Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.08.2015 14.2015.86

Incarto n. 14.2015.86

Lugano 7 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.1049 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 marzo 2015 da

CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 25 maggio 2010 la RE 1 quale di datrice di lavoro e CO 1 quale dipendente hanno sottoscritto un contratto di lavoro di durata indeterminata, che prevedeva l’inizio dell’atti­­vità per quello stesso giorno. Il primo settembre 2014, la RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'579.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014, indicando quale titolo di credito gli “Arretrati salari”.

C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 marzo 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, precisando di procedere per l’incasso dei salari relativi ai mesi di ottobre e di novembre del 2014. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 marzo 2015.

D. Statuendo con decisione 13 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 260.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 15 maggio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 23 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di lavoro del 25 maggio 2010 costituisca valido riconoscimento di debito per i salari dovuti al dipendente per i mesi di ottobre e di novembre 2014, perché dagli atti prodotti non risulta che fossero dati i presupposti per un licenziamento con effetto immediato, sicché per il primo giudice la datrice di lavoro era tenuta a rispettare il termine legale di disdetta di due mesi.

  2. Nel reclamo la RE 1 evidenzia di aver corrisposto erroneamente al dipendente lo stipendio per il mese di settembre del 2014, malgrado avesse disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato il 1° settembre 2014 e quindi fosse stata tenuta a pagarlo solo fino a quel giorno. Per la reclamante la risoluzione del contratto di lavoro a tenore dell’art. 337 CO produce effetti ex nunc immediati a far tempo dalla sua ricezione, senza riguardo al fatto che la disdetta sia giustificata o no. I rapporti contrattuali cessano in fatto e in diritto il giorno della disdetta. Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta. Il lavoratore licenziato con effetto immediato senza giusta causa non dispone di un credito salariale, bensì di un credito di risarcimento danni corrispondente a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta. L’esame della sussistenza dei motivi gravi posti alla base del licenziamento – conclude la RE 1 – non dev’essere fatto in sede di rigetto.

  3. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  4. Il contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF). Quando il datore di lavoro disdice il contratto di lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente ha contestato l’esistenza di una causa grave. Il contratto di lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta e neppure per l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO, giacché il contratto non accenna all’esistenza di tale credito, che pertanto non può ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009, consid. 3.2, e della CEF 14.2010.88 del 23 novembre 2010 consid. 5).

  5. Nel caso concreto il contratto di lavoro del 25 maggio 2010 non rappresenta quindi titolo idoneo all’ottenimento del rigetto del­l’opposizione per i salari dei mesi di ottobre e di novembre del 2014, essendo lo stesso stato disdetto dalla datrice di lavoro con effetto immediato già il 1° settembre 2014. Fondato, il reclamo deve dunque essere interamente accolto e la sentenza del giudice di prime cure riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

  6. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'579.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia in fr. 140.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 260.– a titolo di ripetibili.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 380.– per ripetibili.

  4. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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