Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2015 14.2015.7

Incarto n. 14.2015.7

Lugano 29 aprile 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa n. __________ (azione di rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 30 dicembre 2013 da

AP 1

contro

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) Comune di __________, __________(rappr. dal Municipio di __________, __________)

giudicando sull’appello del 9 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito di diverse esecuzioni promosse dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Canton Ticino, dal Comune di __________ e dalla __________ SA nei confronti di L__________ M__________, il 2 luglio 2013 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato un natante motorizzato, in legno, modello “”, targato TI. Il debitore ha dichiarato all’UE che la barca appartiene alla moglie, AP 1.

B. Con ricorso del 9 settembre 2013 presentato a questa Camera quale autorità di vigilanza, AP 1 si è quindi opposta al pignoramento del natante, rivendicandone la proprietà.

C. Statuendo con decisione del 24 ottobre 2013 (inc. 15.2013.94) questa Camera, rilevato come non fosse manifesto che il natante pignorato fosse effettivamente di proprietà della ricorrente – la quale nemmeno avrebbe fornito alcuna prova a riguardo – ha respinto il ricorso e fatto ordine all’UE d’impartire alla rivendicante un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto dinanzi al giudice di merito, così come previsto dall’art. 107 cpv. 5 LEF. Nel termine impartitole dall’UE il 17 dicembre 2013, AP 1 ha promosso il 30 dicembre 2013 un’“azione di accertamento del diritto di proprietà” sul natante in questione.

D. Con osservazioni del 27 febbraio 2014 e del 3 marzo 2014, lo Stato del Canton Ticino, rispettivamente il Comune di __________, hanno chiesto la reiezione della petizione. All’udienza di discussione indetta per il 1° aprile 2014, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni, ribadite successivamente nei rispettivi memoriali scritti finali del 18, rispettivamente del 28 e 29 aprile 2014.

E. Statuendo con decisione 12 dicembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione di AP 1, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese processuali di fr. 150.–, prescindendo dall’assegnare ripetibili alle parti convenute.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 9 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione. Nelle loro osservazioni del 20 e del 23 febbraio 2015, la Confederazione Svizzera, lo Stato del Canton Ticino e il Comune di __________ hanno concluso per la reiezione dell’appello, protestate tasse, spese e, per quanto riguarda il Comune, ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il valore del natante rivendicato è stato stimato dall’ufficio d’esecuzione in fr. 25'000.– e non è più contestato in questa sede. Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.

1.1 Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251 CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta a AP 1 il 18 dicembre 2014, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 30 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno lavorativo dopo le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto domenica 1° febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 febbraio 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 12 gennaio 2015, in concreto l’appello è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 311 cpv. 1 CPC, imponendo all’appellante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare per quali ragioni di fatto o di diritto (art. 310 CPC) la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 7 febbraio 2013, consid. 3.3), fermo restando che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid. 2.2). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa (art. 316 cpv. 1 CPC). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

  1. Ricordato come colui che rivendica la proprietà di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore ha respinto la petizione dell’attrice dopo aver concluso che la stessa aveva fallito nel tentativo di dimostrare di essere proprietaria del natante pignorato. Anzitutto il primo giudice ha ritenuto insostenibile che il versamento di fr. 210'000.– effettuato nel 1993 a favore di L__________ e G__________ __________ avesse quale scopo l’acquisto del motoscafo, da un lato perché l’importo è sproporzionato rispetto al prezzo di acquisto del mezzo nel 1980 (fr. 10'000.–), dall’altro perché il bonifico non era unicamente destinato al marito, bensì anche al fratello, come prestito per un’operazione immobiliare nel comune di Silvaplana, secondo le stesse allegazioni della rivendicante, per cui la cessione del natante è avvenuta “quale garanzia” di quel prestito. A mente del Pretore nemmeno l’otte­­nimento di una patente nautica e la qualità di “detentrice” del natante sono sufficienti per concludere che l’attrice ne sia anche proprietaria. Alla stessa conclusione egli è infine giunto per quel che riguarda le fatture di riparazione e manutenzione dell’imbar­­cazione, tutte intestate a AP 1.

  2. Nell’appello AP 1 ribadisce di essere proprietaria del bene litigioso rilevando in particolare che la cessione del natante, con il relativo passaggio di proprietà, è avvenuta tramite un accordo verbale tra lei e il marito a seguito della concessione del prestito di fr. 210'000.–, mai rimborsatole. Al proposito, precisa che nonostante il conto su cui ha versato tale importo fosse intestato a L__________ e G__________ __________, in realtà esso era destinato solo al marito. L’appellante ritiene inoltre che la carta grigia di uno scafo comprovi la proprietà del suo intestatario. Ella rileva infine come sia il AO 3 che lo AO 2 abbiano, nei loro memoriali conclusivi, indicato una fattura intestata al marito come prova ch’egli sia proprietario del natante, ciò che sarebbe in contrasto con le loro successive allegazioni in merito alle fatture a lei stessa indirizzate.

