Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.11.2016 14.2016.128

Incarto n. 14.2016.128

Lugano 4 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa SO.2016.1261 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 marzo 2016 da

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,

contro

RE 1 (D) (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo dell’8 giugno 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decisione 4 dicembre 2014, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla CO 1 al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti dalla RE 1 per l’incasso di fr. 1'161'339.04 oltre agli interessi e alle spese. L’8 gennaio 2015 la CO 1 ha inoltrato un’azione di disconoscimento del debito presso la sezione 1 della medesima Pretura, il cui Pretore, chiamato anzitutto a esaminare la tempestività della stessa, con sentenza 9 settembre 2015 (inc. __________) ha respinto l’ec­­cezione di tardività della petizione sollevata dalla RE 1. Statuendo sull’appello inoltrato il 7 ottobre 2015 da quest’ultima, con decisione 1° febbraio 2016 (inc. 12.2015.180) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha invece accolto la predetta eccezione, dichiarando irricevibile la petizione avviata dall’escussa. A seguito del ricorso in materia civile inoltrato il 4 marzo 2016 dalla CO 1, la questione è ora pendente davanti alla prima Corte civile del Tribunale federale (inc. 4A_139/2016), la cui presidente, con decreto del 31 marzo 2016, ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.

B. Con istanza 4 marzo 2016 diretta contro la CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF il sequestro di “tutti i conti ed averi delle debitrice CO 1 c/o __________ a lei intestati o di cui è beneficiaria economica presso la __________, in particolare relativi alla relazione bancaria __________ quali il conto __________, conti, depositi titoli, conti metalli, investimenti fiduciari ed ogni altro conto della debitrice o di cui è beneficiaria economica”, il tutto fino a concorrenza di fr. 1'125'000.– oltre agli interessi del 5% dal 26 febbraio 2013, e di fr. 36'339.04. Quali titoli del credito, la RE 1 ha indicato il contratto di compravendita del 30 settembre 2005 concluso con la debitrice, la decisione del 4 dicembre 2014 di rigetto provvisorio dell’opposizione del Pretore di Lugano, sezione 5, e la decisione del 1° febbraio 2016 della II CCA.

C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 7 marzo 2016, eseguito l’indomani dal­l’Ufficio di esecuzione di __________ (verbale n. __________), con istan­za 17 marzo 2016 la CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 23 maggio 2016 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione producendo un allegato scritto incorporato nel verbale, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche conclusioni.

D. Statuendo con decisione del 25 maggio 2016 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 1'000.– e ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’opponente.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 giugno 2016 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annul­­lamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Con decreto del giorno successivo, il presidente della Camera ha dichiarato l’istanza per effetto sospensivo come senza oggetto. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’8 giugno 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 30 maggio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

  1. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

  1. Preso atto che l’unica questione controversa nella fattispecie è quella relativa all’esistenza di una causa del sequestro, nella decisione impugnata il Pretore ha esaminato se le decisioni prodotte dalla RE 1 sono atte a costituire un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizione” nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Considerato come una simile causa di sequestro presupponga l’esistenza di uno dei titoli previsti dall’art. 80 cpv. 1 LEF – quindi di una decisione condannatoria che preveda l’obbligo di fornire una prestazione (“Leistungsurteil”) – il primo giudice ha negato tale qualità alle sentenze prodotte con l’istanza, respingendo l’argomentazione dell’istante fondata sull’art. 83 cpv. 3 LEF, poiché a suo giudizio tale norma rende definitivo non già il titolo, bensì il rigetto provvisorio dell’opposizione in caso di omessa o respinta domanda di disconoscimento del debito. Non essendo nel caso concreto l’azione di disconoscimento stata decisa nel merito ma dichiarata irricevibile per tardività, il magistrato ha infine ritenuto inapplicabile la giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui la sentenza che respinge l’azione di disconoscimento avviata dall’escusso in una precedente esecuzione concernente la medesima pretesa costituisce un titolo di rigetto definitivo.

  2. Nel suo reclamo, la RE 1 rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Ribadisce che la decisione di rigetto provvisorio prodotta agli atti è divenuta definitiva nel senso dell’art. 80 LEF con l’emanazione della sentenza della seconda Camera civile che ha dichiarato irricevibile l’azione di disconoscimento del debito e con il rifiuto, da parte del Tribunale federale, di concedere l’effetto sospensivo al ricorso interposto dalla CO 1. Infatti, continua la reclamante, dall’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC risulta che una decisione è esecutiva quando è passata in giudicato formale – ossia dal momento in cui non è più possibile impugnarla con un rimedio giuridico ordinario – ciò che corrisponde al caso di specie, non essendo l’e­secuzione stata sospesa tramite concessione dell’effetto sospensivo ed essendo il ricorso al Tribunale federale un rimedio giuridico straordinario. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, non è poi di rilievo secondo la reclamante il fatto che l’azio­ne di disconoscimento non sia stata decisa nel merito, e questo perché “decisa è decisa e quindi materialmente esecutiva”. Infine, conclude la RE 1, non si tratta di sapere se l’azione di disconoscimento è stata respinta o no: poiché inoltrata tardivamente, essa equivale a un’omissione contemplata dal­l’art. 83 cpv. 3 LEF, così da far diventare la decisione di rigetto provvisorio definitiva e quindi tale da costituire una causa di sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

