Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.2017 14.2017.106

Incarto n. 14.2017.106

Lugano 27 luglio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 marzo 2017 dalla

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 marzo 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'748.70 oltre agli interessi del 5% dal 17 dicembre 2016 e di fr. 5'201.55 oltre agli interessi del 5% dal 17 dicembre 2016, indicando quali titoli di credito le fatture “per onorario come da mandato del 22.07.2014”.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza il 28 marzo 2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 27 aprile 2017. Nella replica del 26 maggio e nella duplica del 19 giugno 2017 le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione del 21 giugno 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di complessivi fr. 420.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore della parte convenuta.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 22 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il contratto di mandato prodotto dall’istante, con cui la PI 1 ha affidato la tenuta della sua contabilità alla RE 1, non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nei confronti del procuratore della mandante, l’escusso CO 1, per il pagamento degli onorari pattuiti per il periodo dal gennaio al settembre del 2016, poiché egli ha sottoscritto l’ultima pagina del contratto unicamente per la mandante PI 1 e ha reso verosimile che le sigle “__________.” apposte sulle prime tre pagine, in particolare su quella su cui figura la clausola n. 6 in virtù della quale CO 1 si è riconosciuto personalmente debitore degli importi pattuiti a favore dell’istante, non è la sua. D’altronde il primo giudice ha anche ritenuto che l’escusso avesse reso verosimile l’incorretto adempimento delle proprie prestazioni da parte della mandataria, siccome non ha riversato le indennità __________ ai dipendenti che ne avevano diritto e non ha correttamente riportato a bilancio i contributi previdenziali.

  2. Nel reclamo la RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza darle il tempo di esprimersi sulla perizia grafologica prodotta dall’escusso con la duplica, secondo cui le sigle "__________" sulle prime tre pagine del contratto di mandato non sarebbero sue. Accertamento che del resto la reclamante contesta, sulla base di una controperizia prodotta con il reclamo, che giunge alla conclusione inversa. Come essa contesta che la firma dell’escusso sull’ultima pagina del contratto sia stata data solo per la società PI 1 e non anche a titolo personale. Infine, la reclamante fa valere che la mandante è stata per prima inadempiente, nell’omettere di versarle gli onorari per il 2015 e d’informarla sulle nuove assunzioni, mentre l’errore contabile riguarda il 2015 e non l’esercizio 2016, su cui vertono i crediti posti in esecuzione.

  3. In procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’es­­senza di questo tipo di procedura” (Messaggio concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).

4.1 Stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC 2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1, 5A_465/2014 del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio, si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015, consid. 4.2.1; sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).

4.2 Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha statuito, il 21 giugno 2017, appena un giorno dopo l’intimazione della duplica all’istante (act. VII a tergo dell’ultimo foglio), non consentendole così di esercitare il suo diritto di replica (o meglio di triplica) spontanea. Non può quindi esservi dubbio che il suo diritto di essere sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio circa le sigle "__________." proprio sulle allegazioni e sulla perizia di parte contenuta nella duplica.

4.3 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito del­l’istante, poiché essa censura l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito alla sottoscrizione del contratto invocato quale titolo di rigetto e alle proprie rimproverate inadempienze, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC). La causa non può del resto ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice scegliere se considerare il reclamo come una triplica, assegnare all’istante un termine per presentare una triplica scritta o convocare le parti a un’u­­dienza, l’ultima soluzione avendo il vantaggio di evitare un continuo scambio di allegati scritti.

4.4 Emanata prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.3). Siccome il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il Pretore aggiunto statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).

  1. La necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore aggiunto con la nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi delle ripetibili).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'950.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Le spese processuali sono poste a carico dello Stato. Fatta salva la compensazione con eventuali crediti dello Stato contro la reclamante, l’anticipo di fr. 580.– le è restituito.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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