  3. Nelle loro osservazioni all’appello, il Comune di , la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino chiedono che l’appello di AP 1 venga respinto. In particolare, i convenuti ribadiscono come l’attrice non abbia apportato alcuna valida documentazione a sostegno dell’asserito diritto di proprietà sul motoscafo pignorato, che ritengono sia stato intestato a lei in un periodo “di convenienza”, ovvero quando il marito si trovava in un grave stato d’insolvenza. Quale ulteriore indizio, le parti convenute sottolineano come, con atto pubblico del 1991, i coniugi si fossero accordati sulla separazione dei beni. Ora a quel tempo nel patrimonio di L M__________ rientrava proprio il natante conteso.

5.Se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’og­getto (formalmente) pignorato (Stae­helin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

6.Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza 5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2, 5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l’origine del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata, consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un’azione di rivendicazione occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 107, con riferimenti; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetrei­bungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 40 ad § 24).

7.Nella fattispecie risulta dagli atti – e nemmeno è contestato – che il natante modello , targato TI , è stato acquistato nel 1987 da L M per fr. 10'000.– ed è rimasto intestato a suo nome fino all’aprile del 1995, quando AP 1 gli è subentrata quale nuova detentrice formale dell’imbarca­­zione. Nell’appello, invocando proprio quel cambiamento di detenzione, attestato a suo dire dalla licenza di navigazione (“carta grigia”) e dall’intestazione a suo nome delle fatture per l’i­spezio­­ne del natante in seguito al cambio di detentore e il rilascio della licenza di navigazione (doc. E), per l’imposta di navigazione (doc. E e F), per i premi dell’assicurazione (doc. G) e per i costi di riparazione della barca (doc. L e M), costei ribadisce essere lei la proprietaria, confrontandosi però solo di striscio con le motivazioni del Pretore. Non contesta, infatti, che la causale del versamento dei fr. 210'000.– era un prestito e non l’acquisto del natante né che per legge il detentore del motoscafo o il com­mit­tente che ha ordinato lavori di riparazione dello stesso non coincide necessariamente con il proprietario. Non sufficientemen­te motivato (v. sopra consid. 1.2), l’appello andrebbe dichiarato irricevibile. La questione della ricevibilità può comunque rimanere aperta, perché il ricorso si rivela chiaramente infondato nel merito per i motivi che ci si accinge a esporre.

7.1 Intanto, l’appellante non ha provato di aver avuto il possesso del motoscafo al momento dell’esecuzione del pignoramento, anzi non ha contestato che fosse in possesso esclusivo del marito (sentenza della CEF 15.2013.94 del 24 ottobre 2013, pag. 3 in basso, doc I). Che ne fosse (o sia tuttora) formalmente la detentrice è sì accertato. Ancorché non menzionata nell’istanza, la licenza di navigazione in cui AP 1 è designata quale detentrice figura tra gli atti della Pretura (attaccata al doc. I) come pure nell’incarto (di colore arancione) richiamato dall’Uf­­ficio d’e­secuzione (nel fascicolo denominato “rivendicazione su natante”). Ciò tuttavia non significa ancora che ne avesse anche il possesso effettivo: non è in particolare dato di sapere chi deteneva le chiavi del natante al momento del pignoramento, per tacere del fatto che il canone di locazione del posto barca nella darsena di __________ risulta pagato dal marito (v. osservazioni nel verbale di pignoramento del 2 luglio 2013, doc. 3). Quanto alla detenzione di fatto, non solo essa non si confonde con il possesso (Wer­ro, La responsabilité civile, 2005, n. 872; Steinauer, op. cit., n. 207; Deschenaux/Ter­cier, La responsabilité civile, 2e ed. 1982, n. 69), ma la sua esistenza non viene comunque verificata sistematicamente dall’au­torità amministrativa (v. sotto consid. 7.2/b). Ora, l’attrice ha fornito unicamente indizi formali – non materiali – di un dominio effettivo sull’oggetto rivendicato. In tali circostanze, non può presumersene proprietaria.

