Incarto n. 14.2016.1
Lugano 13 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.2360 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 maggio 2015 da
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 luglio 2011, PI 1 e la S__________ Sàrl da una parte, e in via solidale la M__________ SA, la S__________ SA, RI 1 e Y__________ dall’altra hanno firmato una transazione denominata “Protocole transactionnel”, con cui è stato riconosciuto a favore di PI 1 e della S__________ Sàrl un credito di € 5'090'448.–, che alla firma della transazione risultava scoperto nella misura di € 2'459'115.–. Il saldo doveva essere versato in quattro rate, l’ultima delle quali, di € 600'000.–, entro il 20 dicembre 2014. Essa risulta tuttora scoperta.
B. Il 17 dicembre 2014 il Tribunal de Commerce de Grasse, in applicazione degli articoli L620-1 e seguenti del Codice di commercio francese, ha aperto la procedura di salvaguardia (“procédure de sauvegarde”) nei confronti della M__________ SA e della S__________ SA.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 645'540.– oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito: “Protocole Transactionnel 07.07.2011”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 maggio 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 6 ottobre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.
E. Statuendo con decisione 11 dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 6'000.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2016 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della causa alla Pretura del Distretto di Lugano, affinché conceda un congruo termine al reclamante per produrre le decisioni con cui il Tribunale di Draguignan ha prorogato il periodo di osservazione nella procedura di salvaguardia. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Non sono applicabili le norme processuali della Convenzione di Lugano né l’art. 327a CPC (v. sotto consid. 5.2).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 4 gennaio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 14 dicembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo. Il termine di ricorso è infatti scaduto il 24 dicembre 2015 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2015: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 6 gennaio 2016, il 2 gennaio essendo un sabato.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne consegue che i documenti prodotti da RE 1 la prima volta con il reclamo, che appaiono comunque privi di rilevanza ai fini del giudizio odierno (v. sotto consid. 5.4), vanno estromessi dall’incarto in quanto irricevibili.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che con la produzione in originale dell’Ordinanza del Tribunale de Grande Instance de Grasse che omologa la transazione 7 luglio 2011 tra le parti e l’attestato rilasciato dallo stesso tribunale il 28 settembre 2015, l’istante aveva adempiuto i requisiti, da esaminare pregiudizialmente, stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (CLug). Nessuno dei motivi di rifiuto del riconoscimento elencati all’art. 34 CLug risultando dato in concreto, il primo giudice ha considerato così soddisfatte le condizioni per il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso. A nulla è valsa la difesa di quest’ultimo, secondo cui la decisione di apertura della procedura di osservazione di sei mesi in favore delle società M__________ SA e S__________ SA avrebbe sospeso anche ogni azione nei confronti delle persone coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino alla sentenza statuente sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente. Per il Pretore, infatti, essendosi impegnato all’art. 4 del protocollo transazionale del 7 luglio 2011 a non invocare la sua estraneità e a non contestare l’esecuzione di qualsivoglia decisione giudiziaria in Svizzera, l’escusso è ora malvenuto a opporre all’esecuzione della convenzione omologata dal giudice le decisioni di sospensione emesse a favore delle due società coobbligate.
Nel reclamo RE 1 ribadisce che dal giorno dell’apertura della “procédure de sauvegarde” delle società condebitrici M__________ SA e S__________ SA è fatto per legge divieto alle stesse di pagare qualunque credito (art. L622-7 del Codice di commercio francese). La procedura sospende poi anche ogni azione contro le persone fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino alla decisione sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28 cpv. 1 e 2). Per questo motivo, nella sua qualità di debitore solidale con le due società il reclamante ritiene di non poter essere oggetto di provvedimenti esecutivi fino alla sentenza definitiva che chiuderà la procédure de sauvegarde. A suo parere il tentativo di sottrarsi alle norme legali francesi con un’azione in Svizzera è quindi illegale. Egli ricorda infatti che nell’accordo del 7 luglio 2011 le parti hanno pattuito un’elezione di diritto, quello francese, e un’elezione di giurisdizione, ovvero quella di un tribunale francese, per dirimere eventuali difficoltà d’interpretazione o di esecuzione dell’accordo. E la clausola con cui egli ha rinunciato a ogni privilegio di estraneità (“privilège d’extranéité”) e cumulativamente si è impegnato a non contestare l’esecuzione di qualunque decisione giudiziaria che potrebbe essergli notificata in Svizzera (“ne pas contester l’exécution de toute décision de justice qui pourrait lui être signifiée en Suisse”) significherebbe secondo lui unicamente che in presenza di una decisione qualsiasi resa da un’autorità giudiziaria francese giusta il diritto francese, egli non può far valere il suo domicilio in Svizzera o il diritto svizzero per opporvisi.
