contrariamente alle apparenze – la fattura del prezzo di compravendita della F__________ è indirizzata alla società (doc. III), che figura come importatrice e destinataria sulla documentazione doganale (doc. V), e al momento dell’apertura del suo fallimento risultava detenuta dalla PI 1 per conto della fallita (sopra 6.2), motivo per cui l’UF, in virtù dell’art. 242 cpv. 2 LEF, ha impartito a RE 1, senza contestazione da parte sua, il termine per promuovere azione di rivendicazione. O perlomeno l’appellante avrebbe dovuto dimostrare il carattere simulato della compravendita (adombrato nella replica, a pag. 3), ciò che invero avrebbe richiesto la prova che la venditrice era d’accordo di trasferire la F__________ a PINT1 1 – e non, come risulta invece dalla sua fattura (doc. III), alla CO 1 –, rendendosi complice di un’elusione dell’IVA. In alternativa il rivendicante avrebbe dovuto provare l’esistenza di un accordo fiduciario tra PINT1 1 e la CO 1 (allegato nella dubbia dichiarazione del 14 dicembre 2012, doc. G) tale da legittimare il primo a rivendicare il veicolo nel fallimento della seconda in virtù dell’art. 401 cpv. 3 CO.
a) Ora la sola testimonianza di PINT1 1, a prescindere dalla sua dubbia affidabilità stante il manifesto interesse personale del teste nell’esito della lite (ovvero la sua liberazione nei confronti dell’attore in caso di accoglimento della rivendicazione, v. doc. I patto n. 2), non dimostra che la venditrice fosse consapevole del preteso carattere simulato della compravendita né consenziente. Ad ogni buon conto, in virtù del diritto sia italiano (art. 1416 cpv. 1 CCit.) che svizzero (art. 2 cpv. 2 CC e 18 cpv. 2 CO per analogia, DTF 72 II 362 consid. 3), l’eccezione di simulazione non sarebbe stata opponibile ai creditori della proprietaria apparente, la CO 1. E un’acquisizione fiduciaria non entra in considerazione, non solo perché lo stesso appellante la esclude, ma anche perché PINT1 1 non era più amministratore della CO 1 (a contare dal 30 ottobre 2010, doc. F) in occasione dell’acquisto dell’automobile nell’agosto del 2011 (doc. P e IV), mentre la dichiarazione 14 dicembre 2012 dell’allora amministratore unico, PINT2 1 (doc. G), non può essere presa in considerazione (sotto consid. 8).
b) Pure la email 6 marzo 2012 di PI 2 (doc. R) non consente di giungere a un’altra conclusione. Quale sia il suo ruolo nella vertenza e su quali informazioni egli fonda le sue allegazioni non è dato di sapere, per tacere del fatto che il passo della email citato dall’appellante (“La F__________ non la conteggio ne come noleggio ne come leasing e’ tua non entro in merito a cose tue ovvio che assicurazione e targhe non incidono su CO 1”) è relativizzato da un altro passo in cui egli si rimette alla valutazione dello stesso PINT1 1 (“Se consideri tua la F__________ sarebbe consono che CO 1 ci guadagni il giusto per tenerla immatricolata a suo nome”). Fatto sta ch’egli non risultava abilitato a rappresentare la CO 1.
c) Sia come sia, in ogni ipotesi si evince dal “contratto di trasferimento di proprietà a pagamento” (doc. I) che PINT1 1 non è stato in grado di trasferire il possesso della vettura all’appellante, perché lo stesso PINT1 1 non ne aveva il possesso (“2. PINT1 1 e la PI 3 saranno liberati dal debito verso RE 1 solo al momento in cui RE 1 avrà preso pieno e libero possesso e proprietà dell’auto con chiavi e documenti così da poterla liberamente immatricolare e/o vendere”). E la sola volontà di trasferire il possesso della vettura all’appellante non è sufficiente per riconoscere a quest’ultimo la proprietà della stessa mancando la prova del trapasso concreto (sopra consid. 7.1).