7.2 L’appellante ribadisce ancora in questa sede che i fr. 210'000.– bonificati il 30 aprile 1993 sul conto cointestato al marito e al fratello di lui (doc. B) erano un prestito, a garanzia del quale essa asserisce sia stato convenuto verbalmente il trapasso del natante. A parte il fatto, però, che il cambiamento di detentore è avvenuto verosimilmente solo due anni dopo, nell’aprile del 1995 (doc. D e E), secondo le stesse asserzioni di AP 1 il bonifico in questione non è avvenuto come contropartita per l’acquisto del natante (come invece sostenuto dal marito in un primo tempo, v. doc. 2), bensì a titolo di prestito. Che l’opera­­zione fosse garantita dal natante non risulta dagli atti. E ad ogni buon conto non solo l’appellante non ha dimostrato, come visto, il trasferimento del possesso, ciò che esclude la costituzione di un pegno manuale sul motoscafo (art. 884 cpv. 1 CC), ma quand’anche avesse acquistato un valido diritto di pegno essa non avrebbe potuto appropriarsi del pegno in difetto di rimborso del prestito, stante il divieto del patto di caducità (art. 894 CC). Anche su questo punto, dunque, la decisione impugnata merita conferma.

7.3 Nemmeno soccorre all’attrice l’affermazione secondo cui la “carta grigia” di un natante, così come quella di un qualsiasi veicolo, sarebbe sufficiente a comprovare la proprietà della persona a cui è intestata, ossia il detentore.

a) Intanto l’art. 97 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione interna, ONI, RS 747.201.1) prescrive il rilascio di una nuova licenza in caso di cambiamento sia di proprietà che di detentore, sicché i due tipi di diritti sul natante non si confondono a priori. E nel caso specifico, sia la convocazione al controllo ufficiale dei natanti del 5 aprile 1995 (doc. D), sia la licenza di navigazione rilasciata a Camorino il 13 aprile 1995 (cfr. doc. I) e la relativa fattura concernente l’imposta di navigazione (doc. E), tutte intestate a nome di AP 1, riportano espressamente la dicitura “cambio detentore”, senza menzionare (anche) un cambio del proprietario.

b) Nel campo affine della circolazione dei veicoli a motore, del resto, dottrina e giurisprudenza hanno a più riprese considerato che non per forza debba sussistere identità tra il detentore di un veicolo e l’effettivo proprietario (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70). Per “detentore”, qualità da determinare secondo le circostanze di fatto, s’intende “in particolare chi effettivamente e durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Detentore ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale (e per analogia anche della Legge federale sulla navigazione interna) non è quindi necessariamente il proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella licenza di circolazione o di navigazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con rinvii). In effetti, l’au­torità cantonale preposta non verifica sistematicamente, ma solo in caso di dubbio, la qualità di detentore di chi richiede una licenza di circolazione (art. 78 cpv. 2 OAC) o (per analogia) di navigazione. Pertanto, adducendo la prova di essere formalmente detentrice del motoscafo rivendicato, l’appellante non ha dimostrato di esserne anche proprietaria.

c) Quanto alla patente nautica rilasciatale il 4 agosto 1977 (doc. C), essa attesta l’idoneità alla guida di un natante motorizzato (art. 79 cpv. 1 ONI) e non è vincolata ad alcun natante in particolare.

7.4 Le affermazioni dell’appellante (doc. A) o del marito espresse in corso di causa in merito alla proprietà di lei non sono prove ma semplici allegazioni di parte sprovviste di alcun valore probante (art. 169 CPC a contrario). Per quanto attiene poi alle fatture prodotte dall’attrice, esse non sono idonee a dimostrare il diritto da lei rivendicato, poiché né il detentore del natante cui sono fatturate le imposte, la tassa d’i­­spezione o i premi dell’assicurazio­ne di responsabilità civile, né il committente che ha ordinato lavori di manutenzione o di riparazione devono necessariamente essere proprietari dell’ogget­to. Non lo sono neppure, in senso opposto, le fatture intestate al marito rivenute dall’ufficio d’esecu­zi­one. Il fatto che il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino le abbiano citate a dimostrazione dell’appartenen­za all’e­scus­so non è di rilievo, perché il Pretore non ne ha tenuto conto nella sentenza impugnata. La censura cade dunque nel vuoto.

7.5 Dalle precedenti considerazioni, si evince che l’appello è infondato e quindi da respingere, AP 1, su cui grava l’onere della prova, non essendo riuscita a dimostrare di avere sul natante né il possesso – che anche se fosse provato apparirebbe comunque sospetto, in assenza di convincenti spiegazioni sulla sua origine – né un diritto di proprietà, ma tutt’al più di esserne formalmente detentrice.

  1. La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili per quanto concerne la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino, che non hanno formulato domanda al riguardo, mentre la richiesta del Comune di __________ va respinta, siccome non ha motivato di avere diritto a un’indennità d’inconvenienza, come invece imposto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 25'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellan­­te, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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