A mente del reclamante, d’altronde, il Pretore avrebbe dovuto trattare la richiesta di exequatur delle sentenze dei tribunali di commercio di Grasse e di Draguignan nella procedura di salvaguardia, essendo egli l’autorità materialmente competente, perché altrimenti al reclamante è preclusa la possibilità di renderle esecutive in Svizzera. È quindi per lui necessario rinviare gli atti al Pretore, incluse le nuove decisioni prodotte col reclamo e non disponibili durante la procedura di rigetto dell’opposizione, perché gli conceda in virtù dell’art. 55 CLug un congruo termine entro il quale produrre le nuove decisioni in conformità dell’art. 53 CLug, oppure perché lo dispensi di tale formalità.
4.1 Nella fattispecie, il Protocole transactionnel (doc. D annesso all’istanza) è stato sottoscritto il 7 luglio 2011, la richiesta di omologazione della transazione è stata presentata il 28 maggio 2014 (doc. E) e l’ordinanza di omologazione del Tribunal de Grande instance de Grasse è stata pronunciata il 4 giugno 2014 (doc. F), quindi dopo l’entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Francia, il 1° gennaio 2010. All’exequatur di questa decisione si applica dunque quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenze della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid. 5.1 e 14.2012.79 del 10 luglio 2012 consid. 3.3).
4.2 Siccome l’istante ha chiesto solo il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur a titolo principale del Protocole transactionnel omologato e al quale è stata conferita forza esecutiva il 4 giugno 2014 mediante ordinanza del Tribunal de grande instance de Grasse, la procedura è disciplinata esclusivamente dall’art. 84 LEF e non dalle norme processuali della Convenzione di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. Staehelin, op. cit., n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF 2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3a; cfr. sentenza della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1). Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81 LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art. 320 CPC (sopra consid. 1.2), gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo inapplicabili.
4.3 Nella fattispecie il “protocole transactionnel” (doc. D), unitamente all’ordinanza di omologazione dello stesso emanata il 4 giugno 2014 dal Tribunal de Grande Instance de Grasse (doc. F), costituiscono in principio un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 645'540.–, pari a € 600'000.– al tasso di conversione del 26 febbraio 2015 (doc. C). Il fatto che la decisione non sia stata prodotta in originale o in copia autentica conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 cpv. 1 CLug non è di rilievo in concreto, poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione si applicano le regole del CPC e non le norme processuali della Convenzione di Lugano (e ciò vale in particolare per gli art. 53 e 54 CLug), sicché il giudice è tenuto a richiedere la produzione dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.2). Ora, nel caso in rassegna, non si evincono dagli atti motivi di dubitare dell’autenticità della decisione francese prodotta dall’istante, che il convenuto non contesta e che comunque risulta indirettamente dal formulario conforme all’allegato V della CLug accluso all’istanza (doc. I).
5.1 Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere semplicemente verosimile che il termine di pagamento è stato prorogato: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste ed è esigibile, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
5.2 Nel caso specifico, il reclamante eccepisce che dall’apertura della procédure de sauvegarde, il 17 dicembre 2014, alle società M__________ SA e S__________ SA è fatto per legge divieto di pagare qualunque credito (art. L622-7 del Codice di commercio francese) ed è pure sospesa ogni azione contro le persone fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino all’emanazione della decisione sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28 cpv. 1 e 2). In altre parole, il reclamante sostiene che il credito posto in esecuzione è diventato inesigibile dopo l’emanazione della decisione di omologazione del 4 giugno 2014. Come appena ricordato, gli incombeva di dimostrare con documenti tale asserzione.
