Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2016 14.2016.121

Incarto n. 14.2016.121

Lugano 5 luglio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella causa n. 01/16 ACC (azione di rivendicazione) della Giudicatura di pace del Ceresio promossa con petizione del 29 gennaio 2016 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo 13 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre 2015 dalla CO 1 nei confronti di __________ P__________ per l’incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la bancarella del Mercatino di Natale di Lugano “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”, attribuendole un valore di stima di fr. 2'000.–. L’escusso ha dichiarato che tutto il materiale è proprietà della moglie, RE 1, cui è anche intestata la bancarella. Con scritto 7 gennaio 2016, l’escusso ha ribadito che gli “assi” (meglio detto taglieri) pignorati, da lui creati artigianalmente con la moglie, appartengono a quest’ultima, e ha pure contestato la stima, ritenuta inferiore ai prezzi da lui da anni esposti.

B. L’8 gennaio 2016, la CO 1 ha contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso. Il 12 gennaio 2016, l’UE ha quin­di impartito a RE 1 un termine di venti giorni per promuovere un’azione di accertamento del suo diritto sugli oggetti pignorati nei confronti della CO 1, avvertendola che se non l’avesse fatto la sua pretesa non sarebbe stata presa in considerazione nell’esecuzione in corso.

C. Il 29 gennaio 2016, RE 1 ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (recte: petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati. In risposta all’ordinanza 26 febbraio 2016 con cui il Giudice di pace l’aveva invitata a produrre la “copia dell’acquisto del materiale per realizzare gli assi, [la] fattura riguardante l’acquisto con relativa giustificazione del pagamento, [la] testimonianza fotografica del laboratorio (o degli attrezzi) dove vengono realizzati gli assi [e] ogni altra pezza giustificativa che dimostra il reale possesso della partita di assi d’uli­vo”, il 18 marzo 2016 l’attrice ha prodotto ulteriori documenti (foto di macchinari utilizzati per la lavorazione dei taglieri, foglio di calcolo di prestazioni complementari, modulo d’iscrizione per i mercati di Lugano del 2015) a dimostrazione della propria pretesa.

D. Il 1° aprile 2016, il Giudice ha impartito all’UE un termine per “replicare alle osservazioni della parte attrice”. Il 5 aprile 2016, l’UE ha osservato come la controparte nell’azione di rivendicazione fosse la CO 1, invitando il magistrato ad assegnare alla società escutente un termine per presentare la risposta di causa. Non risulta dagli atti che ciò sia avvenuto.

E. Statuendo con decisione 4 maggio 2016, il Giudice di pace ha (implicitamente) respinto la petizione, confermando che gli assi contestati possono essere sottoposti a pignoramento, ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 100.–.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento e, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’accertamento del suo diritto di proprietà sui beni pignorati e del loro carattere impignorabile. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio del reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente indicato nella sentenza impugnata –, ove il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia inferiore a fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 e 319 lett. a CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il valore dei taglieri rivendicati è sta­to stimato dall’UE in fr. 2'000.– e non è specificamente contestato dalla rivendicante, la quale non ne quantifica il valore di “lavorazione”. Ad ogni modo il valore dei taglieri non raggiunge manifestamente fr. 10'000.–. Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale reclamo nel senso dell’art. 319 lett. a CPC.

1.1 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC) – e non entro dieci giorni come erratamente menzionato nella decisione impugnata. Inoltrato il 13 maggio 2016 contro la sentenza emessa dal Giudice di pace il 4 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’at­­trice, nelle sue osservazioni, “ha fatto rimarcare le sue difficoltà ma non ha saputo dimostrare di essere la reale proprietaria degli assi di ulivo contestati”. Ne ha dedotto che “gli assi contestati non le appartengono o le appartengono in unione con il marito per cui possono essere sottoposti a pignoramento”.

  2. Nel reclamo RE 1 ritiene che la decisione impugnata sia fondata su accertamenti manifestamente inesatti, nella misura in cui i taglieri sono stati realizzati a mano da lei o dal marito senza che l’autore sia indicato specificamente sui singoli pezzi, l’attività è integralmente intestata a suo nome e i coniugi vivono nel regime della separazione dei beni. Nel merito, la reclamante rimprovera al Giudice di pace di non avere considerato che gli oggetti rivendicati non sono legna da ardere bensì pezzi di artigianato di qualità, per cui nel determinare il loro valore va considerato il valore della lavorazione. Infine, la reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della propria attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili.

  3. Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Stae­helin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

4.1 Dal profilo formale, l’azione di rivendicazione del terzo va promossa entro il termine impartito dall’ufficio d’esecuzione con una petizione (art. 220 o 244 CPC) al giudice del foro esecutivo (art. 109 cpv. 1 n. 1 LEF), senza preventivo tentativo di conciliazione (art. 198 lett. e n. 3 CPC). Convenuta è la parte – escutente o escusso – che contesta la pretesa del terzo. Se, come nel caso concreto, il valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.–, si applica la procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC). Qualora la petizione non sia motivata, il giudice la notifica alla controparte e nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). In linea di massima il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa in una sola udienza (art. 246 cpv. 1 CPC). Se le circostanze lo richiedono, egli può però ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie (art. 246 cpv. 2 CPC). Con pertinenti domande egli fa d’altronde in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova (art. 247 cpv. 1 CPC).

