Incarto n. 14.2016.154
Lugano 10 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 9 dicembre 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2016 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 5 luglio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 12'643.80, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC) 2002 come ACB del 08-10-2014 n. __________ emesso dall’ue leventina”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 dicembre 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Leventina. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione del 5 luglio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza nel senso di rigettare l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 10'120.55 (anziché fr. 12'643.80), ponendo le spese processuali di complessivi fr. 300.– a carico del convenuto senza assegnare indennità d’inconvenienza.
D. Contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2016 per ottenerne l’annullamento e la riforma nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 luglio 2016 contro la sentenza notificata allo Stato del Canton Ticino il 6 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante valesse titolo di rigetto definitivo dell’opposizione solo per le spese esecutive di fr. 59.30 stabilite definitivamente dall’ufficio d’esecuzione e non per il credito d’imposta relativo all’anno 2002, per cui l’unico titolo di rigetto agli atti è invece la decisione 27 maggio 2002 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e Valli, che accerta un importo di fr. 10'061.25. Il Pretore ha così rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 10'120.55 (ossia fr. 10'061.25 + fr. 59.30) anziché per l’importo indicato nell’attestato di carenza di beni, di fr. 12'643.80, richiesto dall’istante.
Nel reclamo lo Stato del Canton Ticino critica la giurisprudenza di questa Camera sulla quale è fondata la sentenza impugnata, sostenendo nuovamente che l’attestato di carenza di beni, quale pubblico documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non prodotti dall’autorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Il reclamante si duole che la “via indicata” dalla giurisprudenza cantonale sia, all’atto pratico, “alquanto impervia da percorrere”, specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 244 cpv. 3 LT).
5.2 Nel caso specifico, il Pretore ha considerato a ragione che l’attestato di carenza di beni non costituisce un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali (art. 149 cpv. 2 LEF a contrario; Curchod in: Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD; Frey in Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2000, n. 17 ad art. 165 LIFD; in ultimo luogo sentenza della CEF 14.2016.105 del 30 settembre 2016 consid. 5.2). Ha quindi correttamente rigettato l’opposizione dell’escusso in via definitiva per l’importo di fr. 10'061.25 figurante nella decisione di tassazione del 27 maggio 2002 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Biasca e valli (doc. B accluso all’istanza), la quale rappresenta invece un valido titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 5.1), così come per le spese esecutive stabilite in complessivi fr. 59.30 dall’Ufficio esecuzione e fallimento di Leventina nell’attestato di carenza di beni 8 ottobre 2014 accluso all’istanza (doc. C), poiché si tratta di decisione presa dall’autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti).
5.3 Lo Stato del Canton Ticino chiede tuttavia di estendere il rigetto all’intero importo (di fr. 12'643.80) figurante nell’attestato di carenza di beni agli atti, ovvero anche alla differenza di fr. 2'523.25, che a suo dire si riferisce agli interessi di mora decorsi dall’emanazione della tassazione fino al rilascio del primo attestato di carenza di beni del 28 maggio 2009 come pure alle spese esecutive relative all’esecuzione giunta a quel primo attestato e alla successiva esecuzione sfociata in un secondo attestato di carenza beni, del 13 settembre 2013, precedente a quello (il terzo) agli atti.
a) Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così l’imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto legislativo (in seguito “DL”, RL 10.2.2.1), che stabilisce anche tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d’acconto e una scadenza variabile alla data d’intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e art. 1 cpv. 3 DL). L’interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DL). Il tasso d’interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DL). Le rate d’acconto sono computate nell’imposta dovuta conformemente alla tassazione definitiva e l’autorità di riscossione emette al riguardo il conteggio definitivo, contro cui è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 3-4 e 242 cpv. 4 LT).
L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo e per eventuali spese di diffida (giusta gli art. 242 cpv. 3 e 244 cpv. 1 LT) ove l’autorità fiscale cantonale non abbia prodotto con l’istanza il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3), oppure, qualora il contribuente debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a contare dalla scadenza legale generale (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/a; cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).
b) Nel caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter accertare l’importo degli interessi di ritardo e di eventuali spese di diffida (l’attestato di carenza di beni non indica la composizione dettagliata del “capitale” di fr. 12'584.50), non avendo l’istante prodotto il conteggio definitivo dell’imposta né le eventuali diffide. E una verifica del calcolo degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione agli atti non permette di ricavare la data d’intimazione del conteggio. D’altronde non sono verificabili le spese delle due prime esecuzioni sfociate nei due primi attestati di carenza di beni dal momento che l’istante non li ha prodotti.
