Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.09.2017 14.2016.247

Incarto n. 14.2016.247

Lugano 4 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa SO.2016.2925 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 giugno 2016 dalla

CO 1 (I) (patrocinata dal PA 2,)

contro

RE 1, ora RE 1, (patrocinata dal PA 1,)

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 17 ottobre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. La CO 1, attiva nel settore della confezione di articoli di abbigliamento in genere, ha eseguito – nei mesi di ago­sto, settembre e ottobre del 2013 – una serie di forniture per complessivi € 93'908.60 a favore dell’allora RE 1, che ha come scopo la gestione della produzione, il commercio e simili di prodotti di ogni genere con o senza marchi. La debitrice non avendo pagato il prezzo pattuito, il 25 marzo 2014 la CO 1. ha inoltrato ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Busto Arsizio, il quale ha ingiunto alla RE 1 con decreto telematico n. __________/2014 del 19 aprile 2014 di pa­gare alla CO 1. € 93'908.60 oltre agli interessi chiesti e alle spese della procedura d’ingiunzione, “IVA, CPA e successive occorrende”. Il debitore ingiunto è stato informato della facoltà di proporre opposizione contro il decreto nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, in difetto di che il ricorrente avrebbe potuto procedere all’esecuzione forzata.

B. Tenendo conto dell’opposizione interposta dalla RE 1, il 5 febbraio 2015 la terza sezione civile del Tribunale ordinario di Busto Arsizio ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo telematico secondo l’art. 648 CPC italiano (in seguito: CPCit). Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 2 marzo 2015. Con atto di precetto 7 aprile 2015, notificato alla RE 1 dall’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Busto Arsizio, la CO 1 ha chiesto alla debitrice di pagarle un totale di € 108'075.55. Quest’ultima non ha dato seguito a tale richiesta.

C. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 luglio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha poi escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2013, in­dicando quale titolo di credito il “Decreto ingiuntivo n. __________14 del Tri­bunale di Busto Arsizio – __________ /2014, provvisoriamente esecutivo”.

D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 giugno 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, sia il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del­l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio inerente al decreto ingiuntivo, sia il rigetto definitivo dell’opposizione. All’udienza di discussione tenutasi il 17 ottobre 2016, l’istante ha confermato le sue domande. Per la parte convenuta nessuno è comparso.

E. Statuendo con decisione del medesimo giorno, il Pretore – nei considerandi – ha anzitutto dichiarato irricevibile la domanda inerente al riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività dell’or­­dinanza del Tribunale di Busto Arsizio del 5 febbraio 2015, frutto presumibilmente di un errore manifesto, per poi – nel dispositivo – accogliere l’istanza e rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore del­l’istante.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2016 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istan­­za, in via subordinata l’annullamento della sentenza e la retrocessione degli atti alla Pretura per nuovo giudizio, in via più subordinata l’annullamento della sentenza e la sospensione del procedimento di riconoscimento ed exequatur e in via ancora più subordinata l’annullamento della sentenza e la subordinazione del procedimento di riconoscimento ed exequatur alla prestazione di una garanzia secondo l’art. 46 cpv. 3 CLug di almeno fr. 30'000.–. Il 2 novembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­­gnazione. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

G. Con decisione dell’assemblea generale del 19 gennaio 2017 la RE 1 è stata sciolta e ha cambiato la ragione sociale in RE 1 in liquidazione (in seguito: RE 1), con nuovo recapito a Lugano. Tutte le persone iscritte si sono dimesse e al loro posto è stato iscritto un liquidatore.

H. A domanda delle parti, il 7 marzo 2017 il presidente della Camera ha sospeso la trattazione della causa fino alla sua riattivazione su istanza della parte più diligente. Le trattative volte a un componimento amichevole della causa essendo fallite, il 17 luglio 2017 la parte resistente ha chiesto di riattivare la procedura di reclamo, ciò che è avvenuto con ordinanza del 21 agosto 2017.

