Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.09.2017 14.2016.146

Incarto n. 14.2016.146

Lugano 20 settembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa SO.2016.2449 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 febbraio 2016 da

CO 1 (Svezia) (patrocinata dall’avv. PA 2,)

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 27 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 giugno 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la società svedese CO 1 ha escusso la RE 1, con sede a __________, per l’incasso di 1) fr. 250'926.44 oltre agli interessi del 8% dal 1° gen­naio 2015, di 2) fr. 26'006.19 oltre agli interessi del 8% dall’11 novembre 2015 e di 3-7) fr. 78'511.90 complessivi, indicando quali titoli di credito: “1. decisione della Corte d’Appello “Svea Hovrätt”, Svezia, del 11.11.2015 (causa n. __________) (pari a EUR 233'558.99) CHF 250'926.44 interesse 8% dal 01.01.2015; 2. vedi sopra (pari a SEK 222'000.–) CHF 26'006.19 interesse 8% dal 11.11.2015; 3. vedi sopra (pari a SEK 520'450.–) CHF 60'968.12 interesse 8% dal 01.01.2015; 4. interessi per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2014 (su CHF 108'720.40) CHF 41'251.85; 5. interessi per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014 (su CHF 90'636.76) CHF 25'452.55; 6. interessi per il periodo dal 27.09.2012 al 31.12.2014 (su CHF 51'439.34) CHF 10'664.35; 7. interessi per il periodo dal 17.10.2014 al 31.12.2014 (su CHF 60'968.12) CHF 1'143.15”.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 febbraio 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, e “a titolo pregiudiziale” ha instato perché fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera la decisione della Corte d’appello di __________ (“Svea Hovrätt”) emanata l’11 novembre 2015. Nel termine impartito, la parte convenuta si è parzialmente opposta all’istanza con osservazioni scritte del 2 marzo 2016 limitatamente al riconoscimento e al rigetto definitivo dell’opposizione delle posizioni n. 3 (di fr. 60'968.12 oltre agli interessi dell’8% dal 1° gennaio 2015) e n. 7 (di fr. 1'143.15) elencate nel precetto esecutivo. Il 1° giugno 2016, la Sezione 1 della Pretura, che fino ad allora aveva gestito la pratica, l’ha trasmessa per competenza alla Sezione 5.

C. Statuendo con decisione del 15 giugno 2016, il Pretore della Sezione 5 ha accolto l’istanza e di conseguenza riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione della “Svea Hovrätt” emanata l’11 novembre 2015 (causa n. __________) e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indenni­­tà di fr. 5'000.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami separati, l’uno del 27 giugno 2016 volto a ottenere l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 1.2 nel senso del mantenimento dell’opposizione limitatamente alle posizioni n. 3 e 7 del precetto esecutivo, e l’altro del 18 luglio 2016 inteso a riformare parzialmente il dispositivo n. 1.1 nel senso di respingere l’istanza di riconoscimento e di exequatur della sentenza svedese per quanto attiene al dispositivo che l’ha condannata a pagare 520'450.– corone svedesi (SEK) oltre agli interessi.

E. Il primo reclamo è stato trattato dalla scrivente Camera e il 12 luglio 2016 il suo presidente ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il (primo) reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

F. Il secondo reclamo è stato invece trattato dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che l’ha respinto con sentenza del 28 ottobre 2016 (inc. 12.2016.104). Il ricorso in materia civile poi inoltrato dalla convenuta al Tribunale federale è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, mediante sentenza del 17 agosto 2017 (inc. 5A_940/2016).

Considerando

in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC). I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), nelle rispettive materie, mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Nel caso in esame, l’istante ha chiesto in prima sede sia il riconoscimento e l’exequatur della decisione della “Svea Hovrätt”, sia il rigetto definitivo dell’opposizione. Ancorché formulata “a titolo pregiudiziale”, la prima domanda in realtà aveva carattere indipendente, dal momento che è stata oggetto di una conclusione specifica. In ogni caso è stata trattata come tale dai tre gradi di giurisdizione cui è stata sottoposta ed è stata definitivamente risolta con la sentenza 17 agosto 2017 del Tribunale federale (sopra ad F), con effetto vincolante anche per la Camera di esecuzione e fallimenti, nella cui competenza rientra per contro senza dubbio l’unica contestazione ancora aperta, quella relativa al rigetto dell’opposizione (sopra consid. 1).

