Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.05.2015 14.2015.23

Incarto n. 14.2015.23

Lugano 28 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Simoni

statuendo nella causa SO.2014.4735 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 novembre 2014 da

CO 1 (patrocinata dall’avv.,)

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. dott.,)

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 6 dicembre 2010 CO 1, in qualità di mutuante, e la RE 1 in veste di mutuataria, hanno sottoscritto un “contratto di finanziamento” in forza del quale la prima si è impegnata a trasferire alla seconda fr. 1'000'000.– in mutuo di durata indeterminata. Tale prestito aveva quale scopo di finanziare l’estensione dell’attività della RE 1, premessa l’esistenza di una negoziazione in atto tra la mutuante e l’azionista unico della mutuataria tesa all’acquisizione del 30% del capitale azionario. Le parti hanno convenuto un tasso d’inte­­resse del 2.25% da pagare semestralmente sul conto della mutuante, la prima volta il 30 giugno 2011. Per quanto concerne la restituzione della somma prestata, il contratto prevede un rimborso di rate d’ammortamento annuali di fr. 50'000.– l’una, la prima volta entro il 1° gennaio 2012, a condizione che la situazione finanziaria della società “lo permetta”, fermo restando che il mancato pagamento di una sola rata avrebbe reso esigibile l’in­­tero importo residuo previa la sua messa in mora da parte della mutuante.

B. Con ordine di pagamento del 14 dicembre 2010, CO 1 ha versato sul conto della RE 1 l’importo pattuito (doc. B). Per il tramite del suo patrocinatore, con lettera del 2 giugno 2014 la mutuante ha messo in mora la mutuataria per il versamento – entro il 30 giugno 2014 – di fr. 150'000.– (corrispondenti a tre rate di ammortamento per il 2012, 2013 e il 2014) e di fr. 79'687.50 relativi agli interessi maturati, avvisandola che, nel caso gli importi fossero rimasti impagati, ella avrebbe richiesto il rimborso dell’intera somma mutuata (doc. C).

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. E), CO 1 ha escusso la società RE 1 per l’incasso di fr. 1'000'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2014 e di fr. 79'687.50, indicando quali titoli di credito rispettivamente il contratto di finanziamento e gli interessi maturati sul capitale al 30 giugno 2014.

D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 novembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 27 gennaio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza. Replicando e duplicando oralmente davanti al Pretore, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.

E. Statuendo con decisione 2 febbraio 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di fr. 9'000.– a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2015 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’i­­stanza e in via subordinata l’accoglimento parziale dell’istanza limitatamente a fr. 79'687.50. Con decreto dell’11 febbraio 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3 feb­braio 2015, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ritenuto che il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti costituisce un valido riconoscimento di debito per gli interessi contrattuali non corrisposti, poiché risultano incontestati sia il loro ammontare sia “l’obbligo di restituzione”. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta con un suo presunto credito vantato nei confronti del figlio dell’istante, le parti di uno e dell’altro rapporto giuridico non essendo le stesse persone. Per quanto concerne, infine, il rimborso dell’importo in capitale posto in esecuzione, il Pretore ha ritenuto che la tesi di CO 1, secondo cui, a tenore dell’art. 10 del contratto, la situazione finanziaria della mutuataria non avrebbe alcun rilievo nel caso di mancato pagamento di una sola rata d’ammortamen­­to, ipotesi in cui l’intero mutuo diventerebbe immediatamente esigibile, è più plausibile di quella opposta della controparte.

  2. Nel reclamo la RE 1 rimprovera in generale al Pretore di aver accertato i fatti in modo superficiale e manifestamente errato, senza essersi confrontato con le eccezioni sollevate e i documenti da lei prodotti. In particolare, l’escussa contesta l’interpretazione data all’art. 10 del contratto, facendo valere che come per il pagamento delle rate annuali d’ammortamento, anche nel caso di rimborso dell’intero mutuo è necessario che la situazione finanziaria della società “lo permetta”. La reclamante si duole inoltre che il primo giudice non abbia considerato lo scritto di CO 1 da cui si evince – a suo dire – che la stessa era a conoscenza dell’insufficienza di attivo in cui si trovava la società, motivo per cui non era a suo parere necessario adire il perito così come previsto dall’art. 12 del contratto. Da ultimo l’e­­scussa ripropone l’eccezione di compensazione tra gli interessi maturati posti in esecuzione e il salario dovuto al figlio della mutuante per il suo lavoro all’interno della società – che questi però non avrebbe mai prestato –, e ciò sulla base di un preciso accordo (“gentlemen agreement”) stipulato tra le parti – ed ignorato dal Pretore –, che viene espressamente riportato nella dichiarazione rilasciata il 23 gennaio 2015 dal responsabile amministrativo N__________ P__________.