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Nella fattispecie, il Pretore ha sin dall’inizio trattato l’istanza secondo la procedura contraddittoria sommaria di rigetto dell’oppo­­sizione, come risulta dalla citazione 1° luglio 2016, che richiama “gli art. 80/82 LEF; 251 lett. a ed 252 e seg. CPC”, senza che le parti insorgessero contro tale modo di procedere.

a) In questa sede la reclamante sostiene che non si applicano solo le norme del CPC ma anche gli art. 53 e 54 CLug, poiché l’istan­­te ha pure richiesto l’exequatur del decreto ingiuntivo in via principale. Sennonché vizi di forma che una parte può sollevare prima della sentenza devono essere eccepiti senza indugio e non possono più essere fatti valere in seguito, salvo offendere l’art. 52 CPC e, con esso, il precetto della buona fede processuale (DTF 141 III 216 consid. 5.2, 135 III 336 consid. 2.2, 134 I 21 consid. 4.3.1, 132 II 496 consid. 4.3). Ora, come visto, le parti non hanno contestato il genere di procedura scelto dal Pretore e comunicato loro già con la citazione all’udienza del 17 ottobre 2016.

b) Nella sua giurisprudenza recente, del resto, la Camera ha rilevato che la congiunzione delle cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione è fonte di problemi processuali delicati connessi alle numerose differenze esistenti tra le due procedure, su tutte il carattere unilaterale della prima (art. 41 CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche la competenza del giudice di prima istanza (art. 37 cpv. 3 LOG da una parte e art. 31 cpv. 1 lett. e 37 cpv. 1 LOG dall’altra) e, appunto, di seconda istanza (sopra consid. 1), il foro (art. 39 cpv. 2 CLug e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e 48 OTLEF) come di seconda sede (art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), la facoltà di far valere le eccezioni dell’art. 81 LEF, il termine di reclamo (art. 327a cpv. 3 CPC [43 n. 5 CLug] e 321 cpv. 2 CPC), l’effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug [327a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (art. 327a e 326 cpv. 2 CPC) (v. sentenze della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b; 14.2016.108/ 123 del 21 dicem­bre 2016 consid. 1.1/b).

Il giudice deve quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili – di procedura (v. sentenza 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, ZZZ 2012, 503, consid. 6.1 in fine, citata nella 5A_367/2013 del 26 settembre 2013 consid. 3 e confermata nella 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1) e dare all’istante da scegliere tra da una parte il trattamento dell’istanza (principale) di exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano, seguito da quello della domanda (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione secondo gli art. 252 segg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur, e dall’altra il trattamento immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale titolo di rigetto.

c) Nel caso specifico, come visto, il Pretore ha scelto di trattare l’i­­stanza secondo la procedura sommaria di rigetto dell’opposizio­­ne, ritenendo la domanda di exequatur frutto di un manifesto errore. L’istante non ha contestato tale decisione, rinunciando così tacitamente a tale domanda. Il reclamo va di conseguenza esaminato in virtù delle norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC), e non delle norme processuali della Convenzione di Lugano (art. 38 segg. CLug) (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF 2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3/a; cfr. sentenza della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1).

1.2 Ciò posto, la decisione in esame era impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 19 ottobre 2016 (tracciamento dell’invio n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.3 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti nuovi acclusi al reclamo (doc. 4-14) sono quindi irricevibili, come pure l’allegato versamento di un acconto di € 20'000.– (sotto consid. 6.2).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ricordato che nel caso in cui l’istanza di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve limitarsi a esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur. Accertato che il decreto ingiuntivo prodotto dall’istante trae origine dalla richiesta di pagamento di diverse forniture di merce, ovvero da una fattispecie che rientra nella materia commerciale nel senso dell’art. 1 cpv. 1 CLug, egli ha stabilito che il decreto ingiuntivo è esecutivo in Svizzera a norma degli art. 38 segg. CLug, ciò che giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa. Infine, il primo giudice ha dichiarato irricevibile la domanda di riconoscimento e dichiarazione di esecutività dell’ordinanza del Tribunale di Busto Ar­sizio, ritenendola presumibilmente il frutto di un errore manifesto.

  3. Nel reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di avere fondato la sua decisione su semplici fotocopie del decreto ingiuntivo e dell’attestato previsto dall’art. 54 CLug in violazione dell’art. 53 CLug (sotto consid. 5.2). La reclamante ritiene inoltre lesivo dell’ordine pubblico svizzero il rigetto definitivo dell’opposi­­zione in base a un decreto esecutivo italiano solo provvisorio e senz’attendere l’esito della sua domanda riconvenzionale (consid. 6.1 e 7). La RE 1 fa poi valere di avere versato un acconto di € 20'000.– di cui il Pretore non ha tenuto conto (consid. 6.2) e contesta il tasso di cambio applicato dall’istante (consid. 5.4). In via subordinata, la reclamante chiede di sospendere la procedura di riconoscimento ed exequatur in Svizzera in attesa del passaggio in giudicato della decisione di merito italiana (consid. 8) e in via più subordinata di condizionare l’exequatur alla prestazione da parte dell’istante di una garanzia di fr. 30'000.– almeno ai sensi dell’art. 46 cpv. 3 CLug (consid. 9).

