Incarto n. 14.2016.199
Lugano 27 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rivendicazione nel sequestro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 luglio 2012 da
AP 1 () (patrocinato dall’ PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall’ PA 2)
giudicando sull’appello 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22 luglio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato il sequestro della “M__________ targata __________ attualmente custodita presso il Garage __________ a garanzia di un credito di fr. 275'000.– oltre agli interessi vantato da __________ e da __________ contro PI 1. Lo stesso giorno l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha sequestrato l’autovettura, attribuendole un valore di stima di fr. 35'000.–. L’opposizione interposta da PI 1 al decreto di sequestro, per il motivo che la proprietà del veicolo sarebbe stata trasferita a AP 1 due giorni prima del sequestro, è stata respinta dal Pretore aggiunto con decisione del 17 maggio 2011, confermata con pronunciato del 28 luglio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale di appello.
B. Così come richiesto il 16 settembre 2011 da PI 1, il successivo 15 novembre l’UEF ha liberato l’autovettura dal sequestro in virtù dell’art. 277 LEF dopo ch’egli, per il tramite del suo patrocinatore l’avv. PA 3 di __________, aveva prestato una garanzia di fr. 35'000.–.
C. Il 16 novembre 2011, il Pretore del Distretto di Lugano ha disposto il sequestro della M__________ a garanzia di un credito di fr. 575'000.– oltre ad accessori vantato da AO 1 nei confronti di PI 1. L’opposizione al sequestro interposta da AP 1 nella sua pretesa qualità di proprietario del veicolo è stata respinta dalla Pretura di Lugano con sentenza del 10 agosto 2012.
D. Il 9 marzo 2012 PI 1 ha chiesto all’UEF la restituzione della garanzia di fr. 35'000.–, precisando che la somma era stata fornita da AP 1, e il ripristino del sequestro dell’autovettura. A sua volta quest’ultimo, il 16 marzo 2012, ha rivolto le stesse domande all’UE per conto proprio. Viste le loro richieste respinte, con due ricorsi del 2 aprile 2012 sia PI 1 che AP 1 le hanno riproposte alla CEF, nella sua qualità di autorità di vigilanza cantonale. Statuendo con due sentenze separate del 30 maggio 2012 (rispettivamente inc. 15.2012.48 e 15.2012.53), la Camera ha ordinato la restituzione della nota garanzia all’avv. PA 3 e il ripristino del sequestro della M__________.
E. Adito da AO 1 sempre a garanzia della propria pretesa di fr. 575'000.– contro PI 1, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato l’8 giugno 2012 il sequestro "presso la Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia c/o l’Ufficio esecuzione e fallimento di Bellinzona il credito di PI 1 in restituzione dell’importo di fr. 35 000.– che era stato deposi[ta]to ex art. 277 LEF sul conto corrente postale n. __________ nell’ambito del sequestro della M__________ di PI 1 ordinato dalla Pretura di Bellinzona".
F. Avendo AO 1 contestato la rivendicazione di proprietà della somma sequestrata formulata da AP 1, il 18 giugno 2012 l’UEF di Bellinzona ha assegnato a quest’ultimo un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento del suo preteso diritto. Tempestivamente, il 9 luglio 2012 AP 1 ha presentato alla Pretura del Distretto di Bellinzona una petizione volta a far accertare ch’egli "è il legittimo titolare dell’importo di fr. 35 000.– di cui al sequestro n. __________ della Pretura di Bellinzona". Domanda cui AO 1, con risposta dell’8 novembre 2012, si è opposto, postulandone l’irricevibilità, e in subordine la reiezione. In sede di replica e di duplica le parti sono rimaste sulle rispettive e antitetiche posizioni. Con decisione del 21 settembre 2012, in parziale accoglimento della domanda del convenuto il Pretore aggiunto ha fatto ordine all’attore di prestare una cauzione processuale di fr. 4'500.– in favore di AO 1.
All’udienza di dibattimento del 7 marzo 2013, l’attore ha preliminarmente precisato il suo petitum, nel senso di accertare che "AP 1 è l’esclusivo e legittimo titolare del credito in restituzione nei confronti dello Stato rappresentato dall’UEF di Bellinzona della somma (definita importo dall’UEF stesso) di fr. 35'000.– depositata presso l’UEF stesso, importo versato a suo tempo per conto di AP 1 dall’avv. PA 3 ". Il convenuto si è opposto a tale modifica, che invece è stata ammessa dal primo giudice.
