Incarto n. 14.2017.108
Lugano 23 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.490 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 giugno 2017 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 4'938.40 oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e 2) fr. 192.05, indicando quali titoli di credito: “1. Contributi personali 01.01.2015-31.12.2015 fattura: 10.10.2016 decisione: 10.10.2016 decisione interessi: 10.10.2016, 2. Tassa diffida e/o interessi di mora”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 giugno 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
C. Senza impartire alla parte convenuta alcun termine per presentare osservazioni scritte né convocare le parti a un’udienza di discussione, statuendo con decisione del 22 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile per incompetenza in ragione del valore della lite, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 20.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice, e in via subordinata l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Il 4 luglio 2017 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 23 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella decisione impugnata, il Pretore rileva che per l’art. 31 lett. c LOG il giudice di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–. Ora, per l’art. 91 cpv. 1 CPC il valore di causa va determinato in base al credito in capitale (pari nella fattispecie a fr. 4'938.40), tralasciando gli interessi (di fr. 192.05). Non raggiungendo il valore litigioso in concreto la soglia di fr. 5'000.–, il primo giudice si è considerato incompetente per valore e ha quindi dichiarato l’istanza irricevibile.
Nel reclamo la RE 1 evidenzia che CO 1 è stato iscritto alla Cassa quale indipendente dal 1° gennaio 2015. Scaduto il periodo contributivo di quell’anno, la Cassa ha emesso il 10 ottobre 2016 due distinti provvedimenti, entrambi passati in giudicato, ossia la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti relativi al periodo contributivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, stabiliti in fr. 4'938.40, e la decisione sugli interessi di mora per i contributi arretrati fatturati dopo il periodo contributivo ai sensi dell’art. 41bis cpv. 1 lett. b OVAS, pari a fr. 192.05. A seguito del mancato pagamento della fattura del 10 ottobre 2016, la Cassa ricorda di avere poi escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'938.40 oltre agli interessi del 5% dall’11 settembre 2016 sulla base della prima decisione e di fr. 192.05 sulla base della seconda decisione. L’importo complessivo posto in esecuzione, fondato su due decisioni esecutive distinte, assomma pertanto a suo parere a fr. 5'130.45 oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su fr. 4'938.40, sicché è data la competenza della Pretura, il valore litigioso eccedendo fr. 5'000.– (art. 37 LOC).
Il giudice di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c LOC), mentre il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a fr. 5'000 franchi (art. 37 cpv. 1 LOC). Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1 CPC). L’esclusione degli interessi dal valore litigioso presuppone che gli stessi – siano essi legali o contrattuali, moratori (Verzugszins) o compensativi (interesse del danno o Schadenszins) – siano richiesti in via accessoria a una pretesa in capitale, ciò che si verifica ad esempio in caso d’interessi arretrati o di perdite su interessi (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 17-18 ad art. 91 CPC, con un rinvio alla DTF 118 II 363 seg.; Stein-Wigger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 30 ad art. 91 CPC; van de Graaf in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 91 CPC). Interessi fatti valere invece indipendentemente da una pretesa in capitale, come pure interessi che rappresentano una componente del calcolo di una (nuova) pretesa di regresso o per indebito arricchimento, non ricadono nel campo di applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC e sono pertanto da considerare nella determinazione del valore litigioso (Stein-Wigger, op. cit., n. 31 ad art. 91 CPC).
Nel caso di specie la RE 1 fa valere con lo stesso precetto esecutivo e la stessa istanza sia una pretesa di fr. 4'938.40 (oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016) relativa ai contributi personali per indipendenti dovuti da CO 1 per il periodo contributivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (doc. B), sia una di fr. 192.05 riferita agli interessi di mora dal 1° al 10 ottobre 2016 sullo stesso capitale di fr. 4'938.40 (doc. C, alla voce “Importo soggetto a interessi”). Non v’è dubbio, quindi, che la seconda pretesa sia accessoria alla prima nel senso dell’art. 91 cpv. 1 CPC e non debba essere computata nel valore litigioso, come rettamente appurato dal primo giudice. Il fatto che le due pretese siano accertate in due decisioni distinte (peraltro di stessa data) non ne cambia la natura né il fatto che sono state dedotte nella medesima esecuzione. Ne consegue che, infondato, il reclamo va respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia per il presente giudizio, di fr. 170.–, è posta a carico della reclamante.
Notificazione a:
–;
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).