5.4 Nondimeno la reclamante tenta nuovamente (v. sentenze della CEF già citate 14.2015.163/164 e 14.2016.105) di rimettere in discussione la giurisprudenza di questa Camera sulla base di due argomenti.
a) Appoggiandosi su una sentenza dell’Obergericht di Turgovia (RBOG 1997 pag. 101), lo Stato fa anzitutto valere che l’attestato di carenza di beni, quale pubblico documento, costituisce piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l’inesattezza del suo contenuto, ciò che si estenderebbe alle spese esecutive di precedenti attestati di carenza di beni relative allo stesso credito non prodotti dall’autorità fiscale e agli interessi di mora maturati fino al rilascio del (primo) attestato di carenza beni. Lo Stato omette però di considerare che per quanto attiene alla somma indicata quale “capitale” l’attestato di carenza di beni si limita a certificare l’importo posto in esecuzione dall’escutente, eventualmente modificato dal giudice che per avventura avrebbe rigettato parzialmente l’opposizione. Non si tratta pertanto, su questo punto, di una decisione, poiché l’ufficio d’esecuzione non è abilitato a procedere ad alcuna verifica della fondatezza di quell’importo né delle menzioni relative agli interessi moratori (tasso e data di decorrenza) figuranti sulla domanda d’esecuzione (cfr. DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la questione dovesse essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi sul rigetto dell’opposizione eventualmente interposta dall’escusso nella precedente esecuzione, la sua decisione avrebbe in ogni caso effetto solo in quell’esecuzione (sfociata nel noto e terzo attestato di carenza di beni) e non nelle esecuzioni successive (Staehelin, op. cit. n. 81 ad art. 84 con numerosi rinvii). È infatti l’autorità fiscale medesima ad avere la competenza esclusiva di decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di mora (come sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e 167 LIFD), solitamente mediante il conteggio, come sulle spese di diffida, nella stessa diffida (sentenza della CEF 14.2016.105 già citata consid. 5.4/d con riferimenti).
Fatto sta, in definitiva, che l’attestato di carenza di beni non accerta giudizialmente l’esistenza del credito in esso menzionato né appura gli elementi necessari al calcolo degli interessi di ritardo, a eventuali spese di diffida e alle spese di precedenti attestati di carenza di beni (sopra consid. 5.3/b). Il fatto poi che l’escusso non abbia sollevato obiezioni in merito non è di rilievo perché la questione dell’importo posto in esecuzione dev’essere esaminata d’ufficio (sopra consid. 5). La giurisprudenza turgoviese non può quindi essere seguita. Quanto alla decisione 15 dicembre 2009 citata dal reclamante (ZR 109/2010 pag. 162 seg. n. 43), l’Obergericht zurighese si limita a precisare che l’attestato di carenza beni vale titolo di rigetto definitivo non solo per le spese relative al suo rilascio ma anche per le “altre” spese esecutive, maturate nell’esecuzione sfociata nell’attestato, pur non dettagliate, purché l’importo totale sia esplicitamente menzionato in quell’atto. La giurisprudenza ticinese, invero, non dice altro, tanto che nella fattispecie la posta “Spese PE/pignoramento/ rig. opp.” di fr. 37.– viene riconosciuta accanto alle “ultime spese” di fr. 22.30, che corrispondono al costo di rilascio dell’attestato di carenza beni (v. sopra consid. 5.2).
b) Il reclamante si duole, in secondo luogo, che la “via indicata” dalla giurisprudenza cantonale sia, all’atto pratico, “alquanto impervia da percorrere”, specie in casi, come quello in esame, in cui il credito posto in esecuzione è oggetto di tre attestati di carenza di beni, alcuni dei quali, sostituiti da più recenti, potrebbero non essere più rintracciabili presso l’ufficio d’esecuzione. Non si disconoscono le difficoltà pratiche connesse all’esigenza, pur sempre di legge (art. 80 LEF), di produrre più titoli di rigetto, ma nel caso concreto essere sono accentuate dalla scelta dell’autorità fiscale di promuovere quattro esecuzioni per lo stesso credito in sei anni (tra il 2009 e il 2015) e comunque non la dispensano di organizzarsi per conservare i titoli relativi agli interessi di mora e alle spese esecutive, con il rilievo che in caso di annullamento di un attestato di carenza beni sostituito con uno nuovo relativo allo stesso credito nel senso del modulo n. 36 il creditore può esigere che l’ufficio d’esecuzione gli restituisca l’attestato sul quale è stato annotato l’annullamento e non lo cancelli fisicamente. Ad ogni buon conto l’esigenza di conservare i titoli di rigetto non è eccessiva ove appena si pensi all’obbligo fatto al contribuente escusso di custodire la prova dei suoi pagamenti, anche a distanza di più decenni, pena il rischio di non potere dimostrare l’estinzione di un’esecuzione o di un attestato di carenza di beni, come illustra la sentenza di questa Camera citata dallo stesso reclamante (inc. 15.2012.79 del 22 agosto 2012, confermata dal Tribunale federale con decisione 5A_633/2012 del 17 dicembre 2002 consid. 3.3).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'523.25 tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza in prima sede, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).