1.2 È tuttavia il luogo di ricordare che la congiunzione delle cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione è fonte di problemi processuali delicati connessi alle numerose differenze esistenti tra le due procedure, su tutte il carattere unilaterale della prima (art. 41 CLug) e contradditorio della seconda (art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano anche la competenza del giudice di prima istanza (art. 37 cpv. 3 LOG da una parte e art. 31 cpv. 1 lett. e 37 cpv. 1 LOG dall’altra) e, appunto, di seconda istanza (sopra consid. 1), il foro (art. 39 cpv. 2 CLug e 84 cpv. 1 LEF), la tassa di giustizia di prima (art. 7 cpv. 1 e cpv. 1 LTG e 48 OTLEF) come di seconda sede (art. 14 LTG e 61 cpv. 1 OTLEF), la facoltà di far valere le eccezioni dell’art. 81 LEF, il termine di reclamo (art. 327a cpv. 3 CPC [43 n. 5 CLug] e 321 cpv. 2 CPC), l’effetto sospensivo (art. 47 cpv. 3 CLug [327a cpv. 2 CPC] e 325 CPC) e i nova (art. 327a e 326 cpv. 2 CPC) (v. sentenze della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b; 14.2016.108/ 123 del 21 dicembre 2016 consid. 1.1/b).

Il giudice dovrebbe quindi evitare di congiungere i due tipi – parzialmente incompatibili – di procedura (v. sentenza 5A_162/2012 del 12 luglio 2012, ZZZ 2012, 503, consid. 6.1 in fine, citata nella 5A_367/2013 del 26 settembre 2013 consid. 3 e confermata nella 5A_646/2013 del 9 gennaio 2014 consid. 5.1) e dare all’istante da scegliere tra, da una parte, il trattamento dell’istanza (principale) di exequatur secondo la procedura stabilita dalla Convenzione di Lugano, seguito da quello della domanda (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione secondo gli art. 252 segg. CPC una volta definitiva la decisione sull’exequatur, e dall’altra il trattamento immediato dell’istanza di rigetto, ma con un esame unicamente pregiudiziale del carattere esecutivo della decisione estera invocata quale titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre 2017 consid.1.1), che non dà luogo a un dispositivo specifico e pertanto non conferisce alla sentenza regiudicata su questo punto. In caso di congiunzione, ad ogni modo, se il reclamo (o come nel caso concreto i reclami) verte su entrambe le questioni, va trattata, dalla Camera competente, in primo luogo quella relativa all’exequatur e successivamente quella attinente al rigetto.

1.3 Ciò posto, il reclamo, per quanto attiene al dispositivo sul rigetto dell’opposizione, va esaminato in virtù delle norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC; sentenza della CEF 14.2016.247 già citata, consid. 1.1/c con i rinvii). Di conseguenza, la decisione impugnata, sempre per quanto concerne il dispositivo sul rigetto dell’opposizione, era impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 17 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.4 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, accertati i presupposti per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione della “Svea Hovrätt”, il Pretore ha rilevato che la sentenza di primo grado emessa il 17 ottobre 2014 dal Tribunale del distretto di Attunda, era parte integrante della decisione della “Svea Hovrätt”, cui è annessa quale allegato B, di modo che costituisce un titolo di rigetto definitivo anche per le posizioni 3) e 7) del precetto esecutivo, appunto riferite a importi (di SEK 520'450.–, pari a fr. 60'968.12, oltre agli interessi maturati dal 17 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 e agli interessi correnti dell’8% dal 1° gennaio 2015) e spese processuali poste a carico della convenuta in prima sede.

  3. Nel reclamo la RE 1 ribadisce che l’unico titolo di rigetto prodotto dall’istante è la sentenza della Corte d’appello di Stoccolma e che il suo passaggio in giudicato, posto dall’art. 80 LEF come condizione per giustificare il rigetto definitivo, si estende ai soli dispositivi (e non alla motivazione) di quella sentenza. Ora essi non menzionano l’importo di SEK 520'450.– delle spese processuali riferibili alla decisione di prima sede, la quale non è stata prodotta e di cui non è stato richiesto il riconoscimento. La reclamante contesta anche l’accertamento del Pretore secondo cui la decisione di primo grado sarebbe allegata alla sentenza della “Svea Hovrätt”, facendo notare che agli atti ne figura solo il frontespizio, senza la motivazione completa né la firma dei giudici. A suo parere, sapere se la decisione di prima istanza sia parte integrante della sentenza d’appello è questione disciplinata dal diritto svedese, che l’istante non ha prodotto né reso verosimile e che non è un fatto notorio. In mancanza di prova e addirittura di allegazione dell’integrazione di una decisione nell’altra, il Pretore non avrebbe dovuto rigettare l’opposizione anche per le spese di primo grado. Del resto, conclude la reclamante, l’istante non ha ossequiato le condizioni poste agli artt. 32, 38, 53 e 54 CLug per quanto riguarda la sentenza di prime cure, omettendo di produrla in forma originale o in copia autentica, con l’attesta­zione di passaggio in giudicato e il relativo allegato V. Difetta pertanto dell’i­­dentità tra una parte delle pretese indicate sul precetto esecutivo e il credito menzionato nel dispositivo della sentenza della Corte d’appello svedese.

