Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.2017 14.2016.190

Incarto n. 14.2016.190

Lugano 7 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rivendicazione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 24 aprile 2015 da

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

contro

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

giudicando sul reclamo del 9 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 agosto 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 21 dicembre 2013 PI 1, in qualità di acquirente, e la PI 2, in veste di venditrice, hanno concluso un contratto di compravendita inerente a un veicolo modello “K__________, matr. __________” al prezzo di fr. 25'190.–, poi ridotto a fr. 18'665.85 (IVA inclusa) a seguito della ripresa, da parte della venditrice, di un vecchio modello della stessa marca. In calce allo stesso, PI 1 ha apposto la propria firma preceduta dall’annotazione manoscritta: “Autovettura di proprietà sig.ra RE 1, __________ __________”.

B. Il 21 aprile 2014 PI 1 e RE 1 hanno sottoscrit­to un accordo denominato “Contratto uso autovettura marca __________”, in forza del quale hanno confermato che il veicolo è stato acquistato dalla stessa RE 1 ed è di sua proprietà. Hanno altresì precisato che l’automobile è stata data “in uso a PI 1 per tempo indeterminato e chilometraggio illimitato”, dietro pagamento a partire dal 1° aprile 2014 di fr. 250.– mensili a RE 1, le spese di manutenzione, riparazioni, assicurazione casco totale e tassa di circolazione essendo a carico di lui. Con una dichiarazione scritta del 22 aprile 2014, PI 3, consulente di vendita presso la PI 2, ha dichiarato che la vettura in questione gli è stata pagata direttamente da RE 1 mediante la consegna a contanti di fr. 25'000.–.

C. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse il 4 settembre 2014 dalla Confederazione Svizzera e dallo Stato del Canton Ticino nei confronti di PI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e di quella cantonale per l’anno 2012, il 26 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pi­gnorato l’“autovettura marca __________ __________, colore nero, mod. __________, collaudo 01.2013 matr. __________, km 14'000 ca., targata TI __________ a nome dell’escusso”, attribuendole un valore di stima di fr. 8'000.– e menzionando nel verbale di pignoramento la dichiarazione di proprietà formulata da RE 1. Entro il termine di dieci giorni impartito dall’UE, con scritto 6 febbraio 2015 i creditori escutenti hanno contestato la rivendicazione. L’8 aprile 2015, conformemente a quanto previsto dall’art. 107 cpv. 5 LEF, lo stesso Ufficio ha quindi impartito a RE 1 un termine di venti giorni per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto dinanzi al giudice di merito, avvertendola che se non l’avesse fatto la sua pretesa non sarebbe stata presa in considerazione nelle esecuzioni in corso.

D. Il 24 aprile 2015, RE 1 ha inoltrato alla Pretura di Locarno-Città un’azione di rivendicazione in procedura semplificata intesa a far constatare che lei è proprietaria dell’automobile pignorata e a fare ordine all’UE di revocarne il pignoramento e di riconsegnarla a lei. Con osservazioni del 15 maggio 2015, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno chiesto la reiezione della petizione, rilevando in particolare come l’attri­ce, cui incombe l’onere della prova, non fosse riuscita a dimostrare di avere né il possesso né un diritto di proprietà sul veicolo. All’udienza di discussione indetta per il 12 ottobre 2015 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni. Chiusa l’istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti i testi PI 3, PI 1 e PI 4, le parti hanno rinunciato alla convocazione per le arringhe finali e nel termine impartito dal Pretore hanno presentato, il 27 e il 28 giugno 2016, le rispettive memorie scritte conclusive, con cui hanno ancora una volta ribadito le proprie conclusioni.

