Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.01.2018 14.2017.139

Incarto n. 14.2017.139

Lugano 11 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2017.425 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11 maggio 2017 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 18 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 aprile 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso di 1) fr. 4'300.– oltre agli interessi del 5% dal 6 febbraio 2017, di 2) fr. 4'300.– oltre agli interessi del 5% dal 6 marzo 2017, di 3) fr. 4'300.– oltre agli interessi del 5% dal 6 aprile 2017 e di 4) fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2016, indicando quali titoli di credito: “1. Contributo alimentare febbraio 2017 (verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città), 2. Contributo alimentare marzo 2017 (verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città), 3. Contributo alimentare aprile 2017 (verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città), 4. Deposito di garanzia affitto (verbale di udienza 22 febbraio 2016 Pretura di Locarno-Città)”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 maggio 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 luglio 2017.

C. Statuendo con decisione del 7 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 agosto 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’8 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico RE 1 in prima sede non ha eccepito la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione della documentazione prodotta dall’istante, limitandosi ad affermare di aver già pagato gli importi posti in esecuzione. Nondimeno, contrariamente a quanto sostiene CO 1 nelle osservazioni al reclamo, le contestazioni espresse dal reclamante al riguardo per la prima volta con l’impugnazione non possono essere considerate tardive e inammissibili, siccome in virtù del­l’art. 326 cpv. 1 CPC lo sono solo le allegazioni di fatto e non quelle di diritto. E comunque sia la Camera è tenuta a verificare d’ufficio se la documentazione prodotta dalla procedente costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (v. sotto consid. 4).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che l’accordo “provvisorio” raggiunto dalle parti il 22 febbraio 2016, con il quale il marito si è impegnato a versare alla moglie anticipatamente un contributo alimentare di fr. 4'300.– mensili dal momento in cui essa avrebbe lasciato l’abitazione coniugale e “entro 10 giorni da quando ne avrà formulato richiesta, l’importo che alla stessa verrà richiesto quale deposito di garanzia nell’ambito della nuova locazione”, è stato confermato come accordo cautelare all’udienza del 23 maggio 2016 e di conseguenza costituisce una decisione giudiziaria ese­cutiva in forza della quale il rigetto definitivo dell’opposizione può essere concesso per l’intero importo posto in esecuzione, com­preso il deposito di garanzia di fr. 4'000.– relativo all’apparta­­mento preso in locazione dalla moglie dal 6 aprile 2016, di cui l’escusso del resto non contesta espressamente né l’importo né l’esigibilità.

Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione formulata da RE 1 con il credito da lui vantato contro la moglie per avere la stessa trattenuto per sé il prezzo di fr. 80'000.– ottenuto dalla vendita, nell’aprile del 2017, dell’auto­­mobile Bentley allora in suo possesso, ma a suo tempo da lui acquistata. Infatti, l’accordo provvisorio prevedeva che il provento della vendita della Bentley sarebbe stato depositato sul conto della patrocinatrice della moglie, avv. PA 2, poiché “in Pretura non si era ancora stabilito il destino dell’importo”. E a mente del Pretore RE 1 non ha dimostrato con altri documenti che tale provento sia per certo un suo credito nei confronti della moglie.

3.1 Nel reclamo RE 1 afferma che l’accordo provvisorio del 22 febbraio 2016 non risulta essere stato confermato dal verbale del 23 maggio 2016, il quale si limita a indicare che la procedura cautelare è da “ritenersi evasa”. A mente del reclamante, d’altron­­de, l’accordo provvisorio non mette fine alla procedura e verte ad ogni modo su una tematica – alimenti per la figlia minorenne – che soggiace alla massima ufficiale e come tale non può essere oggetto di transazione giudiziaria, motivo per il quale l’accordo provvisorio non può essere considerato un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Senza contare che, per quanto riguarda l’importo rivendicato a titolo di deposito di garanzia, la prestazione non era determinabile al momento della firma dell’accordo e pertanto lo stesso non è al riguardo assimilabile a un titolo di rigetto.

RE 1 asserisce poi di non aver richiesto la compensazione di un proprio credito, ma di aver eccepito il pagamento dell’importo richiesto, avendo di fatto lasciato a disposizione della moglie i fr. 80'000.– derivanti dalla vendita della Bentley di sua proprietà. In sede d’interrogatorio penale – egli ricorda – la moglie ha infatti confermato di aver venduto la vettura a fr. 80'000.– e di aver utilizzato parte della somma a copertura delle spese non rifuse da lui, motivo per il quale egli considera di aver già ottemperato all’obbligo di pagamento degli importi posti in esecuzione, che risulta perciò estinto.

3.2 Nelle osservazioni al reclamo CO 1 evidenzia come secondo l’accordo provvisorio il marito fosse tenuto a corrisponderle senza limitazioni la somma necessaria al deposito di garanzia. Ora, essa osserva, l’importo di fr. 4'000.– posto in esecuzione è ben deducibile dagli atti e il marito in prima sede non ha contestato né l’importo né l’esigibilità di detto credito, per cui le sue eccezioni al riguardo sono tardive.