  4. Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin, op. cit., n. 59 ad art. 80). Trattandosi in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizio­­ne presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 con riferimenti, Staehelin in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug).

5.1 Nella fattispecie, l’azione sfociata nella decisione 19 aprile 2014 del Tribunale di Busto Arsizio è stata proposta il 25 marzo 2014 (doc. Q), quindi dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio 2010. I presupposti materiali dell’exequatur (pregiudiziale) della decisione in questione sono dunque retti da quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3), l’oggetto della lite – l’incasso del prezzo di diverse forniture di merce – rientrando nella materia commerciale nel senso dell’art. 1 cpv. 1 CLug.

5.2 Per l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La procedente deve inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario riportato nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora detto attestato non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la presentazione o accettare un documento equivalente o, se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa (art. 55 cpv. 1 CLug).

a) Secondo la reclamante né il decreto ingiuntivo telematico, né l’at­­testato previsto dall’art. 54 CLug – entrambi prodotti in fotocopia semplice – adempiono le condizioni di autenticità previste dalla Convenzione di Lugano nelle cause in cui, come quella in esame, oltre al rigetto dell’opposizione è anche chiesto l’exequa­tur della decisione estera. A mente della reclamante, il primo giu­dice avrebbe quindi dovuto verificare d’ufficio l’adempimento di tali formalità (e in particolare della presenza a tergo del decreto telematico del timbro “copia conforme” con data e firma in originale) e statuire nel dispositivo sulla richiesta di exequatur. Avendo il Pretore ignorato questi due elementi, la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da un accertamento manifestamente errato dei fatti, sia da un’errata applicazione del diritto.

b) Ora, già si è detto che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si applicano nella procedura di rigetto dell’opposi­­zione (sopra consid. 1.1/c), e ciò vale in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere, del resto, sta nel carattere unilaterale della procedura d’exequatur prescritta dalla Convenzione. Quali documenti debba invece produrre l’istante nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione e con quale potere di cognizione il giudice li debba esaminare è definito dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può dunque esigere la produzione dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E, parimenti, soltanto se ha dubbi in merito egli chiederà la produzione dell’attestato previsto dall’art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.2).

c) Nel caso in rassegna, il Pretore non aveva motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti italiani prodotti dall’istante (doc. U e V), anche perché la convenuta non l’ha contestata. Per abbondanza, non si giungerebbe comunque a un risultato diverso qualora si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug, poiché il primo giudice, in virtù dell’art. 55 cpv. 1 CLug, avrebbe in ogni caso dovuto impartire all’istante un termine per produrre non soltanto l’attestato prescritto dall’art. 54 CLug ma anche la decisione italiana in originale o in copia autentica (v. Naegeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 3 ad art. 55 CLug). In tale ipotesi la retrocessione della causa al primo giudice sarebbe tuttavia stata superflua, giacché l’istante ha prodotto gli originali dei documenti in questione con le osservazioni al reclamo, sicché per economia processuale la Camera avrebbe potuto tenerne conto per il suo giudizio.

5.3 Rilevato come, da un canto, le pretese della CO 1. siano tuttora oggetto di una causa pendente in Italia, nella quale è stata presentata una domanda riconvenzionale, e dall’altro che al decreto ingiuntivo è stata concessa solo la provvisoria esecutività, la RE 1 ritiene che il riconoscimento dell’esecutività in Svizzera di tale decreto violi l’art. 34 cpv. 1 CLug, in quanto manifestamente contrario all’ordine pubblico svizzero. A mente sua, la concessione del rigetto definitivo (e non provvisorio) produce un effetto dannoso, privando il debitore della verifica definitiva dell’esistenza del debito prima di essere escusso.

a) Certo, un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (secondo l’art. 642 CPCit.) non costituisce una de­cisione ai sensi dell’art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2, confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della seconda Camera civile del Tribunale d’appello [II CCA] 12.2013.197 del 26 agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 6.2), a meno che sia successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell’art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del 5 marzo 2014 consid. 6), purché la stessa sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione del­l’istanza di exequatur (sentenza della CEF 14.2016.74 già citata, consid. 6.3-6.4).