  4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva. Fatte salve norme spe­ciali come l’art. 165 cpv. 3 LIFD, dal 1° gennaio 2011 è sufficiente che la decisione sia esecutiva, come indicato dall’art. 80 cpv. 1 LEF, a prescindere dal suo passaggio in giudicato (sentenza della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015 consid. 6.3 e i rinvii). Il giudice deve in particolare verificare, d’ufficio (DTF 103 Ia 52 con­sid. 2/e), che il credito posto in esecuzione risulta dalla decisione prodotta quale titolo di rigetto, ovvero che vi sia identità tra la pretesa menzionata nel precetto esecutivo e il debito accertato nella decisione (DTF 134 III 659 consid. 5.3.2; v. pure DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Al riguardo, egli non deve limitare il suo esame esclusivamente al dispositivo della decisione ma può (deve) interpretarlo alla luce dei motivi del giudizio e di altri documenti cui esso rinvia, fermo restando che se ciò nonostante il giudizio non è chiaro o è incompleto, rimane compito del giudice del merito interpretarlo o completarlo (DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; 134 III 660 consid. 5.3.2; sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 34c consid. 5.2).

5.1 Nel caso specifico, nel dispositivo n. 2 della sentenza 11 novembre 2015 (doc. B accluso all’istanza, tradotto in italiano nel doc. C) la “Svea Hovrätt” ha modificato la sentenza del tribunale di prima istanza di Attunda esclusivamente in merito alla pretesa principale, ridotta da € 270'558.99 a € 233'558.99 oltre ai relativi interessi. Per il resto, la Corte d’appello ha quindi confermato il giudizio di prima istanza, in particolare per quanto riguarda le spese processuali di SEK 520'450.– (doc. C, allegato B, dispositivo n. 2), come si evince esplicitamente dalla sua motivazione, secondo cui “CO 1 deve pertanto ottenere il risarcimento completo delle proprie spese processuali in Tribunale di prima istanza” e “la Corte d’appello concorda con il giudizio del Tribunale di prima istanza per quanto concerne la legittimità della somma di risarcimento rivendicata lì” (doc. C, pag. 6, ad “Spese processuali”). Che le spese processuali di prima sede ammontino a SEK 520'450.– risulta con ogni evidenza dall’allegato B, esplicitamente citato nella sentenza d’appello (doc. C, pag. 1 ad “Decisioni ap­pellate”) e perciò da tenere in considerazione (sopra consid. 5).

A prescindere dall’assenza della motivazione (comunque, come visto, confermata dalla Corte d’appello) e della firma dei giudici del Tribunale di Attunda, l’autenticità del dispositivo di primo grado è pertanto attestata dalla stessa decisione d’appello, così come il suo passaggio in giudicato (al più tardi il 9 dicembre 2015 ove l’appello abbia avuto effetto sospensivo) e la sua esecutività (attestato del 22 dicembre 2015, doc. D e E). In queste condizioni non è necessario verificare se l’integrazione del giudizio di prima istanza nella sentenza d’appello sia conforme al diritto svedese. Tale integrazione, infatti, scaturisce in modo evidente già dalla decisione d’appello medesima, che è pacificamente pas­sata in giudicato e vincola il giudice di rigetto (art. 36 CLug).

5.2 Non sussiste peraltro alcun dubbio che i crediti indicati alle posizioni n. 3 e 7 del precetto esecutivo sono gli stessi di quelli menzionati nell’allegato B, dispositivo n. 2, della sentenza 11 novembre 2015 della “Svea Hovrätt”, la quale conferma implicitamente l’esecutività della condanna di primo grado ed è stata dichiarata definitivamente esecutiva in Svizzera con la sentenza emessa il 17 agosto 2017 dal Tribunale federale. Essendo riunite tutte le condizioni per estendere il rigetto dell’opposizione anche a quelle due posizioni, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'111.27, supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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