  1. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF, le transazioni giudiziali, ove siano esecutive, sono parificate alle decisioni giudiziarie e ne hanno tutti gli effetti (art. 208 cpv. 2 e 241 cpv. 2 CPC). Perché sia equiparato a una transazione giudiziale, l’accordo concluso dalle parti deve poi figurare in un verbale d’udienza firmato dalle stesse (art. 241 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 133 consid. 1.1). Nel caso di specie l’intesa raggiunta dalle parti all’udienza del 22 feb­braio 2016, debitamente verbalizzata dal Pretore, soddisfa i requisiti di una transazione giudiziale e va quindi parificata a una decisione esecutiva, da valere quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le mensilità di fr. 4'300.– convenute a titolo di contributo alimentare per la moglie (doc. A, dispositivo n. 7).

Il fatto che l’accordo sia qualificato come “provvisorio” non osta al suo carattere esecutivo, i contributi essendo esigibili, secondo la stessa volontà delle parti, non appena la moglie si fosse trasferita nella propria (nuova) abitazione, ponendo così fine alla procedura cautelare in merito all’assetto provvisorio. Incombeva semmai al marito di dimostrare che tale assetto non era stato confermato al termine dell’istruttoria cautelare o che il contributo era poi stato soppresso (art. 81 cpv. 1 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_487/2011 del 2 settembre 2011 consid. 3.2 e 5P.514/2006 del 13 aprile 2007 consid. 3.1; Abbet in : Abbet/ Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition (2017), n. 52 ad art. 80 LEF e i rinvii). Ora egli non ha allegato né provato nulla di simile. Al contrario, si evince dal verbale dell’udienza del 23 maggio 2016 (doc. C pag. 7) che dopo il contraddittorio la procedura cautelare è stata chiusa senza modifica di quanto stabilito nel­l’accordo provvisorio. E contrariamente a quanto pretende il reclamante in modo temerario, il contributo di fr. 4'300.– mensili è stato stabilito a favore non della figlia __________ (doc. A, disp. n. 8) bensì della moglie (disp. n. 7), sicché non sottostà al principio di non vincolatività delle conclusioni delle parti applicabile nei procedimenti del diritto di famiglia per quanto attiene agli interessi dei figli (art. 296 cpv. 3 CPC), per tacere del fatto che il Pretore ha comunque implicitamente omologato la convenzione. Al limite del pretesto, le censure vanno recisamente respinte.

4.2 Relativamente alla pretesa di rimborso della somma di fr. 4'000.– depositata in garanzia dalla moglie in base al contratto di locazione del 7 aprile 2016, l’accordo provvisorio del 22 febbraio 2016 fissa solo l’obbligo di principio del marito senza specificarne l’importo preciso (doc. A, disp. n. 3). Vero è che il giudice del rigetto, onde determinare il senso del dispositivo della decisione invocata quale titolo di rigetto, può anche prendere in considerazione altri documenti, nella misura in cui il giudizio vi rinvia (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1, 135 III 319 consid. 2.3), in particolare per quanto concerne la quantificazione della somma dovuta (DTF 135 III 319 consid. 2.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3 ad art. 80 LEF; Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 80 LEF). Sennonché nella fattispecie la transazione non rinvia esplicitamente alla clausola relativa al deposito di garanzia contenuta nel (nuovo) contratto di locazione, e non poteva rinviarvi siccome il contratto è stato concluso successivamente il 7 aprile 2016 (doc. M). In altre parole, la somma che il marito si è impegnato a versare alla moglie non era determinata né determinabile al momento in cui hanno sottoscritto l’accordo provvisorio. Ancorché un impegno del genere sia ammissibile dal profilo del diritto civile, non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizio­­ne né provvisorio (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15, 26, e 37 ad art. 82; Veuillet, op. cit., n. 48 ad art. 82) né definitivo (già citata DTF 138 III 585 consid. 6.1.1). Giuridicamente errata, la sentenza impugnata va dunque riformata su que­sto punto, escludendo dal rigetto il deposito di garanzia.

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

5.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

5.2 Nel caso specifico, il reclamante reputa di avere estinto il suo debito per alimenti lasciando di fatto a disposizione della moglie i fr. 80'000.– derivanti dalla vendita della Bentley di sua proprietà. Come correttamente rilevato dal Pretore, tuttavia, l’accordo prov­visorio prevedeva che il provento di vendita della Bentley fosse depositato sul conto della patrocinatrice della moglie, avv. PA 2, poiché, come affermato dallo stesso escusso durante l’interrogatorio dell’11 luglio 2017 presso il Ministero pubblico, “in Pretura non si era ancora stabilito il destino” della som­ma (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza, pag. 3). Così stando le cose, RE 1 non ha dimostrato, come gli incombeva (art. 81 cpv. 1 LEF), che la moglie sia tenuta a riversargli l’importo in questione, e pertanto non ha provato di aver estinto il proprio debito nei suoi confronti. Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se gli alimenti posti in esecuzione erano assolutamente necessari al sostentamento della moglie e non potevano estinguersi mediante compensazione contro la sua volontà (art. 125 cpv. 1 n. 2 CO). Sotto questo profilo, la sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 12'900.– oltre agli interessi del 5% su fr. 4'300.– dal 6 febbraio 2017, su fr. 4'300.– dal 6 marzo 2017 e su fr. 4'300.– dal 6 aprile 2017.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 350.– sono poste a carico di CO 1 in ragione di 1/4 e per i restanti 3/4 a carico di RE 1, che le rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/4 e per il restante 1/4 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 300.– per ripetibili ridotte.

  4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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