E. Statuendo con decisione del 3 agosto 2016, il Pretore ha respinto la petizione d’RE 1, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.–, e un’indennità di fr. 600.– a favore degli istanti. Con scritto del 16 agosto 2016 il magistrato, essendosi accorto di aver erroneamente posto le ripetibili a carico dell’attri­­ce (mentre al considerando 5 aveva precisato che non sarebbe stata riconosciuta alcuna indennità), ha informato le parti che – in assenza di avviso contrario entro 15 giorni – avrebbe nuovamente notificato loro la decisione rettificata nel dispositivo n. 2, ciò che ha fatto l’8 settembre 2016.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 9 settembre 2016 per ottenerne in via principale l’an­­nullamento e l’accoglimento della petizione con la conseguente revoca del pignoramento e la consegna del veicolo, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione “ai sensi dei considerandi”. Con decreto del 6 ottobre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle loro osservazioni del 21 ottobre 2016, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino hanno concluso per la reiezione del reclamo, protestate tasse e spese. Con una replica del 7 novembre 2016 inoltrata spontaneamente a questa Camera, la reclamante ha contestato le allegazioni delle controparti.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), ove il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia inferiore a fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 e 319 lett. a CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il Pretore ha correttamente determinato il valore di causa in fr. 5'140.65, pari alla somma dei crediti di fr. 4'345.15 e fr. 795.50 vantati dai convenuti (verbale di pignoramento, doc. F), siccome è inferiore al valore di stima del veicolo rivendicato, stabilito dal­l’UE di Locarno in fr. 8'000.– (v. Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 23 ad art. 109 LEF). Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale reclamo nel senso dell’art. 319 lett. a CPC, come d’altronde la stessa RE 1 ha qualificato il proprio allegato di ricorso, sebbene nella petizione avesse “prudenzialmente” valutato l’automobile in fr. 12'000.–.

1.1 Poiché la procedura ha carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Essendo in concreto la (prima) notifica avvenuta al patrocinatore d’RE 1 l’11 agosto 2016, il termine è scaduto al più presto il 12 settembre, sicché in concreto, inoltrato il 9 settembre, il reclamo è senz’altro tempestivo.

Non è pertanto necessario determinare se, visto il carattere puramente esecutivo delle cause di rivendicazione a norma dell’art. 109 LEF quando oppongono il rivendicante al creditore (v. sotto consid. 7), sono applicabili al computo del termine di ricorso le norme del CPC su ferie e sospensioni (art. 145 cpv. 1 e 146 cpv. 1) oppure quelle della LEF (art. 56 e 63, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; FF 2006, 6682-3; sentenza della CEF 14.2015.8 emanata il 13 settembre 2015 in una causa di accertamento del ritorno a miglior fortuna giusta l’art. 265a cpv. 4 LEF; contra: Denise Weingart, Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n. 699 e 707).

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha esordito rilevando che l’istruttoria aveva fornito degli “elementi di valutazione contrastanti”. Egli ha innanzitutto osservato come il contratto di compravendita in oggetto fosse stato stipulato unicamente fra la PI 2 e PI 1, a nome del quale è pure intestata la licenza di circolazione, e non anche con RE 1, la quale ha solamente pagato la vettura “in contanti e di persona”. Il valore di ripresa (fr. 6'524.15) del veicolo precedentemente detenuto in leasing da PI 1 essendo stato “defalcato” dal prezzo di vendita di fr. 25'190.–, il primo giudice ne ha dedotto che invero l’escusso aveva contribuito – seppur indirettamente – all’ac­­quisto dello stesso. A detta del magistrato, tale circostanza rafforzerebbe la tesi sostenuta dai convenuti secondo cui tra la rivendicante e l’escusso è sorto un contratto di mutuo, in forza del quale la prima avrebbe messo a disposizione del secondo l’im­­porto necessario a saldare il prezzo di acquisto. Del resto, in occasione della sua audizione il teste PI 1 ha ribadito a più riprese di voler “restituire” quanto corrisposto da RE 1, motivo per cui secondo il Pretore quest’ultima non può essere ritenuta proprietaria del veicolo.

