DTF 136 III 587, 5A_179/2012, 5A_247/2013, 5A_630/2010, 5D_180/2012
Incarto n. 14.2015.179
Lugano 7 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2015.2550 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2015 da
CO 1, (rappr. dal MLaw,)
contro
RE 1 (rappr. dall’avv. RA 1,)
giudicando sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 aprile 2014 la CO 1, in qualità di venditrice, e la RE 1, in veste di acquirente, hanno sottoscritto un contratto denominato di “compravendita di attività commerciale” in forza del quale la CO 1 ha venduto alla RE 1 l’attività commerciale riferita all’esercizio pubblico __________ di __________ al prezzo di fr. 200'000.–, di cui fr. 100'000.– già versati, fr. 50'000.– da versarsi entro il 30 settembre 2014 e il saldo di ulteriori fr. 50'000.– da versarsi entro il 30 aprile 2015.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano (doc. B), la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 e di fr. 50'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2015, indicando quale titolo di credito: “Pagamento della seconda e della terza tranche del prezzo di vendita dell’attività commerciale, come da contratto del 24.04.2015, clausola n. 6.b.2 e 6.b.3”.
C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 giugno 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 luglio 2015.
D. Statuendo con decisione 9 settembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità di fr. 1'200.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 1° ottobre 2015 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 settembre 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il 16 settembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, l’allegazione secondo cui il contratto di compravendita contiene una clausola di esclusione di garanzia (doc. A art. 1 lett. d) fatta valere dall’istante per la prima volta in sede di reclamo è quindi inammissibile. Non è pertanto necessario quale sia il rapporto tra quella clausola e l’art. 2 lett. a del medesimo contratto in virtù del quale la venditrice “certifica e garantisce che le istallazioni e il materiale d’arredamento […] sono in buono stato di funzionamento e che l’attività è conforme alla normativa vigente”.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante, segnatamente il contratto di compravendita commerciale sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2014 (doc. A) costituisce valido riconoscimento di debito. Egli ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escussa in base alla quale il credito dell’istante sarebbe estinto per compensazione con il danno causatole dai difetti dei beni compravenduti. Infatti se appare provato che l’escussa ha tempestivamente notificato i difetti alla venditrice il 27 giugno 2014 (doc. 1), gli atti difettano per contro dei giustificativi che determinano l’importo del credito posto in compensazione, sebbene ciò fosse stato preannunciato nello scritto del 27 giugno 2014. Non essendo dunque nota l’entità dei danni, a mente del Pretore l’invocata eccezione di compensazione non può essere ammessa.
Nel reclamo la RE 1 argomenta di aver notificato il 27 giugno 2014 alla convenuta una serie di difetti emersi durante l’utilizzo dei locali e degli impianti venduti, eccependo la compensazione del danno derivante dai difetti con quanto ancora dovuto. A suo dire la lettera del 27 giugno 2014 non sarebbe mai stata contestata dalla CO 1. La RE 1 evidenzia poi di avere rinnovato il 9 aprile 2015 la notifica dei difetti e di avere trasmesso alla CO 1 il 16 aprile 2015 la prova dell’invio raccomandato della lettera 27 giugno 2014, ch’essa pretendeva di non avere ricevuto. La reclamante, d’altronde, contesta di non aver provveduto a quantificare il danno: infatti, essa afferma di avere comunicato già nella prima lettera del 27 giugno 2014 che avrebbe compensato all’atto del versamento del secondo acconto previsto per il 30 settembre 2014 il debito posto in esecuzione con il proprio credito di risarcimento del danno consecutivo ai difetti. A tale lettera la procedente non avrebbe mai risposto e neppure avrebbe preteso il pagamento di quanto contrattualmente pattuito. A prescindere da un’accurata quantificazione della pretesa, la ricorrente sostiene di avere eccepito la compensazione con almeno quanto ancora avrebbe dovuto pagare secondo le pattuizioni contrattuali.
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Un contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita, purché esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti (sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2, e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 113 ad art. 82 LEF).
5.2 Avendo di principio carattere bilaterale e sinallagmatico (Staehelin, op. cit. n. 113 ad art. 82), il contratto di compravendita non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione ove l’escusso abbia eccepito il mancato o cattivo adempimento della prestazione dovuta dall’escutente (art. 82 CO), la Camera avendo lasciato aperta la questione di sapere se tale eccezione dev’essere resa verosimile o se basta che sia stata sollevata in modo non insostenibile (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014 consid. 4.2; 14.2014.113 del 17 settembre 2014 consid. 4.2). Ad ogni modo il giudice del rigetto esamina questo mezzo di difesa soltanto se il convenuto l’ha esplicitamente invocata. Ora, nella fattispecie la RE 1 non ha contestato l’adempimento del “contratto di compravendita di attività commerciale”, ma ha scelto di eccepire la compensazione del credito posto in esecuzione con un preteso credito per risarcimento del danno consecutivo a suo dire a una serie di difetti emersi durante l’utilizzo dei locali e degli impianti venduti. Tale eccezione verrà esaminata sotto l’angolo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto, consid. 7).
5.3 Ciò posto, il “contratto di compravendita di attività commerciale” sottoscritto dalle parti il 24 aprile 2014 (doc. A), con cui l’istante ha venduto all’escussa l’attività commerciale riferita all’esercizio pubblico “__________” di __________ al prezzo di fr. 200'000.–, di cui fr. 100'000.– già versati, costituisce, in via di principio, un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo posto in esecuzione di complessivi fr. 100'000.– oltre agli accessori, corrispondente alle due rate di fr. 50'000.– ognuna da corrispondere rispettivamente entro il 30 settembre 2014 e il 30 aprile 2015.
6.1 Incombe all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
6.2. Nel caso specifico la RE 1 non ha reso verosimile l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito opposto in compensazione. A conforto delle sue allegazioni essa non ha fatto valere alcun riscontro oggettivo. I tre documenti acclusi alle sue osservazioni del 15 luglio 2015 sono infatti scritti suoi, il cui valore probante non è superiore a semplici allegazioni di parte. Il fatto poi che la CO 1 non abbia apparentemente contestato tali scritti né vi abbia risposto prima di promuovere l’esecuzione in rassegna non può essere interpretato come un’ammissione di responsabilità. Gli scritti in questione non sono allegati giudiziali la cui mancata contestazione determinerebbe per l’istante l’esonero di dovere provare (e nel caso specifico rendere verosimili) i fatti in essi contenuti (nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC). Inoltrando la domanda d’esecuzione neppure un mese dopo la scadenza dell’ultima rata del prezzo di compravendita, la CO 1 ha manifestato di non riconoscere i difetti invocati dall’escussa, la quale non allude a circostanze per cui il comportamento dell’escutente potrebbe essere ritenuto manifestamente abusivo. In simili frangenti, il reclamo va respinto senza necessità di statuire sulla questione della quantificazione del credito opposto in compensazione.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).