  3. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 afferma invece che l’interpretazione data dal primo giudice sull’esigibilità del rimborso del prestito è corretta, la condizione riguardante la situazione finanziaria della società mutuataria essendo a sua mente una “semplice clausola di stile”. Ella ribadisce d’altronde come l’escussa non abbia mai richiesto l’accertamento della propria situazione economica per il tramite di un perito così come previsto dal contratto di mutuo né, a seguito della messa in mora, mai contestato o sollevato di non essere in grado di corrispondere le rate annuali scadute e i relativi interessi. Contesta inoltre di aver conosciuto l’impossibilità della reclamante di rimborsarle quanto dovuto, in particolare perché la società, non avendo depositato i conti davanti al giudice, risulta continuare la propria attività pagando salari e forniture. Infine l’istante si oppone alla compensazione in assenza di prova del cosiddetto “gentlemen agreement” concluso fra le parti.

  4. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo fruttifero sottoscritto dal mutuatario costituisce in via di principio un titolo di rigetto per il rimborso del mutuo e per gli interessi contrattuali, a patto che il mutuante ne abbia dimostrato l’esigibilità, e in particolare il trasferimento al mutuatario del capitale pattuito (sentenza del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.2; sentenza della CEF 14.2002.58 del 29 gennaio 2003, consid. 1c).

  6. Nel caso concreto non è contestato che la mutuante abbia trasferito l’importo pattuito alla mutuataria né che quest’ultima abbia firmato il contratto. Controversa è invece la questione dell’esi­gi­bi­­lità dell’obbligo di rimborso. A questo proposito, il contratto di finanziamento (doc. A) prevede all’art. 10 cpv. 2 che: “Il mutuo sarà oggetto di rimborso rateale da parte della Mutuataria, a condizione, però, che la sua situazione finanziaria lo permetta, mediante rate annuali di ammortamento di CHF 50'000.– l’una. La prima rata d’ammor­tamen­­to scadrà il 1° gennaio 2012. Il non avvenuto pagamento di una sola rata di ammortamento, previa messa in mora da parte della Mutuante, renderà esigibile l’intero mutuo residuo, salvo che la Mutuante abbia accordato una dilazione di pagamento”.

7.1 Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4).

7.2 Nel caso concreto, neppure l’escussa contesta seriamente che il rimborso delle rate d’ammortamento annuali di fr. 50'000.– è subordinato alla condizione che la situazione della mutuataria “lo permetta”, cioè che non si trovi in stato “d’insufficienza di attivo” (cfr. art. 12 e – per analogia – 10 cpv. 4 del contratto). Parlare in questo caso di una “clausola di stile” è fuori luogo ove appena si consideri che tale presupposto è stato previsto anche in caso di restituzione anticipata del mutuo (art. 10 cpv. 4) – ambedue le parti avendo interesse a non compromettere l’esistenza della società, l’istante perché era intenzionata ad acquistarne il 30% del capitale azionario – e dà luogo nel contratto ad un’articolata procedura di determinazione peritale in caso di controversia tra le parti (art. 12).

7.3 Ciò posto, non si disconosce che l’art. 10 cpv. 2 prevede un obbligo di restituzione dell’intero prestito in caso di “non avvenuto pagamento di una sola rata di ammortamento” senza riferimento alla situazione finanziaria della mutuataria. È però altrettanto chiaro che premessa di tale obbligo è il mancato pagamento di una rata d’ammortamento esigibile. Incombeva pertanto all’escu­tente – come visto in precedenza (sopra consid. 6) – di dimostrare che prima della sua messa in mora (avvenuta il 2 giugno 2014: doc. C) la mutuataria sarebbe stata finanziariamente in grado, il 1° gen­naio 2012, 2013 o 2014, di pagare almeno una rata di fr. 50'000.–. Una prova siffatta, però, non figura agli atti. Né la condizione può essere ritenuta avverata, come pare credere l’i­­stante, per il fatto che la mutuataria avrebbe omesso, dopo la sua messa in mora, di opporre in termini ragionevoli la propria impossibilità di rimborsare le rate annuali scadute. La circostanza risultava infatti nota alla mutuante, tanto che nel suo scritto del 18 dicembre 2014 (doc. 1) il patrocinatore di lei scrive alla mutuataria che in base ai conti del 2013 la società presenta “ancora” un’eccedenza di debiti e l’in­­debitamento “si protrae da anni ed è manifesto”. Del resto, l’i­­stante non prova di avere chiesto il versamento delle quote d’ammortamento degli anni 2012, 2013 e 2014 prima del 2 giugno 2014 (doc. C). E poco importa, in questa sede, che la società non abbia depositato i conti avanti al giudice (nel senso del’art. 725 CO) giacché l’ammortamento era subordinato all’as­­senza di una situazione d’insufficienza di attivi e non al mancato deposito dei conti.