5.3 Ora, in una procedura che opponeva le stesse parti, la Camera ha già avuto modo di ricordare che le decisioni di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento pronunciate all’estero da un tribunale competente esplicano effetti in Svizzera solo dopo esservi state riconosciute tali nel senso dell’art. 166 LDIP (art. 175 LDIP) e che non sono ammessi riconoscimenti di decisioni estere in via pregiudiziale in una procedura giudiziaria che non sia quella stabilita dagli art. 166 segg. LDIP (sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015 consid. 4). Nel caso specifico, invero, RE 1 ha chiesto “preliminarmente” il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera delle decisioni 17 dicembre 2014 del Tribunal de commerce de Grasse di apertura delle procédures de sauvegarde (doc. 2 e 3 accluso alle osservazioni all’istanza) e 9 giugno 2015 del Tribunal de commerce de Draguignan di proroga del periodo di osservazione di 4 mesi (doc. 4 e 5) (verbale d’udienza del 6 ottobre 2015, act. II). Sennonché egli non ha concluso formalmente all’exequatur di queste decisioni né ne ha chiesto la congiunzione con la procedura di rigetto dell’opposizione e la sospensione di quest’ultima (comunque possibile soltanto in casi eccezionali, RtiD 2014 II 905 n. 63c consid. 6.1). Ciò lascia pensare che la domanda ha carattere solo pregiudiziale ed è pertanto inammissibile (v. DTF 135 III 39 consid. 2.4; 134 III 371 segg. consid. 5.1.2).
5.4 A un esame più attento, ad ogni modo, la questione del riconoscimento in Svizzera delle decisioni emesse nella procedura di salvaguardia non è in realtà decisiva nel contesto della procedura di rigetto dell’opposizione. Esse, in effetti, non sospendono esplicitamente l’ordinanza di omologazione del Protocole transactionnel. E contrariamente a quanto crede il reclamante, gli effetti della procedura di salvaguardia sui beni delle società M__________ SA e S__________ SA situati in Svizzera non sono retti dal diritto francese bensì da quello, esecutivo, svizzero (art. 170 LDIP, per il rinvio dell’art. 175 LDIP). Orbene, secondo la legislazione elvetica le esecuzioni e le procedure giudiziarie sono sospese da un fallimento o da un concordato unicamente se sono dirette contro il debitore escusso (art. 206, 207 e 297 cpv. 1 e 5 LEF), mentre non lo sono nei confronti dei suoi coobbligati, come risulta dall’art. 217 LEF, che disciplina le conseguenze nel fallimento del debitore del pagamento di un acconto da parte di un suo coobbligato prima o dopo l’apertura del fallimento (Jeanneret in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 217 LEF), e dall’art. 303 LEF in materia concordataria, purché i coobbligati siano stati informati della procedura concordataria in modo da potervi salvaguardare i propri diritti. Che nel caso concreto ad RE 1 sia nota la “procédure de sauvegarde” è pacifico. La rinuncia del Pretore a esaminare la richiesta pregiudiziale di exequatur resiste dunque alla critica.
5.5 Nulla muta al riguardo la clausola di elezione del diritto francese contenuta all’art. 15 del protocollo, le norme della LEF avendo natura imperativa nel senso dell’art. 18 LDIP (cfr. sentenza della CEF 14.2015.87 del 14 settembre 2015 consid. 5; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2a ed. 2010, n. 40 ad § 13, pag. 421). Non si disconosce che in base a tale clausola il Tribunal de Grande Instance de Grasse potrebbe accertare l’eventuale sospensione del protocollo durante il periodo di osservazione delle procedure di salvaguardia, ma non risulta dagli atti che abbia deciso in tale senso.
5.6 Fosse anche applicabile il diritto esecutivo francese, il reclamante non ha comunque dimostrato, con la semplice produzione del testo dell’art. L622-28 del Codice di commercio francese (doc. 12), che l’esecuzione del protocollo sia sospesa nei suoi confronti durante il periodo di osservazione delle procedure di salvaguardia. Il Tribunal de Grande Instance de Grasse ha infatti omologato il protocollo e accertato gli impegni immediatamente esigibili posti a carico di RE 1 malgrado fosse pendente una procedura collettiva nei confronti della M__________ SA (doc. D pag. 2 ad 4). Che la successiva apertura delle procedure di salvaguardia abbia sospeso anche l’esecuzione del protocollo, già omologato giudizialmente non può così dirsi certo. Ove adempisse i requisiti per essere riconosciuta in Svizzera, segnatamente dal profilo dell’ordine pubblico elvetico, solo una decisione interpretativa del Tribunal de Grande Instance de Grasse che confermasse la pretesa sospensione porterebbe la chiarezza sufficiente perché l’eccezione sollevata dal reclamante possa essere accolta in virtù dell’art. 81 LEF. In assenza di tale prova, il reclamo va disatteso.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 645'540.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 5'200.– per ripetibili.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).