Il giudice di prime cure, d’altronde, non ha ritenuto decisivo il fatto che il prezzo di vendita sia stato pagato da RE 1, ciò che non impediva il passaggio della proprietà, con il possesso, a colui che ha concluso il contratto di compravendita come acquirente. Egli non ha neppure considerato determinanti né la testimonianza della badante d’RE 1, qualificata come semplice opinione, né l’annotazione riportata in calce al contratto da PI 1, il quale avrebbe avuto tutto l’interesse a sostenere la tesi dell’attrice, e neppure, per lo stesso motivo, l’accordo di “uso dell’autovettura” firmato quattro mesi dopo l’acquisto del veicolo. Rilevando infine come, per la sua corporatura, l’attrice non sarebbe comunque stata in grado di guidare la vettura pignorata, il primo giudice ha respinto la petizione in assenza di elementi di “preponderante verosimiglianza” atti a dimostrare il diritto di proprietà rivendicato.

  1. Richiamando le norme relative alla manifestazione concorde della volontà delle parti (art. 1 CO) e all’interpretazione del contratto (art. 18 CO), nel suo reclamo RE 1 ribadisce di essere proprietaria del bene litigioso. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, PI 1 avrebbe sottoscritto il contratto con la PI 2 in veste di suo “rappresentante” e non come proprietario del veicolo. Se così non fosse, la questione della proprietà non sarebbe stata precisata dalla “glossa” in calce allo stesso. Al proposito, la reclamante rimprovera al primo giudice di non aver considerato la “chiara volontà delle parti”, ossia l’intenzione, da parte sua, di acquistare l’automobile e di lasciarla in uso all’escusso dietro un corrispettivo mensile, ciò che risulta anche dall’istruttoria, lasciandosi invece confondere dal nome di PI 1 indicato quale acquirente sul contratto di compravendita. A detta dell’attrice, tra lei e PI 1 sarebbe sorto un “contratto di noleggio automobile atipico (contratto innominato)” e non – come invece ritenuto dal Pretore in modo manifestamente errato – un contratto di mutuo, dato che lei non ha trasferito alcuna somma di denaro all’escusso, persona peraltro a suo dire “notoriamente insolvente”. RE 1 osserva infine come l’automobi­­le ripresa dal Garage non fosse di proprietà dell’escusso ma di una società di L__________ e ritiene irrilevante il fatto che la vettura pignorata non potesse essere da lei guidata.

  2. Nelle loro osservazioni al reclamo, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ribadiscono che il contratto di compravendita è stato stipulato tra PI 1 e la PI 2, e non è controfirmato, per accettazione, dalla rivendicante. A detta dei convenuti, l’annotazione scritta in calce al contratto “non sostanzia pertanto in alcun modo un ipotetico diritto di proprietà” d’RE 1. Ribadiscono invece l’esistenza, tra que­st’ultima e l’escusso, di un “contratto di prestito di una somma di denaro” che PI 1 si è impegnato a restituire mediante il versamento di fr. 250.– mensili. Osservano inoltre come sia sempre stato l’escusso, a nome del quale è pure intestata la licenza di circolazione, a interessarsi di ogni questione inerente la vettura, e come egli abbia sempre usato il veicolo come “possessore e proprietario”, assumendosi ogni spesa derivante dal suo utilizzo esclusivo. Ripetono infine come, per la sua corporatura, l’attrice non sarebbe comunque stata in grado di condurla. Posto come ella non abbia fornito la “benché minima dimostrazione” del suo “dominio effettivo” e della sua proprietà sul veicolo pignorato, i convenuti chiedono la reiezione del reclamo.

