DTF 119 III 92, 5A_247/2013, 5A_739/2012, 5A_925/2012, 5P.256/2006
Incarto n. 14.2015.182
Lugano 22 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 31 dicembre 2014 da
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 31 dicembre 2014 diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare in virtù dell’art. 271 LEF il sequestro “delle part. n. __________, __________, __________, __________ RFD di __________ (sez. ), limitatamente alla quotaparte dei singoli fondi intestati alla convenuta”. Quale titolo del credito, RE 1 ha indicato diverse pretese per complessivi fr. 62'051.80, in parte vantate nel fallimento della società __________ SA, di cui CO 1 era amministratrice unica, e in parte fatte valere contro la convenuta sulla scorta della cessione (nel senso dell’art. 260 LEF) delle pretese risarcitorie della società fallita nei confronti della propria amministratrice (art. 754 CO) e di una pretesa per il rimborso di un mutuo che a suo tempo l’ SA aveva concesso a CO 1
B. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro dei beni elencati dal sequestrante con decreto del 5 gennaio 2015, eseguito lo stesso giorno dall’Ufficio di esecuzione di Cevio (verbale n. __________), con istanza 15 gennaio 2015 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Invitato a presentare le proprie osservazioni, il 2 febbraio 2015 RE 1 ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro.
C. Statuendo con decisione 15 settembre 2015 il Pretore ha “respinto l’istanza” e annullato il sequestro ordinato il 5 gennaio 2015, ponendo a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 100.– e ripetibili di fr. 100.– a favore di CO 1.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2015 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 settembre 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che nessuno degli elementi che RE 1 ha indicato come “cause del sequestro” rientrasse tra i requisiti posti dall’art. 271 LEF. A mente del primo giudice, solo l’attestato provvisorio di carenza di beni o la sentenza prodotti con l’istanza sarebbero potuti essere presi in considerazione al riguardo, ipotesi ch’egli ha però scartato dal momento che l’attestato di carenza di beni menziona quale debitore la società __________ SA e non la convenuta personalmente, mentre la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi non può dirsi definitiva. Considerando che la via del sequestro LEF non sia quella giusta da seguire per raggiungere il suo scopo, il Pretore ha ipotizzato che una procedura cautelare ai sensi dell’art. 261 CPC “forse meglio potrebbe conciliarsi con le esigenze nascenti dall’assetto della causa”.
Nel reclamo, RE 1 ribadisce che sono dati sia il requisito dell’esistenza del credito sia quello della causa del sequestro in caso di trafugamento dei beni nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, riaffermando che le alienazioni dei fondi da sequestrare sono “imminenti” e suffragate da diverse prove, tra cui una lettera del patrocinatore della convenuta alla Pretura penale, un cartello pubblicitario di vendita immobiliare esposto su un’abitazione della convenuta nei pressi della strada cantonale ad , un annuncio di vendita su due siti immobiliari e le ripetute richieste di sblocco dei fondi da parte del comproprietario, con CO 1, degli stessi. Secondo il reclamante, poi, il credito è verosimile e comprovato sia dalla sentenza emanata il 7 agosto 2015 dalla Pretura di Vallemaggia e già dichiarata esecutiva per il Comune di __________ (che ha agito in litisconsorzio con lui contro la convenuta sulla scorta delle cessioni delle pretese della massa fallimentare dell’ SA), sia dal decreto d’accusa emanato nei confronti di lei.
Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 invoca nuovamente l’assenza di valide cause del sequestro, ritenendo che le allegazioni di RE 1 non sono comprovate né rese verosimili. Contesta di volersi sottrarre ai propri obblighi e rileva come il sequestrante non possieda alcun titolo per procedere nei suoi confronti.
Prima di entrare nel merito del reclamo, e a scanso di equivoco, occorre rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata è errato laddove respinge l’istanza di sequestro (presentata il 31 dicembre 2014 da RE 1) anziché accogliere l’opposizione al sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF) inoltrata il 15 gennaio 2015 da CO 1. Nell’esito, la sentenza è però chiara nella misura in cui dispone la revoca del sequestro ordinato il 5 gennaio 2015. Le parti, d’altronde, non se ne dolgono. Non s’impone così alcun intervento della Camera su questo punto.
Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono controverse, in particolare quella relativa alla causa del sequestro.
7.1 RE 1 fonda il reclamo sulla causa prevista dall’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando questi, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga. In particolare, a detta del reclamante le alienazioni dei beni della convenuta sarebbero come visto “imminenti” e suffragate da diverse prove. Sull’argomento, già sollevato in prima sede (cfr. istanza di sequestro del 31 dicembre 2014, pag. 3 e osservazioni del 2 febbraio 2015 all’opposizione al decreto di sequestro, pag. 3), la sentenza impugnata è silente. Essendo la causa matura per il giudizio e il reclamante, ad ogni modo, non chiedendone il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, la Camera può statuire essa stessa sulla questione a prescindere della violazione del diritto di essere sentito (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
7.2 La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva, ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14 ad § 51; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92, consid. 3b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più difficile (sentenza della CEF 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2, con rinvii).
Contrariamente a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al sequestrante di rendere verosimile che il comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenza della CEF 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).
7.3 Nel caso concreto, RE 1 ha reso verosimile che CO 1 sta provando a vendere la casa monofamiliare di cui è comproprietaria con il marito , come risulta dal cartello pubblicitario posto sul fondo e dagli estratti dei siti “” (doc. O-P) e “__________” (doc. Q) prodotti da RE 1 già con l’istanza di sequestro, l’opponente non contestando trattarsi di un suo fondo.
a) Sennonché la semplice alienazione di beni immobili – e a maggior ragione offerte pubbliche di vendita – non costituisce in sé una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF (sentenza della CEF 14.2004.91 già citata, consid. 4.2/a). Sono necessari altri indizi concreti e oggettivi atti a rendere verosimile che il debitore stia tentando di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell’istante ostacolandone le possibilità di esecuzione. Si possono citare a mo’ di esempi una manifesta sproporzione tra il prezzo offerto od ottenuto e il valore reale dell’oggetto, il fatto che gli altri beni del debitore all’infuori di quello venduto o messo in vendita non bastino a coprire il credito vantato dall’istante o circostanze particolari da cui si può desumere un rischio concreto che il debitore celi, esporti, doni o sperperi – in altre parole trafughi – il prezzo di compravendita.
b) Orbene, a parte gli indizi già menzionati circa la messa in vendita della casa di __________ il reclamante non allega né rende verosimile alcun’altra circostanza oggettiva e concreta che possa destare fondati sospetti che la debitrice stia tentando di trafugare i propri beni. In modo particolare RE 1 non ha fornito alcuna indicazione sulla situazione economica di CO 1, segnatamente sul fatto che i fondi di cui chiede il sequestro siano gli unici attivi di lei, né pretende che il prezzo di vendita sia insostenibilmente inferiore al loro valore effettivo. La messa in vendita non è poi avvenuta di nascosto. Neppure il decreto d’accusa dell’11 luglio 2011 prodotto dal reclamante (doc. R accluso alle osservazioni all’opposizione) viene in suo soccorso, poiché – a prescindere dal fatto ch’egli vi si è riferito in prima sede solo per la questione dell’esistenza del proprio credito (osservazioni all’opposizione, pag. 2 ad 1) e non vi accenna più nel reclamo – lo stesso non è stato emesso nei confronti della convenuta, bensì del marito __________ __________. D’altronde, il reclamante non contesta la sentenza impugnata laddove il Pretore ha considerato che la decisione del 7 agosto 2015 relativa all’azione creditoria da lui promossa contro la convenuta (inc. n. __________) non configura una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF. Stante l’inadempimento di uno dei presupposti del sequestro, la decisione impugnata, nell’esito, non è giuridicamente errata né appare fondata su accertamenti manifestamenti inesatti, sicché il reclamo non può ch’essere respinto.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 500.– per ripetibili.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).