DTF 137 I 195, 5A_19/2011, 5A_42/2011, 5A_465/2014, 5A_82/2015, + 2 weitere
Incarto n. 14.2016.101
Lugano 19 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0014-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 1° marzo 2016 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio del registro di commercio, Biasca)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 aprile 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 15 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015, indicando quale titolo di credito la “bolletta tasse registro di commercio n. __________ iscrizione n. __________ ditta: RE 1”.
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° marzo 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 30 marzo 2016. Nella replica del 5 aprile 2016 l’istante ha confermato la sua domanda. Tale allegato non è stato intimato alla convenuta per la presentazione di un’eventuale duplica.
C. Statuendo con decisione del 15 aprile 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per “una nuova udienza con gli accertamenti delle prove presentate dalla parte istante”. Per economia di procedura, stante la chiarezza della situazione giuridica, il carattere interlocutorio del giudizio odierno e l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.1 In procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza di questo tipo di procedura” (Messaggio concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC). Stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale 5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC 2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1, 5A_465/2014 del 20 agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo, ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio, si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015, consid. 4.2.1).
Ove eccezionalmente il giudice impartisca un termine all’istante per presentare una replica alle osservazioni del convenuto e che la replica venga effettivamente presentata entro il termine assegnato, il principio di parità di trattamento delle parti gli impone d’impartire al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale duplica.
2.2 Dal fascicolo processuale in esame risulta che il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta e ha quindi notificato alla convenuta l’istanza di rigetto definitivo 1° marzo 2016 invitandola con ordinanza del 9 marzo 2016 a presentare le proprie osservazioni, memoriale che a sua volta è stato intimato all’istante assegnandole un termine per la replica. L’interessato ha proposto tempestivamente un allegato di replica nel quale in riferimento all’eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall’escussa sostiene che tale pagamento è avvenuto nell’ambito di un’altra pratica. Ora, la replica non è stata notificata alla convenuta prima dell’emanazione della sentenza impugnata, ciò che non le dato l’occasione di valutare l’opportunità di una sua eventuale duplica. Non può quindi esservi dubbio sul fatto che il suo diritto di essere sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF 14.2015.85 del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio proprio sulle allegazioni espresse dall’istante nella replica.
2.3 La violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del diritto di essere sentito della convenuta, poiché essa censura l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito all’eccezione di pagamento, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC), la reclamante postula espressamente l’annullamento della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria non è ancora terminata.
A questo proposito, il Giudice di pace dovrà dovrà notificare alla RE 1 la replica del 5 aprile 2016 e scegliere se concederle un termine per presentare una duplica scritta o se convocare le parti a un’udienza. La seconda soluzione ha il vantaggio di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover notificare alla controparte un’eventuale duplica e possibili ulteriori scritti) e di permettere, occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti dovessero giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale dell’udienza o su un documento separato cui rinvia il verbale, e le parti lo dovranno firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal ruolo (art. 241 CPC) (v. già citata sentenza della CEF 14.2015.85 consid. 6).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico affinché completi l’istruttoria ed emani un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 140.– è restituito alla RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
–; – Ufficio del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).