5.Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Stae­helin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

  1. La trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre condizioni (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed. 2012, n. 2008): un titolo di acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima volontà), con cui l’alienante s’impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione (contratto “reale”) e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art. 714 cpv. 1 CC). Le parti possono convenire che, come per ogni altro contratto (Claire Hu­guenin, Obligationenrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil, 2a ed. 2014 n. 1121), il venditore s’impegni a trasferire la proprietà a una terza persona (art. 112 CO; sentenza del Tribunale federale 6P_23/2007 del 17 maggio 2007 consid. 3.4.1 e 3.4.3). Un atto di disposizione direttamente a favore del terzo senza il suo consenso è però in linea di massima escluso (Huguenin, op. cit., n. 1159 con rinvii; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 3 ad art. 112 CO; dubbiosi: Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. II, 9a ed. 2008, n. 3905). È invece ipotizzabile che il venditore consegni la cosa direttamente al terzo beneficiario del contratto di vendita (Weber in: Berner Kommentar VI/1/6, 2002, n. 28 ad art. 112 CO; Patrick Kraus­kopf, Der Vertrag zugunsten Dritter, 2000, n. 1731) oppure che quest’ultimo acquisisca il possesso (originario: art. 920 cpv. 2 CC) per il tramite dell’acquirente, quale suo rappresentante, nel cui possesso (derivato) il venditore consegna la cosa (tradizione fra assenti, art. 923 CC) (Bucher, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, pagg. 475 seg.). In questa seconda ipotesi, la validità del trasferimento di possesso presuppone il consenso del terzo (non si tratta quindi di un vero atto di disposizione a favore di terzi, v. Tevini/Du Pasquier in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad art. 112 CO).

6.1 Nella fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che l’au­­tovettura rivendicata era in possesso di PI 1 quando l’ufficio d’esecuzione l’ha pignorata (doc. F). Nel reclamo RE 1 afferma tuttavia che secondo la volontà delle parti era sin dall’inizio chiaro che con il pagamento del prezzo della vettura ella ne sarebbe divenuta proprietaria, mentre PI 1 in qualità di detentore avrebbe potuto farne uso illimitato, motivo per cui il veicolo si trovava presso di lui al momento del pignoramento. Diversamente i convenuti sostengono che l’escusso ne è divenuto proprietario per aver sottoscritto il contratto di compravendita. La controversia va risolta determinando il senso della convenzione in questione.

a) Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Nel caso concreto, non è contestato che PI 1 sia intervenuto nel contratto di compravendita del 21 dicembre 2013 nella veste di “compratore” (doc. A), senza indicare di agire per conto di terzi, ma in calce allo stesso, sopra la sua firma, egli ha aggiunto di proprio pugno l’annotazione: “Autovettura di proprietà sig.ra RE 1, __________ __________”. Che la volontà concorde delle parti fosse di trasferire la proprietà del veicolo venduto a quest’ultima era quindi già chiara al momento della stipulazione del contratto ed è confermata dal venditore PI 3, che in occasione della sua audizione del 12 gennaio 2016 ha affermato: “Il signor PI 1 ha firmato il contratto […] in mia presenza […]. Egli mi precisò che sarebbe passata la signora RE 1 a pagare e mi disse che era quest’ultima ad essere la proprietaria del veicolo […]. Preciso che la signora RE 1 si è presentata solo una volta, il 23.12.2013 al momento del pagamento e del ritiro del veicolo”.

b) Il fatto che RE 1 non sia stata parte del contratto né l’ab­­bia firmato non impedisce che, come visto (sopra consid. 6), l’impegno di trasferire la proprietà del veicolo sia stato stipulato in favore di lei (art. 112 CO). Del resto la validità della compravendita mobiliare non è subordinata al rispetto della forma scritta, fatte salve alcune eccezioni che non ricorrono nel caso in esame (Venturi/Zen-Ruffinen in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 4 ad art. 184 CO). Si può quindi considerare che un contratto di compravendita per atti concludenti sarebbe comunque sorto al momento in cui costei si è presentata a pagare il veicolo.

