Incarto n. 14.2015.77
Lugano 24 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0050-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 25 febbraio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 aprile 2015 presentato da
avv. PA 1,
quale esecutore testamentario e amministratore della CE 1, composta di RE 1, RE 2 e RE 3
contro la decisione emessa il 26 marzo 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, le CO 1 hanno escusso “__________ora eredi” per l’incasso di fr. 2'779.20 oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2014 e di fr. 10.–, indicando quali titoli di credito la “Fattura per la fornitura di energia elettrica anno 2014/1 Via __________ e tassa diffida. Servizio __________”.
B. Il precetto esecutivo è stato notificato il 5 gennaio 2015 a RE 1 quale “rappresentante della debitrice”. Il successivo 12 gennaio l’esecutore testamentario e amministratore della successione, avv. PA 1, ha comunicato all’UE d’interporre opposizione al precetto esecutivo, chiedendo che in futuro gli atti esecutivi diretti contro la comunione ereditaria fossero notificati a lui. Con istanza del 25 febbraio 2015 le CO 1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco, indicando RE 1 personalmente quale parte convenuta. Nel termine impartito, costui si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 marzo 2015. L’istanza non è invece stata comunicata all’avv. PA 1.
C. Statuendo con decisione 26 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico della parte convenuta, indicata in RE 1, le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la CE 1, “rappresentata” dal proprio esecutore testamentario e amministratore ufficiale, è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle loro osservazioni del 5 maggio 2015 le CO 1 hanno chiesto la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il reclamo è stato presentato a nome della comunione ereditaria CE 1, rappresentata dall’amministratore ed esecutore testamentario avv. PA 1 (come si evince dai doc. 1 e 2 acclusi al reclamo). A ben vedere, però, come da lui stesso evidenziato nel reclamo soltanto l’esecutore testamentario o l’amministratore ufficiale dell’eredità (come pure il rappresentante della comunione ereditaria giusta l’art. 602 cpv. 3 CC) è legittimato a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi in nome proprio, ancorché per conto della successione (sentenza della CEF 15.2014.046 del 24 luglio 2014, consid. 3.1, con rinvii). Unicamente queste persone possono poi agire processualmente in sua sostituzione (sentenza della I CCA 11.2012.122 del 10 dicembre 2012, consid. 2, con riferimenti). Visto, tuttavia, che si può desumere dalla stessa intestazione del reclamo e dagli atti (doc. 1) chi siano gli eredi del defunto e la qualità di esecutore testamentario e di amministratore ufficiale dell’avv. PA 1, benché indichi come reclamante la comunione ereditaria il reclamo si rivela comunque ricevibile e il rubrum dell’incarto va modificato di conseguenza (cfr. sentenza della I CCA 11.201.181 del 29 gennaio 2014, consid. 2).
L’avv. PA 1, invero, non è stato parte nella procedura di primo grado, dal momento che l’istanza è stata diretta contro l’erede RE 1 personalmente. La decisione impugnata causa però un pregiudizio particolare alla comunione ereditaria per cui egli procede, siccome l’esecuzione potrebbe ora proseguire nei suoi confronti quale debitrice escussa a tenore del precetto esecutivo n. __________. Nelle predette circostanze, l’esecutore testamentario (e amministratore) deve vedersi riconoscere un interesse degno di protezione all’annullamento della sentenza, sufficiente a giustificare la ricevibilità del reclamo (v. Kunz in: Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 61 e 65 ad art. 319 CPC).
1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 aprile 2015 contro la sentenza notificata all’avv. PA 1 il 7 aprile 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale limitazione, tuttavia, non si applica nella fattispecie, perché il reclamante non è stato posto nella situazione di potersi esprimere in prima istanza.
3.Nel reclamo l’avv. PA 1 afferma di essere venuto a conoscenza casualmente della procedura di rigetto in corso, l’istanza essendogli stata notificata solo dopo l’emissione della decisione impugnata. Egli ritiene che la stessa sia nulla, e in subordine ne chiede l’annullamento, poiché l’istanza di rigetto è stata proposta contro RE 1, mentre il precetto esecutivo è stato emesso nei confronti della CE 1 l’oggetto del rigetto dovrebbe essere l’opposizione interposta dalla medesima. Ne deduce che RE 1 non aveva la capacità processuale né poteva rappresentare validamente la successione. Il reclamante fa inoltre carico all’istante di non avere verificato presso l’autorità competente, prima di promuovere l’esecuzione, se la comunione ereditaria fosse rappresentata da un amministratore ufficiale o da un rappresentante ai sensi dell’art. 602 cpv. 3 CC, e ad ogni modo di essere stata al corrente della nomina dell’avv. PA 1 ad amministratore della successione almeno dal 17 ottobre 2014.
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (v. sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va anche controllato se vi è identità fra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il convenuto contro il quale è presentata l’istanza di rigetto, l’assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione dell’istanza.
5.1 Nella fattispecie, l’istante ha promosso l’esecuzione contro “__________ora eredi”, ossia contro la CE 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione è invece stata rivolta contro il singolo erede RE 1. In assenza d’identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il convenuto menzionato nell’istanza di rigetto, tale istanza avrebbe dovuto essere respinta. In effetti, l’esecuzione contro la comunione ereditaria – che pur non avendo personalità giuridica ha qualità di parte nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF) ove non le sia stato nominato un esecutore testamentario, un amministratore ufficiale o un rappresentante (sopra consid. 1.1) – non si confonde con l’esecuzione contro i singoli eredi personalmente (cfr. art. 59 cpv. 2 e 3 LEF). La prima specie permette al creditore di ottenere la realizzazione, diretta, soltanto degli attivi della successione, ossia dei beni del defunto (DTF 113 III 82 consid. 4), mentre con la seconda specie egli può far pignorare i beni personali dell’erede escusso, ma non gli attivi della successione, se non indirettamente attraverso il pignoramento della quota dell’erede escusso nella divisione dell’eredità (sentenza del Tribunale federale 5A_190/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2.2).
5.2 Nelle sue osservazioni al reclamo, l’istante non pretende, per avventura, di avere per errore convenuto RE 1 anziché la comunione ereditaria. Dall’istanza risulta del resto il contrario, giacché indica di escuterlo nella sua qualità di titolare della pizzeria e non come erede, mentre sapeva dell’opposizione formulata dall’amministratore ufficiale (v. doc. B accluso all’istanza). In queste circostanze, però, l’istante avrebbe dovuto dapprima escutere RE 1 personalmente, facendogli notificare un precetto esecutivo a nome di lui (e non della successione), per poi eventualmente chiedere il rigetto dell’opposizione per ipotesi interposta dall’erede. Ma anche se l’istante avesse inteso convenire l’eredità, la sentenza impugnata andrebbe comunque annullata, giacché l’istanza non è stata notificata all’amministratore ufficiale, che non ha quindi avuto la possibilità di difendere le ragioni della comunione ereditaria.
La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Anche la tassa della prima sede dev’essere posta a carico dell’istante, mentre non si attribuisce alcuna indennità d’inconvenienza al convenuto, il quale non ha giustificato di avervi diritto (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC e sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015, consid. 7).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'789.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, n. 2 e n. 3 della decisione impugnata sono così riformati:
L’istanza è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo carico.
Non si attribuiscono indennità.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle CO 1, che rifonderanno all’avv. PA 1 fr. 250.– per ripetibili.
Notificazione a:
–;
–; – ,.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).