Esperita l’istruttoria, esauritasi nel richiamo di diversi incarti e nell’audizione dell’avv. PA 3, in occasione di quest’ultima le parti hanno rinunciato a essere convocate all’udienza di dibattimento finale e il 1° febbraio 2016 si sono limitate a produrre delle conclusioni scritte, in cui hanno confermato le loro precedenti domande e allegazioni.
G. Statuendo con sentenza del 22 luglio 2016, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 4'500.– per ripetibili. Inoltre, il primo giudice ha deciso che ad avvenuto passaggio in giudicato della sua decisione, la cauzione processuale di fr. 4'500.– sarebbe stata interamente liberata in favore di AO 1.
H. Contro la sentenza appena citata, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre 2016 per ottenere l’accoglimento della petizione, protestate tasse, spese e ripetibili.
I. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2016, AO 1 ha chiesto in via preliminare di condannare l’appellante a prestare una cauzione processuale di fr. 3'500.– a garanzia delle indennità per ripetibili della sede d’appello, e in via principale ha postulato che "l’appello/reclamo" sia dichiarato irricevibile e in ogni caso sia respinto, protestate tasse, spese e ripetibili per fr. 3'500.–, da versare direttamente dal Tribunale d’appello attingendo alla cauzione processuale di pari importo versato dall’appellante.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD 2012 II 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, la somma rivendicata ammonta a fr. 35'000.–. Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC. In effetti, contrariamente a quanto sostiene AO 1 le cause di rivendicazioni ai sensi dell’art. 109 LEF non rientrano nelle procedure "a tenore della LEF" enumerate in modo esaustivo (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 309 CPC) all’art. 309 lett. b CPC (A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 29 ad art. 109 LEF; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 183 ad 15).
1.1 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, siccome la notifica è avvenuta al patrocinatore di AP 1 il 25 luglio 2016 durante le ferie estive (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e 56 n. 2 LEF), si pone la questione di sapere se il termine di 30 giorni è iniziato il 16 agosto (art. 146 cpv. 1 CPC) oppure già il 2 agosto (art. 145 cpv. 4 CPC e DTF 96 III 50 consid. 3), ed è pertanto scaduto il 15 settembre 2016 nella prima ipotesi e il 1° settembre 2016 nella seconda. L’appello, presentato il 14 settembre 2016, sarebbe infatti tempestivo in un caso e tardivo nell’altro.
Visto il carattere puramente esecutivo delle cause di rivendicazione a norma dell’art. 109 LEF quando oppongono il rivendicante al creditore (v. sotto consid. 4.1), vi sono validi motivi per ritenere applicabili al computo del termine di ricorso le norme della LEF su ferie e sospensioni (art. 56 e 63, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; FF 2006, 6682-3; contra però: Denise Weingart, Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n. 699 e 707). Il problema è che i rimedi giuridici menzionati nella decisione impugnata (a pag. 8 in fondo) rinviano alle ferie stabilite dal CPC (art. 145 cpv. 1). Tanto vale, in queste condizioni, lasciare la questione della tempestività aperta, l’appello dovendo ad ogni modo essere respinto.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
Ciò posto, il Pretore aggiunto ha reputato che i contrapposti elementi di prova assunti in corso di causa si equiparano, sicché è l’attore, sul quale grava l’onere della prova (art. 8 CC), a doversi considerare soccombente. La documentazione bancaria da lui prodotta non basterebbe a comprovare la sua rivendicazione, specialmente perché il patrocinatore di PI 1, trincerandosi dietro al segreto professionale, ha rifiutato di precisare come e quando AP 1 si è rivolto a lui in merito al pagamento dei fr. 35'000.–. Neppure le sentenze della CEF del 30 maggio 2012 – a mente del giudice di prime – potrebbero assurgere a piena prova della tesi dell’attore, poiché sono state emesse in procedura sommaria, sulla base di un esame limitato alla mera verosimiglianza.
Nell’appello, AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di avere dato credito alle asserzioni del convenuto, dando per assodate una serie di circostanze fattuali contestate, peraltro prive di rilevanza. Ciò vale, a suo dire, per la sua relazione d’affari con il debitore e per le responsabilità debitorie di quest’ultimo, che non possono in buona fede essergli opposte. Neppure la testimonianza dell’avv. PA 3 è di natura a inficiare le prove che titolare del credito di restituzione è l’appellante, tanto più che all’epoca del versamento della garanzia egli non era ancora patrocinato dal suo avvocato attuale. Infine, egli epiloga, la sentenza della CEF, pur non potendo costituire da sé sola piena prova della sua pretesa, ponderata con le altre risultanze probatorie ne dimostra la fondatezza "con un grado che va assai oltre quello della verosimiglianza".
Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (A. Staehelin, op. cit., n. 1 ad art. 106). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Oggetto di un’azione di rivendicazione non è solo la proprietà di una cosa ma può anch’essere la titolarità di un credito (Staehelin op. cit., n. 106 ad art. 106; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF) come pure ogni altro diritto incompatibile con il pignoramento (come un diritto di distrazione nel senso dell’art. 401 CO) o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione (diritti di pegno, usufrutti, ecc.). Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).
4.1 Nel caso specifico, l’appellante chiede di accertare la propria qualità di "esclusivo e legittimo titolare del credito in restituzione nei confronti dello Stato rappresentato dall’UEF di Bellinzona della somma (definita importo dall’UEF stesso) di fr. 35'000.– depositata presso l’UEF stesso, importo versato a suo tempo per conto di AP 1 dall’avv. PA 3 ". Poiché il debitore PI 1 non è parte della procedura, come rettamente rilevato dal convenuto nelle osservazioni all’appello è inammissibile la conclusione dell’attore laddove tende a farsi riconoscere nel merito il titolare del credito in questione (v. ad esempio: Vock/Müller, op. cit., pag. 183 ad 12; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina, l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura mai avere effetti materiali all’infuori dell’esecuzione in corso: A. Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 109; Wernli, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’obiettivo dell’appellante è tuttavia chiaro, già per la scelta del tipo d’azione da lui promossa: svincolare l’importo depositato presso l’UE dal sequestro decretato a favore del creditore. Siccome tale implicita pretesa costituisce una parte – un “minus” – della conclusione formulata dall’attore, giacché la questione della titolarità del diritto rivendicato dev’essere esaminata (solo) a titolo pregiudiziale, il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC) non impedirebbe a questa Camera di ordinare il dissequestro della pretesa di restituzione del deposito di fr. 35'000.– ove la rivendicazione dell’appellante dovesse essere ritenuta fondata. Onde la ricevibilità dell’appello su questo punto.
4.2 Il Pretore aggiunto e le parti convengono che oggetto dell’azione in esame è un credito diretto contro l’UE in restituzione della somma di fr. 35'000.– depositata sul suo conto postale dall’avv. PA 3 quale garanzia nel senso dell’art. 277 LEF (doc. M accluso alla petizione). Non può del resto andare diversamente giacché i fr. 35'000.– non sono stati consegnati all’UE in busta chiusa bensì mediante bonifico del suo conto postale (v. sentenza della CEF 14.2016.47 del 25 luglio 2016 consid. 4.2/c). L’unica questione da risolvere in questa procedura è pertanto quella di sapere se l’attore ha provato, come gli incombeva, di essere il titolare di quel credito. Ora, il creditore di una pretesa di restituzione di una somma depositata è il deponente, ovvero chi ha concluso il contratto di deposito irregolare (art. 481 CO) con il depositario.
a) Nel caso specifico AP 1 non ha provato che il bonifico dei fr. 35'000.– sul conto postale dell’UEF sia stato effettuato dall’avv. PA 3 a nome dello stesso attore. Dagli atti si evince piuttosto che il legale ha provveduto al deposito a nome del proprio cliente, PI 1, conformemente alla decisione del 7 ottobre 2011 con cui l’UEF ha autorizzato la liberazione del veicolo dal sequestro dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.– sul suo conto postale “da parte dell’escusso o del suo rappresentante” (doc. F dispositivo n. 2). Ora, AP 1 non ha dimostrato che l’avv. PA 3 avrebbe informato l’UEF di agire in realtà non per conto del proprio cliente ma per conto dello stesso AP 1 né di avere ottenuto l’accordo dell’Ufficio a un deposito in questi termini. Anzi, rinunciando a comunicare lo svincolo dell’avv. PA 3 dal segreto professionale entro il termine assegnatogli dal Pretore aggiunto (verbale 21 ottobre 2015, pag. 8) l’attore si è precluso la possibilità di chiarire le circostanze del deposito, fermo restando che la testimonianza dell’avv. PA 3 non sarebbe comunque bastata in sé, determinante essendo anche chi l’UEF poteva in buona fede considerare la sua controparte nella relazione di deposito.