Invece il decreto ingiuntivo che non è stato dichiarato immediatamente esecutivo giusta l’art. 642 CPCit diventa esecutivo nel senso dell’art. 32 CLug, ed è quindi passibile di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera, ove il giudice istruttore italiano, in virtù dell’art. 648 cpv. 1 CPCit, abbia successivamente concesso l’e­­secuzione provvisoria in pendenza di opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_752/2014 consid. 2.4.1 [già citata], e 4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2, della II CCA 12.2013.197 consid. 11 [già citata] e della CEF 14.2013.202 consid. 5.1 e 14.2012.172 consid. 5.1 [già citate]; Consolo, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991 pag. 627), siccome si può ritenere che il convenuto, tramite l’op­­posizione, abbia avuto la facoltà di esprimersi sul decreto e di difendersi.

b) Nel caso in esame si evince dall’ordinanza 5 febbraio 2015 della terza sezione civile del Tribunale ordinario di Busto Arsizio ch’es­­sa ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questione “nell’alveo della valutazione in ordine all’art. 648 CPCit”, stabilendo che l’opposizione interposta non appare fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione (doc. R). Questo documento, oltre allo stesso decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva del 2 marzo 2015 (doc. Q, pagg. 7 e 8), è quindi sufficiente per costituire una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug.

c) L’eccezione di violazione dell’ordine pubblico svizzero a norma dell’art. 34 cpv. 1 CLug va esaminata con le eccezioni materiali riservate all’art. 81 cpv. 3 LEF (sotto consid. 7).

5.4 Sempre in merito al titolo esecutivo, la RE 1 fa valere che la somma di fr. 111'987.95 indicata nel precetto esecutivo non corrisponde al credito di € 93'908.60 confermato nel decreto ingiuntivo. Presumendo un tasso di cambio medio dell’1.03632 al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione a fine giugno 2015, gli € 93'908.60 corrispondono a soli fr. 97'319.40.

a) La reclamante omette però di considerare che il Tribunale di Busto Arsizio le ha ingiunto di pagare all’istante non solo la somma di € 93'908.60 bensì pure “gli interessi come da domanda” e le “spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1630,00 per compensi, in € 357,00 per spese, oltre I.v.a e C.p.a ed oltre successive occorrende” (decreto ingiuntivo, doc. Q, penultimo foglio), ossia complessivi € 108'075.55 secondo il conteggio riportato nell’atto di precetto del 7 aprile 2015 (doc. S foglio 3) e nell’istanza di rigetto (pag. 4 ad 5). Il tasso di cambio usato dalla CO 1, dell’1.0362 (111'987.95 : 108'075.55), è pertanto inferiore a quello ritenuto corretto dalla reclamante e anche a quello del­l’1.0413 risultante al 30 giugno 2015 dal sito “www.fxtop.com” ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1). La critica cade così nel vuoto.

b) La reclamante, d’altronde, non ha contestato né in prima né in seconda sede che il computo degli interessi di mora effettuato dalla procedente nell’istanza di rigetto (e nell’atto di precetto doc. S pag. 3 in alto), quantificati in € 11'199.56, sia conforme alle indicazioni della domanda accolta dal Tribunale di Busto Arsizio con l’emissione del decreto ingiuntivo né la Camera ha motivi di dubitare della sua correttezza. Risulta essere la somma degli interessi di mora, nelle transazioni commerciali in Italia dell’8.05% in vigore dal 1° gennaio 2015 e dell’8% dal 1° luglio 2016 [www.dt. tesro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell’art. 5 decreto legislativo 231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo (doc. Q, pagg. 4-5), dalle singole scadenze delle fatture enumerate nella domanda (30 giorni dopo il loro ricevimento: art. 4 cpv. 2 lett. a dello stesso decreto), fino alla data dell’atto di precetto, il 7 aprile 2015 (doc. S). Non contestato, l’allegato importo degli interessi è da considerare comprovato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Ciò vale anche per le "successive occorrende", quantificate nell’at­­to di precetto in € 28.38 quali anticipazioni e € 405.– per compenso (doc. S pag. 3), così come per il contributo alla Cassa di previdenza degli avvocati (C.p.a), del 4% (pari a € 81.40) e per l’imposta sul valore aggiunto (I.v.a), del 22% (pari a € 465.61).

c) Invece gli interessi di mora successivi al 7 aprile 2015 vanno computati solo sul capitale e sulle spese, e non sugli interessi capitalizzati, stante l’art. 1283 CCit. che vieta l’anatocismo senza una specifica domanda giudiziale, al tasso del 5% indicato dal­l’istante, inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni commerciali (sopra consid. 5.4/b). La sentenza impugnata va di conseguenza riformata nel senso di limitare il rigetto definitivo a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall’8 aprile 2015 su fr. 100'383.– (fr. 111'987.95 ./. [1.0362 x € 11'199.56]). In questi limiti, il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata.