7.4 In queste circostanze non può essere rimproverato all’escussa, come invece fa l’istante, di non avere attivato la procedura specifica prevista dal contratto per accertare le sue condizioni economiche. Da una parte perché ciò avrebbe presupposto un disaccordo delle parti in merito a tali condizioni – e alla luce dello scritto del 18 dicembre 2014 così non sembra essere – e dall’altra perché il conferimento del mandato di perizia era subordinato all’accordo delle parti o a una decisione del presidente del tribunale arbitrale (art. 12). Orbene, spettava alla mutuante di dimostrare l’esigibilità dell’obbligo di rimborso (art. 8 CC), e pertanto l’esi­­gibilità di almeno una quota d’ammortamento non pagata, sicché avrebbe dovuto farsi lei parte diligente presso il tribunale arbitrale. Non avendo CO 1 provato l’esigibilità del credito di restituzione dell’intero mutuo, l’accertamento contrario del Pretore si rivela manifestamente errato, poiché travisa il senso del contratto di finanziamento (o perlomeno non ne propone un’in­­terpretazione univoca) ed è in contrasto con gli atti, sicché il reclamo va accolto su questo punto.

7.5 Diversamente, il contratto di finanziamento costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per gli interessi contrattuali posti in esecuzione. L’art. 8 del contratto prevede infatti, senza condizioni relative alla situazione finanziaria della mutuataria, che gli interessi del 2.25% sono dovuti semestralmente, alla fine di giugno e alla fine di dicembre di ogni anno, la prima volta il 30 giugno 2011. Per tale clausola, non soggetta ad alcuna interpretazione e nemmeno contestata quanto al suo ammontare (verbale dell’udienza 27 gennaio 2015, pag. 3 ad 11), il debito risulta indiscutibilmente dal riconoscimento di debito prodotto.

  1. All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82). Nel caso in cui l’escusso faccia valere l’estinzione del debito per compensazione, questa eccezione può essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile. Incombe infatti all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esi­stenza, l’importo e l’esi­gibili­­tà del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

8.1 Davanti a questa Camera l’escussa pretende nuovamente, sulla base della dichiarazione 23 gennaio 2015 del responsabile amministrativo della società, N__________ P__________, di aver concluso con la mutuante un “gentlemen agreement” per cui la corresponsione del salario versato al figlio di lei (R__________) andava a compensare (nel senso di sostituire) il pagamento degli interessi contrattuali previsti dal contratto di finanziamento, ciò che sarebbe sfuggito al Pretore.

8.2 A prescindere dal fatto che, stesse la tesi dell’escussa, il contratto di lavoro con R__________ sarebbe simulato (prevedeva infatti un orario di lavoro di 40 ore settimanali) e quindi di dubbia legalità, l’eccezione poggia tutta sulla dichiarazione del responsabile amministrativo della società (doc. 3). Ora, sono assimilati a una parte gli organi – anche di fatto – di una persona giuridica che partecipa a un procedimento giudiziario, compresi eventuali direttori senza diritto di firma ove concretamente essi curino la direzione operativa della società e contribuiscano così in modo determinante alla formazione della sua volontà. Il Pretore poteva quindi senza arbitrio fare astrazione della dichiarazione scritta del 23 gennaio 2015, tanto più che era stata allestita per evidente scopo processuale quattro giorni prima dell’udienza di discussione dell’istanza (in questo senso sentenza della CEF 14.2014.72 dell’8 settembre 2014, consid. 7.2/a con rinvii). Ne discende che la compensazione (o sostituzione che dir si voglia) non è stata resa verosimile con indizi oggettivi, donde la reiezione del reclamo su questo punto.

  1. La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'079'687.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 79'687.50.

  2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.–, da anticipare dalla parte istan­­te, sono poste per fr. 925.– a suo carico e per fr. 75.– a carico della RE 1, cui CO 1 rifonderà fr. 7'650.– per ripetibili ridotte.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per fr. 150.– a suo carico e per fr. 1'850.– a carico di CO 1, tenuta a rifondere alla RE 1 fr. 6'000.– per ripetibili ridotte.

  4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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