c) Dalla testimonianza del venditore PI 3 sembra evincersi che RE 1 abbia anche ritirato l’autovettura dopo averla pagata. Ma la situazione non muterebbe se l’avesse invece presa in consegna PI 1, perché egli ha chiaramente indicato, sia nel contratto che in occasione della sua testimonianza, di detenere il veicolo per conto d’RE 1. Con la consegna all’una o all’altro si sono quindi realizzate tutte le condizioni perché la proprietà dell’automobile passasse a lei (sopra consid. 6). Il fatto che PI 1 ne detenesse il possesso immediato al momento dell’esecuzione del pignoramento non è decisivo, perché la presunzione della proprietà legata al possesso (art. 930 cpv. 1 CC) può essere invocata solo da chi detiene il possesso semplice od originario – nel caso concreto RE 1 – mentre chi possiede una cosa senza l’intenzione di esserne proprietario (possessore derivato) può invocare solo la presunzione di proprietà del possessore originario (art. 931 cpv. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 399, 406 e 408).

d) Il primo giudice ritiene l’annotazione scritta a mano da PI 1 in calce al contratto di compravendita come “non decisiva” poiché egli “ha (aveva) sin dall’origine tutto l’interesse a sostenere la tesi della qui attrice” (sentenza impugnata, consid. 4.3). Sennonché né gli istanti né il Pretore spiegano perché le parti non avreb­bero potuto convenire di attribuire sin dall’inizio la proprietà del veicolo all’attrice. Intanto, l’operazione è avvenuta prima del pignoramento e anche prima dell’avvio delle esecuzioni promosse dagli istanti. Ma soprattutto nessuno contesta che RE 1 abbia pagato il prezzo di vendita con soldi propri, come affermato dalla teste PI 4 (verbale 10 maggio 2016 a pag. 2 in fondo). Perché allora le istanti dovrebbero poter ottenere il pagamento di crediti diretti contro PI 1 attraverso la realizzazione di un attivo appartenente a RE 1 e da lei finanziato non è dato di capire. Non si disconosce, invero, che una parte del prezzo di vendita (pari a fr. 6'524.15) è stata compensata verosimilmente con il valore di riscatto del precedente veicolo in leasing utilizzato da PI 1, ritirato dalla PI 2 (v. doc. A). Ci si potrebbe però chiedere se il valore di ripresa sia da considerare un attivo dell’escusso dal momento ch’egli non sembrava in grado di riscattare il suo precedente veicolo, così che la venditrice avrebbe comunque do­vuto provvedervi essa stessa per evitare che se lo riprendesse la società di leasing (v. verbale d’audizione del teste PI 3, pag. 3 in alto). Ad ogni buon conto, PI 1 potrebbe vantare tutt’al più un credito nei confronti della rivendicante per l’even­­tuale investimento da lui consentito, ma non una pretesa di proprietà, che le parti hanno concordatamente attribuito all’attrice.

6.2 Il Pretore non può neanche essere seguito laddove ha ritenuto, seguendo la tesi dei convenuti, che tra PI 1 e RE 1 sia sorto un contratto di mutuo per l’acquisto della vettura pignorata. Ciò non emerge infatti né dalle tre testimonianze assunte agli atti, né dal contratto di compravendita e neppure dal “Contratto uso autovettura marca __________” (doc. C) in forza del quale PI 1 si è in particolare impegnato a corrispondere a RE 1 fr. 250.– mensili “per l’uso della citata autovettura”. In quest’ultimo caso, le parti hanno concluso all’evidenza un contratto di noleggio del veicolo appartenente all’attrice. Vero è che tale contratto è stato concluso più di tre mesi dopo la compravendita e che nella sua audizione PI 1 ha precisato che “l’importo di fr. 250.– mensili è da intendersi quale restituzione del prezzo pagato dalla signora RE 1 e nel contempo quale indennizzo per l’uso del veicolo” (verbale del 10 maggio 2016, pag. 4), ciò che non risulta dal testo del contratto. Resta il fatto che tutto ciò riguarda i rapporti interni tra l’escusso e la rivendicante, che non sono di rilievo nella causa in esame. Dovessero essi anche aver voluto una sorta di “leasing privato”, come pretende l’escusso, che sia un leasing puro o una locazione-vendita (sui diversi tipi si veda Peter Schatz, Das Leasing von Automobilen, AJP/PJA 2006 pag. 1043 ad B), determinante per la questione della proprietà è in ogni ipotesi la volontà delle parti (DTF 118 II 156 seg. consid. 6/c), a prescindere da chi sopporti i costi d’uti­­lizzazione. Anche alla luce di tali considerazioni, quindi, non può essere riconosciuta a PI 1 la proprietà del veicolo.