4.2 Nel caso specifico, il Giudice di pace ha omesso di notificare la petizione alla CO 1 e di citare le parti al dibattimento (non risultando ch’esse vi abbiano rinunciato nel senso dei combinati art. 219 e 233 CPC). Egli ha invece correttamente impartito all’attrice un termine per completare le sue allegazioni di fatto e produrre altre prove. I diritti di quest’ultima essendo stati salvaguardati e la controparte non subendo alcun danno visto l’esi­to della sentenza impugnata e della decisione odierna, la causa può considerarsi matura per il giudizio e la Camera può così statuire senza dapprima rinviare gli atti al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).

5.Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza 5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2, 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l’origine del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata, consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un’azione di rivendicazione occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 107, con riferimenti; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetrei­bungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 40 ad § 24).

5.1 Nella fattispecie si evince dal verbale di pignoramento che i taglieri rivendicati erano in possesso dell’escusso __________ P__________ quando l’ufficio d’esecuzione li ha pignorati presso la bancarella del Mercatino di Natale di Lugano. Sono quindi presunti essere di proprietà di lui in assenza d’indizi idonei a rimettere in discussione tale conclusione (art. 930 cpv. 1 CC). Nel reclamo la moglie afferma che i taglieri sono stati in parte realizzati a mano da lei, ma ammette che è impossibile distinguere quelli a suo dire fatti da lei da quelli fatti dal marito nella misura in cui i singoli pezzi non sono contrassegnati. D’altronde la reclamante non ha dimostrato le proprie allegazioni. Il fatto poi che la bancarella fosse stata prenotata da lei ancora non prova che l’attività di creazione dei taglieri sia sua, né soprattutto che il prodotto di tale attività le appartenga.

5.2 Non può neppure la reclamante dedurre un suo diritto esclusivo dal regime matrimoniale della separazione dei beni che disciplina i rapporti tra coniugi. In tale regime, è vero, ciascun coniuge amministra i propri beni, ne gode e ne dispone (art. 247 CC), in particolare del frutto del proprio lavoro. Ma ove un coniuge affermi che un bene sia suo deve comunque fornirne la prova (art. 248 cpv. 1 CC), fermo restando che, mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi (art. 248 cpv. 2 CC). La presunzione si applica anche ai rapporti tra un coniuge e i creditori dell’altro (DTF 117 II 124; Piller in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad art. 248 CO), ma le presunzioni tratte dal possesso secondo gli art. 930 e 931 CC prevalgono per i beni che non siano i mobili di casa, segnatamente per il patrimonio professionale (Piller, op. cit., n. 9 ad art. 248; Hausheer/Reusser/Geiser in Berner Kom­mentar II/1/3/2, 1996, n. 10 ad art. 248). Nel caso di specie già si è detto che gli oggetti rivendicati erano in possesso dell’escusso al momento del pignoramento e la moglie non ha fornito elementi che permettano di ritenere che tale possesso fosse illegittimo o condiviso con lei. Perlomeno l’apprezzamento dei fatti operato dal Giudice di pace non appare manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC e quindi anche la conclusione ch’egli ne ha tratta, per cui RE 1 non ha dimostrato di essere proprietaria dei taglieri pignorati, resiste alla critica.

  1. Quale seconda censura, la reclamante rimprovera al primo giudice di non avere tenuto conto del valore della lavorazione dei taglieri, “trattati alla stregua di legna da ardere”. Non trae però alcuna conseguenza da tale osservazione né spiega quale rilevanza avrebbe per l’esito del giudizio. Non motivata, la censura è irricevibile.

  2. Infine, la reclamante fa valere che gli oggetti in questione sono il frutto della propria attività lucrativa e in quanto tali sono impignorabili a norma degli art. 92 e 93 LEF. Sennonché RE 1 non è debitrice dell’esecuzione in cui è avvenuto il pignoramento e la questione della pignorabilità non rientra nella competenza del giudice chiamato a dirimere una controversia di rivendicazione, bensì in quella dell’ufficio d’esecuzione, la cui decisione può essere contestata solo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). La conclusione tesa all’accertamento del carattere impignorabile degli oggetti rivendicati è di conseguenza irricevibile in questa sede, per tacere del fatto che la merce destinata alla vendita o alla locazione non è comunque uno strumento impignorabile siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochs­ner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né un reddito giusta l’art. 93 LEF. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile il reclamo si rivela così infondato.

  3. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, l’istante risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato. Diventa così senza oggetto la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui non è stato notificato il reclamo per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  4. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono spese processuali.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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