7.2 Vano è inoltre il tentativo di RE 1 di giustificare la propria pretesa facendo leva sul fatto che la convenuta non ha mai avuto la disponibilità economica per acquistare la F__________ in oggetto. L’origine dei fondi utilizzati per pagare il prezzo di compravendita non è infatti un criterio pertinente per stabilire i rapporti di proprietà (art. 922 e 1376 CCit.). D’altra parte, sarà pur verosimile (ma non certo in ragione del fatto che parte dei trasferimenti sono avvenuti a contanti) che l’accredito sul conto della PI 3 presso la Banca __________ (doc. O) del prezzo della compravendita del fondo n. __________ RFD di __________, pari a fr. 265'000.–, di cui la metà spettava all’appellante quale mercede di mediazione (doc. C, D, H e I), sia all’origine del prelievo a contanti di fr. 115'000.– (convertiti in € 105'243.89), versati lo stesso giorno (il 5 agosto 2011) sul conto della CO 1, dal quale sono poi stati addebitati il successivo 8 agosto gli € 100'024.63 serviti a saldare il prezzo di vendita della Ferrari (doc. P). La somma non proviene però da un conto di PINT1 1, bensì da uno della PI 3, ch’egli non era autorizzato a adoperare per scopi personali, pur essendone amministratore unico (doc. E). Anche sotto questo profilo la censura cade dunque nel vuoto.
7.3 La sentenza impugnata resiste pertanto alle critiche sotto il profilo dell’apprezzamento delle prove assunte agli atti, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto che la F__________ non è mai entrata nel patrimonio dell’appellante, a fronte della fattura del 2 maggio 2011 trasmessa dalla venditrice alla CO 1 (doc. III), del documento relativo allo sdoganamento della vettura operato dalla stessa fallita (doc. V), del suo uso conforme allo scopo della società (doc. IX.1-3) – curiosa al riguardo la censura dell’appellante sui prezzi di noleggio “assolutamente assurdi”, dato ch’egli è stato fino al 17 settembre 2012 socio gerente della __________ Sagl, per il cui tramite la F__________ è stata noleggiata a terzi, società poi radiata dal registro di commercio, il 27 gennaio 2015, in seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo –, e dell’assenza di prova del trasferimento di proprietà a RE 1.
Irrilevanti risultano infine le dichiarazioni scritte rilasciate dall’ex amministratore unico della fallita, PINT2 1 (doc. G, doc. VII e VIII). Da un lato perché simili attestazioni non hanno di principio valore probatorio nelle procedure ordinarie, in cui il dichiarante dev’essere sentito quale teste (sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017, consid. 5.3/b; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 19 e 20 ad art. 157 CPC, con rinvii) ciò che nel caso concreto non è avvenuto, PINT2 1 non essendo comparso all’audizione prevista per il 21 ottobre 2015 (inc. __________); dall’altro poiché, come correttamente ritenuto dal Pretore, PINT2 1 ha ritrattato ben due volte la sua dichiarazione del 14 dicembre 2012 (doc. G), a suo dire ottenuta da PINT1 1 dietro il pagamento di un compenso di fr. 6'000.– (doc. VIII). Scegliere tra le due versioni contrastanti risulta impossibile sicché l’accertamento del Pretore secondo cui le dichiarazioni in questione non hanno valore probatorio non è sicuramente errato.
In definitiva, l’appello è infondato e quindi da respingere, il Pretore avendo giustamente ritenuto che RE 1, su cui grava l’onere della prova, non è riuscito a dimostrare di essersi fatto trasferire validamente il possesso e il diritto di proprietà della F__________ da lui rivendicata e inventariata nella massa fallimentare della CO 1. Tutt’al più, RE 1 potrebbe semmai vantare un credito nei confronti di PINT1 1 (ma non più della PI 3, anch’essa radiata dal registro di commercio, il 23 settembre 2014, in seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo) sulla base della “convenzione e riconoscimento di debito” (doc. H), questione che, per il suo contenuto e per le parti interessate, esula però dalla presente procedura.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni all’appello, mentre la CONV2 1, nella sua qualità di interveniente adesivo, non ha di regola diritto ad alcuna indennità, neppure in virtù dell’art. 106 cpv. 3 CPC, salvo particolari ragioni di equità (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2014 del 5 novembre 2015 consid. 4.3 con i rinvii; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 106), che però nel caso concreto non s’intravvedono.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, che si avvicina a fr. 100'000.– (sopra ad H), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 5'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).