  3. Come visto, delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie soltanto quella relativa alla causa del sequestro è controversa. La questione da esaminare nel caso in rassegna è pertanto quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto laddove ha negato, sulla base della documentazione prodotta, l’esi­stenza di una causa del sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF.

5.1 La norma giuridica appena citata consente al giudice di decretare, per quei crediti scaduti e non garantiti da pegno, il sequestro di beni del debitore che si trovano in Svizzera quando contro quest’ultimo il creditore dispone di un “titolo definitivo di rigetto dell’opposizione”, locuzione con cui il legislatore ha inteso le decisioni giudiziarie o amministrative esecutive nel senso dell’art. 80 LEF (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 107 ad art. 271 LEF; Meier-Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed 2014, n. 17b ad art. 271 LEF). Come giustamente ricordato dal Pretore, la decisione esecutiva deve inoltre contenere una chiara condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”), o meglio al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenza della CEF 14.2013.40 del 3 giugno 2013 consid. 3). Solo una decisione condannatoria esecutiva pecuniaria (o in prestazione di garanzia) soddisfa le esigenze dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Non è sufficiente, come crede la reclamante, che la decisione sia semplicemente esecutiva nel senso dell’art. 336 cpv. 1 lett. a CPC.

5.2 Nel sostenere, quindi, che ove il debitore non abbia tempestivamente inoltrato l’azione di disconoscimento di debito, la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché diventata definitiva in virtù dell’art. 83 cpv. 3 LEF, sarebbe parificabile a una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 – e di riflesso 271 cpv. 1 n. 6 – LEF, la reclamante misconosce che una sentenza di rigetto dell’opposizione, sia esso provvisorio o definitivo, non è una decisione esecutiva secondo l’art. 80 LEF, poiché non condanna il convenuto al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia, ma dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). In altri termini, il giudice del rigetto non statuisce sul merito della pretesa posta in esecuzione, ma si limita a rigettare l’opposizione ove l’istante abbia prodotto un titolo nel senso degli art. 80 o 82 cpv. 1 LEF, aprendo così la via, a dipendenza dei casi, all’esecuzione di un pignoramento definitivo o provvisorio, all’erezione di un inventario oppure alla notifica di una comminatoria di fallimento (art. 83 cpv. 1, 89 e 159 LEF). La decisione di rigetto, sia provvisorio che definitivo, non costituisce pertanto un “titolo” di rigetto definitivo dell’opposizione né una causa di sequestro giusta l’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF. Al portatore di una sentenza di rigetto provvisorio esecutiva il legislatore ha del resto accordato il diritto a misure conservative – il pignoramento provvisorio o l’inventario (art. 83 cpv. 1 LEF) – più estese, più facilmente ottenibili e meno costose del sequestro. La censura della reclamante si rivela così infondata.

5.3 Per abbondanza sia aggiunta un’ultima precisazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 134 III 658 consid. 5), la sentenza che respinge l’azione di disconoscimento avviata dall’escusso in una precedente esecuzione concernente la medesima pretesa costituisce un titolo di rigetto definitivo giusta l’art. 80 LEF. A parte il fatto che, nella fattispecie, la reclamante fonda esplicitamente il sequestro unicamente sulla decisione di rigetto provvisorio diventato definitivo, ad ogni modo la decisione d’irricevibilità dell’azione di disconoscimento promossa dalla CO 1 non potrebbe costituire un titolo di rigetto definitivo, poiché la II CCA non l’ha respinta e invero neppure è entrata nel merito. Laddove la reclamante insiste sul carattere definitivo della decisione d’irricevibilità della II CCA, ancora una volta essa confonde la nozione di esecutività di una decisione, che riguarda sia le decisioni di merito sia quelle di procedura (come le decisioni appunto d’irricevibilità o di rigetto dell’opposizione), con la nozione di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, che richiede oltre all’esecutività una condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (o perlomeno l’accer­tamento di un obbligo di pagare una determinata somma di denaro o di prestare una determinata garanzia).

5.4 In definitiva, stante l’inadempimento di uno dei presupposti del sequestro, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'125'000.–, supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 1'600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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