Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.04.2016 14.2015.238

Incarto n. 14.2015.238

Lugano 5 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella causa SO.2015.281 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 29 ottobre 2015 da

CO 1 (rappresentato dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 dicembre 2015 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 agosto 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, lo CO 1 ha escusso la società RE 1 per l’incasso di

  1. fr. 4'725.– oltre agli interessi del 2.5% dall’8 agosto 2015, di 2) fr. 61.35 e di 3) fr. 50.–, indicando quali titoli di credito: “1. Imposta cantonale 2013 + interessi 2.5% dal 31.01.2015. Imposta cantonale 2013, 2) interessi aggiornati sino al 07.08.2015, 3) tassa di diffida (30.04.2015)”.

B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 ottobre 2015 lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato osservazioni.

C. Statuendo con decisione 7 dicembre 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore della parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni allo CO 1.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 16 dicembre 2015 contro la sentenza emessa il 7 dicembre e quindi notificata alla società escussa al più presto il giorno successivo, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Non avendo la reclamante formulato osservazioni all’istante, nel caso specifico tutte le sue allegazioni di fatto espresse nel reclamo sono nuove e non possono pertanto essere prese in considerazione da questa Camera.

  1. Nel reclamo la RE 1 evidenzia che tra il 17 novembre 2015 – data di ricezione dell’ordinanza con cui le è stato impartito un termine di dieci giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza – e il 27 novembre 2015, ultimo giorno del termine, il suo presidente del consiglio di amministrazione e proprietario era “assente per molteplici impegni professionali”. Afferma che se le fosse stato assegnato il consueto termine di 30 giorni, come previsto in altre procedure, essa l’avrebbe sicuramente potuto rispettare. Sennonché, in realtà, il termine di dieci giorni assegnatole dal primo giudice con ordinanza del 12 novembre 2012 è usuale nella procedura sommaria di rigetto del­l’opposizione ed è conforme all’esigenza di celerità che la contraddistingue (cfr. art. 84 LEF). D’altronde, ammesso ma non concesso che i suoi motivi fossero da considerare sufficienti, la convenuta avrebbe comunque potuto postulare una proroga di quel termine prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Non può rimediare alla propria negligenza ottenendo l’annulla­mento (peraltro nemmeno chiesto) della sentenza impugnata.

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che la decisione di notifica dell’imposta cantonale 2013, intimata e cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza esecutiva nel senso degli art. 80 e 81 LEF e legittima pertanto il rigetto dell’opposi­zione.

  3. Nel reclamo la convenuta si duole che la notifica di tassazione del 4 dicembre 2014 relativa all’imposta cantonale e all’imposta federale 2013 sia stata inviata alla sede societaria precedente di __________, sicché non sarebbe stata ritirata o perlomeno il domiciliatario, il dott. __________, non gliel’avrebbe ritrasmessa. Lamenta inoltre che la decisione di tassazione sia avvenuta d’uffi­­cio per mancata presentazione della dichiarazione fiscale, facendo valere che i moduli mai le sono pervenuti e che il suo fiduciario si è reso progressivamente sempre meno reperibile, abbandonando poi il mandato. A suo dire dal bilancio al 31 dicembre 2013 risulta che la società non ha avuto attività nel periodo in oggetto. La reclamante si dice in definitiva disposta a pagare il giusto, ritenendo che in concreto vi siano i presupposti per un riesame della notifica di tassazione per il 2013.

  4. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla notifica di tassazione del 4 dicembre 2014 (doc. B) mediante la quale l’Ufficio tassazione persone giuridiche ha stabilito in fr. 4'725.– l’imposta cantonale 2013 dovuta dall’escussa. Come accertato dal primo giudice, poiché passata in giudicato la menzionata decisione costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il conteggio dell’imposta e il calcolo degli interessi allestiti dall’Ufficio esazione e condoni, pure acclusi all’istanza, giustificano poi il rigetto per la tassa di diffida e per gli interessi capitalizzati.

5.3 Il passaggio in giudicato presuppone, invero, l’intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

a) Nel caso specifico, in prima sede la reclamante non ha contestato che la decisione di tassazione dell’imposta cantonale del 2013 le fosse stata regolarmente intimata, come peraltro attestato dall’Ufficio esazione e condoni sulla stessa decisione. La reclamante neppure ha allegato di avere impugnato tale decisione quando ne ha avuto conoscenza, al più tardi al momento della ricezione del precetto esecutivo, ricordato che l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può essere differito a piacimento, il principio della buona fede imponendo infatti ai destinatari d’in­­formarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; 5A_135/2012 del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3).

b) Nella fattispecie è solo con il reclamo che la reclamante ha sollevato la questione della notifica della decisione di tassazione, con argomenti però infondati. Intanto tale decisione non è stata indirizzata all’ex sede di __________ della società bensì a quella di __________ come si evince dagli stessi documenti (n. 13/4 e 13/5) acclusi al reclamo. D’altronde i problemi incontrati dalla reclamante con il suo precedente fiduciario, __________, e con il Ministero pubblico ticinese sono senza rilievo per la questione dell’intimazione della tassazione del 2013, avvenuta il 4 dicembre 2014 successivamente a tali eventi, per tacere del fatto che i documenti su cui si fondano tali allegazioni sono irricevibili in questa sede (sopra consid. 1.2) come del fatto che la società risponde dell’operato dei propri ausiliari e avrebbe diligentemente dovuto preoccuparsi della propria situazione fiscale per l’anno 2013 prima del 2016. Nelle predette circostanze la Camera non ha dubbi sul fatto che la reclamante abbia avuto conoscenza della tassazione fiscale in tempi utili per poterla impugnare, ciò che non ha fatto. Tale decisione risulta così esecutiva e viceversa il reclamo infondato.

  1. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Contrariamente alle censure relative al titolo di rigetto (sopra consid. 5), quelle fondate sull’art. 81 LEF non devono essere esaminate d’ufficio dal giudice del rigetto.

Nel reclamo la convenuta si duole che la tassazione, avvenuta d’ufficio perché i moduli della dichiarazione fiscale non le sarebbero giunti, non considera il fatto che la società non ha avuto attività nel 2013. Oltre che irricevibili, poiché formulate per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2), queste allegazioni non sarebbero comunque potute essere esaminate nel merito, riferendosi a censure che sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la decisione di tassazione.

  1. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'836.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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