Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.12.2016 14.2016.285

Incarto n. 14.2016.285

Lugano 21 dicembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 luglio 2016 da

CO 1

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1,)

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 2 giugno 2015 CO 1 in qualità di venditore (“Seller”) e RE 1 in qualità di compratore (“Buyer”) hanno sottoscritto un contratto di compravendita (“Purchase/Sales Agreement”) – redatto in lingua inglese – inerente a un aeromobile modello “__________” al prezzo di € 200'000.–, pagabile in quattro rate (una di € 140'000.– entro il 5 giugno 2015 e tre di € 20'000.– ognuna, pagabili entro il 5 dei mesi di luglio, agosto e settembre 2015). In data imprecisata, il compratore ha confermato di aver ricevuto una borsa contenente le chiavi originali dell’aeromobile in questione, così come vari accessori e documenti a esso relativi. Con e-mail 12 agosto 2015 il venditore ha reso attento RE 1 che era in mora dal 5 luglio 2015 per € 1'378.– e dal 5 agosto 2015 per € 20'000.–, e con e-mail 11 settembre 2015 gli ha segnalato anche il ritardo del pagamento dell’ultima rata di € 20'000.– dovuta dal 5 settembre 2015. Ne è seguito uno scambio fitto di messaggi via “whatsapp” tra agosto 2015 e maggio 2016.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 49'057.– oltre agli interessi del 5% dal 7 settembre 2015, indicando quale titolo di credito il “SALDO COMPRA __________”.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 luglio 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 21 novembre 2016, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre nessuno è comparso per la parte convenuta.

D. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–. Non sono state assegnate ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2016 per ottenerne – previa concessione dell’effetto sospensivo – l’annulla­­mento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 30 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante agisce per ottenere il pagamento del saldo del prezzo di compravendita di € 200'000.– pattuito nel contratto del 1° giugno 2015, dedotti gli acconti già versati, e che la documentazione agli atti costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi del­l’art. 82 LEF.

  3. Nel reclamo RE 1 sostiene anzitutto che né dal contratto di compravendita, né dalla ricevuta di consegna – entrambi firmati dal debitore – si può riconoscere “la volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile”. Non sarebbe inoltre possibile dedurre dalla corrispondenza agli atti (né dai messaggi, né dalle e-mail) un riconoscimento di debito, in assenza di alcun impegno suo concreto, se non quello di proporre, in futuro, una soluzione. Oltre a ciò, gli importi indicati dall’istante nelle e-mail 12 agosto e 11 settembre 2015 sarebbero diversi tra di loro.

  4. Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita, purché sia esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).

5.1 Nella fattispecie RE 1 non contesta di avere firmato di proprio pugno il contratto di compravendita né di essere entrato in possesso dell’aeromobile venduto, ciò che risulta del resto della ricevuta da lui sottoscritta (doc. B) e dalla successiva corrispondenza (segnatamente il doc. F). Egli si limita a sostenere, senza motivazione, che da tale contratto non si potrebbe desumere la sua volontà di pagare una somma determinata ed esigibile al venditore. L’argomento è pretestuoso. Dall’atto in questione risulta in modo chiarissimo che il reclamante si è impegnato a pagare a CO 1 € 200'000.– per l’acquisto del suo aeromobile, pagabili in quattro rate i cui importi e scadenze sono dettagliatamente specificati (sopra ad A e doc. A punto 8). Dato che l’ultima rata è scaduta, il 5 settembre 2015, prima dell’avvio dell’esecuzione nel giugno del 2016, secondo la giurisprudenza ricordata (sopra consid. 5) il contratto di compravendita costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’in­­tero prezzo di vendita, ridotto dall’escutente a fr. 49'057.– tenuto conto degli acconti già versati, oltre agli interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 7 settembre 2015, data indicata dall’escutente suc­cessiva all’ultima scadenza contrattuale. Il reclamante non si spinge infatti fino al punto di contestare che il credito posto in esecuzione verta sul saldo del prezzo di compravendita del­l’aereo, ciò che del resto si evince in modo limpido dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. S e sopra ad B).

5.2 RE 1, invero, sembra voler equivocare sull’importo posto in esecuzione, ch’egli non avrebbe riconosciuto, e che non corrisponde alle somme di € 21'380.– e € 41'378.– menzionate nelle email rispettivamente del 12 agosto e dell’11 settembre 2015. Sennonché spettava semmai a lui rendere verosimile di avere pagato più degli acconti che l’escutente ha dedotto dal prezzo totale di € 200'000.– (art. 82 cpv. 2 LEF). Non l’ha fatto e non lo potrebbe nemmeno più fare in questa sede (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo, dal confronto delle due email citate risulta in modo chiaro che la prima (doc. C) riguardava le due rate scadute il 5 luglio (saldo di € 1'378.–) e il 5 agosto 2015 (€ 20'000.–), e la seconda (doc. D) prendeva in considerazione anche l’ultima rata di € 20'000.– scaduta il 5 settembre 2015. Nella sua risposta, del resto, il reclamante non ha sollevato contestazioni di sorta, limitandosi a chiedere al creditore di chiamarlo al rientro dall’estero “per definire il tutto” (doc. D). Al limite del temerario, il reclamo va pertanto respinto, ciò che rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), per il rinvio dell’art. 96 CPC, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 49'057.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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