b) Nulla muta alle considerazioni appena esposte il fatto che AP 1, il 28 ottobre 2011, abbia fatto girare fr. 35'000.– da un conto intestato al proprio nome sul conto cliente dell’avv. PA 3 (doc. D ed E). Ciò gli conferisce tutt’al più un credito nei confronti del legale o del cliente di lui ma non verso l’UEF. Che l’avv. PA 3 abbia impiegato quanto bonificatogli dall’attore per girare la nota somma all’UEF non ha creato alcuna relazione giuridica tra questi ultimi dal momento che il rappresentante non risulta avere comunicato all’Ufficio di agire per conto di AP 1 (nello stesso modo che una banca non diventa acquirente dell’oggetto comprato dal cliente per il solo fatto che quest’ultimo ha fatto capo a un mutuo concessogli dalla banca per pagarne il prezzo).
c) Non giova neppure alla tesi dell’appellante la sentenza emessa il 30 maggio 2012 da questa Camera (inc. 15.2012.53, doc. L) sul ricorso da lui interposto contro il rifiuto dell’UEF di restituire il deposito di fr. 35'000.– dopo riattivazione del sequestro sull’automobile. In effetti, le considerazioni espresse in merito alla titolarità del diritto alla restituzione del deposito (consid. 3) lo sono state nel quadro dell’esame della legittimazione a ricorrere di AP 1. Orbene, all’autorità giudicante compete in quel contesto unicamente di verificare che la pretesa vantata dal ricorrente (o più ampiamente dal postulante) sia in sé degna di protezione (oltre che attuale, concreta e personale) senza dovere – né potere – assicurarsi che la pretesa esiste davvero (questione, diversa, attinente alla legittimazione attiva: Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 94-96 ad art. 59 CPC; cfr. pure sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015 consid. 4).
Nella sentenza del 30 maggio 2012, dunque, la Camera non ha accertato nel merito, con autorità di cosa giudicata, che AP 1 è titolare del credito di restituzione della garanzia, ma si è limitata a riconoscergli un interesse legittimo a ricorrere contro il rifiuto dell’UE ritenendo, in base alle sole allegazioni e documenti da lui addotti, che quanto restituito potrebbe andare al suo beneficio. La Camera ha d’altronde ordinato all’UE di restituire la somma depositata non a AP 1 né ai patrocinatori di lui (lo Studio legale PA 1 e Associati) bensì all’avv. PA 3 (doc. L dispositivo n. 1.2), ovvero a chi aveva prestato la garanzia e che pure nella procedura di ricorso rappresentava PI 1. Potrà anche darsi che quest’ultimo fosse poi stato obbligato, in base ai rapporti interni, a retrocedere a AP 1 l’importo restituito. Rimane il fatto che l’appellante non ha dimostrato, come gli incombeva (sopra consid. 4), di essere titolare del credito di restituzione della garanzia nei confronti dell’UEF, nel frattempo sequestrato a favore di AO 1.
4.3 In definitiva, l’appello va respinto senza che sia necessario verificare se la pretesa vantata dall’appellante sia da considerare manifestamente abusiva.
Solo con le osservazioni all’appello, AO 1 ha chiesto che l’appellante sia tenuto a versare una cauzione di fr. 3'500.– a garanzia delle ripetibili. Che l’obbligo di fornire cauzione sussista anche per la procedura di appello è indubbio (DTF 141 III 558 consid. 2.5.1). Che la prestazione di tale garanzia possa ancora essere chiesta dopo che i costi da garantire sono già sorti – come nella fattispecie, giacché non è stato ordinato un secondo scambio degli allegati – è discutibile (tendenzialmente favorevole: Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 14-15 ad art. 99 CPC; contra per quanto riguarda la procedura davanti al Tribunale federale: DTF 118 II 88 consid. 2). Ove la decisione sull’appello non possa essere emessa in tempi brevi, non pare potersi negare l’interesse della parte resistente di ottenere una cauzione per garantire l’eventuale suo diritto a ripetibili in caso di sopraggiunta insolvibilità dell’appellante prima dell’emanazione della sentenza. Resta il fatto, nella fattispecie, che con l’emanazione dell’odierno giudizio l’appellante, soccombente, è tenuto a versare alla controparte un’indennità per ripetibili immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ 107/2011 pag. 240). La richiesta di prestare cauzione diviene così senza oggetto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con riferimento alla fascia media delle tariffe tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesto dalla fattispecie.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 35'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di prestazione di una cauzione processuale è dichiarata senza oggetto.
Le spese processuali di complessivi fr. 3'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a AO 1 fr. 2'600.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; –
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).