6.3 Nemmeno il fatto che la “carta grigia” della vettura sia intestata a nome dell’escusso (doc. B) porta a concludere ch’egli di riflesso ne è il proprietario. Infatti, nel campo della circolazione dei veicoli a motore dottrina e giurisprudenza hanno a più riprese considerato che non debba per forza sussistere identità tra il detentore di un veicolo e l’effettivo proprietario (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70, cfr. anche sentenza della CEF 14.2015.7 del 29 aprile 2015, consid. 7.3). Per “detentore”, qualità da determinare secondo le circostanze di fatto, s’in­­tende “in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sul­l’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Detentore ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale non è quindi necessariamente il proprietario del veicolo (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con rinvii). Pertanto, l’inte­­stazione della licenza di circolazione non è un indizio che permetta di scalfire le prove – il contratto di compravendita e le testimonianze – portate dalla rivendicante a favore della sua tesi.

6.4 Infine, la conclusione del Pretore, secondo cui non s’intravvede il motivo per RE 1 di divenire proprietaria di una vettura “che non sarebbe comunque stata in grado di guidare”, risulta essere senza rilievo ai fini del giudizio in quanto giuridicamente il diritto di proprietà non è vincolato alla condizione che il proprietario utilizzi personalmente l’oggetto, del cui uso egli può disporre a piacimento a favore di terzi, a titolo gratuito od oneroso, proprio in virtù del suo diritto di proprietà.

  1. In definitiva, dalle precedenti considerazioni si evince che il Pretore ha omesso di considerare alcune circostanze di fatto manifestamente importanti per l’esito della causa – su tutte l’annota­­zione di proprietà sul contratto di compravendita e le conferme dei testi PI 3 e PI 1 – o perlomeno ne ha tratto deduzioni giuridicamente errate. Il reclamo va così accolto, ancorché limitatamente alla richiesta di fare ordine all’UE di revocare il pignoramento dell’automobile. Sono invece inammissibili le altre conclusioni dell’attrice laddove tendono anche a far constatare che lei ne è la proprietaria e a ordinarne la riconsegna a lei. Nella causa in esame, in effetti, il suo diritto sul veicolo può essere accertato (in via pregiudiziale) solo nei confronti della controparte – i creditori – ma non nei confronti del debitore PI 1, siccome egli non è parte della procedura e non ha così potuto difendere eventuali pretese sue sull’automobile (v. ad esempio: Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 183 ad 12; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 30 ad art. 109 LEF e i rinvii; per parte della dottrina, l’azione dell’art. 109 LEF non può addirittura mai avere effetti materiali all’infuori dell’esecuzione in corso: A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 30 ad art. 109 LEF; Wernli in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 109 LEF e i rimandi). L’UE restituirà il veicolo in linea di massima a chi ne aveva il possesso al momento del­l’esecuzione del pignoramento, poiché non è competente per statuire sui rapporti interni tra escusso e rivendicante.

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del­l’art. 96 CPC, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per le spese processuali di prima sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'145.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è revocato il pignoramento del veicolo K__________, matr. __________, targata TI __________, eseguito il 26 novembre 2014 nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno.

  2. Le spese processuali di fr. 900.–, già anticipate dall’attrice, sono poste a suo carico per un terzo e per la rimanenza, in parti uguali e in solido, a carico delle parti convenute, tenute a rifondere a RE 1, sempre in parti uguali e in solido, fr. 300.– per ripetibili ridotte.

Per il resto la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per un terzo e per la rimanenza, in parti uguali e in solido, a carico della Confederazione Svizzera e dello Stato del Canton Ticino, tenuti a rifondere a RE 1 fr. 200.– per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2016.190
Entscheidungsdatum
07.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026