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1 Nella fattispecie, la reclamante evoca la possibilità di un’estin­­zione del preteso credito posto in esecuzione in caso di accoglimento anche solo parziale della propria domanda riconvenzionale, di complessivi € 446'440.–, presentata nella causa pendente in Italia. Se non che l’estinzione – in particolare per compensazione (peraltro non formalmente eccepita dalla reclamante) – de­v’essere provata con documenti a norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF appena ricordato. Un vago accenno a una pretesa riconvenzionale non basta al riguardo.

6.2 La RE 1 fa anche valere di avere tacitato il 12 giugno 2013 la fattura n. __________/2013 emessa il 6 giugno 2013 dalla controparte con un versamento di € 20'000.–, che a suo parere è da considerare come acconto da imputarsi sull’importo delle fatture poste in esecuzione. Tale censura è fondata su un’allegazione e su una prova (il doc. 7) non fatte valere in prima sede, e quindi irricevibili (sopra, consid. 1.3). Per tacere del fatto che la fattura in questione non figura tra quelle poste in esecuzione (v. doc. Q pag. 2) e che solo i pagamenti successivi alla sentenza invocata quale titolo di rigetto – in concreto il decreto ingiuntivo del 19 aprile 2014 – possono essere eccepiti in sede di rigetto, come si evince con ogni chiarezza dal testo dell’art. 81 cpv. 1 LEF. Non occorre quindi attardarsi oltre sulla questione.

  1. Secondo l’art. 81 cpv. 3 LEF, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato internazionale. Nel caso concreto, la RE 1 invoca la violazione dell’art. 34 cpv. 1 CLug, sostenendo che il riconoscimento del decreto ingiuntivo in esame è manifestamente contrario all’ordine pubblico svizzero, poiché esso ha carattere solo provvisorio mentre in Svizzera la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone che il giudice abbia accertato in via definitiva l’esistenza del credito posto in esecuzione o che il debitore abbia rinunciato a adire il giudice al riguardo. La reclamante misconosce tuttavia che anche in Svizzera decisioni provvisoriamente esecutive – nel senso di decisioni non ancora passate in giudicato, poiché impugnate, ma dichiarate anticipatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) – sono considerate titoli di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF). L’exequatur delle decisioni provvisoriamente esecutive è del resto generalmente considerato come conforme alla Convenzione di Lugano, ratificata anche dalla Svizzera (Staehelin, op. cit., n. 67 ad art. 80 LEF con numerosi rinvii e sopra consid. 5.3/a). Anche su questo punto il reclamo si rivela privo di consistenza e vede pertanto la sua sorte segnata.

  2. In via subordinata, la RE 1 chiede la sospensione del procedimento di riconoscimento ed exequatur in Svizzera, in attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Fonda la sua domanda verosimilmente sull’art. 46 cpv. 1 CLug, dimenticando che la causa in esame è disciplinata dalle norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (sopra consid. 1.1/c). Non trova neppure spazio una sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 126 CPC (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF), che può essere concessa solo restrittivamente, in casi rarissimi (sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015 consid. 6 e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 63c, consid. 6.1 con riferimenti), rilevato che per la sua stessa natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 2) – la decisione di rigetto dell’opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.2).

  3. Nella denegata ipotesi di conferma dell’exequatur del decreto ingiuntivo, la reclamante propone di subordinarlo alla prestazione da parte della creditrice di una garanzia di almeno fr. 30'000.– in conformità con l’art. 46 cpv. 3 CLug. Vale però anche per questa richiesta quanto appena esposto per la domanda di sospensione della procedura (sopra consid. 8): l’art. 46 cpv. 3 CLug non è applicabile nelle cause di rigetto e le norme della procedura sommaria che vi si applicano non prevedono l’istituto della prestazione di garanzia, motivo per cui pure la richiesta di garanzia non può essere accolta.

  4. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), in prima come in seconda sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 111'987.95, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall’8 aprile 2015 su fr. 100'383.–.

  2. Le domande di sospensione della causa e di condanna della parte istante a prestare una garanzia sono respinte.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 1'400.– per ripetibili.

  4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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